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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. CO LA - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 51 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Ersilia Parte_1
Caporale del foro di Lanciano e dall'avv. Evo Talone del Foro di
Chieti come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Controparte_1
LO e dall'avv. Lucio Di Biase, entrambi del foro di Lanciano, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
1 Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 225 del
Tribunale Ordinario di Lanciano, pubblicata in data 13 giugno
2022, in materia di prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni dell'appellante
“Chiedono a Codesta Ecc.ma Corte di:
- voler rigettare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da controparte;
- provvedere alla rinnovazione della CTU, previa nomina di nuovo
CTU, ed ammettere la prova orale per testi, così come richieste nell'atto di appello, come da conclusioni come di seguito formulate:
“IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste affinché Codesto Collegio Voglia, per i motivi sopra esposti, provvedere alla rinnovazione della CTU, previa nomina di nuovo CTU, ed ammettere la prova orale per testi– non ammessa in primo grado – e precisamente:
Prova per testi
, domiciliata e residente in [...]
53 Atessa, sui seguenti capitoli di prova:
1) La di cui lei è legale rappresentante ha Controparte_2 ricevuto in appalto lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento di un edificio esistente sito in C.da Guarenna Nuova del Comune di
Casoli da parte della sig.ra Parte_1
2) In tale qualità procedeva il 25.6.2015, in nome e per conto della sig.ra , a consegnare la somma di euro 30.000,00 Parte_1
a saldo degli onorari all'Arch. che contestualmente CP_1 sottoscriveva la ricevuta che le viene esibita (All. 4 all'Atto di citazione)?
2 3) All'atto della consegna del danaro di cui al punto sub 2) e della firma da parte dell'Arch. della suddetta CP_1 ricevuta vi erano altre persone presenti oltre lei ed il professionista, se si chi?
4) Sempre nella suddetta qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori provvedeva al saldo della fattura
n. 9/2014, mediante bonifico, per onorari per la direzione dei lavori, in favore dell'Arch. (All. 5 all'Atto di CP_1 citazione).
domiciliata e residente in [...]
Fara 53 Atessa, sui seguenti capitoli di prova:
1) Può dire se il 25.6.2015 lei era presente quando la sig.ra
[...] consegnava una somma di danaro all'Arch. Testimone_1
, se si può dire se ha visto l'Arch. CP_1 CP_1 quietanzare ricevè+uta di pagamento per la somma ricevuta?
Ing. , domiciliato e residente in [...]
Leonardo 5, sui seguenti capitoli:
1) Può riferire se ha preso visione, su richiesta della sig.ra
, degli elaborati e la documentazione a corredo Parte_1 degli stessi, alla medesima forniti dall'Arch. e CP_1 relativi al progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio esistente dito in C.da Guarenna Nuova del Comune di
Casoli?
2) Detti elaborati sono quelli prodotti dalla sig.ra Parte_1 nel giudizio di primo grado introdotto con l'Atto di Citazione quali allegati all'Allegato 6, ed indicati dalla lett. C alla lett. L e dalla lett. N alla lettt. V, che le vengono esibiti?
3) A seguito dell'esame di detta documentazione ha predisposto una perizia tecnica di parte, se si può dire se è quella
3 depositata agli atti del presente giudizio quale Allegato 6 dell'Atto di Citazione e che le viene esibita?
4) Conferma il contenuto della perizia di cui al punto che precede?
In merito all'attività di progettazione dell'Arch. CP_1 per la committente può dire se: Parte_1
5) Tra la documentazione di cui al precedente punto sub 1) vi sono il progetto preliminare e la documentazione a suo corredo?
6) Il progetto definitivo a firma dell'Arch. (All.ti CP_1 da C 01 a C 19 dell'All. 6 Atto di Citazione) presente in atti contiene tutti i documenti e riferimenti richiesti dall'art. 24
DPR 2207/2010 e in caso di riscontrata carenza può indicare in cosa le carenze medesime consistono?
7) Il computo metrico in atti (All. E dell'All. 6 Atto di
Citazione) redatto dall'Arch. è stato depositato con CP_1 il progetto preliminare, così come richiesto dall'Art. 17 del
DPR 207/2010?
8) I costi della sicurezza di cui alle voci di computo da 1 a 4 prevedono quelli relativi ai sistemi anticaduta (parapetti), passerelle, dispositivi di protezione individuale e collettiva
(per lavorazioni interferenti), scale a mano, segnaletica, così come richiesto dalla normativa vigente?
9) La progettazione strutturale del nuovo fabbricato (all. 1 e
2 del doc. 1 prodotto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte appellante) da chi è stata eseguita?
10) Nel computo metrico predisposto dall'Arch. alla CP_1 voce 81 si fa riferimento ad “elaborati tecnici forniti”, detti elaborati sono presenti nella documentazione consegnata dal professionista?
4 11) Sempre in relazione alla voce impianti di cui al punto che precede, essa include il centralino d'appartamento, la dorsale
d'alimentazione del contatore, l'apertura e chiusura delle varie utenze, ossia punti luce, prese fn, presa tv, ronzatore, etc…?
