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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/06/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 221/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato in nome del Popolo Italiana la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 221/2025, introdotto da
, nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. GALLIPPI ALBERTO, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro
, nato il [...] a [...], codice fiscale: CP_1
pagina 1 di 5
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -,
avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minorenni.
Il Tribunale
rilevato che la parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento ai sensi Parte_1
dell'art. 337bis ss. c.c. contro al fine di chiedere la regolamentazione di CP_1
affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minorenni , nata il Persona_1
21.09.2022 a Bolzano (BZ), e , nato il [...] a [...], Persona_2
riconosciuti da entrambi i genitori;
che nel corso del procedimento il resistente ha aderito in toto alle CP_1
conclusioni della ricorrente , e quali, pertanto, si qualificano come Parte_1
conclusioni concordi, riportati nella parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337ter c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
pagina 2 di 5 che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto della minore non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473bis.4 ultimo comma c.p.c.) e in ragione della sua età;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
visti gli artt. 337bis. ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473bis ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto dei seguenti accordi intervenuti tra i sopra indicati genitori:
“- I figli e sono affidati esclusivamente alla madre, con la Persona_1 Persona_3
quale continueranno a convivere nell'appartamento situato nel comune di Bolzano, via
Museo n. 21, dove hanno anche la loro attuale residenza;
la casa familiare rimarrà in uso alla signora , intestataria del contratto di affitto, con tutti gli arredi presenti. Pt_1
- In ordine al diritto di visita: il padre avrà diritto di vedere i figli previo avviso e secondo l'orario che concorderà con la madre compatibilmente con le esigenze degli pagina 3 di 5 stessi, dei figli e della madre medesima;
- Il signor provvederà al mantenimento dei figli con la somma mensile di euro CP_1
300,00 a figlio, per un totale di € 600,00 mensili, fino all'indipendenza economica degli stessi. Il contributo dovrà essere versato sul conto intestato alla signora ogni 5 del Pt_1
mese; il suddetto importo è soggetto a rivalutazione secondo gli indici Astat della
Provincia di Bolzano con mese di riferimento gennaio 2025;
- Tutte le spese mediche e scolastiche straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% (quelle mediche non mutuabili ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, protesiche e terapeutiche, nonché quelle dentistiche e ortodontiche, spese per occhiali da vista, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (ad es. computer), cartella scuola inizio anno scolastico,
attrezzatura tecnica specifica, spese per rette e tasse universitarie, corsi di specializzazione e master, per acquisto di libri di testo, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli, spese di trasposto da e per la sede universitaria;
nello stesso modo verrà suddivisa la spesa relativa ad almeno un'attività sportiva, le spese artistiche, ricreative e di svago e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, soggiorni estivi, di studio, sportivi, spese per il conseguimento della patente, spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relativi a mezzi di locomozione della figlia, viaggi e vacanze trascorse autonomamente dalla figlia;
oltre alle altre spese voluttuarie (attività sportive, oltre la prima, o altro), se pagina 4 di 5 previamente concordate. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare la documentazione all'altro genitore, che dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta. In
ordine alle spese ordinarie e straordinarie riguardanti i figli, i genitori aderiscono al protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Bolzano e successive modifiche.
- Gli assegni provinciali, regionali e/o assegno unico e qualsiasi altro sussidio,
rimborso da erogarsi da enti pubblici o privati saranno percepiti per intero dalla signora . Ciascuno dei genitori usufruirà delle ritenute fiscali per i figli a carico Pt_1
nella ragione del 50%”.
Considerata la soluzione condivisa della causa compensa integralmente le spese processuali tra le parti (art. 92, comma 3, c.p.c.).
Così deciso in Bolzano (BZ) in Camera di Consiglio, il 17/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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