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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/06/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ORDINARIO di Busto Arsizio
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1639/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
Volonté;
ATTRICE contro
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Mauro Fumagalli;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così decidere
NEL MERITO: accertata e dichiarata la sussistenza dell'obbligazione risarcitoria dedotta in capo alla convenuta, in accoglimento della domanda attorea e respinta ogni richiesta avversa, per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante pro-tempore al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 68.350,00=, o di quell'altra somma ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze di causa e di CTU, oltre interessi legali fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
In via istruttoria, occorrendo e senza inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova enumerati da 1 a 7 in atto di citazione, con i testi ivi indicati. Si sottolinea peraltro la tardività della costituzione della convenuta e il suo incorrere nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
Si ribadisce altresì l'opposizione all'ammissione dei capitoli di prova avversi, richiesti dalla convenuta in memoria 171-ter n. 2, in quanto inammissibili poiché valutativi, negativi o relativi a circostanze da provarsi per iscritto, così come argomentato in memoria di controreplica attorea. Nel denegato caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ammessi, con i testi ing.
ed generalizzati in atti. Testimone_1 Testimone_2
Con osservanza».
pagina 1 di 6 Per parte convenuta:
«In via principale nel merito: previe le declaratorie del caso, dato atto dell'indennizzo già versato al condominio nella misura di € 68.638,00 e di quello che verrà versato ad avvenuta dimostrazione della riparazione pari ad € 59.648,00 per quanto concerne il fabbricato (somme già comprensive della quota dei danni al fabbricato di proprietà dell'attrice), nonché dell'importo offerto e non accettato di € 2.979,00 per i danni al contenuto, accertare che il danno complessivamente patito dalla signora ammonta ad € 33.495,00 (€ 26.960,00 + € 3.556,00 + € 2.979,00) e, conseguentemente, Pt_1 rigettare ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti di in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
In subordine nel merito: previe le declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti di limitare l'indennizzo Controparte_1 all'importo che dovesse emergere ancora dovuto alla signora ad istruttoria esperita. Pt_1
In via istruttoria: si intendono qui reiterate tutte le istanze istruttorie già formulate in corso di causa e non espressamente ammesse».
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1 Controparte_1 deducendone l'inadempimento al contratto di assicurazione - Polizza n.
[...] Controparte_2
405782213 - per avere immotivatamente negato l'indennizzo dei danni materiali subiti dall'attrice in occasione di due eventi atmosferici estremi verificatisi il 21 ed il 24 luglio 2023.
Dopo avere premesso di essere proprietaria dell'unità abitativa posta all'ultimo piano del condominio Tamarix, in via Volta n. 5 a Gerenzano (VA), l'attrice esponeva, infatti, che in tali date si erano abbattute sulla zona violentissime grandinate, che avevano gravemente danneggiato il manto di copertura del condominio e determinato copiose infiltrazioni d'acqua piovana nel sottostante appartamento, ammaloratosi al punto da costringere il Comune di Gerenzano a dichiararlo inagibile e ad inibirne temporaneamente l'utilizzo.
L'attrice domandava, pertanto, la condanna della convenuta all'integrale ristoro dei danni materiali subiti, quantificati in complessivi € 68.350,00.
Dichiarata la contumacia di con decreto in data 05.07.2024, la convenuta si Controparte_1 costituiva con comparsa di risposta depositata il 29.07.2024 contestando integralmente le difese avversarie.
Quanto alla dinamica del sinistro, pur ammettendo l'evento storico delle precipitazioni di eccezionale intensità nelle date riferite da parte attrice, la compagnia assicurativa rilevava che il condominio Tamarix non aveva adottato alcuna contromisura atta a tamponare i danni nell'immediatezza degli eventi, lasciando di fatto esposto alle intemperie l'ultimo piano dell'edificio. Ciò che aveva fortemente acuito l'intensità delle criticità ex adverso lamentate, considerato che nel mese di agosto 2023 in zona si erano verificati ulteriori eventi atmosferici estremi, circostanza, questa, della quale la perizia estimativa stragiudiziale commissionata dall'attrice non aveva in alcun modo tenuto conto, non potendo essere ritenuta attendibile. esponeva di avere sottoposto il condominio a perizia di stima per il tramite di Controparte_1 consulente di fiducia prima dell'insorgere di tali nuovi fenomeni e di avere accertato danni al fabbricato per € 128.286,00, di cui € 33.495,00 spettanti pro quota a parte attrice, la quale ne aveva accettato la gran parte a titolo di acconto sul maggior risarcimento dovuto. aveva Parte_1 difatti declinato soltanto l'offerta di € 2.979,00 formulata in relazione ai danni ad arredi e suppellettili presenti all'interno dell'appartamento.
pagina 2 di 6 Secondo la compagnia convenuta il risarcimento proposto era integralmente satisfattivo delle pretese avversarie, essendo stato calibrato sulla base di rilievi in loco di poco successivi alle intense precipitazioni del luglio 2023, mentre, al contrario di quelli compiuti da parte attrice, effettuati soltanto nel mese di ottobre 2023.
Per tali motivi, concludeva chiedendo, in via principale, di rigettare Controparte_1 integralmente la domanda avversaria e, nell'ipotesi subordinata di accoglimento anche soltanto parziale della stessa, di limitare l'indennizzo all'importo ritenuto ancora dovuto al netto delle somme già versate.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa era istruita esclusivamente tramite l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di c.t.u. volta ad accertare l'effettiva sussistenza dei danni all'immobile e a quantificare i costi della rimessione in pristino, atteso il rigetto dei mezzi di prova orale richiesti dalle parti.
Infine, dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 06.05.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*** *** ***
Deve innanzitutto essere revocata la dichiarazione di contumacia della convenuta, attesa la rituale costituzione in giudizio di avvenuta con il deposito della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in data 29.07.2024.
Ciò posto, osservato che sono incontroversi tanto il fatto storico rappresentato dagli eventi atmosferici verificatisi il 21 ed il 24 luglio 2023, quanto il nesso causale tra tali eventi ed i danni lamentati da
[...]
nonché l'operatività della garanzia assicurativa offerta dalla polizza Parte_1 Controparte_2
n. 405782213, l'oggetto del contendere si incentra sull'entità del pregiudizio effettivamente
[...] sofferto da parte attrice, sull'ammontare del risarcimento già erogato dalla compagnia assicurativa convenuta e, infine, sulla portata integralmente satisfattiva dell'asserito pagamento.
Rispetto al primo punto controverso, deve farsi riferimento alle conclusioni esposte dalla c.t.u. esperita in corso di causa, alle quali si aderisce in quanto frutto di esame accurato dei luoghi di causa e sorrette da argomentazioni tecniche precise e documentate, oltre che puntualmente motivate, coerenti ed immuni da vizi logici.
Sotto il profilo metodologico, nelle osservazioni alla bozza di c.t.u. presentate dalla difesa di parte convenuta, lamentava il fatto che il c.t.u. non avesse considerato l'incidenza Controparte_1 sull'entità dei danni degli eventi atmosferici succedutisi tra i mesi di luglio e novembre 2023 e, pertanto, riteneva sovrastimata la misura delle criticità evidenziate dall'ing. rispetto a quella Pt_2 corretta ai fini dell'operatività della copertura assicurativa.
Nelle proprie controdeduzioni, tuttavia, il c.t.u replicava in maniera convincente a tali deduzioni, osservando che, nel corso dell'incontro avvenuto nel contraddittorio tra le parti il 03.12.2024, era stato proprio il delegato dell'ing. , consulente di parte convenuta, a sollecitare l'ing. a Per_1 Pt_2 tenere conto delle precipitazioni atmosferiche cadute tra il 25 ed il 31 agosto 2023, senza richiedere alcun accertamento riguardo a presunti fenomeni ulteriori che si sarebbero verificati tra il mese di agosto ed il mese di novembre, inducendo così a ritenere che la data del 31.08.2023 dovesse essere «l'ultima di interesse» ai fini dell'indagine (cfr. pag. 19 della c.t.u.).
L'ing. precisava poi, opportunamente, di non avere considerato i fenomeni atmosferici Pt_2 successivi al 20.08.2023 perché era pacifico il fatto che in data 21.08.2023 il perito estimatore incaricato dalla parte convenuta avesse effettuato il primo sopralluogo, peraltro documentato in atti dalla rappresentazione fotografica che mostrava la copertura condominiale non ancora ripristinata ed pagina 3 di 6 illustrava lo stato dei luoghi in quel momento. È perciò evidente che la stima dei danni operata dal c.t.u. teneva conto della situazione allora esistente, ragione per la quale non ricorrono motivi per discostarsi dai rilievi e dalla quantificazione dei costi espressi nell'elaborato peritale.
Il danno patrimoniale sofferto dall'attrice in termini di costi necessari a ripristinare Parte_1 lo stato dei luoghi e l'agibilità dell'appartamento ammalorato deve, dunque, essere quantificato in € 50.000,00 oltre I.V.A.
Per quanto concerne il danno consistente nella perdita del mobilio, si aderisce alle considerazioni espresse dal c.t.u. circa le lacune del compendio probatorio offerto da parte attrice, la quale basava la propria pretesa risarcitoria di € 14.200,00 oltre I.V.A. sul preventivo di spesa formato dal mobiliere
Persona_2
Occorre rammentare che, in tema di risarcimento dei danni, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura quietanzata, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la dimostrazione che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del bene danneggiato, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità dei costi esposti.
Il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi costituisce, dunque, mero giudizio tecnico di valutazione dei danni allegati e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria. Esso può fungere, semmai, non da prova, ma da argomento di prova, utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 01.02.2023, n. 2982; Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 26.11.2021, n.
36900; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 15.05.2013, n. 11765).
Va peraltro osservato che, nel caso di specie, le allegazioni attoree in merito all'avvenuto ammaloramento degli arredi dell'appartamento non soltanto non venivano specificamente contestate dalla convenuta costituita, ma, anzi, erano corroborate dal fatto che aveva Controparte_1 formulato un'offerta risarcitoria stragiudiziale ammontante ad € 2.979,00 proprio a ristoro della perdita patrimoniale legata al mobilio andato perduto, lasciando così intendere di voler riconoscere l'effettiva esistenza della specifica voce di danno in esame e la riconducibilità della stessa agli eventi atmosferici dedotti dall'attrice. In ordine a tale profilo della controversia, la concreta sussistenza del danno lamentato da era peraltro desumibile in via presuntiva dalle immagini offerte in Parte_1 comunicazione da parte attrice, le quali restituivano uno stato dei luoghi gravemente compromesso dalle precipitazioni: è perciò altamente verosimile che anche gli arredi ed il mobilio presenti nell'appartamento fossero stati pregiudicati in pari misura, al punto da divenire inutilizzabili e da dover essere necessariamente sostituiti.
Stabilita, così, la fondatezza dell'an della domanda risarcitoria, in assenza di elementi di prova dai quali evincere il valore dei beni mobili andati perduti, il quantum non può che essere determinato sulla base delle condivisibili valutazioni espresse dal c.t.u., il quale riferiva di avere potuto prendere visione soltanto degli arredi della cucina, di quelli dei bagni e di una camera da letto, essendo stato asportato tutto il restante mobilio, e che i beni osservati possedevano un valore complessivo di stima pari a € 5.000,00.
Rimane da affrontare la questione del pagamento di € 30.516,00 che Controparte_1 affermava di avere effettuato durante la fase stragiudiziale in favore di e che Parte_1 quest'ultima affermava essere estraneo al danno alla sua proprietà esclusiva dedotto nel presente giudizio, dovendosi imputare quel versamento al rimborso delle spese condominiali sostenute pagina 4 di 6 dall'attrice per le riparazioni eseguite sulle parti comuni a seguito degli eventi atmosferici del luglio 2023.
Orbene, le ragioni propugnate dalla convenuta devono essere disattese.
Alla base di tale conclusione si pone innanzitutto un motivo di ordine logico, prima ancora che giuridico: affermava di avere versato in favore di € Controparte_1 Parte_1
30.516,00 a tacitazione delle pretese attoree derivanti dai danni cagionati dalle intemperie alla sua proprietà esclusiva e di avere in tal modo adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto assicurativo di cui alla polizza Nuova protezione casa n. 405782213. Se ciò corrispondesse al vero, non si comprenderebbe per quale motivo il pagamento era stato eseguito alla società amministratrice del condominio anziché direttamente a soggetto danneggiato avente diritto Parte_1 all'indennizzo assicurativo.
Del resto, non allegava e neppure provava di avere concordato con l'attrice Controparte_1 particolari modalità di versamento delle somme dovute, che contemplassero il coinvolgimento dell'amministrazione condominiale.
In secondo luogo, ricorrono le ragioni di diritto sottese alle disposizioni che regolano la fattispecie di cui all'art. 1188 c.c., relativa al pagamento eseguito a chi non sia titolare del credito, né mandatario del creditore, notoriamente inidoneo a liberare il solvens, il quale resta obbligato nei confronti del creditore, salva la ripetizione dell'indebito nei confronti dell'IP (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza
10.07.1979, n. 3947; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 05.02.1976, n. 398).
L'effetto liberatorio può eventualmente conseguire solo alla successiva ratifica o all'approfittamento del creditore (il che presuppone che l'IP non sia legittimato a ricevere il pagamento nemmeno in apparenza, poiché in tal caso opererebbe l'istituto regolato dall'art. 1189 c.c.), la prova dei quali è a carico del debitore (Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza 05.06.2007, n. 13113), ovvero, nella presente causa, di Controparte_1
Nel caso di specie, tuttavia, la convenuta nulla deduceva a proposito della ratifica o dell'approfittamento, da parte di del versamento eseguito dalla compagnia Parte_1 assicurativa nelle mani dell'amministrazione condominiale, non articolava capitoli di prova orale vertenti su tale decisiva circostanza, né tantomeno produceva in giudizio documentazione idonea a provarla, tali non essendo né l'ordine di bonifico per € 68.638,00 in favore del condominio Tamarix, datato 29.07.2024 (documento n. 4) e neppure l'atto conclusivo delle operazioni peritali sottoscritto dal perito estimatore incaricato dalla compagnia assicurativa e dall'amministrazione condominiale (documento n. 5).
Il documento n. 4, difatti, riguarda unicamente il versamento disposto da in Controparte_1 favore del condominio Tamarix e, pertanto, nulla dice circa l'eventuale destinazione di parte delle somme versate al ristoro del danno subito dall'unità immobiliare appartenente in via esclusiva all'attrice.
Il documento n. 5 reca, invece, la trascrizione della dichiarazione che avrebbe reso Parte_1 all'amministrazione condominiale per comunicare che il risarcimento di € 30.516,00 versato da
[...] al condominio, e destinato a tacitare le pretese attoree, non era considerato Controparte_1 integralmente satisfattivo del pregiudizio sofferto e che, di conseguenza, esso sarebbe stato trattenuto a mero titolo di acconto sul maggior importo dovuto.
Come anticipato poc'anzi, tale documento non risulta sottoscritto dall'attrice ma esclusivamente da alla quale era affidata l'amministrazione del condominio Controparte_3
Tamarix, e da non è dunque in alcun modo possibile trarne conferma circa Controparte_1
pagina 5 di 6 l'assunzione di impegni vincolanti da parte di nei confronti della compagnia Parte_1 assicurativa.
Per tali motivi, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice risulta meritevole di accoglimento, nei limiti di quanto accertato dalla c.t.u.: deve pertanto essere condannata a Controparte_1 risarcire del danno subito, pari a € 50.000,00 oltre I.V.A. per quanto concerne i Parte_1 costi di ripristino dell'immobile e ad € 5.000,00 oltre I.V.A. per quanto concerne gli arredi ed il mobilio, per complessivi € 55.000,00 oltre I.V.A., rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda fino ad oggi, nonché oltre ulteriori interessi legali sulle somme così liquidate, fino al saldo.
La convenuta deve altresì essere condannata a rifondere a le spese di lite, ivi Parte_1 comprese quelle relative alla c.t.u. espletata in corso di causa, liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del grado di complessità della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: revoca la declaratoria di contumacia di Controparte_1 condanna a pagare a il complessivo importo di € Controparte_1 Parte_1
55.000,00 oltre I.V.A., rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda fino ad oggi, nonché oltre ulteriori interessi legali sulle somme così liquidate, fino al saldo;
condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., già liquidate con separato Controparte_1 decreto.
Busto Arsizio, 2.6.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ORDINARIO di Busto Arsizio
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1639/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
Volonté;
ATTRICE contro
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Mauro Fumagalli;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così decidere
NEL MERITO: accertata e dichiarata la sussistenza dell'obbligazione risarcitoria dedotta in capo alla convenuta, in accoglimento della domanda attorea e respinta ogni richiesta avversa, per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante pro-tempore al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 68.350,00=, o di quell'altra somma ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze di causa e di CTU, oltre interessi legali fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
In via istruttoria, occorrendo e senza inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova enumerati da 1 a 7 in atto di citazione, con i testi ivi indicati. Si sottolinea peraltro la tardività della costituzione della convenuta e il suo incorrere nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
Si ribadisce altresì l'opposizione all'ammissione dei capitoli di prova avversi, richiesti dalla convenuta in memoria 171-ter n. 2, in quanto inammissibili poiché valutativi, negativi o relativi a circostanze da provarsi per iscritto, così come argomentato in memoria di controreplica attorea. Nel denegato caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ammessi, con i testi ing.
ed generalizzati in atti. Testimone_1 Testimone_2
Con osservanza».
pagina 1 di 6 Per parte convenuta:
«In via principale nel merito: previe le declaratorie del caso, dato atto dell'indennizzo già versato al condominio nella misura di € 68.638,00 e di quello che verrà versato ad avvenuta dimostrazione della riparazione pari ad € 59.648,00 per quanto concerne il fabbricato (somme già comprensive della quota dei danni al fabbricato di proprietà dell'attrice), nonché dell'importo offerto e non accettato di € 2.979,00 per i danni al contenuto, accertare che il danno complessivamente patito dalla signora ammonta ad € 33.495,00 (€ 26.960,00 + € 3.556,00 + € 2.979,00) e, conseguentemente, Pt_1 rigettare ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti di in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
In subordine nel merito: previe le declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti di limitare l'indennizzo Controparte_1 all'importo che dovesse emergere ancora dovuto alla signora ad istruttoria esperita. Pt_1
In via istruttoria: si intendono qui reiterate tutte le istanze istruttorie già formulate in corso di causa e non espressamente ammesse».
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1 Controparte_1 deducendone l'inadempimento al contratto di assicurazione - Polizza n.
[...] Controparte_2
405782213 - per avere immotivatamente negato l'indennizzo dei danni materiali subiti dall'attrice in occasione di due eventi atmosferici estremi verificatisi il 21 ed il 24 luglio 2023.
Dopo avere premesso di essere proprietaria dell'unità abitativa posta all'ultimo piano del condominio Tamarix, in via Volta n. 5 a Gerenzano (VA), l'attrice esponeva, infatti, che in tali date si erano abbattute sulla zona violentissime grandinate, che avevano gravemente danneggiato il manto di copertura del condominio e determinato copiose infiltrazioni d'acqua piovana nel sottostante appartamento, ammaloratosi al punto da costringere il Comune di Gerenzano a dichiararlo inagibile e ad inibirne temporaneamente l'utilizzo.
L'attrice domandava, pertanto, la condanna della convenuta all'integrale ristoro dei danni materiali subiti, quantificati in complessivi € 68.350,00.
Dichiarata la contumacia di con decreto in data 05.07.2024, la convenuta si Controparte_1 costituiva con comparsa di risposta depositata il 29.07.2024 contestando integralmente le difese avversarie.
Quanto alla dinamica del sinistro, pur ammettendo l'evento storico delle precipitazioni di eccezionale intensità nelle date riferite da parte attrice, la compagnia assicurativa rilevava che il condominio Tamarix non aveva adottato alcuna contromisura atta a tamponare i danni nell'immediatezza degli eventi, lasciando di fatto esposto alle intemperie l'ultimo piano dell'edificio. Ciò che aveva fortemente acuito l'intensità delle criticità ex adverso lamentate, considerato che nel mese di agosto 2023 in zona si erano verificati ulteriori eventi atmosferici estremi, circostanza, questa, della quale la perizia estimativa stragiudiziale commissionata dall'attrice non aveva in alcun modo tenuto conto, non potendo essere ritenuta attendibile. esponeva di avere sottoposto il condominio a perizia di stima per il tramite di Controparte_1 consulente di fiducia prima dell'insorgere di tali nuovi fenomeni e di avere accertato danni al fabbricato per € 128.286,00, di cui € 33.495,00 spettanti pro quota a parte attrice, la quale ne aveva accettato la gran parte a titolo di acconto sul maggior risarcimento dovuto. aveva Parte_1 difatti declinato soltanto l'offerta di € 2.979,00 formulata in relazione ai danni ad arredi e suppellettili presenti all'interno dell'appartamento.
