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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 3978/2022 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2
con gli avv.ti MALTESE CARLO e CIOLINA ANGELO
ATTORI
(p.iva ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. ROSSI MARCO
CONVENUTA
Oggetto: contratto di risparmio edilizio
Conclusioni
Parte attrice:
in via istruttoria, previa revoca del provvedimento del 19/12/2023, per l'ammissione dei mezzi istruttori come anche formulati con memoria n. 2 ex art. 183, comma VI c.p.c.
In difetto, l'Avv. Ciolina precisa le conclusioni, riportandosi a quelle formulate con memoria n.1 ex art. 183, comma VI c.p.c., qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, chiedendone
l'integrale accoglimento.
Memoria n. 1
NEL MERITO:
o ACCERTARE il collegamento negoziale tra i contratti mutuo di risparmio edilizio n.
3204603901/55 e mutuo fondiario n. 32046039 e DICHIARARE la nullità o comunque
l'annullabilità e, in ogni caso, l'inefficacia dei contratti impugnati per violazione di legge (artt.
1325, 1343, 1344, 1418 c.c.), per carenza di causa della operazione di finanziamento, costituita dal collegamento negoziale tra il contratto di risparmio edilizio, il mutuo immediato ed il mutuo
pagina 1 di 13 fondiario;
o ACCERTARE E DICHIARARE l'illecita imputazione dei versamenti di cui al mutuo immediato esclusivamente agli interessi;
o ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole del contratto di mutuo contratto di risparmio edilizio n. 3204603901/55 e mutuo fondiario n. 32046039, che stabiliscono la corresponsione di interessi a tasso usurario, nonché apposte in violazione degli artt. 1284, 1283,
1418, 1419, 1815 c.c., nonché della L. 7 marzo 1996 n. 108, con conseguente nullità delle convenzioni affette dalle anomalie contestate in narrativa;
o ACCERTARE E DICHIARARE l'indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto dei contratti litigiosi, nonché il mancato rispetto della forma scritta, afferente altresì alle poste creditorie e debitorie, costituenti l'obbligazione restitutoria (ivi comprendendo tassi, commissioni, voci di costo, oneri), per violazione dell'art. artt. 1284, 1322, 1325, 1346, 1419 c.c., 1346 c.c., 117 TUB così come in narrativa;
o ACCERTARE E DICHIARARE, altresì, che il TAEG/ISC applicato ai contratti di mutuo per cui
è causa risulta indeterminato e/o indeterminabile e, in ogni caso, in violazione degli artt. 1284,
1346, 1419 c.c., con conseguente applicazione del tasso sostitutivo legale, ex art. 1284, IV comma c.c., in quanto non pattuito specificamente per iscritto.
o ACCERTARE E DICHIARARE che il tasso contrattuale risulta difforme dal tasso effettivo, rendendo le clausole indeterminate, indeterminabili e generiche con la conseguente rideterminazione dei contesi piani di ammortamento, apposti in violazione degli artt. 1283, 1284,
1322, 1325, 1346, 1419 c.c., 1343, 1346 c.c., 117 TUB così come in narrativa;
o DICHIARARE la nullità o comunque l'annullabilità e, in ogni caso, l'inefficacia dei contratti impugnati per mancanza degli elementi strutturali dell'obbligazione dipendendo la stessa dall'ammontare degli interessi a loro volta connessi con la durata incerta del mutuo;
o RIDETERMINARE, previa compensazione legale e/o giudiziale delle somme indebitamente corrisposte, ciò che l'odierna attrice deve avere dalla
[...]
ex art. 2033 c.c., in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, Controparte_1
ordinando il ricalcolo dello stesso secondo legge, con esclusione del tasso ultralegale ed usurario, al netto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, comprese quelle di mora, di assicurazione, di perizia e di estinzione anticipata indeterminate e/o indeterminabili e/o non iure, così come dedotto in narrativa,
pagina 2 di 13 E PER L'EFFETTO:
o ELIMINARE totalmente la quota interessi in ossequio all'art. 1815 c.c. comma 2;
o e/o SOSTITUIRE il tasso contrattuale con il tasso BOT ai sensi dell'art. 117 TUB dato che il
TAEG contrattuale non corrisponde a quello effettivo con la conseguente rideterminazione del piano di ammortamento;
o e/o SOSTITUIRE il tasso contrattuale con il tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c., per tutto quanto in narrativa dedotto;
IN OGNI CASO:
o ACCERTARE E DICHIARARE l'ultralegalità e/o l'usurarietà del tasso e delle convenzioni deducibili, l'indeterminatezza del taeg/isc, la violazione dell'art. 1343, 1346 c.c., il mancato rispetto delle regole sulla trasparenza bancaria anche nel corso dell'enuclearsi dell'ammortamento e per tutte le ragioni in narrativa;
o ACCERTARE E DICHIARARE la vessatorietà delle condizioni per violazione della normativa di cui agli art. 1341, 1342 c.c., 33, 35, 36, cod. cons.;
o CONDANNARE la banca convenuta a restituire agli attori tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso da quest'ultima, anche a titolo di illegittimo anatocismo ed usura, nonché in ragione della mancanza di forma scritta e/o dell'indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del contratto, come esposto in narrativa, previa, all'occorrenza, compensazione legale o giudiziale tra quanto eventualmente dovuto da parte attrice alla banca;
o CONDANNARE l' alla soccombenza e alle spese di giudizio, a causa degli Controparte_2
illeciti addebiti dedotti in narrativa, nella misura indicata in atti o nella maggiore o minor somma che provata o liquidata in via equitativa dal Giudice.
IN VIA ISTRUTTORIA:
o ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile;
o ordinare ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta di esibire tutti i documenti contabili relativi ai rapporti oggetto del giudizio (ed in specie altresì esibire copia conforme del piano di ammortamento aggiornato e copia conforme delle distinte di pagamento inerenti alle rate dei mutui).
IN OGNI CASO, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.
Parte convenuta:
pagina 3 di 13
1. Respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e perché prescritte;
2. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre a IVA e CPA e al rimborso forfettario spese generali 15%;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
Nell'atto di citazione gli attori esponevano, in sintesi, quanto segue
- le parti in causa hanno concluso un contratto di risparmio edilizio con numerazione
3204603901/55, con il quale gli attori si obbligavano a versare quote mensili di risparmio edilizio, con facoltà di accedere, all'esito dell'eventuale assegnazione, ad un mutuo fondiario;
per le somme vincolate alla quota afferente al contratto c.d. di risparmio edilizio, veniva riconosciuto dal banchiere un interesse discrezionale e non contrattualmente convenuto;
- in data 20.11.2002 la convenuta, quale mutuante, e gli attori, quali mutuatari e datori d'ipoteca sottoscrivevano il contratto di mutuo fondiario n. 32046039, ex artt. 38 e ss. T.U.B., per un capitale finanziato pari ad euro 93.000,00
- a garanzia reale del capitale mutuato, veniva iscritta – presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari – ipoteca convenzionale, sino alla concorrenza di euro 149.000,00, sul complesso immobiliare, sito in Comune di Cerveteri, località Passo di Palo, lotto C/1, Via
Madonna dei Canneti, snc, angolo Via FF (catastalmente Via Luigi FF, n. 38), porzione di villino trifamiliare distinta con il numero interno 4, distribuita su tre livelli, censito nel N.C.E.U. al Foglio 39, Particella 701, sub. 10;
- durante la fase di esecuzione del rapporto oggetto del presente giudizio, il tasso applicato dalla banca convenuta ha avuto vari aumenti e diminuzioni, unilateralmente stabiliti dalla stessa, tale da rendere l'obbligazione indeterminata e/o indeterminabile, nonché in violazione delle norme sulla trasparenza bancaria (All. 2);
- inoltre, i tassi d'interesse applicati dalla banca convenuta sono sempre stati elevati, e tali da superare il limite legale, rientrando così nell'ambito della fattispecie dell'usura; la banca convenuta abbia applicato tassi superiori alla soglia di usura prevista e indicata per legge
(TEGM) (All. 3);
In un excursus molto lungo gli argomentano come il rapporto di mutuo sia affetto da varie illegittimità per formulare, poi, le conclusioni sopra trascritte.