12) Della caldaia, prevista alla voce 84 del richiamato computo metrico, è indicata la potenzialità e sono indicate le dimensioni della relativa canna fumaria?
13) Per l'impianto di climatizzazione previsto alla voce di computo 86 sono indicate la lunghezza media, il diametro e
l'ubicazione?
14) Relativamente all'impianto termico di cui alla voce di computo 92 sono specificate le caratteristiche del pannello isolante prescelto, il numero di linee in partenza dai collettori, la lunghezza della stessa e se ciascuna di esse debba essere dotata o meno di testa elettrotermica?
15) Sono, sempre nella suddetta voce di computo, specificate le caratteristiche delle centraline ed i termostati della termoregolazione?
16) Relativamente agli infissi esterni, presi in considerazione dalla voce 108 alla voce 110 del computo metrico, è specificata la trasmittanza degli stessi così come stabilito dalla normativa vigente, punto 4 allegato “C” D.lgs. 192/2005, ossia 2,4 W/m2K in considerazione della zona climatica “D” in esame?
17) Relativamente alla scala interna, voce di computo 114, che fa riferimento al disegno esecutivo fornito, tra la documentazione consegnata dall'Arch. figurano i CP_1 relativi disegni tecnici.
18) Le voci di computo 120 e 121 fanno riferimento alla copertura in vetro dell'intercapedine tra il fabbricato esistente e
5 l'ampliamento, viene indicata per tale copertura in vetro la relativa trasmittanza?
19) Vero che il 6.5.2015 la progettava gli Controparte_3 impianti di climatizzazione e produzione acqua calda sanitaria
(All. da M 01 a M11 dell'All. 6 dell'Atto di Citazione )?
20) Il progetto esecutivo a firma dell'Arch. (All.ti CP_1 da D 01 a D 30 dell'All. 6 dell'Atto di Citazione) presente in atti contiene tutti i documenti e riferimenti richiesti dall'art. 33 DPR 2207/2010 e in caso di riscontrata carenza può indicare in cosa le carenze medesime consistono?
21) Quando sono stati predisposti e/o presentati da parte dell'Arch. la SCIA alla provincia di Chieti (All. da CP_1
S01 a S05 dell'All. 6 dell'Atto di Citazione) ed al CP_4
(All. da T01 a T06 dell'All. 6 dell'Atto di Citazione)
[...] per la realizzazione della recinzione fronte strada, e successiva regolarizzazione dell'accesso carrabile (All. da U01
a U02 dell'All. 6 dell'Atto di Citazione )?
22) Nella relazione tecnica in materia di contenimento del consumo energetico predisposta dall'Arch. (All. F CP_1 dell'All. 6 dell'Atto di Citazione) quale tipo di impianto di riscaldamento è previsto e quale impianto di riscaldamento è stato allestito nella costruzione?
23) Nella relazione di cui al punto che precede sono presenti le schede di verifica termo-igrometriche previste dal D.lgs.
192/2005 vigente all'epoca della sua redazione.
24) Le schede termo-igrometriche di cui al punto che precede devono essere depositate in Comune unitamente al progetto impiantistico?
25) Nell'attestato di Qualificazione energetica redatto dall'Arch. (All. G dell'All. 6 dell'Atto di CP_1
6 Citazione) sono indicati gli interventi migliorativi dell'efficienza energetica del fabbricato?
26) Nell'attestato di cui al punto sub 24) viene considerato il contributo di risparmio energetico dell'impianto fotovoltaico?
In relazione all'attività di coordinatore della sicurezza da parte dell'arch. ci può dire: CP_1
27) Quando è stato redatto il Piano di Sicurezza Cantiere (psc) da parte dell'Arch. (All. P dell'All. 6 dell'Atto di CP_1
Citazione)?
28) Tra i costi della sicurezza sono stati previsti quelli inerenti le opere provvisionali necessarie a garantire che non si verificassero cedimenti/assestamenti nel fabbricato esistente?
29) Può riferire in cosa consistono i disegni aggiornati “us built” e se nella documentazione di cui al punto sub 2) li ha rinvenuti e se si in riferimento a quale epoca?
Ing. , domiciliato e residente in [...]
Castiglione 1/B, sui seguenti capitoli:
1) Quale titolare dello Studio Seat Engineering si è occupato della progettazione degli impianti di climatizzazione, produzione acqua calda, scarichi interni e scarichi esterni, e dell'impianto idro termo sanitario, per un edificio esistente e suo ampliamento sito in C.da Guarenna Nuova del Comune di Casoli di proprietà della sig.ra Parte_1
2) Riconosce il progetto e relativi allegati, depositati in atti
e che le vengono esibiti (All.ti da M01 a M11 dell'All. 6 dell'Atto di Citazione)?
3) Prima o durante la progettazione dei suddetti impianti ha preso visione del progetto impiantistico che era stato predisposto dall'Arch. sempre in merito agli impianti CP_1
7 di climatizzazione, idro termo sanitari, produzione acqua calda scarichi interni e scarichi esterni, della costruzione di proprietà della sig.ra ? Parte_1
4) In caso di risposta affermativa alla domanda sub 3) può riferire in cosa consistevano gli elaborati predisposti dall'Arch. e se erano idonei ad appaltare i relativi CP_1 lavori ed ad eseguirli o presentassero delle carenze?