pagina 2 di 6 Secondo la compagnia convenuta il risarcimento proposto era integralmente satisfattivo delle pretese avversarie, essendo stato calibrato sulla base di rilievi in loco di poco successivi alle intense precipitazioni del luglio 2023, mentre, al contrario di quelli compiuti da parte attrice, effettuati soltanto nel mese di ottobre 2023.
Per tali motivi, concludeva chiedendo, in via principale, di rigettare Controparte_1 integralmente la domanda avversaria e, nell'ipotesi subordinata di accoglimento anche soltanto parziale della stessa, di limitare l'indennizzo all'importo ritenuto ancora dovuto al netto delle somme già versate.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa era istruita esclusivamente tramite l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di c.t.u. volta ad accertare l'effettiva sussistenza dei danni all'immobile e a quantificare i costi della rimessione in pristino, atteso il rigetto dei mezzi di prova orale richiesti dalle parti.
Infine, dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 06.05.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*** *** ***
Deve innanzitutto essere revocata la dichiarazione di contumacia della convenuta, attesa la rituale costituzione in giudizio di avvenuta con il deposito della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in data 29.07.2024.
Ciò posto, osservato che sono incontroversi tanto il fatto storico rappresentato dagli eventi atmosferici verificatisi il 21 ed il 24 luglio 2023, quanto il nesso causale tra tali eventi ed i danni lamentati da
[...]
nonché l'operatività della garanzia assicurativa offerta dalla polizza Parte_1 Controparte_2
n. 405782213, l'oggetto del contendere si incentra sull'entità del pregiudizio effettivamente
[...] sofferto da parte attrice, sull'ammontare del risarcimento già erogato dalla compagnia assicurativa convenuta e, infine, sulla portata integralmente satisfattiva dell'asserito pagamento.
Rispetto al primo punto controverso, deve farsi riferimento alle conclusioni esposte dalla c.t.u. esperita in corso di causa, alle quali si aderisce in quanto frutto di esame accurato dei luoghi di causa e sorrette da argomentazioni tecniche precise e documentate, oltre che puntualmente motivate, coerenti ed immuni da vizi logici.
Sotto il profilo metodologico, nelle osservazioni alla bozza di c.t.u. presentate dalla difesa di parte convenuta, lamentava il fatto che il c.t.u. non avesse considerato l'incidenza Controparte_1 sull'entità dei danni degli eventi atmosferici succedutisi tra i mesi di luglio e novembre 2023 e, pertanto, riteneva sovrastimata la misura delle criticità evidenziate dall'ing. rispetto a quella Pt_2 corretta ai fini dell'operatività della copertura assicurativa.
Nelle proprie controdeduzioni, tuttavia, il c.t.u replicava in maniera convincente a tali deduzioni, osservando che, nel corso dell'incontro avvenuto nel contraddittorio tra le parti il 03.12.2024, era stato proprio il delegato dell'ing. , consulente di parte convenuta, a sollecitare l'ing. a Per_1 Pt_2 tenere conto delle precipitazioni atmosferiche cadute tra il 25 ed il 31 agosto 2023, senza richiedere alcun accertamento riguardo a presunti fenomeni ulteriori che si sarebbero verificati tra il mese di agosto ed il mese di novembre, inducendo così a ritenere che la data del 31.08.2023 dovesse essere «l'ultima di interesse» ai fini dell'indagine (cfr. pag. 19 della c.t.u.).
L'ing. precisava poi, opportunamente, di non avere considerato i fenomeni atmosferici Pt_2 successivi al 20.08.2023 perché era pacifico il fatto che in data 21.08.2023 il perito estimatore incaricato dalla parte convenuta avesse effettuato il primo sopralluogo, peraltro documentato in atti dalla rappresentazione fotografica che mostrava la copertura condominiale non ancora ripristinata ed pagina 3 di 6 illustrava lo stato dei luoghi in quel momento. È perciò evidente che la stima dei danni operata dal c.t.u. teneva conto della situazione allora esistente, ragione per la quale non ricorrono motivi per discostarsi dai rilievi e dalla quantificazione dei costi espressi nell'elaborato peritale.
Il danno patrimoniale sofferto dall'attrice in termini di costi necessari a ripristinare Parte_1 lo stato dei luoghi e l'agibilità dell'appartamento ammalorato deve, dunque, essere quantificato in € 50.000,00 oltre I.V.A.
Per quanto concerne il danno consistente nella perdita del mobilio, si aderisce alle considerazioni espresse dal c.t.u. circa le lacune del compendio probatorio offerto da parte attrice, la quale basava la propria pretesa risarcitoria di € 14.200,00 oltre I.V.A. sul preventivo di spesa formato dal mobiliere
Persona_2
Occorre rammentare che, in tema di risarcimento dei danni, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura quietanzata, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la dimostrazione che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del bene danneggiato, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità dei costi esposti.
Il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi costituisce, dunque, mero giudizio tecnico di valutazione dei danni allegati e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria. Esso può fungere, semmai, non da prova, ma da argomento di prova, utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 01.02.2023, n. 2982; Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 26.11.2021, n.
36900; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 15.05.2013, n. 11765).
Va peraltro osservato che, nel caso di specie, le allegazioni attoree in merito all'avvenuto ammaloramento degli arredi dell'appartamento non soltanto non venivano specificamente contestate dalla convenuta costituita, ma, anzi, erano corroborate dal fatto che aveva Controparte_1 formulato un'offerta risarcitoria stragiudiziale ammontante ad € 2.979,00 proprio a ristoro della perdita patrimoniale legata al mobilio andato perduto, lasciando così intendere di voler riconoscere l'effettiva esistenza della specifica voce di danno in esame e la riconducibilità della stessa agli eventi atmosferici dedotti dall'attrice. In ordine a tale profilo della controversia, la concreta sussistenza del danno lamentato da era peraltro desumibile in via presuntiva dalle immagini offerte in Parte_1 comunicazione da parte attrice, le quali restituivano uno stato dei luoghi gravemente compromesso dalle precipitazioni: è perciò altamente verosimile che anche gli arredi ed il mobilio presenti nell'appartamento fossero stati pregiudicati in pari misura, al punto da divenire inutilizzabili e da dover essere necessariamente sostituiti.
Stabilita, così, la fondatezza dell'an della domanda risarcitoria, in assenza di elementi di prova dai quali evincere il valore dei beni mobili andati perduti, il quantum non può che essere determinato sulla base delle condivisibili valutazioni espresse dal c.t.u., il quale riferiva di avere potuto prendere visione soltanto degli arredi della cucina, di quelli dei bagni e di una camera da letto, essendo stato asportato tutto il restante mobilio, e che i beni osservati possedevano un valore complessivo di stima pari a € 5.000,00.
Rimane da affrontare la questione del pagamento di € 30.516,00 che Controparte_1 affermava di avere effettuato durante la fase stragiudiziale in favore di e che Parte_1 quest'ultima affermava essere estraneo al danno alla sua proprietà esclusiva dedotto nel presente giudizio, dovendosi imputare quel versamento al rimborso delle spese condominiali sostenute pagina 4 di 6 dall'attrice per le riparazioni eseguite sulle parti comuni a seguito degli eventi atmosferici del luglio 2023.
Orbene, le ragioni propugnate dalla convenuta devono essere disattese.
Alla base di tale conclusione si pone innanzitutto un motivo di ordine logico, prima ancora che giuridico: affermava di avere versato in favore di € Controparte_1 Parte_1
30.516,00 a tacitazione delle pretese attoree derivanti dai danni cagionati dalle intemperie alla sua proprietà esclusiva e di avere in tal modo adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto assicurativo di cui alla polizza Nuova protezione casa n. 405782213. Se ciò corrispondesse al vero, non si comprenderebbe per quale motivo il pagamento era stato eseguito alla società amministratrice del condominio anziché direttamente a soggetto danneggiato avente diritto Parte_1 all'indennizzo assicurativo.
