Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 32170/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata all'Indirizzo Telematico dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ZAPPIA MARIA ANTONIETTA, dalla quale è rappresentata e difesa
OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE BIANCA Controparte_1 P.IVA_2
MARIA, 2 20129 MILANO, presso lo studio dell'avv. ZARDI CHIARA PIA DOMENICA e dell'avv.
CATTANEO DAVIDE GIACOMO , dai quali è rappresentata e difesa C.F._1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE:
Il procuratore dell'opponente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già svolte nell'atto introduttivo del giudizio così come precisate nelle memorie 183, comma VI, nr. I, c.p.c., il tutto con vittorie di spese e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Le conclusioni precisate nella memoria ex art. 183, comma 6, n 1) cpc, sono le seguenti:
1) In via preliminare e nel merito, per tutto quanto esposto in narrativa, dichiarare nullo, annullare e/o revocare o con qualunque formula, privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
2) In via principale e per tutti i motivi esposti in narrativa, ritenere e dichiarare la nullità e/o annullabilità del contratto recante nr. 195-15654;
3) Ritenere e dichiarare, altresì, che la non ha adempiuto alla propria Controparte_1 prestazione e che pertanto non ha maturato il diritto al pagamento del corrispettivo;
1
5) Ammettere i mezzi istruttori opportuni e conducenti che si rendessero necessari anche a seguito delle difese che verranno svolte dalla convenuta;
6) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
PER PARTE OPPOSTA:
In via preliminare
- Accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Milano per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di competenza territoriale del Tribunale di Messina;
- Sempre in via preliminare
- Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n° 10000/2022 emesso in data 15.06.2022; RG 19863/2022 dal tribunale di Milano per l'importo di €
12.168,34 oltre spese e compensi come liquidati nel decreto.
- Nel merito
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto n° 10000/2022 emesso in data 15.06.2022; RG
19863/2022 dal tribunale di Milano per l'importo di € 12.168,34 oltre spese e compensi come liquidati nel decreto e per l'effetto rigettare ogni domanda e/o eccezione ex adverso dedotta.
- Sempre nel merito
- Accertata e dichiarata la risoluzione dei contratti di locazione n. 1951289 e n. 19515654 Part rispettivamente alla data del 19.06.2019 e del 10.07.2019 per inadempimento della as Contr condannare la Cet. l pagamento della somma di € 12.168,34, ovvero, quella maggiore
o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia”;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 10000/2022 (RG n. 19863/2022), col Parte_1
quale questo Tribunale ha ad essa ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 12.168,34, oltre interessi e spese, a titolo di canoni impagati, indennità di utilizzo e penale negoziale, relativamente a due contratti di locazione operativa, aventi ad oggetto altrettante macchine lavasciuga per pavimenti.
L'opponente ha eccepito, in rito, l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, in favore di quello di
Messina, avendo essa sede in Venetico (ME) ed essendo là sorta l'obbligazione.
2 Ha eccepito la nullità della clausola negoziale derogatoria della competenza in favore del Foro di
Milano, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., perché vessatoria e non munita della doppia sottoscrizione, essendo stata approvata in blocco, insieme a tutte le altre.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda di pagamento avversa, fornendo la seguente ricostruzione dei fatti: il 15 maggio 2017, essa ha sottoscritto con il contratto Controparte_1
di locazione operativa avente ad oggetto la locazione di una macchina pulitrice per pavimenti
(matricola n. 195-1289), verso il corrispettivo mensile di € 87,90, oltre IVA, pattuito in 60 rate complessive, con autorizzazione all'addebito diretto in conto corrente delle rate periodiche.
Successivamente, in data imprecisata e senza averne mai fatto richiesta, avrebbe inviato un CP_1
proprio tecnico presso la sua sede per ritirare un macchinario e sostituirlo con un altro. Nell'occasione, il tecnico avrebbe fatto presente che “tale cambio non avrebbe in alcun modo inciso sul contratto, ovvero sulla rata, durata, ecc.”.
Ha pure puntualizzato che il contratto del 15 maggio 2017 è stato “il solo ed unico ad essere sottoscritto” e che essa non ha mai autorizzato addebiti diretti in conto corrente relativi al godimento del secondo macchinario.
Solo in seguito essa si è avveduta di “due diversi addebiti (sul suo conto corrente bancario) in favore di uno dei quali, quello non riconducibile al contratto illo tempore sottoscritto, mai autorizzato”. CP_1
Tuttavia, le richieste di chiarimento inoltrate a telefonicamente e con PEC del 28 marzo 2019, CP_1
nonché con diffida del legale in data 23 agosto 2019, sono rimaste prive di riscontro.
Ha riferito che “dopo un mese dalla consegna del macchinario, mai chiesto, esso cessò di funzionare” e siccome pur sollecitata, non lo ha sostituito né riparato, ne ha chiesto “l'immediato ritiro”, cui CP_1
la locatrice non ha provveduto, ed essa ha dovuto acquistare un nuovo macchinario.
Ha concluso che ha sottoscritto solo il contratto del 15 maggio 2017 e che “non avrebbe Parte_1
avuto alcun interesse a procedere alla locazione di un altro macchinario identico a quello di cui al precedente contratto”.
Ha eccepito l'inadempimento di ai sensi dell'art. 1460 c.c., per aver consegnato un CP_1 macchinario risultato “ben presto non funzionante” e per non aver provveduto alla sua riparazione o sostituzione.
Ha lamentato la vessatorietà della “maggior parte” delle clausole contrattuali e, segnatamente, dell'art. 7, concernente l'esonero da responsabilità di e il diritto di recesso e/o risoluzione, previsto solo CP_1
in suo favore.
3 Ha concluso per la nullità e/o annullabilità e/o revoca del decreto opposto e per l'accertamento che la locatrice “non ha adempiuto la propria prestazione e … non ha maturato il diritto al corrispettivo”.
In subordine, ha chiesto di “rideterminare” l'importo effettivamente dovuto.
Radicatosi il contraddittorio, la locatrice ha ribadito la diversa versione dei fatti allegata nel ricorso per ingiunzione, ossia che ha stipulato due contratti di locazione operativa (n. 195-1289 il Parte_1
15 maggio 2017 e n. 195-15654 il 14 dicembre 2018), aventi ad oggetto altrettante lavasciuga per pavimenti, entrambe consegnate, rispettivamente, il 24 maggio 2017 ed il 14 dicembre 2018. Ha negato che un suo incaricato si sia mai recato presso la sede dell'opponente per ritirate il primo macchinario e consegnare il secondo in sostituzione di esso.
Siccome la conduttrice ha interrotto il pagamento dei canoni, le ha comunicato l'intenzione di CP_1
avvalersi della clausola risolutiva espressa, con missive rispettivamente del 19 giugno 2019 e del 10 luglio 2019, ed ha chiesto la restituzione dei beni, ma invano.
Ciò premesso, l'opposta ha contestato la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale ed ha invocato l'applicazione dell'art. 20 cpc, deducendo che l'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio del creditore, che si trova in Milano, ove essa ha sede. Ha pure sostenuto la conformità a legge della clausola che ha stabilito la competenza esclusiva del Foro di Milano, stante la regolarità della doppia sottoscrizione.
Nel merito, ha dedotto che la controparte non ha disconosciuto le firme apposte al secondo contratto di locazione operativa, al relativo verbale di consegna ed all'allegato “Mandato ” di autorizzazione Pt_3 all'addebito diretto delle rate periodiche su conto corrente bancario.
Ha invocato la clausola di esonero dalla responsabilità per vizi, pattuita all'art. 7 delle condizioni generali di contratto.
Previa concessione della provvisoria esecutività, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e l'accertamento della risoluzione di diritto di entrambi i contratti di locazione, con condanna di al pagamento della somma ingiunta. Parte_1
Il giudice ha respinto l'istanza ex art. 648 cpc ed ha assegnato i termini per la presentazione della domanda di mediazione, che si è conclusa negativamente.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, cpc, il giudice non ha ammesso i mezzi di prova articolati.
Le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte, in sostituzione dell'udienza.
La causa è stata riservata in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale è inammissibile perché l'opponente non ha contestato tutti i possibili fori alternativi ai sensi degli articoli 20 cpc e 1182 c.c. e, specificamente, quello concernente il
4 luogo ove l'obbligazione pecuniaria dedotta in lite (che è quella di pagamento azionata in via monitoria) deve essere adempiuta.
