CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 449/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_2 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 73/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 2 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J019H24932017 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 654/2025 depositato il
12/11/2025 Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Conclusioni parte appellata il rigetto dell'appello confermando l'impugnata decisione. Con riserva di integrazione di motivi, memorie illustrative e documenti nei termini ex art. 32 D.Lgs. 546/1992. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale di Alessandria ha contestato al contribuente Resistente_2 Resistente_1, per l'anno di imposta 2013, l'insussistenza dei requisiti rilevanti ai fini dell'acquisto della qualità di
“contribuente minimo”; qualità che attiene a numerose agevolazioni contabili e fiscali che il legislatore ha accordato. L'Ufficio ha acquisito le informazioni necessarie e sufficienti al rilievo di cui sopra notificando alcuni questionari ad imprese legate contrattualmente al Sig. Resistente_2. E' emerso che il ricorrente ha percepito un reddito di impresa pari ad euro 38.905,20, superiore al limite minimo di euro 30.000,00 fissato dall'art. 1, comma 96, L. 244/2007 (norma definitoria della qualità di “contribuente minimo”). L'Ufficio ha pertanto rilevato che, oltre al reddito di impresa, il Sig. Resistente_2 avrebbe dovuto dichiarare anche gli importi dovuti a titolo di Irap e di Iva. Con l'avviso di accertamento l'Ufficio ha disconosciuto i costi relativi alle schede carburante, in quanto non dotate dei requisiti formali necessari alla deducibilità (manca la firma dell'addetto alla somministrazione del carburante), contestato l'inerenza di quattro fatture intestate ad agenzie di viaggio e ad alcuni valori bollati, in quanto non correttamente documentate. L'Ufficio ha quindi comminato le sanzioni amministrative.
Con atto di ricorso il contribuente ha eccepito la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione delle norme che presiedono al contraddittorio procedimentale, non notificando un processo verbale di constatazione prima dell'emissione del provvedimento impositivo;
nel merito la infondatezza delle pretese fiscali.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, con sentenza n. 73/02/24, depositata il
18/03/2024, respingeva l'eccezione sul contraddittorio e accoglieva il ricorso nel merito motivando:
“Nel merito, il ricorso è fondato. L'Ufficio non ha riconosciuto la deduzione relativa a quattro schede carburante perché manca la firma dell'addetto alla distribuzione sulle medesime: trattasi di una mera irregolarità formale che non attinge alla veridicità ed all'inerenza della documentazione. Neppure sono state riconosciute quali costi le somme corrisposte ad agenzia per viaggi che risultano collegati ad esigenze di lavoro, che ebbe a recarsi su mandato della spa Società_1 quale tecnico specializzato per la revisione di macchinari, come da documentazione offerta dal contribuente. Ancora, sono stati considerati quali redditi le spese rimborsate dalla società che gli aveva richiesto le prestazioni relative alle trasferte. Vero è che l'art. 51 DPR n. 917/1986 concerne i redditi da lavoro dipendente e non è applicabile al caso di specie, ma la pretesa erariale appare francamente sterile, posto che il contribuente, secondo il suo assunto, avrebbe dovuto indicare le spese rimborsategli quali voci di reddito e nel contempo dedurle quali costi : è invece molto più semplice e logico, valutata l'inerenza di dette spese all'attività lavorativa, escluderle dai ricavi. Per quanto riguarda la pretesa a fini Irap, è da osservare che è onere dell'Ufficio dimostrare il presupposto dell'assoggettabilità a tale tributo,
e cioè l'esistenza di un'autonoma organizzazione: la quale è negata dal contribuente e non dimostrata in alcun modo. L'opportunità di un vaglio giudiziale della fattispecie rende equa la compensazione delle spese”. Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Alessandria per i seguenti MOTIVI:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008), in combinato disposto con l'art. 39, comma 1, lett. b), d.p.r. 600/1973 Il Giudice di primo grado ha stralciato completamente la contestazione riguardante i requisiti necessari alla fruizione del regime dei contribuenti minimi, così lasciando sprovvista di sanzione l'intera disciplina relativa a tale fattispecie. La legge (art. 39, comma 1, lett. b), d.p.r. 600/1973) attribuisce all'Ufficio il potere di rettificare i redditi dei contribuenti nell'ipotesi in cui non vengano osservate le norme in materia di reddito di impresa;
ciò che si è verificato nel caso in esame. La rettifica trova il suo fondamento nell'esame dei documenti contabili e delle fatture emesse, consegnate all'Ufficio dallo stesso contribuente a seguito della notifica, del
10/07/2017, dell'Invito I01029/2017. Come emerge chiaramente dallo stesso prospetto che compone la motivazione dell'avviso di accertamento, le fatture emesse comportavano la realizzazione di un imponibile rilevante ai fini Irpef ed Irap pari ad euro 36.846,00.
2) Violazione dell'art. 3 D.P.R. 10/11/1997, n. 444 In punto di costi, le irregolarità documentali riscontrate hanno comportato il disconoscimento di una parte rilevante dei componenti negativi risultanti dalle fatture acquisti e dalle schede carburante. Occorre rilevare che, in ordine alla regolarità formale delle schede carburante, la contestazione relativa all'assenza di firma è conforme agli indirizzi giurisprudenziali più accreditati: cfr., per tutte, Cass. 21941/2007: secondo la Suprema Corte, infatti, senza la firma di convalida del gestore dell'impianto stradale di distribuzione del carburante apposta sulla scheda carburante all'atto di ciascun rifornimento, resta preclusa la detrazione dell'IVA da parte del soggetto passivo acquirente: “Alla stregua di tale formulazione e' chiaro che la previsione dell'apposizione della firma sulla scheda da parte l'esercente l'impianto di distribuzione avendo una funzione, definita dallo stesso legislatore, di "convalida" del rifornimento costituisce elemento essenziale senza del quale la scheda non puo' assolvere alla finalita' prevista dalla legge. Devesi del resto considerare che ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto del
Presidente della Repubblica in parola "le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 articolo 22 comma 3” L'orientamento della Corte di Cassazione riguardante la necessità della firma apposta alla scheda carburante è stato più volte ribadito: cfr., per tutte, Cass. 6606/2013, la quale afferma che: “in tema di IVA, la possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa e' subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione e' tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte: cfr. Cass.