La convenuta si è costituita in giudizio contestando puntualmente le argomentazioni attoree e pagina 4 di 13 chiedendo il rigetto delle domande.
2. Decisione
2.1
La convenuta ha ricostruito in modo corretto i seguenti dati fondamentali dei rapporti tra le parti:
Contr Il 28/8/2002, solo la SI.ra (e non anche il SI. ha chiesto a (Cassa di Pt_2 Parte_1
risparmio tedesca, con succursale in Italia) di stipulare un contratto di risparmio edilizio (doc. 2 convenuta) di € 93.000. Tale contratto è costituito, a sua volta, da due contratti:
i. conto di risparmio su cui accumulare i risparmi, in vista dell'erogazione futura del mutuo d'assegnazione;
ii. mutuo d'assegnazione (che consiste in una promessa di mutuo), da erogarsi al termine del periodo di risparmio prestabilito: stimato nel 1/12/2017.
Contr Il 20/11/2002, la proposta è stata accettata da (doc. 3 convenuta). Contr
e la SI.ra hanno scelto come legge applicabile quella tedesca [ex art. 3, § 1, Reg. Pt_2
2008/593/CE (Roma I)] (cfr. doc. 2): “Dichiarazione del richiedente: Con la presente richiesta dichiaro che al mio contratto di Risparmio edilizio si applichi il diritto tedesco e in particolare la legge tedesca che disciplina le Casse di Risparmio e Credito Edilizio”.
Il 20/11/2002, la SI.ra , in qualità di mutuataria e il SI. (in qualità di Pt_2 Parte_1
Contr coobbligato e datore di ipoteca) hanno stipulato con un prefinanziamento ipotecario (cd. mutuo immediato) (cfr. doc. 1 attoreo), erogato per € 93.000 (doc. 4), con:
a. obbligo di pagare soli interessi sul capitale erogato;
b. rimborso dell'intero capitale solo a scadenza (cd. bullet, ovverosia senza ammortamento di capitale, se non al termine del contratto), mediante la provvista derivante dal futuro mutuo d'assegnazione. Contr I SI.ri e , con atto notarile, hanno unilateralmente concesso a ipoteca di I Parte_1 Pt_2 grado sull'immobile acquistato con il denaro finanziato. Contr In data 1/8/2017, la SI.ra ha ottenuto e accettato da l'erogazione del mutuo Pt_2
d'assegnazione (doc. 5 convenuta). Con l'importo di € 93.000 del mutuo d'assegnazione la SI.ra ha estinto integralmente il mutuo immediato (€ 93.000) e con l'importo risparmiato medio Pt_2
tempore sul conto di risparmio è stato parzialmente rimborsato il capitale del mutuo d'assegnazione.
2.2
pagina 5 di 13 Tanto premesso, si può osservare che il caso di specie è analogo a quello trattato nella sentenza n.
542/2022 di questo Tribunale, che si riporta, con gli opportuni adeguamenti al caso concreto:
Con i contratti, come allegati da parte attrice, le parti hanno posto in essere un'operazione negoziale di finanziamento per l'acquisto di un immobile, comunemente denominata “contratto di risparmio edilizio”, secondo il modello di derivazione tedesca.
Nella sua forma originaria, cd. “pura”, l'operazione si svolge in due fasi distinte, tra loro funzionalmente collegate. Nella prima, definita “fase di accumulo”, il cliente, previa stipula di un contratto di risparmio edilizio, deposita presso l'istituto di credito, al fine di ottenere un mutuo per l'importo richiesto, ratealmente un importo predeterminato e remunerato ad un tasso di interesse attivo prefissato, per un periodo prestabilito o comunque fino al raggiungimento di un determinato ammontare.
Nella seconda fase, detta di assegnazione, l'istituto di credito, al compimento del periodo o al raggiungimento dell'ammontare di risparmio prestabilito, mette la somma depositata a disposizione del cliente, e concede a favore di quest'ultimo un mutuo per l'acquisto di un immobile, detto “mutuo di assegnazione”, per un importo pari alla differenza tra l'importo complessivo definito al momento della stipula del contratto di risparmio edilizio ed il “risparmio accumulato”.
La restituzione di tale differenza avviene tramite un piano di ammortamento con applicazione di un tasso d'interesse passivo prestabilito già al momento della conclusione del contratto di risparmio edilizio. In tal modo il cliente si garantisce un peso sostenibile delle future rate, compensando il mutuo di assegnazione in parte con il risparmio accumulato e avendo già prestabilito il tasso d'interesse dovuto per la differenza.
Nel presente caso le parti hanno però posto in essere la descritta operazione di finanziamento non nella sua forma pura, ma in quella cd. “spuria”, congeniata per i casi in cui il cliente ha la necessità di ottenere immediatamente le somme per acquistare la casa. Questa forma, nonostante abbia sempre le due fasi menzionate, si distingue, da quella pura per la stipulazione, nella prima fase, di un ulteriore contratto, denominato “mutuo immediato”.
Il mutuo immediato consiste in un prestito personale garantito da ipoteca di primo grado e di importo pari a quello richiesto con la stipula del contratto di risparmio edilizio. Durante la fase di accumulo il cliente, oltre a versare gli importi per il raggiungimento dell'ammontare di risparmio prestabilito, paga anche periodicamente gli interessi corrispettivi dovuti per il mutuo immediato,
pagina 6 di 13 senza però restituire il capitale mutuato.
Una volta terminata la prima fase con il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio convenuto, il capitale erogato nella seconda fase con il mutuo di assegnazione andrà ad estinguere in un'unica soluzione il mutuo immediato. Per il resto, come nella forma pura, il mutuo di assegnazione, detratto il risparmio accumulato, sarà restituito in base ad un piano di ammortamento e a un tasso d'interesse prestabilito.
Nella forma spuria vengono, quindi, stipulati tre contratti: il contratto di risparmio edilizio e il mutuo immediato nella fase di accumulo;
il mutuo di assegnazione nella fase di assegnazione.
Come si è già accennato sopra, nel caso di specie l'attrice ha stipulato il contratto di Pt_2
risparmio edilizio in data 28/8/2002 e in data 20/11/2002 è stato erogato il cd. mutuo immediato, mentre in data 1/8/2017 la SI.ra ha ottenuto l'erogazione definitiva del mutuo (mutuo di Pt_2
assegnazione).
2.3
In merito all'eccepita nullità del contratto per assenza di meritevolezza di tutela, va, in primo luogo, chiarito l'oggetto del giudizio di meritevolezza ex art. 1322, co. 2, c.c..
La norma ammette la stipulazione di contratti atipici, “purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”. Oggetto del giudizio di meritevolezza è la causa in concreto del contratto, poiché essa consiste nello scopo pratico del negozio, nella sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato (Cass. civ. n. 23941/2009; in tal senso anche Cass. civ. n. 12069/2017).
La meritevolezza di tutela manca non solo qualora il contratto sia dotato di causa concreta illecita, incostituzionale o, comunque, socialmente dannosa, in quanto in tal caso il giudizio di meritevolezza rimarrebbe assorbito dall'art. 1343 c.c., rubricato “causa illecita”. Si ritiene che la causa, e cioè la sintesi degli interessi dei contraenti, debba anche manifestare uno scopo pratico ragionevole, proporzionato e adeguato. Il giudizio esprime, quindi, sia l'idoneità del contratto a conseguire il risultato voluto, sia l'assenza di un generale disvalore da parte dell'ordinamento.
Nullo per difetto di causa concreta meritevole di tutela è, pertanto, non solo il contratto illecito, ma anche quello non sostenuto da una causa proporzionata al programma negoziale concreto, e cioè inutile (v. Cass. civ. n. 8038/2009 in riferimento alla nullità del contratto inutile, anche se la
Corte si è al riguardo espressa in riferimento al preliminare del preliminare, il quale oggi, a pagina 7 di 13 seguito di Cass. civ. SS.UU. n. 4628/2015, deve ritenersi meritevole) o irragionevole, come in caso di contratto fortemente iniquo o squilibrato (cfr. Cass. civ. n. 22950/2015 e Cass. civ. n.
25630/2017).
In secondo luogo, con riferimento all'operazione di risparmio edilizio, oggetto del presente giudizio, si rileva che essa consiste in un collegamento negoziale atipico, essendo costituita da tre contratti tra loro distinti ma funzionalmente collegati. I tre negozi realizzano un collegamento oggettivo trilaterale che è volto alla realizzazione di una precisa finalità unitaria, e cioè quella di porre in essere una peculiare operazione di finanziamento. Così, il contratto di risparmio è finalizzato all'accumulo di denaro per rendere meno oneroso il futuro ammortamento del prestito;
il mutuo immediato è volto a far conseguire al cliente immediatamente i mezzi finanziari, dietro pagamento di soli interessi corrispettivi e con rimando della restituzione del capitale ad una data successiva;
l'erogazione del mutuo di assegnazione, infine, costituisce uno strumento di ammortamento del mutuo immediato e assieme alla compensazione con il risparmio accumulato prevede la restituzione dell'importo residuo ad un tasso d'interesse stabilito già in precedenza.
Emerge, inoltre, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del collegamento negoziale, essendo indubbio che in considerazione delle singole pattuizioni le parti abbiano manifestato il comune intento pratico “di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore” (cfr. sul punto Cass. civ. n. 5851/2006; in tal senso anche n. 13861/2013).
Come noto, il collegamento negoziale non dà luogo “ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo accordo, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è finalizzato ad un unitario regolamento dei reciproci interessi” (Cass. civ. n. 20726/2014; in tal senso anche Cass. civ. n. 18585/2016), e cioè alla realizzazione di uno scopo pratico unitario,
“costituente la causa concreta della complessiva operazione, specifica ed autonoma rispetto a quella del singoli contratti” (Cass. civ. n. 1875/2012). Va sul punto precisato che la causa dei singoli contratti, in quanto volti al perseguimento dello scopo unitario, rimane comunque influenzata dal collegamento, concorrendo in forza della causa complessiva dell'operazione ciascun negozio collegato a formare la causa degli altri (cfr. Cass. civ. n. 12567/2004).
Tanto premesso, va osservato che nel caso di specie la causa concreta complessiva pagina 8 di 13 dell'operazione è quella che comunemente si associa al contratto di mutuo, e cioè lo scambio tra un servizio di finanziamento sostenibile e il pagamento di un corrispettivo in forma di interessi, ma con delle particolarità operative che si estrinsecano nei tre singoli negozi. Questi ultimi sono senz'altro adeguati e proporzionati al perseguimento dello scopo unitario dell'operazione.
Pertanto, essi non possono essere ritenuti inutili, specie per quanto riguarda il contratto di risparmio edilizio, come censurato dagli attori.
Se, infatti, è vero che la somma depositata in esecuzione del contratto di risparmio è indisponibile per il cliente durante la prima fase dell'operazione, salvo l'utilizzo per l'estinzione del mutuo immediato, va precisato che su tale somma maturano interessi a favore del cliente, come emerge dalle indicazioni tariffarie contenute nella domanda di mutuo. In tal modo egli potrà accumulare in maniera efficace risparmi, da destinare in futuro all'estinzione del proprio debito;
nel frattempo ha a disposizione già l'importo di finanziamento, per il quale paga solo interessi passivi. Tutto queste avviene nella prospettiva che, per effetto del risparmio accumulato, il futuro ammortamento nella fase di assegnazione sarà maggiormente sostenibile.
Per quanto rilevato non è ravvisabile né un'illeceità, né un'irragionevolezza del contratto, non risultando, infatti, che i rapporti, così come strutturati, danno luogo ad un eccessivo squilibrio tra le parti.
Si accerta quindi che le operazioni contrattuali dedotte superano il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, co. 2, c.c..
2.4
L'asserita “Indeterminatezza/ indeterminabilità contrattuale ai danni del mutuatario – vizio di forma scritta” come eccepita dagli attori non sussiste.
Gli attori deducono che per la risulterebbe “del tutto discrezionale, e non contrattualmente CP_3 convenuto, è l'interesse creditore riconosciuto al cliente, sulle somme vincolate al contratto di risparmio edilizio.” Il contratto di risparmio edilizio prevede invece espressamente il tasso creditore nominale al 2,00% p.a. (v. documento di sintesi, doc. 1 attore pag. 7; nonché contratto, art. 3 doc. 1 convenuta).
Gli attori allegano che “riguardo al tasso effettivo (TAEG), invece, non v'è traccia nel corso dei contratti stipulati e sottoscritti tra le parti, in violazione degli artt. 1284, 1346, 1419 c.c., con conseguente applicazione del tasso sostitutivo legale, ex art. 1284, IV comma c.c., in quanto non pattuito specificamente per iscritto. Benché sul contratto di mutuo sia indicata la durata
pagina 9 di 13 complessiva,– nel caso in esame, pari ad anni 26 circa (???) (312 ratei mensili) – il contratto di risparmio risulta, per contro, non determinato (e, comunque, indeterminabile) nella durata.”
Il Giudice osserva che nel documento di sintesi risulta chiaramente indicato il TAEG pari al
6,31% (doc. 1 attori, pag. 1).
La durata dipende da quando il cliente accede, in base all'accumulo minimo raggiunto, al mutuo di assegnazione.
Nel caso di specie il mutuo di assegnazione è stato erogato ed esso contiene la durata e il piano di ammortamento. Pertanto, è inutile disquisire su una fase del rapporto che si è già esaurita e che è stata superata con l'erogazione del mutuo di assegnazione. La doglianza attorea è meramente astratta e manifestamente infondata.
Per il resto, il contratto di risparmio prevede esattamente i criteri per determinare i valori del mutuo di assegnazione (v. art. 4) e gli attori non hanno in alcun modo sindacato in concreto la non corretta applicazione di detti criteri.
2.5
Gli attori contestano “violazione dei limiti fissati dalla legge antiusura - gratuità del contratto di mutuo ex art. 1815 c.c. – indeterminatezza/indeterminabilità delle poste debitorie”
In particolare, premesso che il tasso di mora previsto nel contratto di mutuo del 19/11/2002 ammonta al 6,97%, gli attori sostengono che in caso di una mora di 30 giorni sulla prima rata, la l'applicazione del tasso di mora e dell'onere di € 10,00 per spese di insoluto determinerebbe un tasso moratorio effettivo del 25,89%.
La tesi è manifestamente infondata in quanto il tasso va calcolato sull'intero capitale erogato, in ragione annua, e non sulla rata mensile, come effettuato nel calcolo dagli attori.
Il tasso soglia ammontava pacificamente al 8,41 € e pertanto non sussiste usura.
Gli attori argomentano, dopo un lungo excursus teorico, ancora, ”con riguardo al quantum debeatur, vanno acclusi gli interessi corrispettivi ma altresì le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo percepite e le spese connesse (escludendo imposte e tasse), ma anche gli interessi di mora (che, pur essendo in un certo senso risarcitori e sanzionatori, non perdono la funzione remunerativa dell'interesse che va ad arricchire in maniera sproporzionata la Banca).”
L'argomentazione non è in alcun modo concludente in quanto, a parte la clausola di estinzione anticipata, non vengono indicati, in concreto, le previsioni contrattuali che potrebbero comportare un onere superiore al tasso d'usura. Simili clausole non sono ravvisabili neanche in base pagina 10 di 13 all'esame ufficioso del contratto.
2.6
La tesi dell'usurarietà del mutuo per effetto della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, è infondata, poiché “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (Cass., 7/3/2022, n. 7352).
2.7
Gli attori sostengono, con riferimento alla disciplina di tutela del consumatore (art. 33, lett.
d,e,f,g, art. 35 e 36 cod. consumo) che “all'esito delle anomale vicende contabili e contrattuali che hanno interessato il “Contratto di Risparmio Edilizio” collegato al “Contratto di “Mutuo
Edilizio”, siccome dedotto ai par. A), B), C), II del presente atto, la combinazione delle previsioni contenute negli artt. 5 e 6 del contratto di mutuo comporta una distorsione della causa di tale contratto, in primo luogo perché per anni non viene riconosciuta la restituzione del capitale e poi perché per lo stesso periodo il mutuatario paga interessi elevati calcolati su un capitale in realtà non più esistente. La clausola censurata, inoltre, è a dir poco opaca e apposta in violazione degli artt. 33, lett. d,e,f,g e 35 cod. cons. La formale qualificazione in termini di rate di risparmio è decettiva e non consente, al mutuatario, almeno a prima lettura, di rendersi conto che egli in realtà paga un ammortamento che non viene contabilizzato. Palese poi è la violazione del canone legale di chiarezza e comprensibilità per le clausole scritte proposte al consumatore, ai sensi dell'art. 35, d.lgs. 206/2005. A ciò si deve aggiungere la già evidenziata indeterminatezza dell'individuazione del momento dell'assegnazione, che sembra rimessa alla volontà della banca. Tale incertezza comporta a sua volta incertezza circa la durata del mutuo immediato e quindi relativamente al periodo di pagamento delle rate imputate a soli interessi e di applicazione del tasso più alto. La clausola in esame, quindi, è caratterizzata da una causa illecita, da un linguaggio ingannevole, da una sproporzione tra le obbligazioni delle parti, da irragionevolezza circa la misura degli interessi e da indeterminatezza circa il momento dell'assegnazione. Alla luce di ciò, ne consegue che il mutuatario paga maggiori interessi per un lungo periodo di preammortamento, senza certezze circa la sua durata, stipulando un contratto
pagina 11 di 13 con clausole poco chiare e poco comprensibili. Peraltro la previsione del versamento delle rate di risparmio è quella che caratterizza tutta l'operazione ed è connessa con la clausola che definisce l'assegnazione e quindi la durata di quei versamenti. Pertanto è verosimile ritenere che senza quelle clausole la banca non avrebbe concluso i contratti oggetto di causa. Pertanto, ai sensi dell'art. 1322 c.c., deve essere dichiarata la nullità dei due contratti di mutuo, sopra specificati, in quanto affetta da condizioni nulle, indeterminate/indeterminabili, abusive ed ingannevoli. In ogni caso non oggetto di specifica trattativa privata, in quanto indicano un tasso di interesse diverso da quello realmente applicato e, comunque, in ragione dell'indeterminatezza/indeterminabilità/usurarietà delle poste costituenti l'obbligazione di pagamento e rimborso.
Da quanto sopra esposto deriva la conseguenza dell'inefficacia e nullità delle clausole vessatorie abusive ed ingannevoli indicate sopra, in quanto non hanno permesso alla mutuataria di verificare con esattezza il reale costo del credito all'atto della sottoscrizione.
Il Giudice osserva che le doglianze sono, per quanto non generiche (e quindi inammissibili), infondate, in quanto si basano su una non corretta lettura delle clausole contrattuali e su una mancata comprensione della figura del contratto di risparmio edilizio, come delineata sopra ai capi 2.2 e 2.3 e come emergente dalle pattuizioni contrattuali. Come già osservato sopra, è, peraltro, inutile disquisire ancora sull'asserita indeterminatezza del momento del mutuo di assegnazione quando lo stesso è stato effettivamente erogato.
2.8
Quale conseguenza delle domande appena trattate, gli attori propongono, infine, “eccezione di compensazione ex art. 1241 e ss c.c. e ripetizione di indebito”.
Posto che le domande degli attori come trattate ai capi precedenti sono tutte infondate, anche la domanda conseguenziale si manifesta infondata.
3. Spese
In conclusione, tutte le domande attoree sono infondate.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 52.000,00-260.000,00 parametri medi per le fasi di studio, introduzione, e decisione, parametro medio dimezzato per la fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande attoree,
2. condanna gli attori a rimborsare alla convenuta, a titolo di spese di lite, € 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende.
03/01/2025
Il Giudice
Alex Tarneller firma digitale pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 3978/2022 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2
con gli avv.ti MALTESE CARLO e CIOLINA ANGELO
ATTORI
(p.iva ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. ROSSI MARCO
CONVENUTA
Oggetto: contratto di risparmio edilizio
Conclusioni
Parte attrice:
in via istruttoria, previa revoca del provvedimento del 19/12/2023, per l'ammissione dei mezzi istruttori come anche formulati con memoria n. 2 ex art. 183, comma VI c.p.c.
In difetto, l'Avv. Ciolina precisa le conclusioni, riportandosi a quelle formulate con memoria n.1 ex art. 183, comma VI c.p.c., qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, chiedendone
l'integrale accoglimento.
Memoria n. 1
NEL MERITO:
o ACCERTARE il collegamento negoziale tra i contratti mutuo di risparmio edilizio n.
3204603901/55 e mutuo fondiario n. 32046039 e DICHIARARE la nullità o comunque
l'annullabilità e, in ogni caso, l'inefficacia dei contratti impugnati per violazione di legge (artt.
1325, 1343, 1344, 1418 c.c.), per carenza di causa della operazione di finanziamento, costituita dal collegamento negoziale tra il contratto di risparmio edilizio, il mutuo immediato ed il mutuo
pagina 1 di 13 fondiario;
o ACCERTARE E DICHIARARE l'illecita imputazione dei versamenti di cui al mutuo immediato esclusivamente agli interessi;
o ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole del contratto di mutuo contratto di risparmio edilizio n. 3204603901/55 e mutuo fondiario n. 32046039, che stabiliscono la corresponsione di interessi a tasso usurario, nonché apposte in violazione degli artt. 1284, 1283,
1418, 1419, 1815 c.c., nonché della L. 7 marzo 1996 n. 108, con conseguente nullità delle convenzioni affette dalle anomalie contestate in narrativa;
o ACCERTARE E DICHIARARE l'indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto dei contratti litigiosi, nonché il mancato rispetto della forma scritta, afferente altresì alle poste creditorie e debitorie, costituenti l'obbligazione restitutoria (ivi comprendendo tassi, commissioni, voci di costo, oneri), per violazione dell'art. artt. 1284, 1322, 1325, 1346, 1419 c.c., 1346 c.c., 117 TUB così come in narrativa;
o ACCERTARE E DICHIARARE, altresì, che il TAEG/ISC applicato ai contratti di mutuo per cui
è causa risulta indeterminato e/o indeterminabile e, in ogni caso, in violazione degli artt. 1284,
1346, 1419 c.c., con conseguente applicazione del tasso sostitutivo legale, ex art. 1284, IV comma c.c., in quanto non pattuito specificamente per iscritto.
o ACCERTARE E DICHIARARE che il tasso contrattuale risulta difforme dal tasso effettivo, rendendo le clausole indeterminate, indeterminabili e generiche con la conseguente rideterminazione dei contesi piani di ammortamento, apposti in violazione degli artt. 1283, 1284,
1322, 1325, 1346, 1419 c.c., 1343, 1346 c.c., 117 TUB così come in narrativa;
o DICHIARARE la nullità o comunque l'annullabilità e, in ogni caso, l'inefficacia dei contratti impugnati per mancanza degli elementi strutturali dell'obbligazione dipendendo la stessa dall'ammontare degli interessi a loro volta connessi con la durata incerta del mutuo;
o RIDETERMINARE, previa compensazione legale e/o giudiziale delle somme indebitamente corrisposte, ciò che l'odierna attrice deve avere dalla
[...]
ex art. 2033 c.c., in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, Controparte_1
ordinando il ricalcolo dello stesso secondo legge, con esclusione del tasso ultralegale ed usurario, al netto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, comprese quelle di mora, di assicurazione, di perizia e di estinzione anticipata indeterminate e/o indeterminabili e/o non iure, così come dedotto in narrativa,
pagina 2 di 13 E PER L'EFFETTO:
o ELIMINARE totalmente la quota interessi in ossequio all'art. 1815 c.c. comma 2;
o e/o SOSTITUIRE il tasso contrattuale con il tasso BOT ai sensi dell'art. 117 TUB dato che il
TAEG contrattuale non corrisponde a quello effettivo con la conseguente rideterminazione del piano di ammortamento;
o e/o SOSTITUIRE il tasso contrattuale con il tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c., per tutto quanto in narrativa dedotto;
IN OGNI CASO:
o ACCERTARE E DICHIARARE l'ultralegalità e/o l'usurarietà del tasso e delle convenzioni deducibili, l'indeterminatezza del taeg/isc, la violazione dell'art. 1343, 1346 c.c., il mancato rispetto delle regole sulla trasparenza bancaria anche nel corso dell'enuclearsi dell'ammortamento e per tutte le ragioni in narrativa;
o ACCERTARE E DICHIARARE la vessatorietà delle condizioni per violazione della normativa di cui agli art. 1341, 1342 c.c., 33, 35, 36, cod. cons.;
o CONDANNARE la banca convenuta a restituire agli attori tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso da quest'ultima, anche a titolo di illegittimo anatocismo ed usura, nonché in ragione della mancanza di forma scritta e/o dell'indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del contratto, come esposto in narrativa, previa, all'occorrenza, compensazione legale o giudiziale tra quanto eventualmente dovuto da parte attrice alla banca;
o CONDANNARE l' alla soccombenza e alle spese di giudizio, a causa degli Controparte_2
illeciti addebiti dedotti in narrativa, nella misura indicata in atti o nella maggiore o minor somma che provata o liquidata in via equitativa dal Giudice.
IN VIA ISTRUTTORIA:
o ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile;
o ordinare ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta di esibire tutti i documenti contabili relativi ai rapporti oggetto del giudizio (ed in specie altresì esibire copia conforme del piano di ammortamento aggiornato e copia conforme delle distinte di pagamento inerenti alle rate dei mutui).
IN OGNI CASO, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.
Parte convenuta:
pagina 3 di 13
1. Respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e perché prescritte;
2. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre a IVA e CPA e al rimborso forfettario spese generali 15%;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
Nell'atto di citazione gli attori esponevano, in sintesi, quanto segue
- le parti in causa hanno concluso un contratto di risparmio edilizio con numerazione
3204603901/55, con il quale gli attori si obbligavano a versare quote mensili di risparmio edilizio, con facoltà di accedere, all'esito dell'eventuale assegnazione, ad un mutuo fondiario;
per le somme vincolate alla quota afferente al contratto c.d. di risparmio edilizio, veniva riconosciuto dal banchiere un interesse discrezionale e non contrattualmente convenuto;
- in data 20.11.2002 la convenuta, quale mutuante, e gli attori, quali mutuatari e datori d'ipoteca sottoscrivevano il contratto di mutuo fondiario n. 32046039, ex artt. 38 e ss. T.U.B., per un capitale finanziato pari ad euro 93.000,00
- a garanzia reale del capitale mutuato, veniva iscritta – presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari – ipoteca convenzionale, sino alla concorrenza di euro 149.000,00, sul complesso immobiliare, sito in Comune di Cerveteri, località Passo di Palo, lotto C/1, Via
Madonna dei Canneti, snc, angolo Via FF (catastalmente Via Luigi FF, n. 38), porzione di villino trifamiliare distinta con il numero interno 4, distribuita su tre livelli, censito nel N.C.E.U. al Foglio 39, Particella 701, sub. 10;
- durante la fase di esecuzione del rapporto oggetto del presente giudizio, il tasso applicato dalla banca convenuta ha avuto vari aumenti e diminuzioni, unilateralmente stabiliti dalla stessa, tale da rendere l'obbligazione indeterminata e/o indeterminabile, nonché in violazione delle norme sulla trasparenza bancaria (All. 2);
- inoltre, i tassi d'interesse applicati dalla banca convenuta sono sempre stati elevati, e tali da superare il limite legale, rientrando così nell'ambito della fattispecie dell'usura; la banca convenuta abbia applicato tassi superiori alla soglia di usura prevista e indicata per legge
(TEGM) (All. 3);
In un excursus molto lungo gli argomentano come il rapporto di mutuo sia affetto da varie illegittimità per formulare, poi, le conclusioni sopra trascritte.
La convenuta si è costituita in giudizio contestando puntualmente le argomentazioni attoree e pagina 4 di 13 chiedendo il rigetto delle domande.
2. Decisione
2.1
La convenuta ha ricostruito in modo corretto i seguenti dati fondamentali dei rapporti tra le parti:
Contr Il 28/8/2002, solo la SI.ra (e non anche il SI. ha chiesto a (Cassa di Pt_2 Parte_1
risparmio tedesca, con succursale in Italia) di stipulare un contratto di risparmio edilizio (doc. 2 convenuta) di € 93.000. Tale contratto è costituito, a sua volta, da due contratti:
i. conto di risparmio su cui accumulare i risparmi, in vista dell'erogazione futura del mutuo d'assegnazione;
ii. mutuo d'assegnazione (che consiste in una promessa di mutuo), da erogarsi al termine del periodo di risparmio prestabilito: stimato nel 1/12/2017.
Contr Il 20/11/2002, la proposta è stata accettata da (doc. 3 convenuta). Contr
e la SI.ra hanno scelto come legge applicabile quella tedesca [ex art. 3, § 1, Reg. Pt_2
2008/593/CE (Roma I)] (cfr. doc. 2): “Dichiarazione del richiedente: Con la presente richiesta dichiaro che al mio contratto di Risparmio edilizio si applichi il diritto tedesco e in particolare la legge tedesca che disciplina le Casse di Risparmio e Credito Edilizio”.
Il 20/11/2002, la SI.ra , in qualità di mutuataria e il SI. (in qualità di Pt_2 Parte_1
Contr coobbligato e datore di ipoteca) hanno stipulato con un prefinanziamento ipotecario (cd. mutuo immediato) (cfr. doc. 1 attoreo), erogato per € 93.000 (doc. 4), con:
a. obbligo di pagare soli interessi sul capitale erogato;
b. rimborso dell'intero capitale solo a scadenza (cd. bullet, ovverosia senza ammortamento di capitale, se non al termine del contratto), mediante la provvista derivante dal futuro mutuo d'assegnazione. Contr I SI.ri e , con atto notarile, hanno unilateralmente concesso a ipoteca di I Parte_1 Pt_2 grado sull'immobile acquistato con il denaro finanziato. Contr In data 1/8/2017, la SI.ra ha ottenuto e accettato da l'erogazione del mutuo Pt_2
d'assegnazione (doc. 5 convenuta). Con l'importo di € 93.000 del mutuo d'assegnazione la SI.ra ha estinto integralmente il mutuo immediato (€ 93.000) e con l'importo risparmiato medio Pt_2
tempore sul conto di risparmio è stato parzialmente rimborsato il capitale del mutuo d'assegnazione.
2.2
pagina 5 di 13 Tanto premesso, si può osservare che il caso di specie è analogo a quello trattato nella sentenza n.
542/2022 di questo Tribunale, che si riporta, con gli opportuni adeguamenti al caso concreto:
Con i contratti, come allegati da parte attrice, le parti hanno posto in essere un'operazione negoziale di finanziamento per l'acquisto di un immobile, comunemente denominata “contratto di risparmio edilizio”, secondo il modello di derivazione tedesca.
Nella sua forma originaria, cd. “pura”, l'operazione si svolge in due fasi distinte, tra loro funzionalmente collegate. Nella prima, definita “fase di accumulo”, il cliente, previa stipula di un contratto di risparmio edilizio, deposita presso l'istituto di credito, al fine di ottenere un mutuo per l'importo richiesto, ratealmente un importo predeterminato e remunerato ad un tasso di interesse attivo prefissato, per un periodo prestabilito o comunque fino al raggiungimento di un determinato ammontare.
Nella seconda fase, detta di assegnazione, l'istituto di credito, al compimento del periodo o al raggiungimento dell'ammontare di risparmio prestabilito, mette la somma depositata a disposizione del cliente, e concede a favore di quest'ultimo un mutuo per l'acquisto di un immobile, detto “mutuo di assegnazione”, per un importo pari alla differenza tra l'importo complessivo definito al momento della stipula del contratto di risparmio edilizio ed il “risparmio accumulato”.
La restituzione di tale differenza avviene tramite un piano di ammortamento con applicazione di un tasso d'interesse passivo prestabilito già al momento della conclusione del contratto di risparmio edilizio. In tal modo il cliente si garantisce un peso sostenibile delle future rate, compensando il mutuo di assegnazione in parte con il risparmio accumulato e avendo già prestabilito il tasso d'interesse dovuto per la differenza.
Nel presente caso le parti hanno però posto in essere la descritta operazione di finanziamento non nella sua forma pura, ma in quella cd. “spuria”, congeniata per i casi in cui il cliente ha la necessità di ottenere immediatamente le somme per acquistare la casa. Questa forma, nonostante abbia sempre le due fasi menzionate, si distingue, da quella pura per la stipulazione, nella prima fase, di un ulteriore contratto, denominato “mutuo immediato”.
Il mutuo immediato consiste in un prestito personale garantito da ipoteca di primo grado e di importo pari a quello richiesto con la stipula del contratto di risparmio edilizio. Durante la fase di accumulo il cliente, oltre a versare gli importi per il raggiungimento dell'ammontare di risparmio prestabilito, paga anche periodicamente gli interessi corrispettivi dovuti per il mutuo immediato,
pagina 6 di 13 senza però restituire il capitale mutuato.
Una volta terminata la prima fase con il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio convenuto, il capitale erogato nella seconda fase con il mutuo di assegnazione andrà ad estinguere in un'unica soluzione il mutuo immediato. Per il resto, come nella forma pura, il mutuo di assegnazione, detratto il risparmio accumulato, sarà restituito in base ad un piano di ammortamento e a un tasso d'interesse prestabilito.
Nella forma spuria vengono, quindi, stipulati tre contratti: il contratto di risparmio edilizio e il mutuo immediato nella fase di accumulo;
il mutuo di assegnazione nella fase di assegnazione.
Come si è già accennato sopra, nel caso di specie l'attrice ha stipulato il contratto di Pt_2
risparmio edilizio in data 28/8/2002 e in data 20/11/2002 è stato erogato il cd. mutuo immediato, mentre in data 1/8/2017 la SI.ra ha ottenuto l'erogazione definitiva del mutuo (mutuo di Pt_2
assegnazione).
2.3
In merito all'eccepita nullità del contratto per assenza di meritevolezza di tutela, va, in primo luogo, chiarito l'oggetto del giudizio di meritevolezza ex art. 1322, co. 2, c.c..
La norma ammette la stipulazione di contratti atipici, “purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”. Oggetto del giudizio di meritevolezza è la causa in concreto del contratto, poiché essa consiste nello scopo pratico del negozio, nella sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato (Cass. civ. n. 23941/2009; in tal senso anche Cass. civ. n. 12069/2017).
La meritevolezza di tutela manca non solo qualora il contratto sia dotato di causa concreta illecita, incostituzionale o, comunque, socialmente dannosa, in quanto in tal caso il giudizio di meritevolezza rimarrebbe assorbito dall'art. 1343 c.c., rubricato “causa illecita”. Si ritiene che la causa, e cioè la sintesi degli interessi dei contraenti, debba anche manifestare uno scopo pratico ragionevole, proporzionato e adeguato. Il giudizio esprime, quindi, sia l'idoneità del contratto a conseguire il risultato voluto, sia l'assenza di un generale disvalore da parte dell'ordinamento.
Nullo per difetto di causa concreta meritevole di tutela è, pertanto, non solo il contratto illecito, ma anche quello non sostenuto da una causa proporzionata al programma negoziale concreto, e cioè inutile (v. Cass. civ. n. 8038/2009 in riferimento alla nullità del contratto inutile, anche se la
Corte si è al riguardo espressa in riferimento al preliminare del preliminare, il quale oggi, a pagina 7 di 13 seguito di Cass. civ. SS.UU. n. 4628/2015, deve ritenersi meritevole) o irragionevole, come in caso di contratto fortemente iniquo o squilibrato (cfr. Cass. civ. n. 22950/2015 e Cass. civ. n.
25630/2017).
In secondo luogo, con riferimento all'operazione di risparmio edilizio, oggetto del presente giudizio, si rileva che essa consiste in un collegamento negoziale atipico, essendo costituita da tre contratti tra loro distinti ma funzionalmente collegati. I tre negozi realizzano un collegamento oggettivo trilaterale che è volto alla realizzazione di una precisa finalità unitaria, e cioè quella di porre in essere una peculiare operazione di finanziamento. Così, il contratto di risparmio è finalizzato all'accumulo di denaro per rendere meno oneroso il futuro ammortamento del prestito;
il mutuo immediato è volto a far conseguire al cliente immediatamente i mezzi finanziari, dietro pagamento di soli interessi corrispettivi e con rimando della restituzione del capitale ad una data successiva;
l'erogazione del mutuo di assegnazione, infine, costituisce uno strumento di ammortamento del mutuo immediato e assieme alla compensazione con il risparmio accumulato prevede la restituzione dell'importo residuo ad un tasso d'interesse stabilito già in precedenza.
Emerge, inoltre, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del collegamento negoziale, essendo indubbio che in considerazione delle singole pattuizioni le parti abbiano manifestato il comune intento pratico “di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore” (cfr. sul punto Cass. civ. n. 5851/2006; in tal senso anche n. 13861/2013).
Come noto, il collegamento negoziale non dà luogo “ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo accordo, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è finalizzato ad un unitario regolamento dei reciproci interessi” (Cass. civ. n. 20726/2014; in tal senso anche Cass. civ. n. 18585/2016), e cioè alla realizzazione di uno scopo pratico unitario,
“costituente la causa concreta della complessiva operazione, specifica ed autonoma rispetto a quella del singoli contratti” (Cass. civ. n. 1875/2012). Va sul punto precisato che la causa dei singoli contratti, in quanto volti al perseguimento dello scopo unitario, rimane comunque influenzata dal collegamento, concorrendo in forza della causa complessiva dell'operazione ciascun negozio collegato a formare la causa degli altri (cfr. Cass. civ. n. 12567/2004).
Tanto premesso, va osservato che nel caso di specie la causa concreta complessiva pagina 8 di 13 dell'operazione è quella che comunemente si associa al contratto di mutuo, e cioè lo scambio tra un servizio di finanziamento sostenibile e il pagamento di un corrispettivo in forma di interessi, ma con delle particolarità operative che si estrinsecano nei tre singoli negozi. Questi ultimi sono senz'altro adeguati e proporzionati al perseguimento dello scopo unitario dell'operazione.
Pertanto, essi non possono essere ritenuti inutili, specie per quanto riguarda il contratto di risparmio edilizio, come censurato dagli attori.
Se, infatti, è vero che la somma depositata in esecuzione del contratto di risparmio è indisponibile per il cliente durante la prima fase dell'operazione, salvo l'utilizzo per l'estinzione del mutuo immediato, va precisato che su tale somma maturano interessi a favore del cliente, come emerge dalle indicazioni tariffarie contenute nella domanda di mutuo. In tal modo egli potrà accumulare in maniera efficace risparmi, da destinare in futuro all'estinzione del proprio debito;
nel frattempo ha a disposizione già l'importo di finanziamento, per il quale paga solo interessi passivi. Tutto queste avviene nella prospettiva che, per effetto del risparmio accumulato, il futuro ammortamento nella fase di assegnazione sarà maggiormente sostenibile.
Per quanto rilevato non è ravvisabile né un'illeceità, né un'irragionevolezza del contratto, non risultando, infatti, che i rapporti, così come strutturati, danno luogo ad un eccessivo squilibrio tra le parti.
Si accerta quindi che le operazioni contrattuali dedotte superano il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, co. 2, c.c..
2.4
L'asserita “Indeterminatezza/ indeterminabilità contrattuale ai danni del mutuatario – vizio di forma scritta” come eccepita dagli attori non sussiste.
Gli attori deducono che per la risulterebbe “del tutto discrezionale, e non contrattualmente CP_3 convenuto, è l'interesse creditore riconosciuto al cliente, sulle somme vincolate al contratto di risparmio edilizio.” Il contratto di risparmio edilizio prevede invece espressamente il tasso creditore nominale al 2,00% p.a. (v. documento di sintesi, doc. 1 attore pag. 7; nonché contratto, art. 3 doc. 1 convenuta).
Gli attori allegano che “riguardo al tasso effettivo (TAEG), invece, non v'è traccia nel corso dei contratti stipulati e sottoscritti tra le parti, in violazione degli artt. 1284, 1346, 1419 c.c., con conseguente applicazione del tasso sostitutivo legale, ex art. 1284, IV comma c.c., in quanto non pattuito specificamente per iscritto. Benché sul contratto di mutuo sia indicata la durata
pagina 9 di 13 complessiva,– nel caso in esame, pari ad anni 26 circa (???) (312 ratei mensili) – il contratto di risparmio risulta, per contro, non determinato (e, comunque, indeterminabile) nella durata.”