5) Durante l'attività di progettazione per la sig.ra Parte_1 ha avuto contatti con l'Arch. CP_1
6) Conferma di avere inviato il 28 gennaio 2015 all'Arch.
l'e-mail che le viene mostrata e di aver ricevuto il CP_1 successivo 29 gennaio la risposta dell'Arch. CP_1 contenuta nel medesimo documento che le viene esibito (Doc. 5 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte appellante)?
7) Può riferire se quanto richiesto con la suddetta e.mail all'Arch. ha avuto risposta e se le schede tecniche, CP_1
i preventivi e le caratteristiche tecniche dei serramenti, richiesti le sono stati consegnati?
Ing. domiciliato e residente in [...], C.so Persona_1
Vittorio Emanuele 126, sui seguenti capitoli:
1) Può dire se ha avuto incarico dalla sig.ra Parte_1 di redigere il progetto strutturale, e la sua variante, di cui le vengono esibiti i frontespizi (All. 1 e 2 del doc. 1 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte appellante), relativi alla ristrutturazione ed ampliamento di un edificio esistente sito in C.da Guarenna Nuova del Comune di Casoli di proprietà della sig.ra Parte_1
2) Ha avuto modo, durante l'esecuzione dell'incarico conferitole, di verificare la profondità dello scavo eseguito
8 dalla ditta per la realizzazione delle fondazioni del CP_5 locale in ampliamento?
, domiciliato e residente a [...], sui seguenti capitoli:
1) Se può dire in quali rapporti è con la e se detta CP_6 società ha eseguito, in qualità di ditta sub appaltatrice, lavori di ristrutturazione di un edificio esistente sito in C.da
Guarenna Nuova del Comune di Casoli di proprietà della sig.ra
Parte_1
2) Di cosa esattamente si è occupata la sua società all'interno del cantiere di cui al punto sub 1)?
3) Dopo la stipula del contratto la sua società ha convenuto il programma dei lavori con il Direttore dei Lavori?
4) Può dire se la sua società ha effettuato saggi in prossimità del fabbricato esistente ed in caso di esito positivo può dire cosa è emerso?
5) Alla , oltre al psc (piano sicurezza cantiere) del CP_6
26.1.2014 che le viene esibito (All. P dell'All. 6 Atto di citazione), è stato consegnato altro psc e se si quando ciò sarebbe avvenuto?
6) La sequenza dei lavori di cantiere ha rispettato il cronoprogramma, o diagramma di GANTT, che le viene esibito (All.
R dell'All. 6 Atto di citazione), ed in caso di risposta negativa può dirci se il predetto documento è stato aggiornato?
7) Alla sua società sono stati forniti da parte dell'Arch.
i progetti relativi alla scala interna dell'edificio? CP_1
8) È a conoscenza se il cantiere della sig.ra ha Parte_1 lavorato nel periodo fine giugno 2015 e tarda primavera, maggio/giugno, 2016, se è a conoscenza della circostanza sa dirci perché i lavori sono stati interrotti?
9 , domiciliato e residente in [...]
Fara 53, sui seguenti capitoli:
1) Conferma di avere inviato il 24 luglio 2015 all'Arch.
l'e-mail che le viene mostrata (Doc. 2 seconda memoria CP_1 ex art. 183 c.p.c. di parte appellante), in nome e per conto di
Sua moglie?
2) Può spiegare in cosa consistono i disegni aggiornati “as built” e perché li richiedeva?
3) Può riferire se detti disegni aggiornati “as built” sono stati consegnati dall'Arch. e quando ciò sarebbe avvenuto? CP_1
4) Può riferire se la fattura pro forma di cui l'Arch. CP_1 fa riferimento nella corrispondenza e-mail ripassata tra lei ed il medesimo nel periodo 4 Novembre – 17 novembre 2015 e che le viene mostrata (Doc. 3 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte appellante) è la nota proforma in data 4.11.2015 per un importo di euro 1.000,00 oltre accessori di legge che le viene esibita (Doc.4 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte appellante)?
5) Può riferire se i lavori del cantiere per la ristrutturazione
e l'ampliamento dell'edificio esistente in C.da Guarenna Nuova di Casoli di proprietà di sua moglie si sono interrotti a seguito delle dimissioni date dall'Arch. e se si può CP_1 specificare quando ciò sarebbe avvenuto?
6) Può riferire chi è subentrato all'Arch. dopo le CP_1 dimissioni del medesimo?
7) Può dire quando è stato conferito l'incarico al nuovo professionista e quando questi ha potuto ufficialmente subentrare al professionista dimissionario?
8) Può riferire, nel caso i lavori di cantiere si sono interrotti, quando gli stessi sono stati ripresi e, se vi è stato
10 lasso di tempo tra interruzione e ripresa, può spiegare il perché?
Arch. , domiciliato e residente in [...]
Finamore 51, sui seguenti capitoli:
1) Può dire se è stato incaricato dalla sig.ra Parte_1 di occuparsi dei lavori di completamento relativi alla ristrutturazione ed ampliamento di un edificio esistente sito in
C.da Guarenna Nuova del Comune di Casoli?
2) Può specificare l'epoca in cui è stato contattato per la prima volta dalla sig.ra per il conferimento dell'incarico? Parte_1
3) Può riferire quando ha dato la sua disponibilità ad assumere
l'incarico medesimo?
4) All'epoca di cui ai punti sub 2) e 3) ha avuto modo di vedere il cantiere e se vi erano lavori in corso?
5) Può altresì specificare quando ha ricevuto formale incarico
e quando ha potuto iniziare ad occuparsi del cantiere stesso?
6) Può riferire quando ha potuto verificare lo stato di fatto del cantiere e dei lavori sino a quel momento eseguiti?
7) Dal momento della sua nomina quando ha potuto dare inizio ai lavori di cantiere?
8) Può dire in cosa è consistito il suo lavoro di progettista tra il momento in cui è stato nominato ed il momento in cui era pronto per dare inizio ai lavori di cantiere sotto la sua direzione?
I suddetti testi vengono indicati anche a prova diretta e contraria sui capitoli di prova che saranno indicati da controparte.
Interrogatorio formale dell'Arch. sul seguente CP_1 capitolo:
11 “Se con la mail del 4 novembre 2015 (ore 8:43) e poi con la mail del 17 novembre 2015 (ore 10:34) (doc. 3 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte appellante) trasmetteva la Nota proforma data 4.11.2015 (doc. 4 della seconda memoria 183 c.p.c. di parte appellante) relativa all'onorario riguardante le pratiche recinzione, presentate alla Provincia Controparte_7
e al e regolarizzazione accesso carrabile” CP_4
Solo in subordine, nelle denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma
Corte ritenesse di non ammettere le richieste istruttorie in questa sede reiterate, precisa le conclusioni come di seguito formulate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello formulati con il presente atto ed in riforma della impugnata sentenza, così provvedere:
NEL MERITO
Riformare la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 225/2022 depositata in data 13.06.2022, non notificata, e, conseguentemente, in accoglimento del presente appello:
IN VIA PRINCIPALE revocarsi il decreto ingiuntivo n. 284/2017 emesso dal Tribunale di Lanciano, dichiarando la sua nullità e/o inefficacia, e per l'effetto dichiararsi l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria vantabile dall'Arch. CP_1 nei confronti della sig.ra e, Parte_1 conseguentemente, condannare l'appellato alla restituzione dell'importo di Euro 40.286,19 versato a seguito della sentenza di primo grado (pari alla somma bonificata il 24.06.2022) oltre la somma di euro 314,00 (quale somma versata direttamente alla
CTU dott.ssa l'1.7.2022 ex provvedimento di Per_2 liquidazione del 12.6.2022), o nella diversa misura di
12 giustizia, oltre interessi in misura di legge dal soddisfo sino al saldo;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che le competenze maturate dall'Arch. per le prestazioni effettivamente CP_1 svolte dallo stesso ammontano ad euro 15.739,74 e, pertanto, condannare l'Arch. alla restituzione Controparte_1 dell'ulteriore somma di euro 25.552,26, indebitamente percepita, in favore della opponente o nella misura Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia;
altresì condannare il medesimo al risarcimento del danno per recesso contrattuale senza giusta causa valutato in complessivi euro 9.600,00 (800,00
x 12 mesi di ritardo nella ultimazione dei lavori) o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché condannare lo stesso per lite temeraria al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia e che qui viene in via prudenziale indicata in euro 3.000,00. Oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo.
Con vittoria delle spese di lite e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie,
IN VIA ISTRUTTORIA
• Ammettere prova testimoniale a mezzo del Dott. Andrea Ritenuti di Vasto a conferma della consulenza grafologica in atti (all.
I fascicolo di primo grado), nonché a mezzo della sig.ra Tes_8
residente ad Atessa (CH) e dell'Arch. ,
[...] Controparte_8 residente a [...], sulla seguente circostanza “vero o meno che nel mese di agosto 2015, prima delle dimissioni e della richiesta di pagamento del saldo da parte dell'Arch. CP_1
13 , la committente sig.ra aveva CP_1 Parte_1 riferito al teste di apprezzare il lavoro sino a quel momento svolto dal professionista, odierno opposto”.
• Ammettere, nella denegata ipotesi di ammissione delle circostanze capitolate dall'appellante, prova testimoniale contraria sulle medesime a mezzo dei testimoni , Testimone_8 residente ad Atessa (CH), Arch. residente a [...]
AN (CH), nonché a mezzo dell'Arch. Testimone_9
Presidente dell'Ordine degli Architetti di Chieti, sulla circostanza “vero che prima di rilasciare il parere di congruità delle parcelle che si mostrano (doc 1 e 2 del fascicolo di parte del monitorio) l'Ordine degli Architetti ha esaminato la documentazione prodotta dall'Arch. e le Controparte_1 prestazioni rese in favore della committente Parte_1
.”, nonché a mezzo dei sigg. , residente
[...] Controparte_9 in Atessa, via San Luca n. 58, residente in [...]