n. 21941 del 19/10/2007. Analogo principio e' stato affermato con riguardo al tributo IRPEG, avendo questa
Corte ritenuto che la possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa e' subordinata al fatto che le cosiddette " schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione e' tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa (cfr. Cass. n.
26539 del 05/11/2008)”. Dello stesso tenore risulta la recentissima Cass. 4569/2024, secondo la quale: “in tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette -schede carburanti-, che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa
(Cass. 26/09/2018, n. 22918)”. E' corretto quindi ritenere che la firma del gestore dell'impianto di distribuzione sia un elemento essenziale per la legittima detrazione dell'imposta di cui alle schede di carburante. La Corte ha correttamente applicato quanto stabilito dall'art. 3, d.p.r. 444/97 (ratione temporis applicabile al nostro caso). Se ne riporta, per comodità, il testo. D.P.R. 10/11/1997, n. 444 Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298. 3. Adempimenti inerenti la scheda. [1.
L'addetto alla distribuzione di carburante indica nella scheda di cui all'articolo 2 all'atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l'ubicazione dell'impianto stesso]. Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 926, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 916, 917 e 927, della citata Legge n. 205/2017.
3) Violazione dell'art. 2697 c.c. Il Giudice di prime cure non applica correttamente le regole che stabiliscono il riparto degli oneri probatori tra Fisco e contribuente. Egli afferma che il contribuente ha offerto la prova della relazione intercorrente tra le spese sostenute per i viaggi compiuti e l'attività di impresa esercitata.
L'affermazione non è condivisibile, in quanto le fatture ed i documenti contabili riguardanti i viaggi dimostrano unicamente l'avvenuto espletamento degli stessi, ma non la ragione in base alla quale sono stati compiuti.
Pertanto, quanto all'inerenza delle spese collegate ai viaggi, l'Ufficio ritiene che il contribuente avesse l'onere di dimostrare la relazione che intercorre tra le destinazioni dei pagamenti menzionate nelle fatture e l'attività economica esercitata. In altri termini, per ciò che attiene alle spese di viaggio disconosciute tramite l'avviso di accertamento impugnato, l'Ufficio è dell'opinione che esse non siano state correttamente documentate.
In particolare, l'Ufficio ritiene che il contribuente avrebbe dovuto anche documentare la relazione intercorrente tra il viaggio intrapreso e l'attività di consulenza svolta. Infatti, per effetto delle contestazioni operate dall'Ufficio, è onere del contribuente provare l'inerenza della spesa dedotta;
ciò secondo la logica dei fatti impeditivi e/o modificativi della pretesa tributaria (art. 2697, c.c.). In buona sostanza, il contribuente invòca, senza tuttavia dimostrare l'inerenza della spesa, la quale emerge non pertinente all'attività esercitata. Una delle censure formulate dalla difesa della controparte in primo grado riguarda asseriti “rimborsi spese” correlate ad un contratto di mandato. Il contratto di mandato è solo richiamato, ma non dimostrato nella stipulazione. Il contribuente non riveste la qualifica di mandatario rispetto all'impresa legata agli asseriti rimborsi. Egli non è né dipendente, né collaboratore. Non emerge alcuna distinzione, né da parte del Giudice di prime cure, né da parte del contribuente, tra “dipendenti”, “collaboratori” e “mandatari”. Non vengono distinti i diversi titoli delle attribuzioni patrimoniali. L'avviso di accertamento impugnato accolla al ricorrente redditi di impresa impropriamente esclusi dall'ordinario regime di tassazione. Tutto quanto appena illustrato
è conforme al più autorevole indirizzo giurisprudenziale: cfr., per tutte, Cass. 20962/2022, secondo la quale,
“il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 75, comma 5, ora articolo 109, comma
5, medesimo, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessita' di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attivita' imprenditoriale o professionale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilita' (anche solo potenziale o indiretta), in quanto e' configurabile come costo anche cio' che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruita' delle spese, perche' il giudizio sull'inerenza e' di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro, l'onere di provare e documentare l'imponibile maturato e dunque l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul contribuente (Cass., Sez. 5, 11 gennaio 2018, n. 450; Cass., Sez. 5, 21 novembre 2019, n. 30366; Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2019, n.
33915; Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2021, n. 2224). Per cui, l'antieconomicita' e l'incongruita' della spesa sono indici rivelatori della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2018,
n. 14579; Cass., Sez. 5, 26 settembre 2018, n. 22938). La nozione di inerenza, dunque, implica quella di congruita', sicche' deve escludersi la deducibilita' di costi sproporzionati o eccessivi, in quanto non inerenti
(Cass., Sez. 5, 30 maggio 2018, n. 13596), attenendo alla compatibilita', coerenza e correlazione dei costi non ai ricavi in se', ma all'attivita' imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi (Cass., Sez. 5, 23 maggio
2018, n. 12738; Cass., Sez. 5, 12 novembre 2019, n. 29179; Cass., Sez. 5, 17 gennaio 2020, n. 902). 1.2
Cosi', descrivendo il riparto ed il contenuto dell'onere della prova in materia di inerenza, si e' sottolineato che quest'ultima integra un giudizio sulla riferibilita' del costo all'attivita' d'impresa, quindi con natura qualitativa (Cass., Sez. 5, 17 luglio 2018, n. 18904; Cass., Sez. 5, 28 dicembre 2018, n. 33574; Cass., Sez.
