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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 19 febbraio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 36 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a Magliano in [...] il Parte_2 C.F._2
06.07.1961, (c.f. , nata ad [...] Parte_3 C.F._3
(GR) il 27.09.1975 e (c.f. , nata ad Parte_4 C.F._4
Orbetello (GR) il 15.03.1961, tutte rappresentate e difese, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. e dall'Avv. Paola Pippi ed Parte_5
elettivamente domiciliate presso lo studio dei medesimi in Grosseto, viale
Ombrone n. 7, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore e l' , Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore Controparte_3
rappresentati e difesi dal Dottor Dirigente reggente dell' Persona_1 CP_3 [...]
– e dai Funzionari delegati dott.ssa Avv. Costanza Caroti e Dott. Felicioni
[...]
Lorenzo, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTO
OGGETTO: ricostruzione carriera e riconoscimento anzianità di servizio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere una nuova ricostruzione della carriera con il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, nei termini e per le ragioni meglio esposte in atti e, per
l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a collocare le ricorrenti nel livello stipendiale dovuto loro in funzione del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, condannando altresì l'Amministrazione resistente – previa occorrenda CTU contabile – al conseguente pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate per tali causali fino alla data di immissione in ruolo nonché successivamente ad essa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del giudizio. Rimborso forfettario, cap e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
Convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate. In subordine riconoscere la prescrizione quinquennale ex art 2948 cc delle differenze stipendiali per ogni ricorrente, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Pag. 2 di 10 1. Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2024, i ricorrenti in epigrafe generalizzati, appartenenti al personale ATA della scuola, conveniva in giudizio il Controparte_1 chiedendo che il Tribunale volesse accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera, dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio Cont del rapporto di lavoro a tempo determinato con il rispetto al momento di immissione in ruolo. Ciò in ragione del principio di parità
e del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato posto dalla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria n. 99/70.
Cont
2. Si costitutiva il , che, contestata l'avversa domanda, chiedeva il rigetto del presente ricorso, eccependo infine la prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 c.c. degli arretrati stipendiali relativi al servizio preruolo svolto dai ricorrenti.
3. All'odierna udienza, la causa, senza necessità di istruttoria, è stata discussa e decisa con sentenza di cui è data contestuale lettura.
***
4. Per quanto riguarda la corretta valutazione del servizio prestato presso scuole statali al momento della immissione in ruolo, deve seguirsi il criterio enunciato dalla S.C. nella sentenza n. 31150/2019:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a
Pag. 3 di 10 disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed
a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato» (nello stesso senso, in tempi più recenti, cfr. Cass. 2924/2020 e
3472/2020; in relazione al personale docente, e alla portata quindi dell'art. 485 D.lgs. cit., si veda anche l'analoga pronuncia della S.C. nella sentenza del 28/11/2019, n. 31149).
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. sent. n.
20918/2019).
5. Circa l'applicazione della clausola di salvaguardia.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali. Le fasce stipendiali vigenti ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e del
C.C.N.L. del 23.01.2009 fino all'accordo del 19 luglio 2011 erano le seguenti: classe 0 fascia da 0 a 2 anni;
classe 3 fascia da 3 a 8 anni;
classe 9 fascia da 9 a 14 anni;
classe 15 fascia da 15 a 20 anni;
classe 21 fascia da 21 a 27 anni;
classe 28 fascia da 28 a 35 anni;
classe 35 da 35 anni in poi.
Pag. 4 di 10 Con l'accordo del 19 luglio sono state invece previste 6 fasce stipendiali, invece delle 7 precedenti, con l'accorpamento della prima
(0-2) e della seconda fascia (3-8) in un'unica che quindi va da 0 a 8 anni.
Lo stesso accordo del 4 agosto 2011 prevede poi che “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni.”
I principi di tema di non discriminazione impongono di concludere nel senso che tale clausola di favore debba trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del prima del 1° settembre 2011 in forza di Controparte_1 contratti a tempo determinato e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già svolto un servizio annuale.
La limitazione della clausola di salvaguardia ai soli assunti a tempo indeterminato non trova infatti giustificazione in alcuna ragione oggettiva, quindi, deve essere disapplicata perché contrasta con il principio di non discriminazione. Diversamente ragionando, a differenza dei docenti di ruolo con la prevista anzianità di servizio alla data dell'1.9.2010, i docenti a termine, in possesso della medesima anzianità di servizio pre-ruolo maturata e riconosciuta sulla scorta di plurimi contratti a tempo determinato, riceverebbero un trattamento deteriore rispetto ai docenti di ruolo ai quali soli, stando al tenore della clausola, si applicherebbe il beneficio della conservazione dell'abolito gradone stipendiale, così perpetuando quella disparità di trattamento nelle “condizioni di impiego” tra le due categorie di
Pag. 5 di 10 docenti che la portata del principio di non discriminazione intende evitare.
Una volta stabilito il detto principio occorre avere riguardo alla disciplina in vigore al tempo in cui l'anzianità viene maturata e alla luce dei principi e criteri applicati al personale già di ruolo.
5.1. Tali approdi sono stati confermati, oltre che da ormai diffusa giurisprudenza di merito, dalla S.C., la quale sul punto ha affermato il seguente principio di diritto (Cass. 2924/2020) “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”.
5.2. In motivazione la Corte ha affermato la correttezza della pronuncia di merito (impugnata dal ) “(…) quanto alla CP_1 ritenuta applicabilità dell'art. 2 del C.C.N.L. del 4/8/2011.
Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad
Pag. 6 di 10 una progressione secondo il precedente CCNL. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito
o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
Pag. 7 di 10 (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale»”.
Ne deriva che il personale in forza a tempo determinato alla data dell'1/9/2010 conserva il diritto al pagamento dello scatto
3-8 anni senza possibilità di distinzione fondata sulla natura temporanea o no del rapporto di lavoro.
6. Calato il principio nel caso di specie e alla luce dei decreti di ricostruzione carriera in atti, deve tenersi conto che i ricorrenti hanno prestato servizio durante gli anni scolastici risultanti dagli stati matricolari, pertanto, vista l'immissione in ruolo, hanno diritto alle progressioni economiche, sulla base della contrattazione collettiva, per i corrispondenti lavoratori di ruolo a tempo indeterminato, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione datrice di lavoro (cd. “trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali”), nonché a vedersi applicare la clausola di salvaguardia prevista dal
C.C.N.L del 04 agosto 2011 prevista in favore dei soli dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, poiché non sono stati allegati e dimostrati elementi di differenziazione, riguardanti le modalità di lavoro e comunque attinenti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate, eventualmente idonei a giustificare una disparità di trattamento, con conseguente diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il rispetto al momento di immissione in Controparte_1 ruolo con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, oltre al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù di
Pag. 8 di 10 tale accertamento, tenuto conto della prescrizione quinquennale della progressione economica e degli scatti.
6. Ne consegue che l'amministrazione deve essere condannata a collocare i ricorrenti nel corrispondente livello stipendiale in forza della predetta anzianità di servizio preruolo con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, in applicazione del sopra richiamato principio espresso dalla S.C., ivi compreso il pagamento delle spettanti differenze retributive, con maggiorazione di interessi.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria e della natura seriale della presente causa.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e altri, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il rispetto al Controparte_1 momento di immissione in ruolo con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici;
- condanna il al pagamento, in favore dei Controparte_1 ricorrenti, delle differenze retributive spettanti in virtù del suddetto nuovo riconoscimento, oltre ad interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
- condanna il resistente al pagamento, in favore degli CP_1
Avvocati e Pippi Paola, dichiaratisi antistatari, delle Parte_5
Pag. 9 di 10 spese di lite che liquida in euro 4.000 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 19 febbraio 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Grosso
Pag. 10 di 10
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 19 febbraio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 36 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a Magliano in [...] il Parte_2 C.F._2
06.07.1961, (c.f. , nata ad [...] Parte_3 C.F._3
(GR) il 27.09.1975 e (c.f. , nata ad Parte_4 C.F._4
Orbetello (GR) il 15.03.1961, tutte rappresentate e difese, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. e dall'Avv. Paola Pippi ed Parte_5
elettivamente domiciliate presso lo studio dei medesimi in Grosseto, viale
Ombrone n. 7, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore e l' , Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore Controparte_3
rappresentati e difesi dal Dottor Dirigente reggente dell' Persona_1 CP_3 [...]