Peraltro, siccome la sede legale di si trova in Milano e l'obbligazione pecuniaria liquida, quale CP_1
è quella in esame, deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo dell'esecuzione (art. 1182, comma 4, c.c.), l'eccezione è pure infondata nel merito, in disparte, per economia processuale, ogni altra considerazione in merito alla dedotta invalidità della doppia sottoscrizione.
3. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata.
Dalla documentazione versata in atti emerge che ha sottoscritto i due contratti di Parte_1
locazione operativa menzionati da nel ricorso monitorio, aventi ad oggetto due diversi CP_1
macchinari, ossia quello n. 195-1289, in data 15.02.2017, verso il canone mensile di € 87,90, oltre IVA, per 60 rate (doc. 1), e quello n. 195-15654, in data 14.12.2018, verso il canone mensile pari ad €
136,30, oltre IVA, per 60 rate (doc. 2).
Le sottoscrizioni apposte alla documentazione contrattuale relativa al secondo rapporto (proposta di locazione operativa, modulo di addebito , condizioni generali di contratto e verbale di consegna) Pt_3 non sono mai state disconosciute dall'opponente e, anzi, sono state espressamente riconosciute nella memoria che ha depositato ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1) cpc, ove essa, preso atto delle difese e produzioni avverse, ha allegato di averle apposte per errore ed ha chiesto di dichiarare l'annullabilità del secondo contratto (“la ha sottoscritto quanto ad ella sottoposto ritendendo erroneamente Pt_4
che i documenti firmati fossero afferenti alla sostituzione del materiale illo tempore consegnato e non già con l'intenzione di stipulare un nuovo ed autonomo contratto, come del resto è confermato dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti ove l'opponente, innanzi alla richiesta di pagamento di un canone frutto di altro contratto, ripetutamente chiedeva alla opposta copia del contratto sottoscritto in data 20/12/2018, copia della polizza assicurativa ovvero di ogni altro documento inerente al predetto contratto, ma ahimè tale richieste rimanevano inevase, tanto è vero che l'opponente di fatto ha potuto avere contezza della documentazione solo in occasione del presente giudizio”).
Per parte sua, ha versato in atti la seconda proposta di contratto di locazione, sottoscritta il 14 CP_1
dicembre 2018 (doc. 2), cui sono allegati, oltre alle condizioni generali di contratto (anch'esse sottoscritte dall'opponente), due ulteriori documenti, che recano, entrambi, la data del 14 dicembre
2018, quali:
1) un “Modulo di rinnovo tecnologico” del contratto n. 195-1289, redatto su carta intestata di e CP_1 sottoscritto sia dall'opponente, sia dal fornitore, nel quale si dà atto che “richiede di Parte_1 potersi avvalere della procedura di risoluzione anticipata del contratto in oggetto” e CP_1
5 contestualmente alla firma del presente modulo e della nuova proposta di locazione operativa, concede al conduttore il diritto alla risoluzione anticipata del contratto in oggetto alle condizioni concordate in precedenza tra le parti. Il conduttore: … dà mandato alla società (il fornitore) Controparte_3
di concordare con le modalità di risoluzione contrattuale e di pagare a Controparte_1 CP_1 quest'ultima le relative spese di chiusura anticipata …. Il conduttore mette a disposizione di i CP_1 beni oggetto della risoluzione anticipata … Il conduttore, infine, si impegna a sottoscrivere la nuova proposta di locazione dei beni mobili che andrà a sostituire il contratto risolto anticipatamente. Il fornitore si impegna a disinstallare, a proprie cura e spese, il materiale oggetto della risoluzione anticipata e … ad acquistarlo alle condizioni concordate con . CP_1
2) una “Offerta di recesso anticipato del contratto 195001289 alla data del 31/12/2018”, indirizzata al
(solo) fornitore nella quale, a fronte del versamento del corrispettivo di € Controparte_3
4.506,56 (IVA compresa), afferma che “il contratto si intenderà concluso alla data del CP_1
31/12/2018. … Se il pagamento non verrà effettuato entro la data stabilita, il contratto di locazione proseguirà regolarmente … Contestualmente al pagamento ed all'emissione della fattura da parte di la proprietà dei beni passerà a voi”. Controparte_1
La documentazione contrattuale in questione suffraga la tesi che tra le parti in causa è intervenuto un accordo per la sostituzione del macchinario consegnato in esecuzione del primo contratto, per la cessazione di questo rapporto e per la stipulazione di un secondo contratto di locazione, avente ad oggetto un macchinario analogo. ha, infatti, espressamente riconosciuto il diritto della conduttrice a recedere anticipatamente al CP_1
rapporto in corso, a fronte della contestuale stipulazione di altro contratto, cosa che ha Parte_1
fatto. Al contempo, il fornitore si è impegnato a riacquistare il (primo) macchinario, alle condizioni che esso stesso ha concordato con direttamente ed in via esclusiva, ossia senza coinvolgere la CP_1
conduttrice, che ha conferito mandato a di pattuirne separatamente le Controparte_3
modalità.