5, 8 giugno 2021, n. 15932). Spetta, pero', al contribuente l'onere della prova "originario", che quindi si articola ancora prima dell'esigenza di contrastare la maggiore pretesa erariale, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perche' in correlazione con l'attivita' di impresa. Soltanto quando l'amministrazione finanziaria ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati, puo' contestare l'inerenza con due modalita'. Da un lato, essa puo' contestare la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e, quindi, la loro insufficienza a dimostrare l'inerenza, mentre, dall'altro, essa puo' addurre l'esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non e' correlato all'impresa (da ultime: Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2021, n. 2224; Cass., Sez. 5, 6 luglio 2021, n. 19168)”.
4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 d.p.r. 917/1986 Il Relatore, tramite la sentenza oggi impugnata, sostituisce il proprio personale convincimento al regime legale dei rimborsi spese. Egli afferma che “la pretesa erariale appare francamente sterile, posto che il contribuente……………….. avrebbe dovuto indicare le spese rimborsategli quali voci di reddito e nel contempo dedurle quali costi: è invece molto più semplice e logico, valutata l'inerenza di dette spese all'attività lavorativa, escluderle dai ricavi”. L'opinione del Relatore
è però in palese contrasto con quanto più volte ribadito dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al regime tributario dei rimborsi spese. Secondo l'Ufficio, è applicabile al reddito di impresa il principio generale secondo cui per "ragioni di simmetria impositiva” “il rimborso delle spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973” (cfr., Risoluzione AGE
n. 482/2022: allegato sub n. 5). E' pertanto corretta la contestazione operata dall'Ufficio in relazione alle somme corrisposte a titolo di rimborso spese
5) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in relazione all'art. 2697 c.c.
Analoga censura a quella formulata in relazione all'inerenza dei costi, può essere riferita all'elemento dell'” autonoma organizzazione” rilevante ai fini Irap secondo la motivazione dell'accertamento impugnato. In ordine all'autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap, occorre rilevare che la soggettività passiva in relazione all'Irap consegue alla semplice titolarità di cespiti rilevanti ai fini del reddito di impresa. In primo grado, il ricorrente richiama ma non dimostra l'assenza di organizzazione autonoma, la quale è asserita in ragione della natura dei redditi percepiti e per l'entità delle somme introitate. L'Ufficio ritiene che sussistano i presupposti di applicazione della disciplina Irap, in quanto, per effetto della contestazione operata dall'Ufficio, era onere della controparte dimostrare l'assenza del presupposto fattuale di applicazione dell'imposta. Il
Giudice di prime ha impropriamente invertito gli oneri probatori.
Controdeduce parte appellata per la conferma della sentenza appellata, ripropone eccezione sulla carenza di contraddittorio endoprocedimentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla eccezione di parte contribuente:
Violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 24 della Legge 4/1929, dell'art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 e della Legge 212 del 2000 e conseguente nullità dell'avviso di accertamento non preceduto da Processo
Verbale di Constatazione. Il motivo è inammissibile in quanto non risulta proposto appello incidentale e pertanto sulla questione si è formato il giudicato.
Sui motivi di appello principale:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008), in combinato disposto con l'art. 39, comma 1, lett. b), d.p.r. 600/1973.
Il Giudice di primo grado non ha “… stralciato completamente la contestazione riguardante i requisiti necessari alla fruizione del regime dei contribuenti minimi, così lasciando sprovvista di sanzione l'intera disciplina relativa a tale fattispecie…”, ma ha correttamente valutato come “pregiudiziali” i motivi di ricorso posti, ritenendo pertanto assorbita ogni decisione in merito al superamento dei limiti alla luce delle successive statuizioni.
La contestazione relativa al superamento dei requisiti necessari alla fruizione del regime dei contribuenti minimi avrebbe avuto fondamento ove fosse stata confermata lo svolgimento dell'attività de contribuente in forma d'impresa, con conseguente assoggettabilità a IRAP ovvero il superamento della soglia per la fruizione del regime dei minimi non fosse avvenuto solo a seguito del mancato riconoscimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di costi per € 2.889,57, ritenendoli non inerenti, e alla ricostruzione dei ricavi per € 36.845,59.
E' fondamentale che, nel caso concreto, non si è di fronte a un'impresa, ma a una persona fisica che svolge la propria attività come libero professionista.
2) violazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 444 del 10.11.1997-irregolarità delle schede carburante.
Con il secondo motivo d'appello, l'Agenzia delle Entrate rileva la violazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 444 del
10.11.1997, sostenendo che la mancanza della sottoscrizione dell'addetto alla distribuzione su quattro schede carburante, per complessivi Euro 440,16, rappresenti un elemento fondamentale che non consentirebbe la detrazione del costo. Il motivo risulta infondato.
Come già sostenuto dal contribuente in primo grado e statuito dalla Corte di Alessandria, si tratta di una mera irregolarità formale che, in presenza di tutti gli altri requisiti, ivi compreso il timbro dell'impianto, non inficia la validità e veridicità del documento, precludendo l'esercizio del diritto alla detrazione del costo. In particolare, l'apposizione del timbro dell'impianto di rifornimento è requisito sufficiente a identificare l'impianto medesimo, senza necessità di sottoscrizione che, come già argomentato, nella maggior parte dei casi, consiste in una sigla o “scarabocchio” incomprensibile apposto dall'addetto al rifornimento e che raramente
è eseguito dal titolare-esercente-gestore dell'impianto, l'unico che ha la responsabilità della struttura e i poteri di firma, in quanto legale rappresentante;
per cui l'eventuale sigla apposta a penna risulta svuotata di valore in quanto chiunque potrebbe firmare, addirittura il cliente stesso.
Le pronunce di legittimità riportate dall'appellante riguardano, in realtà, casi in cui la scheda carburante risultava priva di targa del veicolo rifornito o altri elementi identificativi dell'operazione di rifornimento ben più rilevanti rispetto ad una semplice sigla anonima.
Inoltre, come statuito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, nell'ordinanza n. 12081, depositata in data 06.05.2024, anche in materia di compilazione delle schede carburante in conformità alla normativa di riferimento, la deducibilità dei costi deve essere valutata in base alla “… stretta inerenza degli stessi all'attività svolta, ossia che questi siano stati funzionali alla formazione del reddito o siano rapportati come causa effetto nel circuito della produzione del reddito.” Nel caso che ci occupa, i rifornimenti di carburante e le relative schede risultano collegate alla necessità di spostamento dell'appellato (abitazione-aeroporto) in occasione delle trasferte di lavoro all'estero o presso le sedi delle ditte committenti.
L'elemento formale della mancanza della firma dell'esercente è certamente superato dall'aspetto dell'inerenza dei costi alla produzione del reddito e dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti identificativi del costo sostenuto.
3) Asserita violazione dell'art. 2697 c.c.
L'appellante rileva la non corretta applicazione da parte della Corte di primo grado dell'art. 2697 c.c. in materia di onere probatorio, dal momento che il contribuente non avrebbe fornito la prova dell'imputabilità della somma di € 2.405,50 a spese di viaggio e non a reddito.
La documentazione offerta dal ricorrente in primo grado, ovvero l'attestazione della Società_1 Spa che ha commissionato al ricorrente le trasferte estere e le fatture allegate al ricorso di primo grado testimoniano le spese di trasferta in Turchia, Cina e Russia anticipate ex art. 15 DPR 917/1986, la pretesa erariale che ha richiesto che il contribuente indicasse le spese rimborsate quali voci di reddito e nel contempo le deducesse quali costi è una delle modalità ammesse, la Corte di primo grado ha invece applicato il principio dell'inerenza allargata fatto proprio anche dell'amministrazione finanziaria (Circ. Min. 07.07.1983, n. 30/9/944; Ris. Min.
Fin. n. 1603 del 12.02.1985; Ris. Min. Fin. n. 158/E del 28.10.1998) e confermato dalla stessa Corte Suprema
(Sent. N. 8818/1995, Cass. 6502/2000, Cass. 6650/2006) secondo cui la “deducibilità dei costi e degli oneri
è sempre condizionata ad una stretta inerenza degli stessi all'attività svolta, ossia che questi siano stati funzionali alla formazione del reddito o siano rapportati come causa ad effetto nel circuito della produzione del reddito” (Cass. 12081 del 06.05.2024), e, per tale motivo, ha rilevato la maggior semplicità e logicità nell'escluderle dai ricavi.
Circa il rapporto di “mandato/collaborazione” esistente tra il contribuente e le Ditte che gli hanno conferito l'incarico ( tecnico specializzato per la revisione dei macchinari per lo stampaggio di materie plastiche) il conferimento del mandato per lo svolgimento di un'attività professionale, non necessita di particolari formalità, ma può essere provato anche tramite presunzioni semplici (Cass., Sez. II, Ord. 1 marzo 2023, n. 6143).
Ad ultimo, si evidenzia che i costi sostenuti dall'appellato per la committente GEFIT S.p.A., stante la natura del rapporto tra le Parti (di lavoro autonomo e non dipendente), non potevano che essere sostenuti direttamente dal Signor Resistente_2 che, con la puntuale produzione dei giustificativi di spesa, otteneva il rimborso di quanto anticipato.
4) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 dpr 917/1986
L'appellante definisce come “…il proprio parere personale…” del Relatore della sentenza, rappresenta invece la decisione della Corte di primo grado e non una semplice “opinione personale”, priva di fondamento.
5) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in relazione all'art. 2697 c.c.
L'appellante ritiene che l'attività svolta dall'appellato debba essere ricondotta nell'alveo dell'attività d'impresa e pertanto assoggettabile a IRAP.
Il contribuente svolgeva l'attività di tecnico specializzato per la revisione dei macchinari per lo stampaggio di materie plastiche in favore delle ditte che gli conferivano l'incarico professionale, senza alcuna strutturata organizzazione d'impresa e senza la presenza di collaboratori, ma esclusivamente con lavoro proprio e con l'utilizzo minimo e indispensabile dei pochi mezzi personali . Non risulta che il contribuente potesse disporre di una autonoma organizzazione tale da poter essere qualificata come impresa, non risulta impiego di beni strumentali, se si escluda l'auto; non ci sono fatture di acquisto di strumentazione inerente l'attività; non risulta l'impiego di lavoro altrui, né saltuario né continuativo;
per cui sussistono tutti i requisiti di legge per essere escluso dalla tassazione IRAP secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittiità (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n.
12108/2009, n. 12109/2009, n. 12110/2009), che iniziante aveva riguardato solo i professionisti, ma poi esteso anche gli agenti di commercio, i promotori finanziari e poi il piccolo imprenditore in genere (Cassazione
n. 21122/2010, n. 21123/2010, n. 21124/2010).
