Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 14/03/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00888/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02296/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2296 del 2024, proposto da
CA IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Sicilia, Comando Provinciale Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Santo Fazio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso agli atti del 5 novembre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Sicilia e del Comando Provinciale Messina;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-con istanza di accesso del 5 novembre 2024, parte ricorrente ha chiesto al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti atti e documenti “ fogli di servizio; relativi fogli di uscita dell'automezzo; relativo rapporto conclusivo che costituisce gli elementi necessari del servizio stesso secondo il regolamento militare (ordine, esecuzione, rapporto); con indicazione dei componenti la pattuglia, il tutto riferito solo ed esclusivamente alla data del10/06/2020 per i turni di servizio “esterno” (esclusi i servizi: di piantone; di fureria; redazione e trasmissione messaggistica e carte periodiche; rendicontazione interna motorizzazione/oli minerali e vettovagliamento/corredo) nell'arco temporale che va dalle ore 08,00 alle ore 20,00 ed in riferimento soltanto al servizio della Stazione Carabinieri di Librizzi (ME) ”. La richiesta veniva motivata con l'esigenza del ricorrente di provare la propria innocenza all'interno di un procedimento penale in appello;
-avverso il provvedimento tacito di diniego formatosi sulla predetta istanza, il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento e per il riconoscimento del diritto di visione ed estrazione di copia della richiesta documentazione, ritenendo il diniego illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere.
-in data 17 febbraio 2025, l’Avvocatura ha depositato la nota con cui la Legione Carabinieri Sicilia, Stazione di Librizzi ha comunicato e documentato di avere accolto, con foglio n.120/1-1/2024 del 19.12.2024, l’istanza di accesso avanzata il 5 novembre 2024 dal ricorrente e trasmesso la relativa documentazione, anche versata in atti;
- in ragione di ciò, il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio;
Ritenuto, in coerenza con i presupposti enunciati, di dichiarare cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione che ha consentito l’accesso in data successiva all’instaurazione del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO