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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 6729 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. DUCA ALESSANDRO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 07/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'avviso di addebito n. 596 2023 00001677 81 000 condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.500,00 oltre € CP_1
607,00 per contributo unificato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 26/05/2023 la società in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2023 00001677 81 000, notificato a mezzo pec il 21.4.2023, di €. 354.441,43 per omissioni contributive da
1 febbraio 2015 a marzo 2016 di cui al verbale di accertamento n. 2020002636 notificato il 12/5/2022, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito, la nullità dell'atto impugnato e del pregresso verbale di accertamento, per indeterminatezza, e comunque l'infondatezza delle protese dell' . CP_1
Concludeva quindi con la domanda di annullamento dell'atto opposto;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che emerge dagli atti che in data 13.02.2020 è stato effettuato un primo accesso ispettivo, all'esito del quale è stato redatto un verbale del seguente tenore letterale: “Diffida sin da ora la società destinataria alla regolarizzazione di tutte le inadempiente in corso di accertamento e che abbia posto in essere nel periodo decorrente CP_ dall'1/2/2015. L altresì intima il pagamento di tutta la contribuzione dovuta e che sia stata omessa o evasa….”.
Successivamente, nel verbale interlocutorio del 21.07.2020, si legge “si procede alla richiesta di ulteriore documentazione, precisandosi che ci si riserva la possibilità di chiedere ulteriore documentazione utile ai fini del prosieguo dell'accertamento. Si avverte che non ottemperando a quanto sopra richiesto nei tempi con le modalità stabilite nel presente verbale si procederà nei confronti del responsabile con l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge…”.
- rilevato che non ignora questo giudice che la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che “Per produrre l'interruzione della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che, sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sia idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.” (così Cass. n-
7918/2020), essendo dunque sufficiente che il creditore manifesti chiaramente la propria volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
Nel caso di specie, tuttavia, non si ritiene che tale volontà sia stata esplicitata nei termini indicati negli atti richiamati.
In particolare, nel secondo verbale non vi è altro che un richiamo all'obbligo della produzione documentale, mentre nel primo verbale è soltanto indicato che è in corso la verifica, senza che venga individuata alcuna violazione, né l'entità del preteso credito, né il titolo. Al momento dell'accesso, quindi, era stata soltanto
2 genericamente ipotizzata la eventualità di un credito.
Deve conseguentemente ritenersi che i due atti richiamati non siano idonei ad interrompere la prescrizione, essendo privi di una qualunque indicazione circa l'esistenza di un credito, come già chiarito soltanto ipotizzato;
- rilevato pertanto che l'efficacia interruttiva del termine prescrizionale può essere riconosciuta soltanto al verbale ispettivo del 12.05.2022;
- rilevato che emerge dagli atti che la pretesa omissione è relativa al periodo febbraio 2015-marzo 2016; che il termine per il pagamento del primo trimestre
2016 era stato fissato al 16 maggio 2016; che il quinquennio avrebbe dovuto maturarsi il 16 maggio 2021; che la disciplina emergenziale COVID ha prorogato detto termine di 311 giorni, e dunque fino al 23.04.2022, e che il verbale unico di accertamento è stato notificato soltanto in data 12.05.2022, il credito non può che ritenersi prescritto;
- rilevato, dunque, che il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e condanna di parte resistente alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 6729 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. DUCA ALESSANDRO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 07/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'avviso di addebito n. 596 2023 00001677 81 000 condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.500,00 oltre € CP_1
607,00 per contributo unificato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 26/05/2023 la società in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2023 00001677 81 000, notificato a mezzo pec il 21.4.2023, di €. 354.441,43 per omissioni contributive da
1 febbraio 2015 a marzo 2016 di cui al verbale di accertamento n. 2020002636 notificato il 12/5/2022, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito, la nullità dell'atto impugnato e del pregresso verbale di accertamento, per indeterminatezza, e comunque l'infondatezza delle protese dell' . CP_1
Concludeva quindi con la domanda di annullamento dell'atto opposto;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che emerge dagli atti che in data 13.02.2020 è stato effettuato un primo accesso ispettivo, all'esito del quale è stato redatto un verbale del seguente tenore letterale: “Diffida sin da ora la società destinataria alla regolarizzazione di tutte le inadempiente in corso di accertamento e che abbia posto in essere nel periodo decorrente CP_ dall'1/2/2015. L altresì intima il pagamento di tutta la contribuzione dovuta e che sia stata omessa o evasa….”.
Successivamente, nel verbale interlocutorio del 21.07.2020, si legge “si procede alla richiesta di ulteriore documentazione, precisandosi che ci si riserva la possibilità di chiedere ulteriore documentazione utile ai fini del prosieguo dell'accertamento. Si avverte che non ottemperando a quanto sopra richiesto nei tempi con le modalità stabilite nel presente verbale si procederà nei confronti del responsabile con l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge…”.
- rilevato che non ignora questo giudice che la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che “Per produrre l'interruzione della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che, sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sia idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.” (così Cass. n-
7918/2020), essendo dunque sufficiente che il creditore manifesti chiaramente la propria volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
Nel caso di specie, tuttavia, non si ritiene che tale volontà sia stata esplicitata nei termini indicati negli atti richiamati.
In particolare, nel secondo verbale non vi è altro che un richiamo all'obbligo della produzione documentale, mentre nel primo verbale è soltanto indicato che è in corso la verifica, senza che venga individuata alcuna violazione, né l'entità del preteso credito, né il titolo. Al momento dell'accesso, quindi, era stata soltanto
2 genericamente ipotizzata la eventualità di un credito.
Deve conseguentemente ritenersi che i due atti richiamati non siano idonei ad interrompere la prescrizione, essendo privi di una qualunque indicazione circa l'esistenza di un credito, come già chiarito soltanto ipotizzato;
- rilevato pertanto che l'efficacia interruttiva del termine prescrizionale può essere riconosciuta soltanto al verbale ispettivo del 12.05.2022;
- rilevato che emerge dagli atti che la pretesa omissione è relativa al periodo febbraio 2015-marzo 2016; che il termine per il pagamento del primo trimestre
2016 era stato fissato al 16 maggio 2016; che il quinquennio avrebbe dovuto maturarsi il 16 maggio 2021; che la disciplina emergenziale COVID ha prorogato detto termine di 311 giorni, e dunque fino al 23.04.2022, e che il verbale unico di accertamento è stato notificato soltanto in data 12.05.2022, il credito non può che ritenersi prescritto;
- rilevato, dunque, che il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e condanna di parte resistente alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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