La soccombenza comporta condanna alle spese liquidate in euro 1.800,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese di lite del grado che liquida in euro 1.800, oltre accessori di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 449/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_2 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 73/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 2 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J019H24932017 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 654/2025 depositato il
12/11/2025 Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Conclusioni parte appellata il rigetto dell'appello confermando l'impugnata decisione. Con riserva di integrazione di motivi, memorie illustrative e documenti nei termini ex art. 32 D.Lgs. 546/1992. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale di Alessandria ha contestato al contribuente Resistente_2 Resistente_1, per l'anno di imposta 2013, l'insussistenza dei requisiti rilevanti ai fini dell'acquisto della qualità di
“contribuente minimo”; qualità che attiene a numerose agevolazioni contabili e fiscali che il legislatore ha accordato. L'Ufficio ha acquisito le informazioni necessarie e sufficienti al rilievo di cui sopra notificando alcuni questionari ad imprese legate contrattualmente al Sig. Resistente_2. E' emerso che il ricorrente ha percepito un reddito di impresa pari ad euro 38.905,20, superiore al limite minimo di euro 30.000,00 fissato dall'art. 1, comma 96, L. 244/2007 (norma definitoria della qualità di “contribuente minimo”). L'Ufficio ha pertanto rilevato che, oltre al reddito di impresa, il Sig. Resistente_2 avrebbe dovuto dichiarare anche gli importi dovuti a titolo di Irap e di Iva. Con l'avviso di accertamento l'Ufficio ha disconosciuto i costi relativi alle schede carburante, in quanto non dotate dei requisiti formali necessari alla deducibilità (manca la firma dell'addetto alla somministrazione del carburante), contestato l'inerenza di quattro fatture intestate ad agenzie di viaggio e ad alcuni valori bollati, in quanto non correttamente documentate. L'Ufficio ha quindi comminato le sanzioni amministrative.
Con atto di ricorso il contribuente ha eccepito la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione delle norme che presiedono al contraddittorio procedimentale, non notificando un processo verbale di constatazione prima dell'emissione del provvedimento impositivo;
nel merito la infondatezza delle pretese fiscali.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, con sentenza n. 73/02/24, depositata il
18/03/2024, respingeva l'eccezione sul contraddittorio e accoglieva il ricorso nel merito motivando:
“Nel merito, il ricorso è fondato. L'Ufficio non ha riconosciuto la deduzione relativa a quattro schede carburante perché manca la firma dell'addetto alla distribuzione sulle medesime: trattasi di una mera irregolarità formale che non attinge alla veridicità ed all'inerenza della documentazione. Neppure sono state riconosciute quali costi le somme corrisposte ad agenzia per viaggi che risultano collegati ad esigenze di lavoro, che ebbe a recarsi su mandato della spa Società_1 quale tecnico specializzato per la revisione di macchinari, come da documentazione offerta dal contribuente. Ancora, sono stati considerati quali redditi le spese rimborsate dalla società che gli aveva richiesto le prestazioni relative alle trasferte. Vero è che l'art. 51 DPR n. 917/1986 concerne i redditi da lavoro dipendente e non è applicabile al caso di specie, ma la pretesa erariale appare francamente sterile, posto che il contribuente, secondo il suo assunto, avrebbe dovuto indicare le spese rimborsategli quali voci di reddito e nel contempo dedurle quali costi : è invece molto più semplice e logico, valutata l'inerenza di dette spese all'attività lavorativa, escluderle dai ricavi. Per quanto riguarda la pretesa a fini Irap, è da osservare che è onere dell'Ufficio dimostrare il presupposto dell'assoggettabilità a tale tributo,
e cioè l'esistenza di un'autonoma organizzazione: la quale è negata dal contribuente e non dimostrata in alcun modo. L'opportunità di un vaglio giudiziale della fattispecie rende equa la compensazione delle spese”. Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Alessandria per i seguenti MOTIVI:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008), in combinato disposto con l'art. 39, comma 1, lett. b), d.p.r. 600/1973 Il Giudice di primo grado ha stralciato completamente la contestazione riguardante i requisiti necessari alla fruizione del regime dei contribuenti minimi, così lasciando sprovvista di sanzione l'intera disciplina relativa a tale fattispecie. La legge (art. 39, comma 1, lett. b), d.p.r. 600/1973) attribuisce all'Ufficio il potere di rettificare i redditi dei contribuenti nell'ipotesi in cui non vengano osservate le norme in materia di reddito di impresa;
ciò che si è verificato nel caso in esame. La rettifica trova il suo fondamento nell'esame dei documenti contabili e delle fatture emesse, consegnate all'Ufficio dallo stesso contribuente a seguito della notifica, del
10/07/2017, dell'Invito I01029/2017. Come emerge chiaramente dallo stesso prospetto che compone la motivazione dell'avviso di accertamento, le fatture emesse comportavano la realizzazione di un imponibile rilevante ai fini Irpef ed Irap pari ad euro 36.846,00.
2) Violazione dell'art. 3 D.P.R. 10/11/1997, n. 444 In punto di costi, le irregolarità documentali riscontrate hanno comportato il disconoscimento di una parte rilevante dei componenti negativi risultanti dalle fatture acquisti e dalle schede carburante. Occorre rilevare che, in ordine alla regolarità formale delle schede carburante, la contestazione relativa all'assenza di firma è conforme agli indirizzi giurisprudenziali più accreditati: cfr., per tutte, Cass. 21941/2007: secondo la Suprema Corte, infatti, senza la firma di convalida del gestore dell'impianto stradale di distribuzione del carburante apposta sulla scheda carburante all'atto di ciascun rifornimento, resta preclusa la detrazione dell'IVA da parte del soggetto passivo acquirente: “Alla stregua di tale formulazione e' chiaro che la previsione dell'apposizione della firma sulla scheda da parte l'esercente l'impianto di distribuzione avendo una funzione, definita dallo stesso legislatore, di "convalida" del rifornimento costituisce elemento essenziale senza del quale la scheda non puo' assolvere alla finalita' prevista dalla legge. Devesi del resto considerare che ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto del
Presidente della Repubblica in parola "le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 articolo 22 comma 3” L'orientamento della Corte di Cassazione riguardante la necessità della firma apposta alla scheda carburante è stato più volte ribadito: cfr., per tutte, Cass. 6606/2013, la quale afferma che: “in tema di IVA, la possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa e' subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione e' tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte: cfr. Cass.
