Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21716/2024 R.G. promossa da:
. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Domenico Naso Parte_1
CONTRO
:
Il , in persona del Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello
[...]
Stato con sede in Via Armando Diaz, 11, 80134 Napoli NA;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l' 11.10.2024 il ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere docente abilitato per la scuola secondaria, ed incluso nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Napoli e di esservi stato cancellato a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento nei termini previsti dalla normativa regolamentare, dedotta l'illegittimità del DM n 235/2014 – , ha agito in giudizio al fine di vedersi riconosciuto il proprio diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Napoli per la propria classe concorsuale con il punteggio maturato all'atto della cancellazione, oltre eventuali punteggi accumulati in virtù di supplenze brevi.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
“dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del . La Controparte_3 mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione della graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”, rinvia ai decreti ministeriali ai fini della determinazione del termine per l'aggiornamento della graduatoria, termine entro il quale i soggetti interessati hanno l'onere di presentare eventuale domanda di reinserimento. In particolare, per quanto è di interesse ai fini della presente controversia, il termine per l'aggiornamento della graduatoria ad esaurimento per il triennio 2014/2017 è stato fissato dal D.M. n. 235/2014 (art. 9, comma 2) – norma la cui legittimità non è stata posta in discussione dal ricorrente – al 10/05/2014 (termine poi prorogato al 17/05/2014).
Ebbene, dall'esposizione dei fatti contenuta in ricorso, emerge chiaramente che la ricorrente, fino all'instaurazione del presente giudizio, ha manifestato disinteresse circa la propria permanenza nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per la propria classe di concorso e che, anche dopo aver appreso di essere stato cancellato a motivo della mancata presentazione della domanda di aggiornamento per l'a.s. 2010/11, ha omesso colpevolmente di proporre domanda di reinserimento in graduatoria, attivandosi giudiziariamente quando ormai il termine previsto dalla normativa ministeriale per il reinserimento in graduatoria era ampiamente spirato (il ricorso giudiziario, come si ricordava, è stato depositato ben oltre la scadenza del termine previsto dalla disciplina di rango regolamentare
Priva di rilievo, nel caso che ci occupa, è invece la problematica relativa alla legittimità dei decreti ministeriali nn. 42/2009 (art. 1, comma 2), 44/2011 (art. 1, comma 1), 235/2014 (art. 1, comma 1) nella parte in cui sanzionano con la cancellazione definitiva dalla graduatoria provinciale di iscrizione il docente che non abbia presentato nei termini previsti domanda di permanenza nella graduatoria medesima. Infatti, sebbene appaia condivisibile l'assunto – avvalorato dal Consiglio di Stato nella sent. n. 3658/2014, anche se con riferimento specifico alla disciplina di cui all'art. 1 del DM n. 42/2009 ma con argomenti valevoli anche per i decreti ministeriali di seguito emanati – secondo cui il carattere definitivo della cancellazione contrasta con l'art. 1, comma 1 bis del d.l. n. 97/2004 (che difatti contempla espressamente la possibilità di un successivo reinserimento a domanda dello stesso interessato nel rispetto dei termini fissati per i successivi aggiornamenti) oltre che con i perametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. e con i principi generali del procedimento amministrativo, nondimeno va tenuto fermo – in quanto previsto dalla medesima norma di rango legislativo – l'onere per il docente incorso nella cancellazione di presentare all'Amministrazione di appartenenza domanda per il reinserimento nel termine previsto per i successivi aggiornamenti delle graduatorie.
Non avendo assolto a tale onere nel termine da ultimo fissato a norma di legge dall'art. 9, comma 2 del D.M. n. 235/2014 per l'aggiornamento relativo al triennio
2014/2017, la ricorrente deve pertanto ritenersi decaduta dal diritto ad essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio predetto. La ricorrente non ha provato di aver inoltrato specifica domanda volta ad ottenere il reinserimento , dopo la esclusione, sia pur per il periodo successivo.
Rimane impregiudicato il proprio diritto ad ottenere il reinserimento nei termini che saranno individuati dagli emanandi decreti ministeriali in occasione dei successivi aggiornamenti delle graduatorie.
I motivi fin qui esposti conducono, pertanto, al rigetto del ricorso ( cfr , nel senso del rigetto, Tribunale di Agrigento, sentenza del 30.05.2017 nel procedimento n
2214/2015 R.G; in senso inverso, ma per il diverso caso di domanda espressa di reinserimento dopo la cancellazione, Tribunale di Agrigento, sentenza del
3.04.2018, nel procedimento 3410/2015 R.G, in cui si afferma “ Il principio è stato ribadito poi dal Consiglio di Stato con la sent. n. 3324/2017 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del D.M. n. 235/2014, per contrasto con l'art. 1, comma 1 bis del d.l. n. 97/2004, nella parte in cui non consente il reinserimento dei docenti “depennati” in occasione dei precedenti aggiornamenti. In merito alla tesi dell'abrogazione tacita del disposto legislativo in questione ad opera dell'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 proposta dal , il Consiglio di CP_1
Stato ha rilevato altresì che “Nè il reinserimento del docente già inserito in precedenza nelle graduatorie permanenti sembra contrastare con la qualificazione
"a esaurimento" delle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti "ex novo" sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge”. L'orientamento contrario alla tesi dell'abrogazione tacita è stato infine recepito dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi affermato in una recente pronuncia (Cass., sez. L, n. 28250/2017) il principio di diritto, da cui questo Tribunale non ritiene di doversi discostare, secondo cui “la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401 in graduatorie ad esaurimento L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 605, non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, convertito in L. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perchè in contrasto con la norma di legge, il D.M. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza”)
Le spese di lite possono essere compensate, alla luce della questione giuridica affrontata, e della sussistenza di contrasti giurisprudenziali sul punto
P.Q.M.
Rigetta la domanda .Spese compensate Così deciso in data 21/05/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio