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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 738/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6711/2020 depositato il 02/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 694/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 10/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520179016807214 CONTR SAN 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso n. 2 intimazioni di pagamento entrambe notificate il 24/1/2018: n. 29520179016807214000 a cui era sottesa la cartella n. 29520060042209460000, notificata il 15.12.2006 di € 89.550,49; e n.
2952079016807214000 , fondata sulla cartella n. 29520070016108989000 notificata il 21.06.2007 di
€ 1.267.423,05
Il 1° Giudice negava la prescrizione quinquennale sia del tributo che di sanzioni ed interessi. Condannava la contribuente alle spese di lite .
Proponeva appello la Ricorrente_1 ed eccepiva come motivo d'appello la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi e in via subordinata l'illegittimità degli interessi per mancata indicazione del calcolo e difetto di motivazione sul punto .
SC non si costituiva .
La Corte all'udienza del 21/1/2026 decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto sulla prescrizione di sanzioni ed interessi e la sentenza parzialmente riformata sul punto.
La cassazione con l'Ordinanza n. 20955/2020 nell'analizzare una controversia avente per oggetto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riferita a tre cartelle di pagamento per tributi vari non pagati oltre sanzioni e interessi , sul ricorso promosso da SC , con una motivazione che val la pena riportare testualmente, per quanto di interesse , così decideva : “Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate - SS denuncia la violazione dell'art. 2946 cc e degli artt. 20
e 24 dell'art. 472/1997 in relazione all'art. 360 1° comma nr 3 cpc per avere la CTR erroneamente applicato alle sanzioni applicate contestualmente ai tributi il termine di prescrizione quinquennale.
2.1 L'art. 20 3° comma d.lvo. 472/1997 stabilisce che < prescrive nel termine di cinque anni >>.
2.2. Questa Corte ha, sul punto, avuto modo di puntualizzare che « il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario» (cfr. Cass
12715/2016 e 12715/2009).
2.3 E' stato altresì precisato in materia di interessi che << gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. >> (Cass. 30901/2019, 14049/2006).
2.4 La CTR, nel riconoscere la prescrizione quinquennale delle sanzioni, anche irrogate contestualmente, all'accertamento del tributo e degli interessi;
si è quindi uniformata alla normativa vigente e ai principi giurisprudenziali sopra indicati.Il ricorso va quindi rigettato.”
Principi questi tutti condivisi da successiva ed uniforme giurisprudenza di legittimità . Da ultimo l'Ordinanza del 26 agosto 2024, la n. 23099 così decideva , per quanto d'interesse : “Dispone l'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 che "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento". La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo in cui è avvenuta la violazione o diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi)….. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall'art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle "pene pecuniarie"), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario'… In caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez.
VI, 8 marzo 2022, n. 7486… Tale principio è stato ribadito dalle menzionate Sezioni Unite di questa Corte
(Cass., Sez. U., n. 23397/2016, cit.), secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al più beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'actio iudicati a termini dell'art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale dell'art. 20 D.Lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell'illecito tributario (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989.
“Quanto agli interessi, il citato orientamento giurisprudenziale della Sezione cui il Collegio intende dare continuità, ha stabilito che, a differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie, le quali si nutrono di una disciplina speciale in ambito tributario, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata - secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass.,
Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio
2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass.,
Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955…”
Considerato che le intimazioni impugnate sono state notificate nel 2018 e nei cinque anni precedenti non veniva notificato nessun atto intermedio utile ad interrompere la prescrizione , le sanzioni e gli interessi non possono essere pretesi per estinzione del diritto a riscuotere.
Le spese del primo giudizio devono compensarsi interamente tra le parti considerata la parziale soccombenza . La Corte valutato l'accoglimento dell'appello , condanna la SC a rifondere alla contribuente le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 6000,00 oltre accessori di legge .
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma parzialmente la sentenza impugnata. Spese di 1° grado compensate tra le parti. Spese d'appello liquidate in favore della contribuente in complessivi € 6000,00 oltre accessori di legge .
Così deciso in Camera di Consiglio il 21/1/2026
Il Presidente est.