n. 21941 del 19/10/2007. Analogo principio e' stato affermato con riguardo al tributo IRPEG, avendo questa
Corte ritenuto che la possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa e' subordinata al fatto che le cosiddette " schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione e' tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa (cfr. Cass. n.
26539 del 05/11/2008)”. Dello stesso tenore risulta la recentissima Cass. 4569/2024, secondo la quale: “in tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette -schede carburanti-, che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa
(Cass. 26/09/2018, n. 22918)”. E' corretto quindi ritenere che la firma del gestore dell'impianto di distribuzione sia un elemento essenziale per la legittima detrazione dell'imposta di cui alle schede di carburante. La Corte ha correttamente applicato quanto stabilito dall'art. 3, d.p.r. 444/97 (ratione temporis applicabile al nostro caso). Se ne riporta, per comodità, il testo. D.P.R. 10/11/1997, n. 444 Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298. 3. Adempimenti inerenti la scheda. [1.
L'addetto alla distribuzione di carburante indica nella scheda di cui all'articolo 2 all'atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l'ubicazione dell'impianto stesso]. Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 926, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, commi 916, 917 e 927, della citata Legge n. 205/2017.
3) Violazione dell'art. 2697 c.c. Il Giudice di prime cure non applica correttamente le regole che stabiliscono il riparto degli oneri probatori tra Fisco e contribuente. Egli afferma che il contribuente ha offerto la prova della relazione intercorrente tra le spese sostenute per i viaggi compiuti e l'attività di impresa esercitata.
L'affermazione non è condivisibile, in quanto le fatture ed i documenti contabili riguardanti i viaggi dimostrano unicamente l'avvenuto espletamento degli stessi, ma non la ragione in base alla quale sono stati compiuti.
Pertanto, quanto all'inerenza delle spese collegate ai viaggi, l'Ufficio ritiene che il contribuente avesse l'onere di dimostrare la relazione che intercorre tra le destinazioni dei pagamenti menzionate nelle fatture e l'attività economica esercitata. In altri termini, per ciò che attiene alle spese di viaggio disconosciute tramite l'avviso di accertamento impugnato, l'Ufficio è dell'opinione che esse non siano state correttamente documentate.
In particolare, l'Ufficio ritiene che il contribuente avrebbe dovuto anche documentare la relazione intercorrente tra il viaggio intrapreso e l'attività di consulenza svolta. Infatti, per effetto delle contestazioni operate dall'Ufficio, è onere del contribuente provare l'inerenza della spesa dedotta;
ciò secondo la logica dei fatti impeditivi e/o modificativi della pretesa tributaria (art. 2697, c.c.). In buona sostanza, il contribuente invòca, senza tuttavia dimostrare l'inerenza della spesa, la quale emerge non pertinente all'attività esercitata. Una delle censure formulate dalla difesa della controparte in primo grado riguarda asseriti “rimborsi spese” correlate ad un contratto di mandato. Il contratto di mandato è solo richiamato, ma non dimostrato nella stipulazione. Il contribuente non riveste la qualifica di mandatario rispetto all'impresa legata agli asseriti rimborsi. Egli non è né dipendente, né collaboratore. Non emerge alcuna distinzione, né da parte del Giudice di prime cure, né da parte del contribuente, tra “dipendenti”, “collaboratori” e “mandatari”. Non vengono distinti i diversi titoli delle attribuzioni patrimoniali. L'avviso di accertamento impugnato accolla al ricorrente redditi di impresa impropriamente esclusi dall'ordinario regime di tassazione. Tutto quanto appena illustrato
è conforme al più autorevole indirizzo giurisprudenziale: cfr., per tutte, Cass. 20962/2022, secondo la quale,
“il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 75, comma 5, ora articolo 109, comma
5, medesimo, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessita' di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attivita' imprenditoriale o professionale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilita' (anche solo potenziale o indiretta), in quanto e' configurabile come costo anche cio' che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruita' delle spese, perche' il giudizio sull'inerenza e' di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro, l'onere di provare e documentare l'imponibile maturato e dunque l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul contribuente (Cass., Sez. 5, 11 gennaio 2018, n. 450; Cass., Sez. 5, 21 novembre 2019, n. 30366; Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2019, n.
33915; Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2021, n. 2224). Per cui, l'antieconomicita' e l'incongruita' della spesa sono indici rivelatori della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2018,
n. 14579; Cass., Sez. 5, 26 settembre 2018, n. 22938). La nozione di inerenza, dunque, implica quella di congruita', sicche' deve escludersi la deducibilita' di costi sproporzionati o eccessivi, in quanto non inerenti
(Cass., Sez. 5, 30 maggio 2018, n. 13596), attenendo alla compatibilita', coerenza e correlazione dei costi non ai ricavi in se', ma all'attivita' imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi (Cass., Sez. 5, 23 maggio
2018, n. 12738; Cass., Sez. 5, 12 novembre 2019, n. 29179; Cass., Sez. 5, 17 gennaio 2020, n. 902). 1.2
Cosi', descrivendo il riparto ed il contenuto dell'onere della prova in materia di inerenza, si e' sottolineato che quest'ultima integra un giudizio sulla riferibilita' del costo all'attivita' d'impresa, quindi con natura qualitativa (Cass., Sez. 5, 17 luglio 2018, n. 18904; Cass., Sez. 5, 28 dicembre 2018, n. 33574; Cass., Sez.
