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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/05/2024, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
Proc. n. 918/2023 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha emesso la presente SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 30 marzo 2023 con il n. 918/2023 del ruolo Generale, avente per oggetto: azione di inefficacia pagamento ex art 167 cpc, vertente tra
(C.F. e P. Iva Parte_1
P.IVA_1 Parte_2
e difeso dall'Avv. Jacopo PIAMP domiciliato presso il suo studio in Prato, Via Modigliani n. 7, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
Pec: Email_1
Attrice Contro
, elettivamente domiciliato in Prato, viale Vittorio Veneto Controparte_1 io dell'Avv. Carlo Francesco GALLAS che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta;
Pec: Email_2
Fax: Convenuto
All'udienza dell'1 febbraio2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per la curatela attrice: “…Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato, omnis contrariis reiectis, dichiarare inefficace ai sensi degli artt. 168 L.F. e/o 182 quinquies L.F. e/o 161 co. 7 e 167 e ss. L.F. il pagamento di € 1.491,07 a favore di del 24/06/2022 o per Controparte_1 quel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e conseguentemente condannare a pagare al Controparte_1 Parte_1
[... l'importo complessivo di € 1.491,07 o quello eventualmente diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, con gli interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”
Per il convenuto come da comparsa di costituzione: “… – accertare e dichiarare che i pagamenti eseguiti dalla nei confronti del convenuto sono stati Parte_1 effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso per i motivi che meglio risultano illustrati nella narrativa che precede;
– per l'effetto, ricondurre i pagamenti de pagina 1 di 13 quibus all'ipotesi di esenzione dall'esercizio dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, co. 3, lettera a) della legge fallimentare nella nuova formulazione;
– conseguentemente rigettare, in quanto infondata e per mancanza di condizioni dell'azione, la domanda di revoca e di restituzione dell'importo pari ad euro 1.491,07 spiegata dal . Con Parte_1 vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge...”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2023 la Curatela
[...]
in persona del curatore fallimentare , Parte_3
esponeva:
- che la era stata costituita il 26/04/2017, aveva sede Parte_1
in Prato, Via Don Giulio Facibeni n. 60 e capitale sociale di € 10.000, sottoscritto da (10%) e da (90%); Persona_1 CP_2
- che due giorni dopo la costituzione (28/04/2017), aveva stipulato un contratto di affitto d'azienda con , avente Controparte_3
sede presso il medesimo indirizzo e amministrata da;
Persona_1
- che il 24/05/2017 aveva depositato Controparte_3
domanda di concordato preventivo ed il 24/11/2017 aveva depositato proposta e piano, prevedendo la vendita dell'azienda a Parte_1
al prezzo indicato;
[...]
- che il 22/02/2019 la in concordato Controparte_3
preventivo, aveva venduto a l'azienda in affitto e il Parte_1
prezzo (€ 3,8 mln) veniva imputato per € 300.780 all'accollo di debiti v/dipendenti e per € 3.499.220 da pagarsi in 48 rate mensili di uguale importo a partire dal 31/03/2019, con riserva di proprietà;
- che il 16/05/2022 aveva affittato l'azienda gravata Parte_1
da riserva di proprietà a favore di , alla Controparte_3
e tale atto prevedeva l'impegno dell'affittuaria di acquistare Parte_4
l'azienda al netto degli oneri ex art. 2112 c.c., di eventuali spese straordinarie di manutenzione, ecc.;
- che il 10/6/02022 NFI aveva depositato ricorso in bianco per l'ammissione alla procedura di concordato ed il 16/06/2022 il Tribunale pagina 2 di 13 aveva disposto la riunione al procedimento (RG 2/2022) del prefallimentare iscritto a RG 66/2022 su istanza depositata il 10/06/2022 dalla dichiarando ammissibile il ricorso, concedendo 60 giorni Parte_5
per il deposito della proposta, del piano e documentazione art. 161 L.F., ovvero, in alternativa, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione art. 182-bis, c. 1, L.F.;
- che in data 04/08/2022 la dichiarava di avere Parte_1
rinunciato in data 03/08/2022 alla domanda di concordato e di avere chiesto il proprio fallimento e il Tribunale dichiara improcedibile la domanda per mancato deposito nei termini della proposta o accordo, dichiarando con sentenza n. 40/2022 del 04/08/2022 il fallimento della
(RF 40/2022); Parte_1
- che dall'esame della documentazione contabile rinvenuta presso la sede della società fallita era stato rilevato che, successivamente al deposito di ricorso “in bianco” per l'ammissione alla procedura di concordato,
[...]
aveva eseguito un pagamento, non autorizzato, in data Parte_1
24/06/2022 a favore di di complessivi € 1.491,07, a saldo Controparte_1
delle fatture n. 12 del 02/05/2022, n. 5 del 26/01/2022, n. 36 del
25/10/2021, n. 26 del 15/07/2021, n. 18 del 22/04/2021, n. 5 del
13/01/2021, n. 18 del 16/10/2020 e n. 10 del 09/07/2020, tramite c/c acceso presso Organizzazione_1
- che l'oggetto delle predette fatture concerneva crediti certamente anteriori rispetto al deposito della domanda di concordato preventivo in bianco;
- che con lettera del 15/02/2023 aveva invitato alla Controparte_1
restituzione di quanto percepito, ma senza esito positivo.