AR EL GI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6711/2020 depositato il 02/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 694/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 10/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520179016807214 CONTR SAN 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso n. 2 intimazioni di pagamento entrambe notificate il 24/1/2018: n. 29520179016807214000 a cui era sottesa la cartella n. 29520060042209460000, notificata il 15.12.2006 di € 89.550,49; e n.
2952079016807214000 , fondata sulla cartella n. 29520070016108989000 notificata il 21.06.2007 di
€ 1.267.423,05
Il 1° Giudice negava la prescrizione quinquennale sia del tributo che di sanzioni ed interessi. Condannava la contribuente alle spese di lite .
Proponeva appello la Ricorrente_1 ed eccepiva come motivo d'appello la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi e in via subordinata l'illegittimità degli interessi per mancata indicazione del calcolo e difetto di motivazione sul punto .
SC non si costituiva .
La Corte all'udienza del 21/1/2026 decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto sulla prescrizione di sanzioni ed interessi e la sentenza parzialmente riformata sul punto.
La cassazione con l'Ordinanza n. 20955/2020 nell'analizzare una controversia avente per oggetto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riferita a tre cartelle di pagamento per tributi vari non pagati oltre sanzioni e interessi , sul ricorso promosso da SC , con una motivazione che val la pena riportare testualmente, per quanto di interesse , così decideva : “Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate - SS denuncia la violazione dell'art. 2946 cc e degli artt. 20
e 24 dell'art. 472/1997 in relazione all'art. 360 1° comma nr 3 cpc per avere la CTR erroneamente applicato alle sanzioni applicate contestualmente ai tributi il termine di prescrizione quinquennale.
2.1 L'art. 20 3° comma d.lvo. 472/1997 stabilisce che < prescrive nel termine di cinque anni >>.
2.2. Questa Corte ha, sul punto, avuto modo di puntualizzare che « il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario» (cfr. Cass
12715/2016 e 12715/2009).
2.3 E' stato altresì precisato in materia di interessi che << gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. >> (Cass. 30901/2019, 14049/2006).
2.4 La CTR, nel riconoscere la prescrizione quinquennale delle sanzioni, anche irrogate contestualmente, all'accertamento del tributo e degli interessi;
si è quindi uniformata alla normativa vigente e ai principi giurisprudenziali sopra indicati.Il ricorso va quindi rigettato.”
Principi questi tutti condivisi da successiva ed uniforme giurisprudenza di legittimità . Da ultimo l'Ordinanza del 26 agosto 2024, la n. 23099 così decideva , per quanto d'interesse : “Dispone l'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 che "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento". La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo in cui è avvenuta la violazione o diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi)….. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall'art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle "pene pecuniarie"), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario'… In caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez.
VI, 8 marzo 2022, n. 7486… Tale principio è stato ribadito dalle menzionate Sezioni Unite di questa Corte
(Cass., Sez. U., n. 23397/2016, cit.), secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al più beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'actio iudicati a termini dell'art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale dell'art. 20 D.Lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell'illecito tributario (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989.
“Quanto agli interessi, il citato orientamento giurisprudenziale della Sezione cui il Collegio intende dare continuità, ha stabilito che, a differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie, le quali si nutrono di una disciplina speciale in ambito tributario, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata - secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass.,
Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio
2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass.,
Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955…”
Considerato che le intimazioni impugnate sono state notificate nel 2018 e nei cinque anni precedenti non veniva notificato nessun atto intermedio utile ad interrompere la prescrizione , le sanzioni e gli interessi non possono essere pretesi per estinzione del diritto a riscuotere.
Le spese del primo giudizio devono compensarsi interamente tra le parti considerata la parziale soccombenza . La Corte valutato l'accoglimento dell'appello , condanna la SC a rifondere alla contribuente le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 6000,00 oltre accessori di legge .
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma parzialmente la sentenza impugnata. Spese di 1° grado compensate tra le parti. Spese d'appello liquidate in favore della contribuente in complessivi € 6000,00 oltre accessori di legge .
Così deciso in Camera di Consiglio il 21/1/2026
Il Presidente est.
AR EL GI