Il Giudice osserva che nel documento di sintesi risulta chiaramente indicato il TAEG pari al
6,31% (doc. 1 attori, pag. 1).
La durata dipende da quando il cliente accede, in base all'accumulo minimo raggiunto, al mutuo di assegnazione.
Nel caso di specie il mutuo di assegnazione è stato erogato ed esso contiene la durata e il piano di ammortamento. Pertanto, è inutile disquisire su una fase del rapporto che si è già esaurita e che è stata superata con l'erogazione del mutuo di assegnazione. La doglianza attorea è meramente astratta e manifestamente infondata.
Per il resto, il contratto di risparmio prevede esattamente i criteri per determinare i valori del mutuo di assegnazione (v. art. 4) e gli attori non hanno in alcun modo sindacato in concreto la non corretta applicazione di detti criteri.
2.5
Gli attori contestano “violazione dei limiti fissati dalla legge antiusura - gratuità del contratto di mutuo ex art. 1815 c.c. – indeterminatezza/indeterminabilità delle poste debitorie”
In particolare, premesso che il tasso di mora previsto nel contratto di mutuo del 19/11/2002 ammonta al 6,97%, gli attori sostengono che in caso di una mora di 30 giorni sulla prima rata, la l'applicazione del tasso di mora e dell'onere di € 10,00 per spese di insoluto determinerebbe un tasso moratorio effettivo del 25,89%.
La tesi è manifestamente infondata in quanto il tasso va calcolato sull'intero capitale erogato, in ragione annua, e non sulla rata mensile, come effettuato nel calcolo dagli attori.
Il tasso soglia ammontava pacificamente al 8,41 € e pertanto non sussiste usura.
Gli attori argomentano, dopo un lungo excursus teorico, ancora, ”con riguardo al quantum debeatur, vanno acclusi gli interessi corrispettivi ma altresì le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo percepite e le spese connesse (escludendo imposte e tasse), ma anche gli interessi di mora (che, pur essendo in un certo senso risarcitori e sanzionatori, non perdono la funzione remunerativa dell'interesse che va ad arricchire in maniera sproporzionata la Banca).”
L'argomentazione non è in alcun modo concludente in quanto, a parte la clausola di estinzione anticipata, non vengono indicati, in concreto, le previsioni contrattuali che potrebbero comportare un onere superiore al tasso d'usura. Simili clausole non sono ravvisabili neanche in base pagina 10 di 13 all'esame ufficioso del contratto.
2.6
La tesi dell'usurarietà del mutuo per effetto della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, è infondata, poiché “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (Cass., 7/3/2022, n. 7352).
2.7
Gli attori sostengono, con riferimento alla disciplina di tutela del consumatore (art. 33, lett.
d,e,f,g, art. 35 e 36 cod. consumo) che “all'esito delle anomale vicende contabili e contrattuali che hanno interessato il “Contratto di Risparmio Edilizio” collegato al “Contratto di “Mutuo
Edilizio”, siccome dedotto ai par. A), B), C), II del presente atto, la combinazione delle previsioni contenute negli artt. 5 e 6 del contratto di mutuo comporta una distorsione della causa di tale contratto, in primo luogo perché per anni non viene riconosciuta la restituzione del capitale e poi perché per lo stesso periodo il mutuatario paga interessi elevati calcolati su un capitale in realtà non più esistente. La clausola censurata, inoltre, è a dir poco opaca e apposta in violazione degli artt. 33, lett. d,e,f,g e 35 cod. cons. La formale qualificazione in termini di rate di risparmio è decettiva e non consente, al mutuatario, almeno a prima lettura, di rendersi conto che egli in realtà paga un ammortamento che non viene contabilizzato. Palese poi è la violazione del canone legale di chiarezza e comprensibilità per le clausole scritte proposte al consumatore, ai sensi dell'art. 35, d.lgs. 206/2005. A ciò si deve aggiungere la già evidenziata indeterminatezza dell'individuazione del momento dell'assegnazione, che sembra rimessa alla volontà della banca. Tale incertezza comporta a sua volta incertezza circa la durata del mutuo immediato e quindi relativamente al periodo di pagamento delle rate imputate a soli interessi e di applicazione del tasso più alto. La clausola in esame, quindi, è caratterizzata da una causa illecita, da un linguaggio ingannevole, da una sproporzione tra le obbligazioni delle parti, da irragionevolezza circa la misura degli interessi e da indeterminatezza circa il momento dell'assegnazione. Alla luce di ciò, ne consegue che il mutuatario paga maggiori interessi per un lungo periodo di preammortamento, senza certezze circa la sua durata, stipulando un contratto
pagina 11 di 13 con clausole poco chiare e poco comprensibili. Peraltro la previsione del versamento delle rate di risparmio è quella che caratterizza tutta l'operazione ed è connessa con la clausola che definisce l'assegnazione e quindi la durata di quei versamenti. Pertanto è verosimile ritenere che senza quelle clausole la banca non avrebbe concluso i contratti oggetto di causa. Pertanto, ai sensi dell'art. 1322 c.c., deve essere dichiarata la nullità dei due contratti di mutuo, sopra specificati, in quanto affetta da condizioni nulle, indeterminate/indeterminabili, abusive ed ingannevoli. In ogni caso non oggetto di specifica trattativa privata, in quanto indicano un tasso di interesse diverso da quello realmente applicato e, comunque, in ragione dell'indeterminatezza/indeterminabilità/usurarietà delle poste costituenti l'obbligazione di pagamento e rimborso.
Da quanto sopra esposto deriva la conseguenza dell'inefficacia e nullità delle clausole vessatorie abusive ed ingannevoli indicate sopra, in quanto non hanno permesso alla mutuataria di verificare con esattezza il reale costo del credito all'atto della sottoscrizione.
Il Giudice osserva che le doglianze sono, per quanto non generiche (e quindi inammissibili), infondate, in quanto si basano su una non corretta lettura delle clausole contrattuali e su una mancata comprensione della figura del contratto di risparmio edilizio, come delineata sopra ai capi 2.2 e 2.3 e come emergente dalle pattuizioni contrattuali. Come già osservato sopra, è, peraltro, inutile disquisire ancora sull'asserita indeterminatezza del momento del mutuo di assegnazione quando lo stesso è stato effettivamente erogato.
2.8
Quale conseguenza delle domande appena trattate, gli attori propongono, infine, “eccezione di compensazione ex art. 1241 e ss c.c. e ripetizione di indebito”.
Posto che le domande degli attori come trattate ai capi precedenti sono tutte infondate, anche la domanda conseguenziale si manifesta infondata.
3. Spese
In conclusione, tutte le domande attoree sono infondate.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 52.000,00-260.000,00 parametri medi per le fasi di studio, introduzione, e decisione, parametro medio dimezzato per la fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande attoree,
2. condanna gli attori a rimborsare alla convenuta, a titolo di spese di lite, € 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende.
03/01/2025
Il Giudice
Alex Tarneller firma digitale pagina 13 di 13