Sant'Eusanio del Sangro, via Castellata n. 27 e CP_10 residente in [...], sia sulle circostanze capitolate dall'appellante e sia sulle seguenti circostanze: “1) vero che l'Arch. eseguiva l'incarico professionale su CP_1 indicazione dell'opponente e del marito Parte_1
presente in cantiere durante l'esecuzione Testimone_6 dell'opera; 2) vero che i lavori eseguiti sino alle dimissioni dell'Arch. avvenute nel mese di novembre 2015 sono CP_1 conformi al permesso di costruire, alle varianti, alla SCIA;
3) vero che i lavori presso il cantiere dell'opponente sono ancora in corso;
4) vero che la committenza chiedeva di procedere nell'avanzamento dei lavori in base alla propria disponibilità economica;
5) vero che l'esecuzione di alcuni lavori edili veniva rinviata dalla committenza per mancanza di fondi.”
14 • disporsi, si opus sit, consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare e quantificare sulla base della documentazione in atti
e di qualsiasi altra acquisibile presso gli enti, l'entità del compenso spettante all'appellato per l'attività professionale svolta in favore della committente in Parte_1 relazione ai titoli ed alle causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.
NEL MERITO
• in via principale dichiarare inammissibile il gravame ex adverso proposto e/o rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 225/2022 del 13/06/2022 del Tribunale di Lanciano e rigettare anche le domande dell'appellante di restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado;
• in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'impugnativa e di riforma, anche parziale, della sentenza appellata e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'appellante sig.ra al pagamento in Parte_1 favore dell'appellato Arch. della somma di Controparte_1
€ 30.461,41, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per i titoli e le causali di cui al giudizio monitorio n. 928/2017
R.G., oltre oneri previdenziali ( ed IVA come per CP_11 legge e oltre interessi dal dovuto al soddisfo e rigettare le domande riconvenzionali proposte dall'opponente, siccome infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo
2014 n. 55 e art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, C.A.P. ed I.V.A. come per legge.”
15 Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 225, pubblicata il 13/6/2022, il
Tribunale Ordinario di Lanciano rigettava l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
284 del 2017 con il quale le era stato ingiunto di pagare all'arch. l'importo di € 30.431,41, oltre Controparte_1 ad interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo del compenso dovuto al professionista per le prestazioni da lui svolte dal 2012 al 2015 su incarico dell'opponente, aventi ad oggetto la progettazione dell'edificio, delle reti tecnologiche e della recinzione, la direzione ed il coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un immobile sito in Contrada Guarenna Nuova nel Comune di Casoli, di proprietà della sig.ra Parte_1
1.1. Il Tribunale rigettava inoltre le domande riconvenzionali proposte dall'opponente, aventi ad oggetto la condanna del convenuto a restituirle l'importo di € 25.552,26, che l'attrice deduceva di avere pagato indebitamente all'arch.
oltre al corrispettivo dovutogli, ed a risarcirle i CP_1 danni subiti per il mancato godimento dell'immobile a causa del ritardo nell'ultimazione dei lavori, quantificati in € 9.600,00, pari al valore locativo del bene per dodici mesi;
condannava infine la sig.ra a rifondere alla controparte le spese Parte_1 di lite e rigettava la domanda dell'opponente di condanna dell'arch. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
1.2. Il Tribunale esponeva che l'arch. in sede CP_1 monitoria aveva riferito di avere emesso due parcelle in relazione all'attività svolta su incarico della sig.ra
, una dell'importo di € 37.398,82 e l'altra di € Parte_1
16 3.032,59, quest'ultima relativa alla costruzione di una recinzione, per complessivi euro 40.431,41, e di avere ricevuto dalla committente acconti per € 10.000,00.
1.2.1. Il giudice riferiva che l'opponente aveva contestato il credito del professionista, deducendo di avergli corrisposto la complessiva somma di € 41.292,00, di cui € 5.000,00 in contanti, come da relativa quietanza sottoscritta dall'arch.
in data 10/12/2012, € 6.292,00, a mezzo di bonifico CP_1 bancario in data 8/01/2013, a saldo della fattura in pari data n. 2/2013, ed € 30.000,00 in contanti, come risultava dalla quietanza sottoscritta dal professionista in data 25/6/2015; che l'opponente aveva inoltre dedotto che l'arch. si era CP_1 dimesso dall'incarico in data 23/11/2015; che il compenso effettivamente dovuto all'opposto ammontava ad euro 15.739,74, secondo gli accertamenti compiuti dal suo consulente di parte, ing. il quale nella perizia redatta in data Testimone_3
30/10/2017 aveva evidenziato una serie di carenze negli elaborati progettuali dell'arch. che l'attrice aveva CP_1 lamentato che a causa di tali carenze e del recesso dell'arch.
i lavori aveva subito un ritardo di circa un anno, CP_1 con conseguente mancato godimento dell'immobile; che secondo l'attrice il professionista aveva agito in malafede, consapevole di non avere diritto di ricevere le somme richieste.
1.2.2. Il Tribunale riferiva che l'arch. aveva CP_1 disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla quietanza in data
25/6/2015, relativa al pagamento dell'importo di € 30.000,00, e che l'opponente ne aveva chiesto la verificazione.
