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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/03/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 89 /2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.89 / 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 89 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
TUFANO SABATO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
C.F./P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIORDANO ANNA MARIA, presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la sig.ra sulla premessa di essere proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in alla via Torino – traversa O. Paduano n. 1, piano 5°, interno 9/A, CP_1 all'interno del quale si erano verificate infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare condominiale che avevano interessato la cucina e la zona nord est dell'appartamento danneggiando le pareti, nonché il soffitto, oltre ad alcuni beni mobili della cucina e camera da letto, ricorreva ai sensi dell'art 281 decies c.p.c. avverso il il quale sebbene Controparte_2 regolarmente avvisato, nonostante i continui solleciti, non aveva provveduto né al risarcimento danni né alla esecuzione delle opere volte alla eliminazione delle infiltrazioni, oltre che ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria al fabbricato in questione.
La ricorrente in particolare evidenziava la totale responsabilità del Controparte_3
infiltrazioni, per applicazione dell'art 2051 c.c., e conseguente suo diritto ad ottenere il
[...] risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che quantificava in euro 30.000,00 oltre interessi e spese legali.
Con comparsa depositata in data 13.06.24 si costituiva in giudizio il , il quale contestava CP_1 tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito dalla parte ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto, specificando che la responsabilità per i danni lamentati era da addebitarsi a difetti costruttivi del fabbricato e non alla mancata manutenzione del . CP_1
Contestava nel merito la domanda attorea anche in relazione al quantum, evidenziando che i documenti allegati al ricorso risultavano assolutamente generici e privi di alcuna validità probatoria, concludendo quindi per il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti e, in subordine, nel caso di accoglimento della stessa, per la limitazione del risarcimento del danno.
La causa veniva ritenuta di natura documentale, anche in ragione della acquisizione in giudizio della
CTU, redatta all'esito del procedimento ex art 696 bis c.p.c., e rinviata per la decisione ex art 281 sexies c.p.c.. L'udienza del 12/02/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
lette le note depositate nell'interesse delle parti, la controversia viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda attorea va accolta nei limiti di cui si dirà. In premessa si osserva che l'azione risarcitoria promossa dall'attore si fonda sulla responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.
L'art 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") prevede una responsabilità presunta in capo al custode, il cui fondamento
è individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
La giurisprudenza in materia, ormai graniticamente affermatasi, tende ad individuare nella fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacché, funzione della norma, è quella di imputare oggettivamente la responsabilità al soggetto che, rivestendo la qualità di custode, è in grado di controllare le modalità d'uso e di conservazione della cosa e di prevenire i rischi ad essa inerenti.
(così, Cass. civ. sentenza n. 26086 del 30/11/2005, per cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia - prevista dall'art. 2051 cod. civ. - ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.”)
Applicando tali principi ai fini della determinazione del riparto dell'onere della prova, deve rilevarsi che trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, il danneggiato, “per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.” (in questi termini, Cass civ. sentenza n. 20427 del 25/07/2008)
Tanto precisato, la domanda della parte attorea è fondata per quanto di ragione. Nessun dubbio circa il rapporto tra il resistente e la cosa in custodia (lastrico solare), rapporto non oggetto di CP_1 contestazione. E anzi va rilevato che lo stesso ha ammesso l'esistenza di un vincolo, CP_1 chiarendo di essere già in passato intervenuto ai fini della risoluzione delle problematiche infiltrative.
Proprio in relazione a tali difese, va rilevato che ai fini che qui ci occupano alcuna rilevanza assume l'eventuale intervenuta riparazione delle problematiche che hanno originato il fenomeno, in quanto oggetto del procedimento è la sussistenza del nesso causale con la cosa, oltre che il diritto al risarcimento.
Quanto al nesso causale, ci si riporta integralmente a quanto concluso dal C.T.U., il quale, “dopo un'attenta analisi del fenomeno infiltrativo e della localizzazione delle macchie che si sono riscontrate in sito, tenuto conto dei diversi tipi di umidità che si possono verificare in una costruzione, può riferire che trattasi di umidità da infiltrazioni e che le stesse sono state causate dal degrado/mancata manutenzione e/o impermeabilizzazione della copertura del fabbricato”.
Acclarato il nesso di causa, per altro pure mai oggetto di specifica contestazione, non resta che esaminare la richiesta risarcitoria.
Sempre il CTU, in termini, ha chiarito che “l'entità dei danni materiali, a parere dello scrivente geometra, corrisponde al costo degli interventi da sostenere per ripristinare la salubrità e il normale uso dei locale cucina. Il C.T.U. per i lavori edili ha redatto un idoneo computo metrico di dettaglio per voci e quantità adottando i prezzi vigenti al momento della consulenza (vedere ALL. 4). Gli interventi necessari per quanto sopra detto ammontano complessivamente ad € 1.593,02 (oltre I.V.A.)
e consistono, in sintesi, in:
spicconatura dell'intonaco e suo rifacimento;
tinteggiatura delle pareti e del soffitto;
trasporto a rifiuto e oneri di discarica.”
La disamina del CTU va in questa sede integralmente condivisa, essendo immune da vizi logici, con la specifica che trattandosi di posta risarcitoria, la stessa va esente da IVA. Sulla somma vanno calcolati interessi e rivalutazione dalla data di liquidazione, e cioè dalla data di deposito della ATP.
Parimenti infondate appaiono le doglianze in ordine alla inutilizzabilità della ATP in questa sede in quanto Cass. civ. sentenza n. 13229 del 26/06/2015, proprio pronunciandosi in materia di utilizzabilità di ATP nel giudizio di merito, ha chiarito che “nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione
e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo”. Nel caso in esame la CTU prodotta può essere pienamente opposta, essendo stata espletata tra le stesse parti del giudizio, nel pieno contraddittorio, ed essendo, si ripete, immune da vizi logici, motivazionali e giuridici.
Non risultano, al contrario, adeguatamente provati gli ulteriori danni dedotti. Le foto allegate, infatti, mostrano esclusivamente i danni al soffitto dell'immobile (della cui quantificazione si è occupato il
CTU) ma non anche i danni ai mobili. Inoltre, deve considerarsi che non possono assumere prova dei danni subiti i preventivi di riparazione depositati in atti;
sul punto, Cass. civ. ordinanza n. 3293 del
12/02/2018 ha stabilito che “la fattura commerciale - se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla - non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più quando non sia accompagnata da quietanza o non risulti accettata dal destinatario.”. L'assenza di qualunque ulteriore elemento, oltre che di qualunque istanza istruttoria in termini, conduce al necessario rigetto delle ulteriori voci di danno richieste.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore del decisum, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
Parimenti in capo alla parte soccombente vanno poste le spese della procedura di ATP, ivi compreso il compenso del CTU. In termini la Cassazione ha chiarito che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente
( Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000 ). L'orientamento va qui ribadito, evidenziando che l'impossibilità di porre le spese della procedura, a conclusione della stessa, ad un soggetto diverso dal ricorrente, derivante dalla natura istruttoria del procedimento e quindi dall'inutilizzabilità del criterio della soccombenza, appare di fatto superata nella causa di merito, e che trattandosi di spese affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione esse, pur se anteriori al giudizio, vanno a comporre le spese complessive della lite, con l'effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria
e conseguenziale legata al criterio della soccombenza e dovendovi pertanto il giudice provvedervi anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa.” (così Cass. civ. ordinanza n. 15492 del 2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ad eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda avanzata, accertata la responsabilità del CP_1 resistente in relazione all'evento dannoso, condanna lo stesso al pagamento in favore di a titolo di risarcimento danni, dell'importo pari a euro 1.593, 02, interessi e Parte_1 rivalutazione come in parte motiva;
b) condanna parte resistente al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese del procedimento ATP, che liquida in complessivi € 1.394,00 per spese ed € 423,00 per compensi, oltre spese generale al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
c) condanna parte resistente al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre spese generale al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. depositato telematicamente in data 07/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.89 / 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 89 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
TUFANO SABATO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
C.F./P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIORDANO ANNA MARIA, presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la sig.ra sulla premessa di essere proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in alla via Torino – traversa O. Paduano n. 1, piano 5°, interno 9/A, CP_1 all'interno del quale si erano verificate infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare condominiale che avevano interessato la cucina e la zona nord est dell'appartamento danneggiando le pareti, nonché il soffitto, oltre ad alcuni beni mobili della cucina e camera da letto, ricorreva ai sensi dell'art 281 decies c.p.c. avverso il il quale sebbene Controparte_2 regolarmente avvisato, nonostante i continui solleciti, non aveva provveduto né al risarcimento danni né alla esecuzione delle opere volte alla eliminazione delle infiltrazioni, oltre che ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria al fabbricato in questione.
La ricorrente in particolare evidenziava la totale responsabilità del Controparte_3
infiltrazioni, per applicazione dell'art 2051 c.c., e conseguente suo diritto ad ottenere il
[...] risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che quantificava in euro 30.000,00 oltre interessi e spese legali.
Con comparsa depositata in data 13.06.24 si costituiva in giudizio il , il quale contestava CP_1 tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito dalla parte ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto, specificando che la responsabilità per i danni lamentati era da addebitarsi a difetti costruttivi del fabbricato e non alla mancata manutenzione del . CP_1
Contestava nel merito la domanda attorea anche in relazione al quantum, evidenziando che i documenti allegati al ricorso risultavano assolutamente generici e privi di alcuna validità probatoria, concludendo quindi per il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti e, in subordine, nel caso di accoglimento della stessa, per la limitazione del risarcimento del danno.
La causa veniva ritenuta di natura documentale, anche in ragione della acquisizione in giudizio della
CTU, redatta all'esito del procedimento ex art 696 bis c.p.c., e rinviata per la decisione ex art 281 sexies c.p.c.. L'udienza del 12/02/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
lette le note depositate nell'interesse delle parti, la controversia viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda attorea va accolta nei limiti di cui si dirà. In premessa si osserva che l'azione risarcitoria promossa dall'attore si fonda sulla responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.
L'art 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") prevede una responsabilità presunta in capo al custode, il cui fondamento
è individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
La giurisprudenza in materia, ormai graniticamente affermatasi, tende ad individuare nella fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacché, funzione della norma, è quella di imputare oggettivamente la responsabilità al soggetto che, rivestendo la qualità di custode, è in grado di controllare le modalità d'uso e di conservazione della cosa e di prevenire i rischi ad essa inerenti.
(così, Cass. civ. sentenza n. 26086 del 30/11/2005, per cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia - prevista dall'art. 2051 cod. civ. - ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.”)
Applicando tali principi ai fini della determinazione del riparto dell'onere della prova, deve rilevarsi che trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, il danneggiato, “per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.” (in questi termini, Cass civ. sentenza n. 20427 del 25/07/2008)
Tanto precisato, la domanda della parte attorea è fondata per quanto di ragione. Nessun dubbio circa il rapporto tra il resistente e la cosa in custodia (lastrico solare), rapporto non oggetto di CP_1 contestazione. E anzi va rilevato che lo stesso ha ammesso l'esistenza di un vincolo, CP_1 chiarendo di essere già in passato intervenuto ai fini della risoluzione delle problematiche infiltrative.
Proprio in relazione a tali difese, va rilevato che ai fini che qui ci occupano alcuna rilevanza assume l'eventuale intervenuta riparazione delle problematiche che hanno originato il fenomeno, in quanto oggetto del procedimento è la sussistenza del nesso causale con la cosa, oltre che il diritto al risarcimento.
Quanto al nesso causale, ci si riporta integralmente a quanto concluso dal C.T.U., il quale, “dopo un'attenta analisi del fenomeno infiltrativo e della localizzazione delle macchie che si sono riscontrate in sito, tenuto conto dei diversi tipi di umidità che si possono verificare in una costruzione, può riferire che trattasi di umidità da infiltrazioni e che le stesse sono state causate dal degrado/mancata manutenzione e/o impermeabilizzazione della copertura del fabbricato”.
Acclarato il nesso di causa, per altro pure mai oggetto di specifica contestazione, non resta che esaminare la richiesta risarcitoria.
Sempre il CTU, in termini, ha chiarito che “l'entità dei danni materiali, a parere dello scrivente geometra, corrisponde al costo degli interventi da sostenere per ripristinare la salubrità e il normale uso dei locale cucina. Il C.T.U. per i lavori edili ha redatto un idoneo computo metrico di dettaglio per voci e quantità adottando i prezzi vigenti al momento della consulenza (vedere ALL. 4). Gli interventi necessari per quanto sopra detto ammontano complessivamente ad € 1.593,02 (oltre I.V.A.)
e consistono, in sintesi, in:
spicconatura dell'intonaco e suo rifacimento;
tinteggiatura delle pareti e del soffitto;
trasporto a rifiuto e oneri di discarica.”
La disamina del CTU va in questa sede integralmente condivisa, essendo immune da vizi logici, con la specifica che trattandosi di posta risarcitoria, la stessa va esente da IVA. Sulla somma vanno calcolati interessi e rivalutazione dalla data di liquidazione, e cioè dalla data di deposito della ATP.
Parimenti infondate appaiono le doglianze in ordine alla inutilizzabilità della ATP in questa sede in quanto Cass. civ. sentenza n. 13229 del 26/06/2015, proprio pronunciandosi in materia di utilizzabilità di ATP nel giudizio di merito, ha chiarito che “nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione
e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo”. Nel caso in esame la CTU prodotta può essere pienamente opposta, essendo stata espletata tra le stesse parti del giudizio, nel pieno contraddittorio, ed essendo, si ripete, immune da vizi logici, motivazionali e giuridici.
Non risultano, al contrario, adeguatamente provati gli ulteriori danni dedotti. Le foto allegate, infatti, mostrano esclusivamente i danni al soffitto dell'immobile (della cui quantificazione si è occupato il
CTU) ma non anche i danni ai mobili. Inoltre, deve considerarsi che non possono assumere prova dei danni subiti i preventivi di riparazione depositati in atti;
sul punto, Cass. civ. ordinanza n. 3293 del
12/02/2018 ha stabilito che “la fattura commerciale - se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla - non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più quando non sia accompagnata da quietanza o non risulti accettata dal destinatario.”. L'assenza di qualunque ulteriore elemento, oltre che di qualunque istanza istruttoria in termini, conduce al necessario rigetto delle ulteriori voci di danno richieste.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore del decisum, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
Parimenti in capo alla parte soccombente vanno poste le spese della procedura di ATP, ivi compreso il compenso del CTU. In termini la Cassazione ha chiarito che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente
( Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000 ). L'orientamento va qui ribadito, evidenziando che l'impossibilità di porre le spese della procedura, a conclusione della stessa, ad un soggetto diverso dal ricorrente, derivante dalla natura istruttoria del procedimento e quindi dall'inutilizzabilità del criterio della soccombenza, appare di fatto superata nella causa di merito, e che trattandosi di spese affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione esse, pur se anteriori al giudizio, vanno a comporre le spese complessive della lite, con l'effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria
e conseguenziale legata al criterio della soccombenza e dovendovi pertanto il giudice provvedervi anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa.” (così Cass. civ. ordinanza n. 15492 del 2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ad eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda avanzata, accertata la responsabilità del CP_1 resistente in relazione all'evento dannoso, condanna lo stesso al pagamento in favore di a titolo di risarcimento danni, dell'importo pari a euro 1.593, 02, interessi e Parte_1 rivalutazione come in parte motiva;
b) condanna parte resistente al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese del procedimento ATP, che liquida in complessivi € 1.394,00 per spese ed € 423,00 per compensi, oltre spese generale al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
c) condanna parte resistente al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre spese generale al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. depositato telematicamente in data 07/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco