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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.V.G. 12052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 12052/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DE ZUANI Parte_1
IN che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PETRONE NADIA che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in COAZZE il 27/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n. 13 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13/09/2011 e il 19/11/2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 05/12/2020.
Con ricorso depositato il 14/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti.
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione relativa alle scelte di vita, all'educazione e allo studio dei minori e, comunque, ogni scelta di rilevante importanza che li riguardi condividendone la gestione e la responsabilità. L'esercizio della responsabilità genitoriale dovrà avvenire a cura di entrambi i genitori, in modo disgiunto per l'ordinaria amministrazione ed in modo congiunto per la straordinaria.
DISPONE che i genitori possano vedere e tenere con sé i figli, liberamente secondo accordi tra loro, compatibilmente con i desideri e gli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi. In difetto di diverso accordo, i genitori si alterneranno nella gestione e nella cura di e attraverso Per_1 Per_2 le modalità del collocamento paritario alternato presso ciascun genitore, con il mantenimento della residenza anagrafica dei minori presso l'abitazione della madre in Via Cimarosa n°53 Torino.
DA' ATTO che il padre continuerà a vivere nella ex casa coniugale sita in Torino (To) Via Boito
Arrigo n°33.
DA' ATTO che i genitori stabiliscono che il collocamento dei figli avvenga a settimane alterne presso ciascun genitore, prevedendo come giorno di trasferimento dall'un genitore all'altro, il giovedì (o altro giorno che in futuro i genitori concordemente individueranno, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e lavorativi dei coniugi) dopo l'uscita di scuola, quando, dopo aver raccolto presso l'abitazione del genitore con cui hanno trascorso la settimana in corso l'occorrente per la settimana a venire, verranno accompagnati presso l'abitazione del genitore con cui trascorreranno la settimana successiva, prima di cena;
-Quanto alle vacanze scolastiche Natalizie: i genitori terranno con sé i figli, ad anni alterni, un anno la sera della Vigilia con pernottamento e l'altro anno il giorno di Natale con pernottamento. Per il resto delle vacanze natalizie i genitori terranno con sé i minori un anno dal 26 dicembre al 1 gennaio ed un anno dal 1 gennaio al 6 gennaio alternandosi;
-Quanto alle vacanze scolastiche pasquali: i figli le trascorreranno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni. -Quanto al giorno del compleanno dei signori e festa della mamma e festa CP_1 Pt_1 del papà: i figli trascorreranno la giornata con la madre o con il padre, a seconda della ricorrenza, indipendentemente dalla calendarizzazione, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici dei ragazzi. -Quanto ad altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed al giorno del compleanno dei bambini, verranno trascorsi alternandosi con l'uno e con l'altro genitore.-Quanto alle vacanze scolastiche estive: i figli trascorreranno durante le vacanze scolastiche estive due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, in periodo da indicare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, negli anni dispari prevarranno le esigenze organizzative materne, negli anni pari quelle paterne. Per il restante periodo di interruzione/sospensione estiva della scuola, salvo diverso accordo, verrà applicato il calendario ordinario. Resta inteso che nel periodo di sospensione scolastica, ciascun genitore avrà cura di andare a prendere i figli (nei giorni e negli orari di propria competenza) nel luogo in cui i suddetti avranno trascorso la giornata (es. estate ragazzi, nonni) di conseguenza, lo stesso luogo sarà il riferimento per accompagnare e la mattina successiva, nell'ora stabilita per l'inizio delle diverse Per_1 Per_2 attività o secondo accordi con i nonni. Per le esigenze di organizzazione quotidiana i coniugi potranno avvalersi della collaborazione dei nonni o persone di fiducia. -Quanto ad altri eventuali periodi di vacanza con ognuno dei genitori: potranno essere concordati tra gli stessi e che i giorni persi potranno essere recuperati nelle settimane successive. - In caso di malattia/problemi dei minori: i genitori si impegnano a darsi tempestivo reciproco avviso, qualora, nel tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di essi, sorgano disturbi di salute o problemi che li riguardino. In caso di malattia, i genitori concordano, nel rendere reciprocamente possibile il contatto telefonico con essi. I genitori avranno il diritto di recuperare i giorni di spettanza persi a causa di malattia dei minori o a causa di altri eventi in periodi da concordare di volta in volta, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e scolastici dei ragazzi.
DA' ATTO che quanto alle altre questioni riguardanti i figli, i ricorrenti stabiliscono quanto segue:
- Terapia psicologica : i genitori concordano sulla prosecuzione della terapia CP_2 psicologica seguita dal figlio a cura della medesima professionista – 3 Per_1 CP_3
- che ha avuto in carico il bambino nel corso degli ultimi anni. I costi verranno suddivisi al CP_4
50% tra i genitori.
- Sedute logopediche i genitori hanno sottoposto il figlio ad una ciclo di Per_1 Pt_1 Per_1 sedute logopediche per i suoi problemi di deglutizione atipica. Qualora la dentista di fiducia, terminato il primo ciclo di sedute, dovesse ravvisare la necessità di proseguire, i genitori, a seguito di opportuno colloquio con la stessa, decideranno di comune accordo sul proseguimento della terapia. I costi verranno suddivisi al 50% tra i genitori.
-Rapporti con gli ascendenti: entrambi i genitori potranno continuare ad avvalersi della collaborazione degli ascendenti nei rapporti con i figli.
-Comunicazione recapito del luogo della vacanza: entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi il recapito, anche telefonico, del luogo in cui si recheranno in vacanza con i figli.
-Contatti telefonici tra genitori e figli: i genitori prevedono che venga garantito ai figli, in occasione della permanenza presso ciascun genitore per come suindicato, il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore. -Compartecipazione agli eventi rilevanti nella vita dei minori: i genitori concordano nel partecipare attivamente nella vita dei figli, garantendo, salvo impedimenti di lavoro o comunque gravi, la loro presenza ai colloqui scolastici con i docenti, al ritiro delle schede di valutazione, alle recite/saggi ecc…ed a eventuali premiazioni sportive/artistiche/culturali. Sarà onere di ciascun genitore informare l'altro e tenersi informato circa tutte le questioni relative ai figli.
DA' ATTO che i genitori prestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
DA' ATTO che i genitori si concedono altresì reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità dei figli e di ogni altro documento equipollente.
DA' ATTO che tali modalità potranno essere modificate secondo accordi diversi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle esigenze di lavoro di entrambi e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze e degli interessi dei minori.
DISPONE in punto mantenimento dei figli che, avendo i genitori pari condizioni reddituali (come da dichiarazioni di redditi in atti) e alla luce del regime paritario di collocamento dei figli minori, nessun importo verrà versato all'altro coniuge per il mantenimento ordinario dei figli minori, in quanto i medesimi provvederanno al mantenimento ordinario diretto dei minori nei periodi di rispettiva spettanza. Nello specifico, ciascuno dei genitori, infatti, è chiamato a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui avrà i figli con sé e a coprire anche ogni spesa legata alla convivenza.
DA' ATTO che i signori e concordano sin da ora che le spese per i figli e Pt_1 CP_1 Per_1
relative alla mensa scolastica, alla cancelleria scolastica, alle tasse scolastiche, Per_2 all'abbigliamento (inclusi i cambi di stagione), alla telefonia cellulare (acquisto e abbonamenti), ai medicinali da banco, verranno suddivise al 50% fra i coniugi. I conteggi dare-avere, dovranno essere effettuati con cadenza mensile e verranno liquidati e saldati unitamente alle spese c.d. straordinarie, secondo il Protocollo d'Intesa Magistrati-Avvocati di Torino del 15/03/2016. - I signori e Pt_1
stabiliscono di contribuire, nella misura del 50%, alle spese c.d. straordinarie previamente CP_1 concordate e successivamente documentate con applicazione per tipo e termini al Protocollo d'Intesa
Magistrati-Avvocati di Torino del 15/03/2016, già in uso alle parti e dalle stesse accettato tanto da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni e ciò fino a quando i figli non risulteranno economicamente autosufficienti
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà incassato al 50% da entrambi i coniugi.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
DÀ ATTO che la casa coniugale, eletta ad ex residenza comune sita in Torino, via Boito Arrigo n° 33 (censito al NCU al foglio 49, n°1173, sub.9, -categoria A/3, 4 vani) acquistato in comproprietà pro-indivisa tra le parti, rimanga nella disponibilità del sig. Il sig. si farà pertanto Pt_1 Pt_1 esclusivo carico di tutte le utenze e spese di ordinaria amministrazione relative all'immobile e quelle inerenti agli oneri condominiali. Spetterà altresì al titolare del diritto di godimento il pagamento della tassa rifiuti e della tassa sugli immobili, con consequenziale diritto alle detrazioni. Le spese straordinarie dell'immobile rimarranno invece a carico dei comproprietari in ragione del 50% ciascuno. Sin dalla sottoscrizione del ricorso, le parti convengono che rimangano a carico del sig. nella misura del 100% le obbligazioni conseguenti al contratto di Mutuo fondiario stipulato Pt_1 dai coniugi stessi con la a rogito notaio in data 08-09-2010 Controparte_5 Persona_3 (Registro Generale n.34106 e Registro Particolare n.6444), per l'acquisto della casa coniugale gravata contestualmente di ipoteca a favore dell'istituto mutuante. In caso di compravendita della casa coniugale a terzi o tra i coniugi stessi, verrà conteggiato in favore del signor il valore delle Pt_1 rate del mutuo pagate al 100% e tale importo verrà pertanto sottratto alla parte spettante alla signora
. I ricorrenti concordano, inoltre, che in caso di prematura scomparsa del sig. ove la CP_1 Pt_1 sig.ra non potesse mantenere i costi dell'immobile ad oggi salvaguardato per il futuro dei CP_1 figli e si addivenisse alla sua vendita, la parte spettante ai ragazzi (comprensiva del valore delle rate di mutuo anticipate dal sig. come sopracitate) verrà versata sui libretti postali di e Pt_1 Per_1
previa autorizzazione del Giudice Tutelare ove ancora minorenni. Per_2
DÀ ATTO che la pensione di invalidità assegnata alla minore ammontante a circa Persona_4
€ 500,00 mensili erogata in favore della figlia sul C/C intestato alla suddetta e acceso presso Per_2 la Banca Sella, Corso Matteotti n.47 Torino, con firma congiunta tra i genitori, sarà suddivisa al 50% tra i coniugi che utilizzeranno dette somme esclusivamente per i bisogni della minore.
DÀ ATTO che il libretto Postale: nr. 24882032 cointestato tra i sigg.ri , su cui Parte_2 attualmente risulta depositata la somma di circa € 24.000,00, aperto quale libretto su cui convogliare riserve in denaro esclusivamente per le necessità ed i bisogni dei figli e venga Per_1 Per_2 chiuso e che il suddetto importo, suddiviso al 50%, venga versato in parti uguali per ciascun figlio, su apposito c.c. singolo a nome di ciascun figlio. Sui due conti correnti verranno versate le somme che i coniugi riterranno, le quali saranno messe da parte o utilizzate esclusivamente per i bisogni e le necessità dei figli.
DÀ ATTO che l'auto Fiat Doblò Maxi tg.FM 313 SF, intestata alla moglie, rimasta, dopo la separazione, in uso ad entrambi i genitori per i bisogni dei figli, su comune accordo delle parti è stata ceduta dalla Sig.ra al Sig. e pertanto, resterà nella esclusiva disponibilità di CP_1 Pt_1 quest'ultimo.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che con l'adempimento delle condizioni sopra riportate di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 12052/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DE ZUANI Parte_1
IN che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PETRONE NADIA che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in COAZZE il 27/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n. 13 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13/09/2011 e il 19/11/2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 05/12/2020.
Con ricorso depositato il 14/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti.
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione relativa alle scelte di vita, all'educazione e allo studio dei minori e, comunque, ogni scelta di rilevante importanza che li riguardi condividendone la gestione e la responsabilità. L'esercizio della responsabilità genitoriale dovrà avvenire a cura di entrambi i genitori, in modo disgiunto per l'ordinaria amministrazione ed in modo congiunto per la straordinaria.
DISPONE che i genitori possano vedere e tenere con sé i figli, liberamente secondo accordi tra loro, compatibilmente con i desideri e gli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi. In difetto di diverso accordo, i genitori si alterneranno nella gestione e nella cura di e attraverso Per_1 Per_2 le modalità del collocamento paritario alternato presso ciascun genitore, con il mantenimento della residenza anagrafica dei minori presso l'abitazione della madre in Via Cimarosa n°53 Torino.
DA' ATTO che il padre continuerà a vivere nella ex casa coniugale sita in Torino (To) Via Boito
Arrigo n°33.
DA' ATTO che i genitori stabiliscono che il collocamento dei figli avvenga a settimane alterne presso ciascun genitore, prevedendo come giorno di trasferimento dall'un genitore all'altro, il giovedì (o altro giorno che in futuro i genitori concordemente individueranno, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e lavorativi dei coniugi) dopo l'uscita di scuola, quando, dopo aver raccolto presso l'abitazione del genitore con cui hanno trascorso la settimana in corso l'occorrente per la settimana a venire, verranno accompagnati presso l'abitazione del genitore con cui trascorreranno la settimana successiva, prima di cena;
-Quanto alle vacanze scolastiche Natalizie: i genitori terranno con sé i figli, ad anni alterni, un anno la sera della Vigilia con pernottamento e l'altro anno il giorno di Natale con pernottamento. Per il resto delle vacanze natalizie i genitori terranno con sé i minori un anno dal 26 dicembre al 1 gennaio ed un anno dal 1 gennaio al 6 gennaio alternandosi;
-Quanto alle vacanze scolastiche pasquali: i figli le trascorreranno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni. -Quanto al giorno del compleanno dei signori e festa della mamma e festa CP_1 Pt_1 del papà: i figli trascorreranno la giornata con la madre o con il padre, a seconda della ricorrenza, indipendentemente dalla calendarizzazione, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici dei ragazzi. -Quanto ad altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed al giorno del compleanno dei bambini, verranno trascorsi alternandosi con l'uno e con l'altro genitore.-Quanto alle vacanze scolastiche estive: i figli trascorreranno durante le vacanze scolastiche estive due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, in periodo da indicare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, negli anni dispari prevarranno le esigenze organizzative materne, negli anni pari quelle paterne. Per il restante periodo di interruzione/sospensione estiva della scuola, salvo diverso accordo, verrà applicato il calendario ordinario. Resta inteso che nel periodo di sospensione scolastica, ciascun genitore avrà cura di andare a prendere i figli (nei giorni e negli orari di propria competenza) nel luogo in cui i suddetti avranno trascorso la giornata (es. estate ragazzi, nonni) di conseguenza, lo stesso luogo sarà il riferimento per accompagnare e la mattina successiva, nell'ora stabilita per l'inizio delle diverse Per_1 Per_2 attività o secondo accordi con i nonni. Per le esigenze di organizzazione quotidiana i coniugi potranno avvalersi della collaborazione dei nonni o persone di fiducia. -Quanto ad altri eventuali periodi di vacanza con ognuno dei genitori: potranno essere concordati tra gli stessi e che i giorni persi potranno essere recuperati nelle settimane successive. - In caso di malattia/problemi dei minori: i genitori si impegnano a darsi tempestivo reciproco avviso, qualora, nel tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di essi, sorgano disturbi di salute o problemi che li riguardino. In caso di malattia, i genitori concordano, nel rendere reciprocamente possibile il contatto telefonico con essi. I genitori avranno il diritto di recuperare i giorni di spettanza persi a causa di malattia dei minori o a causa di altri eventi in periodi da concordare di volta in volta, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e scolastici dei ragazzi.
DA' ATTO che quanto alle altre questioni riguardanti i figli, i ricorrenti stabiliscono quanto segue:
- Terapia psicologica : i genitori concordano sulla prosecuzione della terapia CP_2 psicologica seguita dal figlio a cura della medesima professionista – 3 Per_1 CP_3
- che ha avuto in carico il bambino nel corso degli ultimi anni. I costi verranno suddivisi al CP_4
50% tra i genitori.
- Sedute logopediche i genitori hanno sottoposto il figlio ad una ciclo di Per_1 Pt_1 Per_1 sedute logopediche per i suoi problemi di deglutizione atipica. Qualora la dentista di fiducia, terminato il primo ciclo di sedute, dovesse ravvisare la necessità di proseguire, i genitori, a seguito di opportuno colloquio con la stessa, decideranno di comune accordo sul proseguimento della terapia. I costi verranno suddivisi al 50% tra i genitori.
-Rapporti con gli ascendenti: entrambi i genitori potranno continuare ad avvalersi della collaborazione degli ascendenti nei rapporti con i figli.
-Comunicazione recapito del luogo della vacanza: entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi il recapito, anche telefonico, del luogo in cui si recheranno in vacanza con i figli.
-Contatti telefonici tra genitori e figli: i genitori prevedono che venga garantito ai figli, in occasione della permanenza presso ciascun genitore per come suindicato, il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore. -Compartecipazione agli eventi rilevanti nella vita dei minori: i genitori concordano nel partecipare attivamente nella vita dei figli, garantendo, salvo impedimenti di lavoro o comunque gravi, la loro presenza ai colloqui scolastici con i docenti, al ritiro delle schede di valutazione, alle recite/saggi ecc…ed a eventuali premiazioni sportive/artistiche/culturali. Sarà onere di ciascun genitore informare l'altro e tenersi informato circa tutte le questioni relative ai figli.
DA' ATTO che i genitori prestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
DA' ATTO che i genitori si concedono altresì reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità dei figli e di ogni altro documento equipollente.
DA' ATTO che tali modalità potranno essere modificate secondo accordi diversi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle esigenze di lavoro di entrambi e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze e degli interessi dei minori.
DISPONE in punto mantenimento dei figli che, avendo i genitori pari condizioni reddituali (come da dichiarazioni di redditi in atti) e alla luce del regime paritario di collocamento dei figli minori, nessun importo verrà versato all'altro coniuge per il mantenimento ordinario dei figli minori, in quanto i medesimi provvederanno al mantenimento ordinario diretto dei minori nei periodi di rispettiva spettanza. Nello specifico, ciascuno dei genitori, infatti, è chiamato a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui avrà i figli con sé e a coprire anche ogni spesa legata alla convivenza.
DA' ATTO che i signori e concordano sin da ora che le spese per i figli e Pt_1 CP_1 Per_1
relative alla mensa scolastica, alla cancelleria scolastica, alle tasse scolastiche, Per_2 all'abbigliamento (inclusi i cambi di stagione), alla telefonia cellulare (acquisto e abbonamenti), ai medicinali da banco, verranno suddivise al 50% fra i coniugi. I conteggi dare-avere, dovranno essere effettuati con cadenza mensile e verranno liquidati e saldati unitamente alle spese c.d. straordinarie, secondo il Protocollo d'Intesa Magistrati-Avvocati di Torino del 15/03/2016. - I signori e Pt_1
stabiliscono di contribuire, nella misura del 50%, alle spese c.d. straordinarie previamente CP_1 concordate e successivamente documentate con applicazione per tipo e termini al Protocollo d'Intesa
Magistrati-Avvocati di Torino del 15/03/2016, già in uso alle parti e dalle stesse accettato tanto da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni e ciò fino a quando i figli non risulteranno economicamente autosufficienti
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà incassato al 50% da entrambi i coniugi.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
DÀ ATTO che la casa coniugale, eletta ad ex residenza comune sita in Torino, via Boito Arrigo n° 33 (censito al NCU al foglio 49, n°1173, sub.9, -categoria A/3, 4 vani) acquistato in comproprietà pro-indivisa tra le parti, rimanga nella disponibilità del sig. Il sig. si farà pertanto Pt_1 Pt_1 esclusivo carico di tutte le utenze e spese di ordinaria amministrazione relative all'immobile e quelle inerenti agli oneri condominiali. Spetterà altresì al titolare del diritto di godimento il pagamento della tassa rifiuti e della tassa sugli immobili, con consequenziale diritto alle detrazioni. Le spese straordinarie dell'immobile rimarranno invece a carico dei comproprietari in ragione del 50% ciascuno. Sin dalla sottoscrizione del ricorso, le parti convengono che rimangano a carico del sig. nella misura del 100% le obbligazioni conseguenti al contratto di Mutuo fondiario stipulato Pt_1 dai coniugi stessi con la a rogito notaio in data 08-09-2010 Controparte_5 Persona_3 (Registro Generale n.34106 e Registro Particolare n.6444), per l'acquisto della casa coniugale gravata contestualmente di ipoteca a favore dell'istituto mutuante. In caso di compravendita della casa coniugale a terzi o tra i coniugi stessi, verrà conteggiato in favore del signor il valore delle Pt_1 rate del mutuo pagate al 100% e tale importo verrà pertanto sottratto alla parte spettante alla signora
. I ricorrenti concordano, inoltre, che in caso di prematura scomparsa del sig. ove la CP_1 Pt_1 sig.ra non potesse mantenere i costi dell'immobile ad oggi salvaguardato per il futuro dei CP_1 figli e si addivenisse alla sua vendita, la parte spettante ai ragazzi (comprensiva del valore delle rate di mutuo anticipate dal sig. come sopracitate) verrà versata sui libretti postali di e Pt_1 Per_1
previa autorizzazione del Giudice Tutelare ove ancora minorenni. Per_2
DÀ ATTO che la pensione di invalidità assegnata alla minore ammontante a circa Persona_4
€ 500,00 mensili erogata in favore della figlia sul C/C intestato alla suddetta e acceso presso Per_2 la Banca Sella, Corso Matteotti n.47 Torino, con firma congiunta tra i genitori, sarà suddivisa al 50% tra i coniugi che utilizzeranno dette somme esclusivamente per i bisogni della minore.
DÀ ATTO che il libretto Postale: nr. 24882032 cointestato tra i sigg.ri , su cui Parte_2 attualmente risulta depositata la somma di circa € 24.000,00, aperto quale libretto su cui convogliare riserve in denaro esclusivamente per le necessità ed i bisogni dei figli e venga Per_1 Per_2 chiuso e che il suddetto importo, suddiviso al 50%, venga versato in parti uguali per ciascun figlio, su apposito c.c. singolo a nome di ciascun figlio. Sui due conti correnti verranno versate le somme che i coniugi riterranno, le quali saranno messe da parte o utilizzate esclusivamente per i bisogni e le necessità dei figli.
DÀ ATTO che l'auto Fiat Doblò Maxi tg.FM 313 SF, intestata alla moglie, rimasta, dopo la separazione, in uso ad entrambi i genitori per i bisogni dei figli, su comune accordo delle parti è stata ceduta dalla Sig.ra al Sig. e pertanto, resterà nella esclusiva disponibilità di CP_1 Pt_1 quest'ultimo.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che con l'adempimento delle condizioni sopra riportate di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
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