L'accordo tra ed il fornitore è stato raggiunto e prevedeva il pagamento della somma CP_1
concordata (€ 4.506,56) entro il 24 dicembre 2018; le parti pattuivano, altresì, che, in caso di mancato adempimento, la locazione sarebbe proseguita. A detta di il fornitore non avrebbe versato la CP_1
somma concordata e, pertanto, la prima locazione sarebbe proseguita.
La tesi non può essere condivisa perché ha riconosciuto il diritto di recesso a CP_1 Parte_1
senza alcuna condizione, se non quella di stipulare un nuovo contratto, e perché non risulta, e nemmeno
è mai stato allegato, che la conduttrice sia stata messa a conoscenza dell'accordo tra la locatrice ed il
6 fornitore e delle conseguenze da essi previste in caso di mancato pagamento del prezzo di riacquisto del bene. Tanto meno è stato allegato e dimostrato che la conduttrice abbia accettato tale patto.
Deve, perciò, concludersi che il primo contratto di locazione è cessato il 31 dicembre 2018 per effetto del recesso anticipato della conduttrice, assentito dalla locatrice, e che non è tenuta al Parte_1
pagamento delle somme chieste in via ingiuntiva, che in esso trovano fondamento.
L'opponente è, invece, tenuta al pagamento di quanto richiesto da in forza del secondo CP_1
contratto di locazione.
Come sopra anticipato, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1) cpc, l'opponente ha affermato che “la ha sottoscritto quanto ad ella sottoposto ritendendo erroneamente che i Pt_4
documenti firmati fossero afferenti alla sostituzione del materiale illo tempore consegnato e non già con l'intenzione di stipulare un nuovo ed autonomo contratto”. Ha chiesto di accertare la annullabilità del contratto.
Ha pure eccepito la vessatorietà, tra le altre, della clausola che esonera da responsabilità per CP_1
vizi del bene, perché non appositamente sottoscritta.
Sotto il primo profilo, le risultanze processuali contrastano con l'allegazione inerente l'asserito errore di sottoscrizione, come illustrato: ha consapevolmente firmato il secondo contratto di Parte_1
locazione, in esecuzione degli accordi detti, contenenti il diverso importo del canone, del quale ha preso visione e, comunque, è stata messa in condizione di prenderne visione.
Con riguardo all'altra eccezione, le clausole di esonero da responsabilità per vizi del bene locato
(premesse e artt. 3 e 7 delle condizioni generali di contratto) sono state appositamente sottoscritte, con firma apposta separatamente in calce ai numeri ed alla rubrica dei singoli articoli, nell'ultima pagina delle condizioni generali di contratto. Esse sono, pertanto, pienamente valide ed efficaci.
In ogni caso, l'allegazione concernente il mancato funzionamento del (secondo) macchinario è rimasta del tutto indimostrata e, prima ancora, è del tutto indeterminata con riguardo alla natura ed al tipo di vizio, nemmeno indicati.
In definitiva, il credito di non specificamente contestato nel quantum, ammonta a complessivi CP_1
€ 7.853,14, di cui € 905,14 per canoni di locazione impagati sino alla data di risoluzione, € 4.494,60 per indennità di utilizzo sino al 1° marzo 2022 ed € 2.453,40 a titolo di penale per l'anticipata risoluzione contrattuale.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannata al pagamento della somma suddetta.
7 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, in base al decisum,
e delle attività difensive svolta, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 10000/2022 (RG n. 19863/2022);
2) condanna al pagamento della somma di € 7.853,14, oltre interessi moratori ex d. lgs. n. Parte_1
231/2022 dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna, inoltre, l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Milano, 03/02/2025.
Il Giudice
Francesca Savignano
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