Tanto premesso, il . conveniva Parte_6
la dinanzi al Tribunale di Prato per sentire accertare e Controparte_1
dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori e, per l'effetto, revocare il pagamento sopra indicato, in ipotesi , ai sensi dell'art. 67 L.F. con pagina 3 di 13 condanna alla restituzione degli importi ricevuti;
in ogni caso, con interessi legali e con il favore delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
deducendo:
- di essere agente di commercio plurimandatario iscritto al Ruolo Agenti e
Rappresentanti di Commercio presso la CCII AA di Oristano;
- che con contratto di agenzia stipulato tra le parti all'inizio del 2019 la gli aveva conferito incarico di promuovere in Parte_1
esclusiva, per la regione Sardegna, l'introduzione, la propaganda e la conclusione di contratti vendita di prodotti surgelati di sua produzione, stabilendo la provvigione nella misura del 5% sull'importo netto del venduto;
- che all'art 11.4 del contratto di agenzia era stato previsto che la corresponsione delle provvigioni sarebbe avvenuta con cadenza trimestrale e che, entro il medesimo termine, le medesime sarebbero state corrisposte al ricevimento della fattura da parte dell'agente;
- che nel corso del rapporto, tuttavia, il pagamento delle provvigioni da parte della anziché avvenire con la prevista Parte_1
cadenza trimestrale, era effettuato al raggiungimento di una soglia minima di provvigioni e con cadenza almeno annuale;
- che il pagamento delle fatture a saldo delle fatture n. 10 del 09/07/2020,
n 18 del 16/10/2020, n. 5 del 13/01/2021,n. 18 del 22/04/2021, , n. 26 del
15/07/2021, n. 36 del 25/10/2021, n. 5 del 26/01/2022, n. 12 del
02/05/2022, per l'importo di € 1491,07, era avvenuto nei termini d'uso previsti dall'art 67, comma 3, lett a) trattandosi di corresponsione di denaro eseguite con mezzo fisiologico ed ordinario nei tempi normalmente utilizzati nella concreta pregressa specifica attività commerciale;
- che la parte attrice non aveva offerto alcuna prova della scientia decotionis dello stato di insolvenza dalla poi dichiarata fallita. Parte_1
pagina 4 di 13 In forza di tali argomentazioni, concludeva per il rigetto della domanda attorea con la condanna dell'attrice alle spese di lite.
Esaurita l'istruttoria con la produzione di documenti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del I febbraio 2024, fissata ex art. 281 sexies cpc per la discussione e decisione, atteso il deposito delle note conclusionali da parte di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda della curatela è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
In punto di fatto, la società attrice ha dedotto e dimostrato che il fallimento è stato dichiarato con sentenza n 40/2021 emessa da questo
Tribunale in data 4 agosto 2022 e che tale procedura è stata promossa in esito a domanda di procedura di concordato preventivo depositata il 10 giugno 2022, ammessa il successivo 16 giugno e dichiarata improcedibile il
3 agosto 2022.
Ha inoltre aggiunto e documentato che, dopo la presentazione del ricorso avente ad oggetto la domanda di concordato preventivo, sono stati effettuati i pagamenti, tramite bonifici bancari, effettuati tutti in data 24 giugno 2022 dal c/c , dell'importo complessivo di € Org_1
1.491,07, del debito relativo alle pagamento delle provvigioni per gli anni
2020, 2021 e primi trimestri 2022, così come risultanti dalle fatture n. 10 del
09/07/2020 n. 18 del 16/10/2020, n. 5 del 13/01/2021,n. 18 del 22/04/2021, n. 26 del
15/07/2021, n. 36 del 25/10/2021, n. 5 del 26/01/2022, n. 12 del 02/05/2022.
Tali circostanze storiche non sono state oggetto di contestazione da parte della convenuta, la cui linea difensiva è fondata sulla natura dei pagamenti aventi carattere di normalità nello svolgimento dell'attività d'impresa e quindi non revocabili ai sensi dell'art 67, III comma, lett. a ed f della legge fallimentare, anche per l'assenza di consapevolezza della situazione patrimoniale della società poi fallita.
pagina 5 di 13 Disciplina di riferimento è rappresentata in primo luogo dall'art 161 legge fallimentare in forza del quale l'imprenditore può depositare il ricorso
"contenente la domanda di concordato" (unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti) riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 entro un termine fissato dal giudice (secondo le alternative previste dal sesto comma).
Ai sensi del VII comma di tale disposizione, "…dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato.
Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111..".
Circa la qualificazione degli atti come di ordinaria o di straordinaria amministrazione, la giurisprudenza ha evidenziato come rivesta carattere dirimente la considerazione che l'impresa si trova appunto in fase di pre- concordato e che, pertanto, la domanda presuppone uno stato di crisi
(comprensivo dell'insolvenza) in relazione al quale l'impresa attende, subordinatamente ai restanti presupposti, il decreto di apertura della procedura vera e propria.
In relazione alla qualificazione dell'atto compiuto dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato, occorre allora pur sempre valutare la particolare situazione in cui versa il debitore, che non può corrispondere a quanto avviene nella fase di gestione normale dell'impresa, tenendo in considerazione il complessivo assetto normativo che governa le procedure concorsuali. L'art. 167, secondo comma, legge pagina 6 di 13 fallimentare, in particolare, indica specificamente quali sono gli atti di straordinaria amministrazione inefficaci verso i creditori anteriori al concordato, se compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, indirizzando a considerare l'ordinarietà dell'atto anche in base al criterio di funzionalità che lo stesso finisce per avere in base alle finalità individuabili nel raggiungimento della composizione della crisi attraverso il successivo piano di concordato, liquidatorio o con continuità (o misto), che in ogni caso tuteli la migliore soddisfazione dei creditori.
In linea con la previsione del I comma, in forza del quale "durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni
e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale", il secondo precisa che "i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato".
Secondo l'interpretazione sistematica della S.C. (Cass., 26 maggio 2019, n
14713), la concreta riconducibilità dell'atto alla categoria generale, residuale, degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, di cui all'ultima parte dell'art. 167, va riferita alla ricorrenza, nell'atto, di connotati analoghi a quelli delle figure negoziali tipizzate dalla norma - a titolo non esaustivo ma esemplificativo ("mutui, transazioni, compromessi, fideiussioni, rinunzie" e simili) - agli effetti, appunto, della necessaria previa autorizzazione.
Il connotato essenziale che caratterizza in concreto la straordinarietà dell'atto rispetto alla ordinaria amministrazione viene così posto in relazione alla oggettiva idoneità dell'atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o pagina 7 di 13 compromettendone comunque la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è predisposta. In questa prospettiva, sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell'impresa strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che - ancorché comportanti una spesa - lo migliorano o anche solo lo conservano, mentre ricadono invece nell'area della amministrazione straordinaria gli atti suscettibili di gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali e prevalenti (Cass., 26 maggio 2019, n 14713; Cass. n. 1433-74, Cass. n. 1357-
99, Cass. n. 20291-05, Cass. n. 578-07) ovvero finiscano con l'investire gli interessi del ceto creditorio mediante l'assunzione di ulteriori debiti o la sottrazione di beni alla disponibilità della massa. E tale opzione è corroborata dal vigente testo dell'art. 167, terzo comma, che rimette al tribunale la facoltà di determinare un limite di valore degli atti al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione, sottolineando che soltanto la rilevanza economica dell'atto non è idonea a escluderne il connotato di straordinarietà. E, ulteriormente, dal disposto dell'art 182 quinquies, comma 5 che subordina espressamente la possibilità del pagamento diretto alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato, peraltro nei limitati casi di continuità aziendale, dovendo il giudice valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l.fall. e, nel caso in cui il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato , se ricorrano le ulteriori condizioni elencate ( Cass.,
11.5.2023, n 12810). Il mantenimento da parte dell'imprenditore insolvente del potere di gestione dell'impresa e di porre in essere atti di ordinaria amministrazione della stessa, in definitiva, è recessivo rispetto agli interessi della massa dei creditori e subordinato al vaglio preventivo del giudice in ordine a tutti quegli atti che appaiono potenzialmente in grado di pagina 8 di 13 incidere negativamente su tali interessi e, in quanto tali, qualificabili come di straordinaria amministrazione.
Ancorché astrattamente qualificabile come di ordinaria amministrazione nel corso del normale esercizio di una impresa, il medesimo atto compiuto dopo la presentazione di una domanda di concordato - ancor più se "con riserva" - può essere idoneo a sottrarre risorse, ovvero a pregiudicare la consistenza del patrimonio, compromettendo la capacità residua di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, in tal modo incidendo negativamente sulla procedura (v. Cass. 12.1.2007, n 578, v. anche Cass., 16.5.2019, n 13261 e Cass. 12.6.2007, n 13759). Anche a fronte di azioni giudiziali promosse dall'imprenditore senza autorizzazione, la S.C. ha precisato che la relativa valutazione da parte del tribunale va condotta caso per caso, secondo "la specifica finalità che l'atto (..) risulta perseguire rispetto all'obbiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori" (v. Cass.
22.10.2018, n. 26646) ed altresì in rapporto al tipo di concordato, differenziando le ipotesi finalizzate a preservare la continuità aziendale da quelle connotate dal fine liquidatorio - e anche qui con l'appendice di ulteriori potenziali differenziazioni a seconda che vi sia, o meno, l'esigenza di completare i contratti in essere prima della liquidazione. Pervenendo, pertanto, alla conclusione che “per valutare la natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare” e che “in difetto di tali elementi, l'atto che si riveli idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa, deve essere considerato come di straordinaria amministrazione” (Cass., 26 maggio 2019, n 14713).
Tale ricostruzione, del resto, appare coerente con il disposto dell'art 168 legge fallimentare, che pone espressamente il divieto di azioni esecutive da parte dei singoli creditori, intendendo preservare l'interesse a mantenere pagina 9 di 13 intatto il patrimonio aziendale ed a soddisfare le ragioni di credito all'interno della procedura concorsuale. Ciò ancor più evidente ove al concordato segua la dichiarazione di fallimento, atteso che il principio della consecuzione fra le procedure concorsuali impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza, già posta a fondamento della procedura di concordato preventivo (v. Cass Sez. 1^ n. 8439/12, n. 18437/10) e rapportare quel medesimo dissesto alla data della prima procedura, dando atto, ove al concordato segua il fallimento, la sequenza dia luogo in ogni caso a una procedura unitaria che ha inizio con la prima. Nel caso in esame il pagamento in questione è avvenuto dopo la presentazione della domanda di concordato e ha riguardato il corrispettivo relativo a prestazioni aventi ad oggetto le fatture n. 10 del 09/07/2021, n. 18 del 16/10/2020, n. 5 del
13/01/2021,n. 18 del 22/04/2021, n. 26 del 15/07/2021, n. 36 del
25/10/2021, n. 5 del 26/01/2022, n. 12 del 02/05/2022, tutte inerenti l'esecuzione del contratto di agenzia per la promozione di prodotti surgelati , prestazioni risalenti nel tempo relative al periodo dal 2020 ai primi mesi del 2022, quindi pacificamente avvenuta in data antecedente al deposito della domanda.
Peraltro, la domanda è stata dichiarata improcedibile attesa l'omesso deposito del piano e degli ulteriori documenti oggetto della riserva che avrebbero consentito di individuarne le concrete finalità ( di continuità aziendale ovvero liquidatoria), omettendo di fornire informazioni sul contenuto della proposta e precludendo ancor più la possibilità di considerare il pagamento come funzionale all'interesse della procedura di concordato. Parte convenuta non ha dimostrato, oltre tutto, che i corrispettivi siano stati versati secondo le scadenze contrattuali ovvero in linea con la prassi instaurata, e ciò con cadenza annuale.
In ogni caso, anche ad assumere l'esistenza di una tale prassi, non può omettersi di considerare che gli importi risultano in concreto essere stati pagina 10 di 13 versati in data di poco successiva al deposito della domanda ed in unica soluzione, pur essendo riferiti ad una attività svolta in un arco temporale piuttosto ampio e risalente. Si è quindi trattato di un pagamento preferenziale che ha direttamente inciso sulla situazione patrimoniale della società e che ha determinato il soddisfacimento dell'interesse della società fornitrice, con riflessi direttamente incidenti sull'interesse del ceto creditorio alla conservazione del patrimonio e in evidente violazione del principio della par condicio creditorum. Il medesimo stato di insolvenza, culminato nella dichiarazione di fallimento di cui alla sentenza emessa n
40/2022, era quindi presente alla data di presentazione della domanda di concordato ed il pagamento effettuato, sottraendo risorse patrimoniali alla massa, contrasta con l'obiettivo di congelare il valore del patrimonio presente al momento anteriore sussistente alla data di presentazione della domanda, onde poterlo assoggettare, poi, eventualmente, alla liquidazione concorsuale (Cass. 27/09/2017, n 22601).
Di conseguenza, il pagamento effettuato dopo il deposito della domanda di concordato, non autorizzato, deve intendersi non opponibile ed inefficace rispetto alle ragioni della curatela, a nulla rilevando il tipo di prestazione richiesta. Neanche rileva, sotto il profilo soggettivo, l'ignoranza dello stato di insolvenza da parte della convenuta , atteso che la curatela non ha formulato in linea principale azione revocatoria, ma domanda di accertamento di inefficacia del pagamento in assenza di autorizzazione da parte del giudice e che - in ogni caso – la società convenuta mantiene titolo per inserire le proprie ragioni di credito nella procedura fallimentare, in concorso con quelle degli altri creditori e secondo i titoli preferenziali.
Ai sensi dell'art 2033 c.c., l'accoglimento della domanda di inefficacia comporta la condanna della convenuta alla restituzione della somma incontestatamente ricevuta . Su tale importo sono inoltre dovuti gli interessi di mora dalla data della costituzione in mora a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033 c.c., non essendo stati pagina 11 di 13 provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens,
Diversamente, dalla data della domanda giudiziale ( notifica dell'atto introduttivo) sono automaticamente dovuti gli interessi nella misura di cui all'art 1284, IV comma cc., trovando l'obbligazione restitutoria titolo in un rapporto contrattuale ( Cass., 3.1.2023, n 61;Cass., 14.5.2021, n 13145 Cass.
7.11.2018, n 28409). Infine, atteso l'esito della lite la convenuta, a norma dell'art. 91 c.p.c., deve essere condannata al pagamento integrale delle spese processuali, così come liquidate nel dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività complessivamente svolta in linea con i parametri di cui al DM 55/2014 (minimi per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate da
[...] in persona del curatore fallimentare, nei conf Parte_1 on atto di citazione notificato il 28 marzo 2023, ogni Controparte_1 cezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara l'inefficacia nei confronti della curatela attrice, per le causali di cui in motivazione, del pagamento delle fatture n. 10 del 09/07/2020, n. 18 del 16/10/2020, n. 5 del 13/01/2021,n. 18 del 22/04/2021, , n. 26 del 15/07/2021, n. 36 del 25/10/2021, n. 5 del 26/01/2022, n. 12 del 02/05/2022, effettuati tramite bonifico su c/c , Org_1 dell'importo di € 1.491,07. e, per l'effetto, condanna a Controparte_1 restituzione della somma € 1.491,07, con interessi l ella costituzione in mora sino alla domanda e nella misura di cui all'art 1284, IV comma c.c., dalla domanda al soddisfo: b) condanna, il convenuto al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice, liquidate in complessive € 1.278,00 per onorario di avvocato, oltre I.V.A. , C.P.A. e spese generali nella misura di legge, oltre a spese per notifica e CU.
