Art. 11.
I trasferimenti di proprieta' derivanti dalla presente legge sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o imposta senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.
I trasferimenti di proprieta' derivanti dalla presente legge sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o imposta senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.