5, 8 giugno 2021, n. 15932). Spetta, pero', al contribuente l'onere della prova "originario", che quindi si articola ancora prima dell'esigenza di contrastare la maggiore pretesa erariale, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perche' in correlazione con l'attivita' di impresa. Soltanto quando l'amministrazione finanziaria ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati, puo' contestare l'inerenza con due modalita'. Da un lato, essa puo' contestare la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e, quindi, la loro insufficienza a dimostrare l'inerenza, mentre, dall'altro, essa puo' addurre l'esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non e' correlato all'impresa (da ultime: Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2021, n. 2224; Cass., Sez. 5, 6 luglio 2021, n. 19168)”.
4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 d.p.r. 917/1986 Il Relatore, tramite la sentenza oggi impugnata, sostituisce il proprio personale convincimento al regime legale dei rimborsi spese. Egli afferma che “la pretesa erariale appare francamente sterile, posto che il contribuente……………….. avrebbe dovuto indicare le spese rimborsategli quali voci di reddito e nel contempo dedurle quali costi: è invece molto più semplice e logico, valutata l'inerenza di dette spese all'attività lavorativa, escluderle dai ricavi”. L'opinione del Relatore
è però in palese contrasto con quanto più volte ribadito dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al regime tributario dei rimborsi spese. Secondo l'Ufficio, è applicabile al reddito di impresa il principio generale secondo cui per "ragioni di simmetria impositiva” “il rimborso delle spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973” (cfr., Risoluzione AGE
n. 482/2022: allegato sub n. 5). E' pertanto corretta la contestazione operata dall'Ufficio in relazione alle somme corrisposte a titolo di rimborso spese
5) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in relazione all'art. 2697 c.c.
Analoga censura a quella formulata in relazione all'inerenza dei costi, può essere riferita all'elemento dell'” autonoma organizzazione” rilevante ai fini Irap secondo la motivazione dell'accertamento impugnato. In ordine all'autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap, occorre rilevare che la soggettività passiva in relazione all'Irap consegue alla semplice titolarità di cespiti rilevanti ai fini del reddito di impresa. In primo grado, il ricorrente richiama ma non dimostra l'assenza di organizzazione autonoma, la quale è asserita in ragione della natura dei redditi percepiti e per l'entità delle somme introitate. L'Ufficio ritiene che sussistano i presupposti di applicazione della disciplina Irap, in quanto, per effetto della contestazione operata dall'Ufficio, era onere della controparte dimostrare l'assenza del presupposto fattuale di applicazione dell'imposta. Il
Giudice di prime ha impropriamente invertito gli oneri probatori.
Controdeduce parte appellata per la conferma della sentenza appellata, ripropone eccezione sulla carenza di contraddittorio endoprocedimentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla eccezione di parte contribuente:
Violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 24 della Legge 4/1929, dell'art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 e della Legge 212 del 2000 e conseguente nullità dell'avviso di accertamento non preceduto da Processo
Verbale di Constatazione. Il motivo è inammissibile in quanto non risulta proposto appello incidentale e pertanto sulla questione si è formato il giudicato.
Sui motivi di appello principale:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008), in combinato disposto con l'art. 39, comma 1, lett. b), d.p.r. 600/1973.
Il Giudice di primo grado non ha “… stralciato completamente la contestazione riguardante i requisiti necessari alla fruizione del regime dei contribuenti minimi, così lasciando sprovvista di sanzione l'intera disciplina relativa a tale fattispecie…”, ma ha correttamente valutato come “pregiudiziali” i motivi di ricorso posti, ritenendo pertanto assorbita ogni decisione in merito al superamento dei limiti alla luce delle successive statuizioni.
La contestazione relativa al superamento dei requisiti necessari alla fruizione del regime dei contribuenti minimi avrebbe avuto fondamento ove fosse stata confermata lo svolgimento dell'attività de contribuente in forma d'impresa, con conseguente assoggettabilità a IRAP ovvero il superamento della soglia per la fruizione del regime dei minimi non fosse avvenuto solo a seguito del mancato riconoscimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di costi per € 2.889,57, ritenendoli non inerenti, e alla ricostruzione dei ricavi per € 36.845,59.
E' fondamentale che, nel caso concreto, non si è di fronte a un'impresa, ma a una persona fisica che svolge la propria attività come libero professionista.
2) violazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 444 del 10.11.1997-irregolarità delle schede carburante.
Con il secondo motivo d'appello, l'Agenzia delle Entrate rileva la violazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 444 del
10.11.1997, sostenendo che la mancanza della sottoscrizione dell'addetto alla distribuzione su quattro schede carburante, per complessivi Euro 440,16, rappresenti un elemento fondamentale che non consentirebbe la detrazione del costo. Il motivo risulta infondato.
Come già sostenuto dal contribuente in primo grado e statuito dalla Corte di Alessandria, si tratta di una mera irregolarità formale che, in presenza di tutti gli altri requisiti, ivi compreso il timbro dell'impianto, non inficia la validità e veridicità del documento, precludendo l'esercizio del diritto alla detrazione del costo. In particolare, l'apposizione del timbro dell'impianto di rifornimento è requisito sufficiente a identificare l'impianto medesimo, senza necessità di sottoscrizione che, come già argomentato, nella maggior parte dei casi, consiste in una sigla o “scarabocchio” incomprensibile apposto dall'addetto al rifornimento e che raramente
è eseguito dal titolare-esercente-gestore dell'impianto, l'unico che ha la responsabilità della struttura e i poteri di firma, in quanto legale rappresentante;
per cui l'eventuale sigla apposta a penna risulta svuotata di valore in quanto chiunque potrebbe firmare, addirittura il cliente stesso.
Le pronunce di legittimità riportate dall'appellante riguardano, in realtà, casi in cui la scheda carburante risultava priva di targa del veicolo rifornito o altri elementi identificativi dell'operazione di rifornimento ben più rilevanti rispetto ad una semplice sigla anonima.
Inoltre, come statuito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, nell'ordinanza n. 12081, depositata in data 06.05.2024, anche in materia di compilazione delle schede carburante in conformità alla normativa di riferimento, la deducibilità dei costi deve essere valutata in base alla “… stretta inerenza degli stessi all'attività svolta, ossia che questi siano stati funzionali alla formazione del reddito o siano rapportati come causa effetto nel circuito della produzione del reddito.” Nel caso che ci occupa, i rifornimenti di carburante e le relative schede risultano collegate alla necessità di spostamento dell'appellato (abitazione-aeroporto) in occasione delle trasferte di lavoro all'estero o presso le sedi delle ditte committenti.
L'elemento formale della mancanza della firma dell'esercente è certamente superato dall'aspetto dell'inerenza dei costi alla produzione del reddito e dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti identificativi del costo sostenuto.
3) Asserita violazione dell'art. 2697 c.c.
L'appellante rileva la non corretta applicazione da parte della Corte di primo grado dell'art. 2697 c.c. in materia di onere probatorio, dal momento che il contribuente non avrebbe fornito la prova dell'imputabilità della somma di € 2.405,50 a spese di viaggio e non a reddito.
La documentazione offerta dal ricorrente in primo grado, ovvero l'attestazione della Società_1 Spa che ha commissionato al ricorrente le trasferte estere e le fatture allegate al ricorso di primo grado testimoniano le spese di trasferta in Turchia, Cina e Russia anticipate ex art. 15 DPR 917/1986, la pretesa erariale che ha richiesto che il contribuente indicasse le spese rimborsate quali voci di reddito e nel contempo le deducesse quali costi è una delle modalità ammesse, la Corte di primo grado ha invece applicato il principio dell'inerenza allargata fatto proprio anche dell'amministrazione finanziaria (Circ. Min. 07.07.1983, n. 30/9/944; Ris. Min.
Fin. n. 1603 del 12.02.1985; Ris. Min. Fin. n. 158/E del 28.10.1998) e confermato dalla stessa Corte Suprema
(Sent. N. 8818/1995, Cass. 6502/2000, Cass. 6650/2006) secondo cui la “deducibilità dei costi e degli oneri
è sempre condizionata ad una stretta inerenza degli stessi all'attività svolta, ossia che questi siano stati funzionali alla formazione del reddito o siano rapportati come causa ad effetto nel circuito della produzione del reddito” (Cass. 12081 del 06.05.2024), e, per tale motivo, ha rilevato la maggior semplicità e logicità nell'escluderle dai ricavi.
Circa il rapporto di “mandato/collaborazione” esistente tra il contribuente e le Ditte che gli hanno conferito l'incarico ( tecnico specializzato per la revisione dei macchinari per lo stampaggio di materie plastiche) il conferimento del mandato per lo svolgimento di un'attività professionale, non necessita di particolari formalità, ma può essere provato anche tramite presunzioni semplici (Cass., Sez. II, Ord. 1 marzo 2023, n. 6143).
Ad ultimo, si evidenzia che i costi sostenuti dall'appellato per la committente GEFIT S.p.A., stante la natura del rapporto tra le Parti (di lavoro autonomo e non dipendente), non potevano che essere sostenuti direttamente dal Signor Resistente_2 che, con la puntuale produzione dei giustificativi di spesa, otteneva il rimborso di quanto anticipato.
4) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 dpr 917/1986
L'appellante definisce come “…il proprio parere personale…” del Relatore della sentenza, rappresenta invece la decisione della Corte di primo grado e non una semplice “opinione personale”, priva di fondamento.
5) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in relazione all'art. 2697 c.c.
L'appellante ritiene che l'attività svolta dall'appellato debba essere ricondotta nell'alveo dell'attività d'impresa e pertanto assoggettabile a IRAP.
Il contribuente svolgeva l'attività di tecnico specializzato per la revisione dei macchinari per lo stampaggio di materie plastiche in favore delle ditte che gli conferivano l'incarico professionale, senza alcuna strutturata organizzazione d'impresa e senza la presenza di collaboratori, ma esclusivamente con lavoro proprio e con l'utilizzo minimo e indispensabile dei pochi mezzi personali . Non risulta che il contribuente potesse disporre di una autonoma organizzazione tale da poter essere qualificata come impresa, non risulta impiego di beni strumentali, se si escluda l'auto; non ci sono fatture di acquisto di strumentazione inerente l'attività; non risulta l'impiego di lavoro altrui, né saltuario né continuativo;
per cui sussistono tutti i requisiti di legge per essere escluso dalla tassazione IRAP secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittiità (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n.
12108/2009, n. 12109/2009, n. 12110/2009), che iniziante aveva riguardato solo i professionisti, ma poi esteso anche gli agenti di commercio, i promotori finanziari e poi il piccolo imprenditore in genere (Cassazione
n. 21122/2010, n. 21123/2010, n. 21124/2010).
La soccombenza comporta condanna alle spese liquidate in euro 1.800,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese di lite del grado che liquida in euro 1.800, oltre accessori di legge.