Così deciso in data 7 maggio 2024 dal Tribunale di PRATO, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istruttore ed estensore Dott. Michele Sirgiovanni
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha emesso la presente SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 30 marzo 2023 con il n. 918/2023 del ruolo Generale, avente per oggetto: azione di inefficacia pagamento ex art 167 cpc, vertente tra
(C.F. e P. Iva Parte_1
P.IVA_1 Parte_2
e difeso dall'Avv. Jacopo PIAMP domiciliato presso il suo studio in Prato, Via Modigliani n. 7, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
Pec: Email_1
Attrice Contro
, elettivamente domiciliato in Prato, viale Vittorio Veneto Controparte_1 io dell'Avv. Carlo Francesco GALLAS che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta;
Pec: Email_2
Fax: Convenuto
All'udienza dell'1 febbraio2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per la curatela attrice: “…Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato, omnis contrariis reiectis, dichiarare inefficace ai sensi degli artt. 168 L.F. e/o 182 quinquies L.F. e/o 161 co. 7 e 167 e ss. L.F. il pagamento di € 1.491,07 a favore di del 24/06/2022 o per Controparte_1 quel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e conseguentemente condannare a pagare al Controparte_1 Parte_1
[... l'importo complessivo di € 1.491,07 o quello eventualmente diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, con gli interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”
Per il convenuto come da comparsa di costituzione: “… – accertare e dichiarare che i pagamenti eseguiti dalla nei confronti del convenuto sono stati Parte_1 effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso per i motivi che meglio risultano illustrati nella narrativa che precede;
– per l'effetto, ricondurre i pagamenti de pagina 1 di 13 quibus all'ipotesi di esenzione dall'esercizio dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, co. 3, lettera a) della legge fallimentare nella nuova formulazione;
– conseguentemente rigettare, in quanto infondata e per mancanza di condizioni dell'azione, la domanda di revoca e di restituzione dell'importo pari ad euro 1.491,07 spiegata dal . Con Parte_1 vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge...”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2023 la Curatela
[...]
in persona del curatore fallimentare , Parte_3
esponeva:
- che la era stata costituita il 26/04/2017, aveva sede Parte_1
in Prato, Via Don Giulio Facibeni n. 60 e capitale sociale di € 10.000, sottoscritto da (10%) e da (90%); Persona_1 CP_2
- che due giorni dopo la costituzione (28/04/2017), aveva stipulato un contratto di affitto d'azienda con , avente Controparte_3
sede presso il medesimo indirizzo e amministrata da;
Persona_1
- che il 24/05/2017 aveva depositato Controparte_3
domanda di concordato preventivo ed il 24/11/2017 aveva depositato proposta e piano, prevedendo la vendita dell'azienda a Parte_1
al prezzo indicato;
[...]
- che il 22/02/2019 la in concordato Controparte_3
preventivo, aveva venduto a l'azienda in affitto e il Parte_1
prezzo (€ 3,8 mln) veniva imputato per € 300.780 all'accollo di debiti v/dipendenti e per € 3.499.220 da pagarsi in 48 rate mensili di uguale importo a partire dal 31/03/2019, con riserva di proprietà;
- che il 16/05/2022 aveva affittato l'azienda gravata Parte_1
da riserva di proprietà a favore di , alla Controparte_3
e tale atto prevedeva l'impegno dell'affittuaria di acquistare Parte_4
l'azienda al netto degli oneri ex art. 2112 c.c., di eventuali spese straordinarie di manutenzione, ecc.;
- che il 10/6/02022 NFI aveva depositato ricorso in bianco per l'ammissione alla procedura di concordato ed il 16/06/2022 il Tribunale pagina 2 di 13 aveva disposto la riunione al procedimento (RG 2/2022) del prefallimentare iscritto a RG 66/2022 su istanza depositata il 10/06/2022 dalla dichiarando ammissibile il ricorso, concedendo 60 giorni Parte_5
per il deposito della proposta, del piano e documentazione art. 161 L.F., ovvero, in alternativa, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione art. 182-bis, c. 1, L.F.;
- che in data 04/08/2022 la dichiarava di avere Parte_1
rinunciato in data 03/08/2022 alla domanda di concordato e di avere chiesto il proprio fallimento e il Tribunale dichiara improcedibile la domanda per mancato deposito nei termini della proposta o accordo, dichiarando con sentenza n. 40/2022 del 04/08/2022 il fallimento della
(RF 40/2022); Parte_1
- che dall'esame della documentazione contabile rinvenuta presso la sede della società fallita era stato rilevato che, successivamente al deposito di ricorso “in bianco” per l'ammissione alla procedura di concordato,
[...]
aveva eseguito un pagamento, non autorizzato, in data Parte_1
24/06/2022 a favore di di complessivi € 1.491,07, a saldo Controparte_1
delle fatture n. 12 del 02/05/2022, n. 5 del 26/01/2022, n. 36 del
25/10/2021, n. 26 del 15/07/2021, n. 18 del 22/04/2021, n. 5 del
13/01/2021, n. 18 del 16/10/2020 e n. 10 del 09/07/2020, tramite c/c acceso presso Organizzazione_1
- che l'oggetto delle predette fatture concerneva crediti certamente anteriori rispetto al deposito della domanda di concordato preventivo in bianco;
- che con lettera del 15/02/2023 aveva invitato alla Controparte_1
restituzione di quanto percepito, ma senza esito positivo.