1.3. Il giudice osservava che era incontestata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti;
che dalla consulenza grafica espletata nell'ambito del procedimento di
17 verificazione era emerso che la sottoscrizione apposta in calce alla quietanza del 25 giugno 2015 non era riferibile alla mano di che tale risultanza era avvalorata Controparte_1 dalla missiva inviata all'arch. in data 2/8/2017 dal CP_1 legale della sig.ra il quale aveva contestato la Parte_1 pretesa di pagamento del professionista evidenziando che la sua cliente gli aveva già versato 12.500,00 euro, senza fare nessun riferimento al pagamento di euro 30.000,00 risultante dalla quietanza disconosciuta;
che erano inammissibili ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c. i capitoli di prova testimoniale articolati dall'opponente al fine di provare il pagamento della somma sopra indicata, contenenti, peraltro, il riferimento a circostanze di fatto non dedotte tempestivamente dalla sig.ra
; che secondo il costante insegnamento della Parte_1 giurisprudenza di legittimità il danno conseguente al ritardo nella consegna di un immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e che l'attrice non aveva neppure allegato elementi idonei a suffragare l'ipotesi di un pregiudizio al suo patrimonio a causa del protrarsi dei lavori.
2. Con atto di citazione notificato il giorno 13/01/2023 la sig.ra proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 sopra indicata sulla base di quattro motivi, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio l'arch. CP_1
, eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto
[...] dalla controparte e chiedendone nel merito il rigetto.
2.2. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
3/12/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e le parti nelle note depositate ai sensi della
18 norma citata reiteravano quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi.
2.2.1. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Va innanzitutto rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'arch. , atteso che CP_1 nell'atto di citazione risultano sufficientemente chiarite le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado.
4. Venendo all'esame del merito, con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciare in ordine alle contestazioni da lei mosse relativamente alla prova del credito vantato dall'odierno appellato, alla luce della consulenza di parte da lei prodotta, redatta dall'ing. il quale aveva rideterminato Testimone_3 il compenso dovuto all'arch. nella complessiva somma CP_1 di euro 15.739,74 stanti le carenze progettuali ed il recesso del professionista, risalente al giugno del 2015 e formalizzato nel novembre dello stesso anno.
4.1. L'appellante evidenzia che il visto di congruità rilasciato dall'Ordine degli Architetti in relazione alle parcelle redatte dall'arch. , sulle quali l'odierno CP_1 appellato fonda la sua pretesa creditoria, non fornisce prova dell'attività effettivamente svolta dal professionista ed insiste nella richiesta di restituzione delle somme che assume indebitamente versate alla controparte e di condanna dell'arch.
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
5. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di primo grado aveva aderito alle risultanze della relazione grafologica della consulente d'ufficio dr. Per_4
19 senza tenere conto delle osservazioni del suo Per_2 consulente di parte dr. il quale aveva Persona_5 evidenziato la non scientificità degli accertamenti della dr.
avuto riguardo i) alla mancata richiesta da parte della Per_2 consulente all'arch. di rilasciare ai fini della CP_1 perizia una firma-sigla analoga alla sottoscrizione disconosciuta;
ii) all'infondatezza delle deduzioni della dr.
in ordine alla lentezza del tracciato della firma Per_2 disconosciuta, che invece appariva apposta con velocità esecutiva;
iii) all'avvenuto confronto della sottoscrizione in esame con un'unica firma in comparazione, non potendo reputarsi sufficiente un solo confronto per dare risposta al quesito del giudicante.
5.1. L'appellante lamenta inoltre che il giudice aveva erroneamente ritenuto che le risultanze peritali in ordine alla falsità della quietanza fossero avvalorate dalla lettera in data
2/8/2017 a firma del legale che all'epoca la difendeva, il quale, in risposta alla richiesta dell'arch. di pagamento CP_1 delle sue spettanze, non aveva fatto nessun riferimento al pagamento della somma di euro 30.000,00 di cui alla quietanza disconosciuta, e deduce che tale omissione era frutto di un errore materiale.
6. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta la mancata ammissione della prova orale articolata nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., e lamenta che il giudice aveva motivato unicamente in ordine al rigetto delle prove volte a dimostrare la dazione della somma di euro 30.000,00 e la sottoscrizione da parte dell'arch.
della quietanza disconosciuta e non già rispetto alle CP_1
20 altre istanze istruttorie ed insiste per l'ammissione di tutte le prove articolate.
7. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante contesta il rigetto della domanda di risarcimento dei danni derivati dal ritardo nell'ultimazione dei lavori, dipendente dalle carenze dei progetti redatti dall'arch. e dal suo recesso, CP_1 pur da lei accettato.
7.1. Ribadisce che il ritardo accumulato avevano comportato danni alla sua famiglia per il mancato godimento del bene, quantificabili in euro 800,00 al mese, pari al canone locativo del predetto immobile, per una somma complessiva di euro 9.600,00 per dodici mesi di ritardo.
8. Deve essere esaminato preliminarmente il terzo motivo di appello, relativo alla mancata ammissione delle istanze istruttorie.
