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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1427 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Angelo Bertolino e
, CF/p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: Assegno di invalidità ex art.13 L. 118/71
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_2 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “l'attrice all' epoca Parte_1 della presentazione della domanda in via amministrativa nonche' al momento della visita ad opera della commissione medica inps per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, verosimilmente era da considerarsi invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari a 69%. Alla data odierna non e' dato modificare tale valutazione medico-legale”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate in separato decreto, debbono essere poste a carico dell' CP_2
PQM
- Rigetta il ricorso
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_2 separato decreto
Trapani, 20.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Angelo Bertolino e
, CF/p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: Assegno di invalidità ex art.13 L. 118/71
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_2 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “l'attrice all' epoca Parte_1 della presentazione della domanda in via amministrativa nonche' al momento della visita ad opera della commissione medica inps per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, verosimilmente era da considerarsi invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari a 69%. Alla data odierna non e' dato modificare tale valutazione medico-legale”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate in separato decreto, debbono essere poste a carico dell' CP_2
PQM
- Rigetta il ricorso
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_2 separato decreto
Trapani, 20.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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