– e dai Funzionari delegati dott.ssa Avv. Costanza Caroti e Dott. Felicioni
[...]
Lorenzo, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTO
OGGETTO: ricostruzione carriera e riconoscimento anzianità di servizio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere una nuova ricostruzione della carriera con il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, nei termini e per le ragioni meglio esposte in atti e, per
l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a collocare le ricorrenti nel livello stipendiale dovuto loro in funzione del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, condannando altresì l'Amministrazione resistente – previa occorrenda CTU contabile – al conseguente pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate per tali causali fino alla data di immissione in ruolo nonché successivamente ad essa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del giudizio. Rimborso forfettario, cap e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
Convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate. In subordine riconoscere la prescrizione quinquennale ex art 2948 cc delle differenze stipendiali per ogni ricorrente, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Pag. 2 di 10 1. Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2024, i ricorrenti in epigrafe generalizzati, appartenenti al personale ATA della scuola, conveniva in giudizio il Controparte_1 chiedendo che il Tribunale volesse accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera, dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio Cont del rapporto di lavoro a tempo determinato con il rispetto al momento di immissione in ruolo. Ciò in ragione del principio di parità
e del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato posto dalla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria n. 99/70.
Cont
2. Si costitutiva il , che, contestata l'avversa domanda, chiedeva il rigetto del presente ricorso, eccependo infine la prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 c.c. degli arretrati stipendiali relativi al servizio preruolo svolto dai ricorrenti.
3. All'odierna udienza, la causa, senza necessità di istruttoria, è stata discussa e decisa con sentenza di cui è data contestuale lettura.
***
4. Per quanto riguarda la corretta valutazione del servizio prestato presso scuole statali al momento della immissione in ruolo, deve seguirsi il criterio enunciato dalla S.C. nella sentenza n. 31150/2019:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a
Pag. 3 di 10 disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed
a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato» (nello stesso senso, in tempi più recenti, cfr. Cass. 2924/2020 e
3472/2020; in relazione al personale docente, e alla portata quindi dell'art. 485 D.lgs. cit., si veda anche l'analoga pronuncia della S.C. nella sentenza del 28/11/2019, n. 31149).
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. sent. n.
20918/2019).
5. Circa l'applicazione della clausola di salvaguardia.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali. Le fasce stipendiali vigenti ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e del
C.C.N.L. del 23.01.2009 fino all'accordo del 19 luglio 2011 erano le seguenti: classe 0 fascia da 0 a 2 anni;
classe 3 fascia da 3 a 8 anni;
classe 9 fascia da 9 a 14 anni;
classe 15 fascia da 15 a 20 anni;
classe 21 fascia da 21 a 27 anni;
classe 28 fascia da 28 a 35 anni;
classe 35 da 35 anni in poi.
Pag. 4 di 10 Con l'accordo del 19 luglio sono state invece previste 6 fasce stipendiali, invece delle 7 precedenti, con l'accorpamento della prima
(0-2) e della seconda fascia (3-8) in un'unica che quindi va da 0 a 8 anni.
Lo stesso accordo del 4 agosto 2011 prevede poi che “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni.”
I principi di tema di non discriminazione impongono di concludere nel senso che tale clausola di favore debba trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del prima del 1° settembre 2011 in forza di Controparte_1 contratti a tempo determinato e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già svolto un servizio annuale.