8.1. Il motivo non merita accoglimento.
8.1.1. Correttamente il giudice di primo grado ha rilevato l'inammissibilità dei capitoli di prova sui quali la sig.ra ha chiesto di sentire le testi e Parte_1 Testimone_1
, volti a provare il pagamento della somma di Testimone_10 euro 30.000,00, stante il divieto posto dagli artt. 2721 e 2726
c.c., tempestivamente eccepito dall'arch. non CP_1 rinvenendosi ragioni per derogare a tale divieto, stante l'inverosimiglianza del pagamento in contanti in unica soluzione di una somma così ingente e considerato il mancato riferimento da parte del legale dell'appellante a tale versamento nell'email del 2/8/2017.
8.1.2. Irrilevante è il capitolo di interrogatorio formale articolato dalla sig.ra , non avendo l'arch. Parte_1
contestato di avere richiesto in data 4/11/2015 il CP_1
21 pagamento della somma di euro 1.000,00, oltre ad accessori, a titolo di onorari per l'espletamento delle pratiche urbanistiche relative ai lavori di realizzazione del muro di recinzione, fermo restando che, essendo la richiesta riferita unicamente alla recinzione, da essa non può desumersi che l'arch. CP_1 all'epoca non avanzava altre pretese, contrariamente a quanto ritenuto dalla sig.ra . Parte_1
8.1.3. Per ciò che riguarda gli altri capitoli di prova risultano valutativi e generici i capitoli volti ad evidenziare le carenze progettuali degli elaborati redatti dall'arch.
; sono irrilevanti ai fini della decisione i capitoli CP_1 relativi ai ritardi nell'esecuzione delle opere, tenuto conto della mancata prova da parte dell'appellante del danno che assume di avere subito a seguito del ritardo, come appresso si dirà in riferimento al quarto motivo di appello.
9. Deve essere rigettato anche il secondo motivo di gravame.
9.1. Per constante insegnamento della Corte di cassazione qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, e ciò vale anche in riferimento alle contestazioni dei consulenti di parte, ove il consulente di ufficio abbia esaurientemente risposto alle loro osservazioni (vedi, ex plurimis, Cass. n.
15808 del 2024, Cass. n. 11917 del 2021).
9.2. Nel caso in esame il giudice di primo grado ha correttamente motivato in ordine all'inutilizzabilità della quietanza recante la sottoscrizione apparente dell'arch.
, risultando tale sottoscrizione contraffatta sulla CP_1
22 base degli accertamenti svolti dalla consulente tecnica d'ufficio dr. . Per_2
9.2.1. La relazione peritale risulta congruamente motivata sulla scorta di tali accertamenti che hanno messo in luce le difformità della firma in verifica rispetto alle sottoscrizioni di comparazione per pressione, estensione, inclinazione, conformazione grafica.
9.2.2. Priva di fondamento è deduzione dell'appellante secondo cui la dr. avrebbe comparato la firma Per_2 disconosciuta con una sola sottoscrizione autografa dell'odierno appellato. La consulente ha infatti utilizzato in comparazione sei documenti, consistenti nella quietanza di pagamento per €
5.000,00 del 10/12/2012 recante la firma dell'arch. CP_1 il Verbale di Coordinamento n. 1 del 28/01/2014, recante in calce la firma originale dell'odierno appellato;
il “Progetto di
Regolarizzazione Accesso Esistente di un fabbricato di tipo residenziale”, depositato il 13/11/2015, recente quattro sottoscrizioni in originale dell'arch. il progetto
CP_1 di variante presentato al Genio Civile il 29/1/2014, recante due firme autografe dell'arch. in originale;
Controparte_1 la procura alle liti nel presente giudizio, recante in calce la firma autografa dell'odierno appellato;
la carta di identità dell'arch. , recante la firma autografa di
CP_1 quest'ultimo; un avviso di ricevimento di una raccomandata, in fotocopia, recante la firma dell'arch. e ed ha
CP_1 raccolto un saggio grafico dell'appellato, consistente nell'apposizione su tre fogli diversi di un totale di trentasei firme da parte dell'arch.
CP_1
9.2.3. Analogamente inconferente è la deduzione dell'appellante secondo cui la consulente avrebbe dovuto far
23 apporre all'arch. una sigla nel corso del saggio CP_1 grafico.
9.2.4. Sul punto va notato che firma in verifica non è una sigla, intendendosi per “sigla” la sintesi di una firma estesa composta dalle iniziali del nome e del cognome in unico blocco grafico. Essa infatti consiste in due parole separate che riportano l'abbreviazione del nome e del cognome dell'arch.
, per imitazione con le firme autografe apposte CP_1 dall'odierno appellato. L'arch. inoltre nel corso del CP_1 saggio grafico non si rifiutò di apporre una “sigla” su richiesta del legale della sig.ra ma dichiarò di non essere in Parte_1 grado di firmare con un unico segno grafico consistente nella contrazione del nome e del cognome e riferì di non firmare in tal modo, come peraltro risulta dai documenti prodotti dalla stessa appellante.
9.3. Va infine osservato che nelle censure mosse alla consulenza tecnica d'ufficio l'appellante ha travalicato i limiti della critica difensiva, giungendo ad accusare la dr.
di “mala fede” senza nessun riscontro a tale accusa ed Per_2 in contrasto con quanto ritenuto dal suo stesso consulente di parte, il quale nelle osservazioni alla consulenza d'ufficio parlò di un “pregiudizio” della dr. in ordine alla Per_2 falsità della firma in verifica, ma precisò che tale atteggiamento era “involontario” (vedi p. 7 delle note del prof.
. Per_5
9.3.1. Va conseguentemente ordinata ai sensi dell'art. 89
c.p.c. la cancellazione dell'espressione sconveniente ed offensiva sopra indicata.
9.4. Corretta risulta l'osservazione del giudice di primo grado in ordine alla circostanza che la falsità della quietanza
24 ea suffragata dal mancato riferimento da parte del legale dell'appellante al versamento della somma di euro 30.000,00 nella email in data 2/8/2017, in risposta alla richiesta di saldo delle proprie spettanze da parte dell'arch. non CP_1 essendo credibile che il riferimento ad un pagamento di tale importo sia stato omesso per errore materiale.
10. Va disatteso anche il quarto motivo di appello.
10.1. Il giudice di primo grado si è attenuto all'insegnamento della Corte di cassazione, secondo il quale ove venga lamentato un danno a causa del ritardo nella consegna di un immobile conseguente all'inadempimento dell'incarico d'opera professionale, il pregiudizio subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", perché in tal modo si identifica il danno con l'evento dannoso e si configura un danno punitivo, mentre quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato, mentre i danni punitivi possono essere riconosciuti solo ove siano specificamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che è onere del proprietario provare di avere subito un'effettiva lesione del suo patrimonio per non aver potuto locare l'immobile, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per avere dovuto sostenere i costi di una locazione per un tempo maggiore di quello preventivato, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, sulla base però di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato, diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene (Cass. n. 31233 del 2018, Cass. n. 13071 del
2018, Cass. S.U. n. 26972 del 2008; Cass. n. 16601 del 2017).
10.1.1. Nel caso in esame la sig.ra non ha Parte_1 neppure allegato se l'immobile da ristrutturare fosse destinato
25 a divenire l'abitazione della sua famiglia o ad essere locato o venduto, né ha precisato dove lei abitasse all'epoca dei fatti, se avesse dovuto sostenere canoni di locazione durante i lavori di ristrutturazione ed il loro importo. Il danno non potrebbe, pertanto, essere liquidato neppure in base a criteri equitativi, in difetto dell'allegazione da parte dell'appellante degli elementi sui quali parametrarlo. La liquidazione equitativa, infatti, ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, e ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze istruttorie delle parti. I presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova (vedi Cass. n. 21607 del 2025).
10.2. In difetto dell'allegazione da parte dell'appellante degli elementi atti a dimostrare l'esistenza di un danno conseguente al ritardo nella consegna dell'immobile e a determinarne l'importo, risulta superfluo, come già detto, accertare se ritardo vi sia stato e se sia dipeso dalla condotta dell'arch. . CP_1
11. Venendo all'esame del primo motivo di appello, la causa non appare matura per la decisione.
11.1. E' pacifico che fra le parti venne stipulato oralmente nel 2012 un contratto di prestazione d'opera professionale, avente ad oggetto l'affidamento da parte della sig.ra Parte_1 all'arch. delle attività indicate nel ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo, consistenti nella progettazione preliminare,
26 definitiva ed esecutiva dell'edificio di proprietà della sig.ra
, sito in Comune di Casoli, località Guarenna Nuova;
Parte_1 in una variante in corso d'opera; nella direzione dei lavori;
nella progettazione delle reti tecnologiche;
nel coordinamento della sicurezza e nella progettazione e direzione dei lavori di recinzione.
11.2. Risulta dalla documentazione prodotta dalle parti che nel novembre del 2015 l'arch. recedette dagli CP_1 incarichi e che la sig.ra accettò il recesso, come Parte_1 dalla stessa ammesso.
11.3. Nessuna delle parti ha dedotto che fosse stato convenuto il compenso per le attività sopra indicate, ne consegue che esso deve essere determinato in base alle tariffe all'epoca vigenti, ai sensi dell'art 2233 c.c. con riferimento all'attività svolta dal professionista sino al momento del recesso.
11.4. La sig.ra ha dedotto sulla base di una Parte_1 consulenza di parte che i progetti redatti dall'arch. CP_1 presentavano una serie di carenze che li avevano resi in parte inutilizzabili.
11.4.1. Al fine di accertare il compenso dovuto all'arch.
appare conseguentemente necessario l'espletamento di CP_1 una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la conformità a regola d'arte e la completezza degli elaborati progettuali e dell'attività svolta dall'appellato, quale documentata in base agli atti di causa, e quantificarne il corrispettivo sulla base delle tariffe professionali correnti all'epoca dei fatti.
12. Sulla base di quanto esposto devono essere rigettati il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello e la causa deve
27 essere rimessa sul ruolo per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per i fini sopra indicati.
13. Va rimessa alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello;
2) ordina la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., al rigo n. 9 di pag. 19 dell'atto di citazione in appello delle parole “mala fede”;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per i fini indicati in motivazione;
4) spese al definitivo.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del
18/11/2025
La Presidente est.
dr. CO LA
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