Tanto premesso, il . conveniva Parte_6
la dinanzi al Tribunale di Prato per sentire accertare e Controparte_1
dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori e, per l'effetto, revocare il pagamento sopra indicato, in ipotesi , ai sensi dell'art. 67 L.F. con pagina 3 di 13 condanna alla restituzione degli importi ricevuti;
in ogni caso, con interessi legali e con il favore delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
deducendo:
- di essere agente di commercio plurimandatario iscritto al Ruolo Agenti e
Rappresentanti di Commercio presso la CCII AA di Oristano;
- che con contratto di agenzia stipulato tra le parti all'inizio del 2019 la gli aveva conferito incarico di promuovere in Parte_1
esclusiva, per la regione Sardegna, l'introduzione, la propaganda e la conclusione di contratti vendita di prodotti surgelati di sua produzione, stabilendo la provvigione nella misura del 5% sull'importo netto del venduto;
- che all'art 11.4 del contratto di agenzia era stato previsto che la corresponsione delle provvigioni sarebbe avvenuta con cadenza trimestrale e che, entro il medesimo termine, le medesime sarebbero state corrisposte al ricevimento della fattura da parte dell'agente;
- che nel corso del rapporto, tuttavia, il pagamento delle provvigioni da parte della anziché avvenire con la prevista Parte_1
cadenza trimestrale, era effettuato al raggiungimento di una soglia minima di provvigioni e con cadenza almeno annuale;
- che il pagamento delle fatture a saldo delle fatture n. 10 del 09/07/2020,
n 18 del 16/10/2020, n. 5 del 13/01/2021,n. 18 del 22/04/2021, , n. 26 del
15/07/2021, n. 36 del 25/10/2021, n. 5 del 26/01/2022, n. 12 del
02/05/2022, per l'importo di € 1491,07, era avvenuto nei termini d'uso previsti dall'art 67, comma 3, lett a) trattandosi di corresponsione di denaro eseguite con mezzo fisiologico ed ordinario nei tempi normalmente utilizzati nella concreta pregressa specifica attività commerciale;
- che la parte attrice non aveva offerto alcuna prova della scientia decotionis dello stato di insolvenza dalla poi dichiarata fallita. Parte_1
pagina 4 di 13 In forza di tali argomentazioni, concludeva per il rigetto della domanda attorea con la condanna dell'attrice alle spese di lite.
Esaurita l'istruttoria con la produzione di documenti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del I febbraio 2024, fissata ex art. 281 sexies cpc per la discussione e decisione, atteso il deposito delle note conclusionali da parte di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda della curatela è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
In punto di fatto, la società attrice ha dedotto e dimostrato che il fallimento è stato dichiarato con sentenza n 40/2021 emessa da questo
Tribunale in data 4 agosto 2022 e che tale procedura è stata promossa in esito a domanda di procedura di concordato preventivo depositata il 10 giugno 2022, ammessa il successivo 16 giugno e dichiarata improcedibile il
3 agosto 2022.
Ha inoltre aggiunto e documentato che, dopo la presentazione del ricorso avente ad oggetto la domanda di concordato preventivo, sono stati effettuati i pagamenti, tramite bonifici bancari, effettuati tutti in data 24 giugno 2022 dal c/c , dell'importo complessivo di € Org_1
1.491,07, del debito relativo alle pagamento delle provvigioni per gli anni
2020, 2021 e primi trimestri 2022, così come risultanti dalle fatture n. 10 del
09/07/2020 n. 18 del 16/10/2020, n. 5 del 13/01/2021,n. 18 del 22/04/2021, n. 26 del
15/07/2021, n. 36 del 25/10/2021, n. 5 del 26/01/2022, n. 12 del 02/05/2022.
Tali circostanze storiche non sono state oggetto di contestazione da parte della convenuta, la cui linea difensiva è fondata sulla natura dei pagamenti aventi carattere di normalità nello svolgimento dell'attività d'impresa e quindi non revocabili ai sensi dell'art 67, III comma, lett. a ed f della legge fallimentare, anche per l'assenza di consapevolezza della situazione patrimoniale della società poi fallita.
pagina 5 di 13 Disciplina di riferimento è rappresentata in primo luogo dall'art 161 legge fallimentare in forza del quale l'imprenditore può depositare il ricorso
"contenente la domanda di concordato" (unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti) riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 entro un termine fissato dal giudice (secondo le alternative previste dal sesto comma).
Ai sensi del VII comma di tale disposizione, "…dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato.
Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111..".
Circa la qualificazione degli atti come di ordinaria o di straordinaria amministrazione, la giurisprudenza ha evidenziato come rivesta carattere dirimente la considerazione che l'impresa si trova appunto in fase di pre- concordato e che, pertanto, la domanda presuppone uno stato di crisi
(comprensivo dell'insolvenza) in relazione al quale l'impresa attende, subordinatamente ai restanti presupposti, il decreto di apertura della procedura vera e propria.
In relazione alla qualificazione dell'atto compiuto dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato, occorre allora pur sempre valutare la particolare situazione in cui versa il debitore, che non può corrispondere a quanto avviene nella fase di gestione normale dell'impresa, tenendo in considerazione il complessivo assetto normativo che governa le procedure concorsuali. L'art. 167, secondo comma, legge pagina 6 di 13 fallimentare, in particolare, indica specificamente quali sono gli atti di straordinaria amministrazione inefficaci verso i creditori anteriori al concordato, se compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, indirizzando a considerare l'ordinarietà dell'atto anche in base al criterio di funzionalità che lo stesso finisce per avere in base alle finalità individuabili nel raggiungimento della composizione della crisi attraverso il successivo piano di concordato, liquidatorio o con continuità (o misto), che in ogni caso tuteli la migliore soddisfazione dei creditori.
In linea con la previsione del I comma, in forza del quale "durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni
e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale", il secondo precisa che "i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato".
Secondo l'interpretazione sistematica della S.C. (Cass., 26 maggio 2019, n
14713), la concreta riconducibilità dell'atto alla categoria generale, residuale, degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, di cui all'ultima parte dell'art. 167, va riferita alla ricorrenza, nell'atto, di connotati analoghi a quelli delle figure negoziali tipizzate dalla norma - a titolo non esaustivo ma esemplificativo ("mutui, transazioni, compromessi, fideiussioni, rinunzie" e simili) - agli effetti, appunto, della necessaria previa autorizzazione.
Il connotato essenziale che caratterizza in concreto la straordinarietà dell'atto rispetto alla ordinaria amministrazione viene così posto in relazione alla oggettiva idoneità dell'atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o pagina 7 di 13 compromettendone comunque la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è predisposta. In questa prospettiva, sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell'impresa strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che - ancorché comportanti una spesa - lo migliorano o anche solo lo conservano, mentre ricadono invece nell'area della amministrazione straordinaria gli atti suscettibili di gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali e prevalenti (Cass., 26 maggio 2019, n 14713; Cass. n. 1433-74, Cass. n. 1357-
99, Cass. n. 20291-05, Cass. n. 578-07) ovvero finiscano con l'investire gli interessi del ceto creditorio mediante l'assunzione di ulteriori debiti o la sottrazione di beni alla disponibilità della massa. E tale opzione è corroborata dal vigente testo dell'art. 167, terzo comma, che rimette al tribunale la facoltà di determinare un limite di valore degli atti al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione, sottolineando che soltanto la rilevanza economica dell'atto non è idonea a escluderne il connotato di straordinarietà. E, ulteriormente, dal disposto dell'art 182 quinquies, comma 5 che subordina espressamente la possibilità del pagamento diretto alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato, peraltro nei limitati casi di continuità aziendale, dovendo il giudice valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l.fall. e, nel caso in cui il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato , se ricorrano le ulteriori condizioni elencate ( Cass.,
11.5.2023, n 12810). Il mantenimento da parte dell'imprenditore insolvente del potere di gestione dell'impresa e di porre in essere atti di ordinaria amministrazione della stessa, in definitiva, è recessivo rispetto agli interessi della massa dei creditori e subordinato al vaglio preventivo del giudice in ordine a tutti quegli atti che appaiono potenzialmente in grado di pagina 8 di 13 incidere negativamente su tali interessi e, in quanto tali, qualificabili come di straordinaria amministrazione.
Ancorché astrattamente qualificabile come di ordinaria amministrazione nel corso del normale esercizio di una impresa, il medesimo atto compiuto dopo la presentazione di una domanda di concordato - ancor più se "con riserva" - può essere idoneo a sottrarre risorse, ovvero a pregiudicare la consistenza del patrimonio, compromettendo la capacità residua di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, in tal modo incidendo negativamente sulla procedura (v. Cass. 12.1.2007, n 578, v. anche Cass., 16.5.2019, n 13261 e Cass. 12.6.2007, n 13759). Anche a fronte di azioni giudiziali promosse dall'imprenditore senza autorizzazione, la S.C. ha precisato che la relativa valutazione da parte del tribunale va condotta caso per caso, secondo "la specifica finalità che l'atto (..) risulta perseguire rispetto all'obbiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori" (v. Cass.
22.10.2018, n. 26646) ed altresì in rapporto al tipo di concordato, differenziando le ipotesi finalizzate a preservare la continuità aziendale da quelle connotate dal fine liquidatorio - e anche qui con l'appendice di ulteriori potenziali differenziazioni a seconda che vi sia, o meno, l'esigenza di completare i contratti in essere prima della liquidazione. Pervenendo, pertanto, alla conclusione che “per valutare la natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare” e che “in difetto di tali elementi, l'atto che si riveli idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa, deve essere considerato come di straordinaria amministrazione” (Cass., 26 maggio 2019, n 14713).
Tale ricostruzione, del resto, appare coerente con il disposto dell'art 168 legge fallimentare, che pone espressamente il divieto di azioni esecutive da parte dei singoli creditori, intendendo preservare l'interesse a mantenere pagina 9 di 13 intatto il patrimonio aziendale ed a soddisfare le ragioni di credito all'interno della procedura concorsuale. Ciò ancor più evidente ove al concordato segua la dichiarazione di fallimento, atteso che il principio della consecuzione fra le procedure concorsuali impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza, già posta a fondamento della procedura di concordato preventivo (v. Cass Sez. 1^ n. 8439/12, n. 18437/10) e rapportare quel medesimo dissesto alla data della prima procedura, dando atto, ove al concordato segua il fallimento, la sequenza dia luogo in ogni caso a una procedura unitaria che ha inizio con la prima. Nel caso in esame il pagamento in questione è avvenuto dopo la presentazione della domanda di concordato e ha riguardato il corrispettivo relativo a prestazioni aventi ad oggetto le fatture n. 10 del 09/07/2021, n. 18 del 16/10/2020, n. 5 del
13/01/2021,n. 18 del 22/04/2021, n. 26 del 15/07/2021, n. 36 del
25/10/2021, n. 5 del 26/01/2022, n. 12 del 02/05/2022, tutte inerenti l'esecuzione del contratto di agenzia per la promozione di prodotti surgelati , prestazioni risalenti nel tempo relative al periodo dal 2020 ai primi mesi del 2022, quindi pacificamente avvenuta in data antecedente al deposito della domanda.
Peraltro, la domanda è stata dichiarata improcedibile attesa l'omesso deposito del piano e degli ulteriori documenti oggetto della riserva che avrebbero consentito di individuarne le concrete finalità ( di continuità aziendale ovvero liquidatoria), omettendo di fornire informazioni sul contenuto della proposta e precludendo ancor più la possibilità di considerare il pagamento come funzionale all'interesse della procedura di concordato. Parte convenuta non ha dimostrato, oltre tutto, che i corrispettivi siano stati versati secondo le scadenze contrattuali ovvero in linea con la prassi instaurata, e ciò con cadenza annuale.
In ogni caso, anche ad assumere l'esistenza di una tale prassi, non può omettersi di considerare che gli importi risultano in concreto essere stati pagina 10 di 13 versati in data di poco successiva al deposito della domanda ed in unica soluzione, pur essendo riferiti ad una attività svolta in un arco temporale piuttosto ampio e risalente. Si è quindi trattato di un pagamento preferenziale che ha direttamente inciso sulla situazione patrimoniale della società e che ha determinato il soddisfacimento dell'interesse della società fornitrice, con riflessi direttamente incidenti sull'interesse del ceto creditorio alla conservazione del patrimonio e in evidente violazione del principio della par condicio creditorum. Il medesimo stato di insolvenza, culminato nella dichiarazione di fallimento di cui alla sentenza emessa n
40/2022, era quindi presente alla data di presentazione della domanda di concordato ed il pagamento effettuato, sottraendo risorse patrimoniali alla massa, contrasta con l'obiettivo di congelare il valore del patrimonio presente al momento anteriore sussistente alla data di presentazione della domanda, onde poterlo assoggettare, poi, eventualmente, alla liquidazione concorsuale (Cass. 27/09/2017, n 22601).
Di conseguenza, il pagamento effettuato dopo il deposito della domanda di concordato, non autorizzato, deve intendersi non opponibile ed inefficace rispetto alle ragioni della curatela, a nulla rilevando il tipo di prestazione richiesta. Neanche rileva, sotto il profilo soggettivo, l'ignoranza dello stato di insolvenza da parte della convenuta , atteso che la curatela non ha formulato in linea principale azione revocatoria, ma domanda di accertamento di inefficacia del pagamento in assenza di autorizzazione da parte del giudice e che - in ogni caso – la società convenuta mantiene titolo per inserire le proprie ragioni di credito nella procedura fallimentare, in concorso con quelle degli altri creditori e secondo i titoli preferenziali.
Ai sensi dell'art 2033 c.c., l'accoglimento della domanda di inefficacia comporta la condanna della convenuta alla restituzione della somma incontestatamente ricevuta . Su tale importo sono inoltre dovuti gli interessi di mora dalla data della costituzione in mora a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033 c.c., non essendo stati pagina 11 di 13 provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens,
Diversamente, dalla data della domanda giudiziale ( notifica dell'atto introduttivo) sono automaticamente dovuti gli interessi nella misura di cui all'art 1284, IV comma cc., trovando l'obbligazione restitutoria titolo in un rapporto contrattuale ( Cass., 3.1.2023, n 61;Cass., 14.5.2021, n 13145 Cass.
7.11.2018, n 28409). Infine, atteso l'esito della lite la convenuta, a norma dell'art. 91 c.p.c., deve essere condannata al pagamento integrale delle spese processuali, così come liquidate nel dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività complessivamente svolta in linea con i parametri di cui al DM 55/2014 (minimi per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate da
[...] in persona del curatore fallimentare, nei conf Parte_1 on atto di citazione notificato il 28 marzo 2023, ogni Controparte_1 cezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara l'inefficacia nei confronti della curatela attrice, per le causali di cui in motivazione, del pagamento delle fatture n. 10 del 09/07/2020, n. 18 del 16/10/2020, n. 5 del 13/01/2021,n. 18 del 22/04/2021, , n. 26 del 15/07/2021, n. 36 del 25/10/2021, n. 5 del 26/01/2022, n. 12 del 02/05/2022, effettuati tramite bonifico su c/c , Org_1 dell'importo di € 1.491,07. e, per l'effetto, condanna a Controparte_1 restituzione della somma € 1.491,07, con interessi l ella costituzione in mora sino alla domanda e nella misura di cui all'art 1284, IV comma c.c., dalla domanda al soddisfo: b) condanna, il convenuto al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice, liquidate in complessive € 1.278,00 per onorario di avvocato, oltre I.V.A. , C.P.A. e spese generali nella misura di legge, oltre a spese per notifica e CU.
Così deciso in data 7 maggio 2024 dal Tribunale di PRATO, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istruttore ed estensore Dott. Michele Sirgiovanni
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