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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1419/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Anna Pignataro che la rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
contro
:
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. Alberto Corsinovi che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa costitutiva con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
disporre l'affidamento condiviso dei figli prevalentemente domiciliati presso la madre nell'abitazione a lei assegnata da Case spa;
con frequentazione paterna libera due/tre volte a settimana e nel fine settimana come all'attualità; quando il padre avrà una propria abitazione in cui ospitare i figli i minori staranno con il padre a fine settimana alterni e un paio di pomeriggi-sera a settimana;
porre a carico del padre la somma mensile di € 500,00 quale contributo al mantenimento dei figli, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
i genitori sosterranno in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; la madre percepirà integralmente l'assegno unico;
con spese compensate;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.1.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 20.2.2010 in Scandicci
(FI) con dalla cui unione erano nati i figli CP_1 Per_1 Persona_2
, rispettivamente il 12.1.2006, il 27.8.2009 ed il 20.7.2022, tutti studenti. A Per_3
fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 19.10.2023, e da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, pertanto, oltre alla pronuncia sullo status, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la disciplina della frequentazione paterna, la previsione a carico del padre di un contributo di complessivi € 750,00 mensili per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la condanna del al pagamento del mantenimento non versato. CP_1
Costituitosi in giudizio, ha dedotto di essere padre di altri quattro figli CP_1
stabilmente residenti in Senegal con la loro madre, tutti non autosufficienti. Ha chiesto, pertanto, la previsione di un contributo al mantenimento dei tre minori per € 130,00 ciascuno, aderendo alle restanti richieste in ordine all'affidamento e frequentazione.
All'udienza del 28.5.2025, previa audizione del resistente, assente in prima udienza, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la disciplina del divorzio, e i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, il quale può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa, “è stata pagina 2 di 5 pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Infatti, dalla copia della sentenza di separazione, prodotta dalla ricorrente, risulta che la sola ricorrente comparve davanti al Presidente del Tribunale prima del 18.10.2023, data in cui fu assunta la decisone, in contumacia del resistente. Pertanto, alla data del deposito del ricorso
(24.1.2025) erano già trascorsi oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti, la sentenza di separazione risulta annotata il 18.10.24, circostanza che ne attesta il passaggio in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per il resto non vi sono ragioni per discostarsi dagli accordi raggiunti dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, rispondenti all'interesse dei figli minori e Per_2
, in quanto garantiscono un rapporto equilibrato e continuativo anche con il padre, Per_3
grazie alla solida collaborazione della coppia genitoriale che consente al attualmente CP_1
privo di un alloggio in cui possa ospitare i figli, di trattenersi con i minori anche presso l'abitazione materna, ove sovente vi consuma i pasti contribuendo alla spesa alimentare, come dichiarato da entrambe le parti.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento della prole, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.2.2010 in Scandicci (FI) tra nata in [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 CP_1
pagina 3 di 5 (Senegal) l'8.2.1974, iscritto nei Registri del Comune di Scandicci (FI), atto n. 3, parte 1, anno 2010;
affida in via condivisa i figli minori e con domiciliazione prevalente Per_2 Per_3 presso la madre nell'abitazione a lei assegnata da Case spa;
i minori vedranno liberamente il padre due/tre volte a settimana e nel fine settimana come all'attualità; quando il padre avrà una propria abitazione in cui ospitare i figli i minori staranno con il padre a fine settimana alterni e un paio di pomeriggi-sera a settimana;
pone a carico di la somma di € 500,00 mensili complessivi a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF
2017;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico;
compensa fra le parti le spese di lite;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 28 maggio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1419/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Anna Pignataro che la rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
contro
:
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. Alberto Corsinovi che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa costitutiva con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
disporre l'affidamento condiviso dei figli prevalentemente domiciliati presso la madre nell'abitazione a lei assegnata da Case spa;
con frequentazione paterna libera due/tre volte a settimana e nel fine settimana come all'attualità; quando il padre avrà una propria abitazione in cui ospitare i figli i minori staranno con il padre a fine settimana alterni e un paio di pomeriggi-sera a settimana;
porre a carico del padre la somma mensile di € 500,00 quale contributo al mantenimento dei figli, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
i genitori sosterranno in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; la madre percepirà integralmente l'assegno unico;
con spese compensate;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.1.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 20.2.2010 in Scandicci
(FI) con dalla cui unione erano nati i figli CP_1 Per_1 Persona_2
, rispettivamente il 12.1.2006, il 27.8.2009 ed il 20.7.2022, tutti studenti. A Per_3
fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 19.10.2023, e da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, pertanto, oltre alla pronuncia sullo status, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la disciplina della frequentazione paterna, la previsione a carico del padre di un contributo di complessivi € 750,00 mensili per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la condanna del al pagamento del mantenimento non versato. CP_1
Costituitosi in giudizio, ha dedotto di essere padre di altri quattro figli CP_1
stabilmente residenti in Senegal con la loro madre, tutti non autosufficienti. Ha chiesto, pertanto, la previsione di un contributo al mantenimento dei tre minori per € 130,00 ciascuno, aderendo alle restanti richieste in ordine all'affidamento e frequentazione.
All'udienza del 28.5.2025, previa audizione del resistente, assente in prima udienza, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la disciplina del divorzio, e i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, il quale può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa, “è stata pagina 2 di 5 pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Infatti, dalla copia della sentenza di separazione, prodotta dalla ricorrente, risulta che la sola ricorrente comparve davanti al Presidente del Tribunale prima del 18.10.2023, data in cui fu assunta la decisone, in contumacia del resistente. Pertanto, alla data del deposito del ricorso
(24.1.2025) erano già trascorsi oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti, la sentenza di separazione risulta annotata il 18.10.24, circostanza che ne attesta il passaggio in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per il resto non vi sono ragioni per discostarsi dagli accordi raggiunti dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, rispondenti all'interesse dei figli minori e Per_2
, in quanto garantiscono un rapporto equilibrato e continuativo anche con il padre, Per_3
grazie alla solida collaborazione della coppia genitoriale che consente al attualmente CP_1
privo di un alloggio in cui possa ospitare i figli, di trattenersi con i minori anche presso l'abitazione materna, ove sovente vi consuma i pasti contribuendo alla spesa alimentare, come dichiarato da entrambe le parti.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento della prole, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.2.2010 in Scandicci (FI) tra nata in [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 CP_1
pagina 3 di 5 (Senegal) l'8.2.1974, iscritto nei Registri del Comune di Scandicci (FI), atto n. 3, parte 1, anno 2010;
affida in via condivisa i figli minori e con domiciliazione prevalente Per_2 Per_3 presso la madre nell'abitazione a lei assegnata da Case spa;
i minori vedranno liberamente il padre due/tre volte a settimana e nel fine settimana come all'attualità; quando il padre avrà una propria abitazione in cui ospitare i figli i minori staranno con il padre a fine settimana alterni e un paio di pomeriggi-sera a settimana;
pone a carico di la somma di € 500,00 mensili complessivi a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF
2017;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico;
compensa fra le parti le spese di lite;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 28 maggio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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