Del resto, non allegava e neppure provava di avere concordato con l'attrice Controparte_1 particolari modalità di versamento delle somme dovute, che contemplassero il coinvolgimento dell'amministrazione condominiale.
In secondo luogo, ricorrono le ragioni di diritto sottese alle disposizioni che regolano la fattispecie di cui all'art. 1188 c.c., relativa al pagamento eseguito a chi non sia titolare del credito, né mandatario del creditore, notoriamente inidoneo a liberare il solvens, il quale resta obbligato nei confronti del creditore, salva la ripetizione dell'indebito nei confronti dell'IP (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza
10.07.1979, n. 3947; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 05.02.1976, n. 398).
L'effetto liberatorio può eventualmente conseguire solo alla successiva ratifica o all'approfittamento del creditore (il che presuppone che l'IP non sia legittimato a ricevere il pagamento nemmeno in apparenza, poiché in tal caso opererebbe l'istituto regolato dall'art. 1189 c.c.), la prova dei quali è a carico del debitore (Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza 05.06.2007, n. 13113), ovvero, nella presente causa, di Controparte_1
Nel caso di specie, tuttavia, la convenuta nulla deduceva a proposito della ratifica o dell'approfittamento, da parte di del versamento eseguito dalla compagnia Parte_1 assicurativa nelle mani dell'amministrazione condominiale, non articolava capitoli di prova orale vertenti su tale decisiva circostanza, né tantomeno produceva in giudizio documentazione idonea a provarla, tali non essendo né l'ordine di bonifico per € 68.638,00 in favore del condominio Tamarix, datato 29.07.2024 (documento n. 4) e neppure l'atto conclusivo delle operazioni peritali sottoscritto dal perito estimatore incaricato dalla compagnia assicurativa e dall'amministrazione condominiale (documento n. 5).
Il documento n. 4, difatti, riguarda unicamente il versamento disposto da in Controparte_1 favore del condominio Tamarix e, pertanto, nulla dice circa l'eventuale destinazione di parte delle somme versate al ristoro del danno subito dall'unità immobiliare appartenente in via esclusiva all'attrice.
Il documento n. 5 reca, invece, la trascrizione della dichiarazione che avrebbe reso Parte_1 all'amministrazione condominiale per comunicare che il risarcimento di € 30.516,00 versato da
[...] al condominio, e destinato a tacitare le pretese attoree, non era considerato Controparte_1 integralmente satisfattivo del pregiudizio sofferto e che, di conseguenza, esso sarebbe stato trattenuto a mero titolo di acconto sul maggior importo dovuto.
Come anticipato poc'anzi, tale documento non risulta sottoscritto dall'attrice ma esclusivamente da alla quale era affidata l'amministrazione del condominio Controparte_3
Tamarix, e da non è dunque in alcun modo possibile trarne conferma circa Controparte_1
pagina 5 di 6 l'assunzione di impegni vincolanti da parte di nei confronti della compagnia Parte_1 assicurativa.
Per tali motivi, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice risulta meritevole di accoglimento, nei limiti di quanto accertato dalla c.t.u.: deve pertanto essere condannata a Controparte_1 risarcire del danno subito, pari a € 50.000,00 oltre I.V.A. per quanto concerne i Parte_1 costi di ripristino dell'immobile e ad € 5.000,00 oltre I.V.A. per quanto concerne gli arredi ed il mobilio, per complessivi € 55.000,00 oltre I.V.A., rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda fino ad oggi, nonché oltre ulteriori interessi legali sulle somme così liquidate, fino al saldo.
La convenuta deve altresì essere condannata a rifondere a le spese di lite, ivi Parte_1 comprese quelle relative alla c.t.u. espletata in corso di causa, liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del grado di complessità della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: revoca la declaratoria di contumacia di Controparte_1 condanna a pagare a il complessivo importo di € Controparte_1 Parte_1
55.000,00 oltre I.V.A., rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda fino ad oggi, nonché oltre ulteriori interessi legali sulle somme così liquidate, fino al saldo;
condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., già liquidate con separato Controparte_1 decreto.
Busto Arsizio, 2.6.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
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