La limitazione della clausola di salvaguardia ai soli assunti a tempo indeterminato non trova infatti giustificazione in alcuna ragione oggettiva, quindi, deve essere disapplicata perché contrasta con il principio di non discriminazione. Diversamente ragionando, a differenza dei docenti di ruolo con la prevista anzianità di servizio alla data dell'1.9.2010, i docenti a termine, in possesso della medesima anzianità di servizio pre-ruolo maturata e riconosciuta sulla scorta di plurimi contratti a tempo determinato, riceverebbero un trattamento deteriore rispetto ai docenti di ruolo ai quali soli, stando al tenore della clausola, si applicherebbe il beneficio della conservazione dell'abolito gradone stipendiale, così perpetuando quella disparità di trattamento nelle “condizioni di impiego” tra le due categorie di
Pag. 5 di 10 docenti che la portata del principio di non discriminazione intende evitare.
Una volta stabilito il detto principio occorre avere riguardo alla disciplina in vigore al tempo in cui l'anzianità viene maturata e alla luce dei principi e criteri applicati al personale già di ruolo.
5.1. Tali approdi sono stati confermati, oltre che da ormai diffusa giurisprudenza di merito, dalla S.C., la quale sul punto ha affermato il seguente principio di diritto (Cass. 2924/2020) “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”.
5.2. In motivazione la Corte ha affermato la correttezza della pronuncia di merito (impugnata dal ) “(…) quanto alla CP_1 ritenuta applicabilità dell'art. 2 del C.C.N.L. del 4/8/2011.
Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad
Pag. 6 di 10 una progressione secondo il precedente CCNL. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito
o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
Pag. 7 di 10 (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale»”.
Ne deriva che il personale in forza a tempo determinato alla data dell'1/9/2010 conserva il diritto al pagamento dello scatto
3-8 anni senza possibilità di distinzione fondata sulla natura temporanea o no del rapporto di lavoro.
6. Calato il principio nel caso di specie e alla luce dei decreti di ricostruzione carriera in atti, deve tenersi conto che i ricorrenti hanno prestato servizio durante gli anni scolastici risultanti dagli stati matricolari, pertanto, vista l'immissione in ruolo, hanno diritto alle progressioni economiche, sulla base della contrattazione collettiva, per i corrispondenti lavoratori di ruolo a tempo indeterminato, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione datrice di lavoro (cd. “trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali”), nonché a vedersi applicare la clausola di salvaguardia prevista dal
C.C.N.L del 04 agosto 2011 prevista in favore dei soli dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, poiché non sono stati allegati e dimostrati elementi di differenziazione, riguardanti le modalità di lavoro e comunque attinenti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate, eventualmente idonei a giustificare una disparità di trattamento, con conseguente diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il rispetto al momento di immissione in Controparte_1 ruolo con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, oltre al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù di
Pag. 8 di 10 tale accertamento, tenuto conto della prescrizione quinquennale della progressione economica e degli scatti.
6. Ne consegue che l'amministrazione deve essere condannata a collocare i ricorrenti nel corrispondente livello stipendiale in forza della predetta anzianità di servizio preruolo con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, in applicazione del sopra richiamato principio espresso dalla S.C., ivi compreso il pagamento delle spettanti differenze retributive, con maggiorazione di interessi.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria e della natura seriale della presente causa.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e altri, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il rispetto al Controparte_1 momento di immissione in ruolo con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici;
- condanna il al pagamento, in favore dei Controparte_1 ricorrenti, delle differenze retributive spettanti in virtù del suddetto nuovo riconoscimento, oltre ad interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
- condanna il resistente al pagamento, in favore degli CP_1
Avvocati e Pippi Paola, dichiaratisi antistatari, delle Parte_5
Pag. 9 di 10 spese di lite che liquida in euro 4.000 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 19 febbraio 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Grosso
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