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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.A.C. 21592/2023 vertente:
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Foggia, via Lustro n. 29, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata telematicamente;
RICORRENTE/ATTORE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RO, via Po n. 12, presso lo studio rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Controparte_2
Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, giusta procura generale alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE/CONVENUTO
OGGETTO: Consegna documenti bancari.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 13.02.2025, a seguito della discussione orale e precisazione delle conclusioni, ex art. 281 sexies 3 comma c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
ha avanzato ricorso ex art.281 decies c.p.c. in cui, dopo aver premesso Parte_1
di aver stipulato con un contratto di credito revolving, lamentava che, a seguito della CP_1
richiesta di documenti, ex art.119 T.U.B., inerenti al contratto ed ai relativi estratti conto, effettuata, tramite un'associazione di consumatori con comunicazione del 08.03.2022, riceveva solo copia del contratto e che l'istituto di credito ometteva di consegnare l'estratto conto storico degli ultimi 10 anni, come previsto dalla normativa.
La ricorrente chiedeva, dunque, la condanna della alla consegna degli estratti conto CP_3
relativi al dedotto rapporto contrattuale.
L si è costituita in giudizio chiedendo: in via pregiudiziale di dichiarare CP_1 inammissibile il ricorso per inesistenza della procura alle liti conferita all'avv. Ruocco;
in via principale, di rigettare il ricorso, in quanto infondato per i motivi di cui alla comparsa di costituzione, in via subordinata, di dichiarare, comunque, cessata la materia del contendere, avendo depositato la documentazione richiesta dalla ricorrente.
In particolare, la documentava come la richiesta della ricorrente, notificata CP_3
effettivamente in data 22.06.2022, era stata riscontrata con pec del 19.07.2022 con cui veniva fornita copia del contratto;
nella medesima comunicazione veniva specificato che, per ottenere le copie degli estratti conto decennali, la ricorrente si sarebbe dovuta rivolgere al Direttore della
Filiale di RO , il quale avrebbe fornito tali copie a seguito del pagamento delle Parte_2
spese di copia e produzione come previsto dal contratto e dalla normativa.
Dalla corrispondenza allegata dall'istituto di credito emerge, altresì che: la pec del 19.07.2022 veniva riscontrata dalla ricorrente con comunicazione in data 26.07.2022 ove era rinnovato semplicemente l'invito a fornire gli estratti conto, pena il ricorso alle azioni legali;
a tale ultima comunicazione la banca, in data 27.07.2022, ribadiva la disponibilità a fornire tutta la documentazione a fronte del pagamento delle spese ed invitandola nuovamente a rivolgersi alla filiale di . Parte_2
In via preliminare, in ordine all'eccezione avanzata dalla banca inerente alla procura, si ritiene assorbente la circostanza che l'eccepito difetto di rappresentanza, sollevato dalla parte resistente sulla base dell'inesistenza di valida procura alle liti, deve ritenersi comunque sanato, tramite la produzione in giudizio di una nuova procura alle liti sottoscritta di pugno dal ricorrente, con ratifica del difensore, con effetti sin dal momento della prima notificazione, alla luce dell'art. 182 comma 2 c.p.c., che estende l'applicabilità del principio della sanatoria processuale a qualunque difetto di rappresentanza, inclusi i vizi di rappresentanza tecnica che determinano la nullità o anche l'originaria inesistenza della procura del difensore, sanabili mediante il rilascio o la rinnovazione della procura medesima (v. Cass. 10885/2018).
Nel merito della questione, in considerazione dell'avvenuta consegna, da parte dell'istituto di credito, in sede di costituzione, della documentazione richiesta dalla parte attrice (estratti conto relativi al rapporto in questione), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Riguardo alla condanna delle spese di giudizio, in conformità al principio della soccombenza virtuale, va rilevato che, come sopra visto, è emerso che l' a fronte della richiesta di CP_1
fornire copia del contratto e degli estratti conto decennali, riscontrava tempestivamente tale richiesta, fornendo immediatamente copia del contratto, nonché indicando le modalità e le spese/costi di produzione per ottenere copia degli estratti conto.
Difatti, l'art. 119, c. 4°, del D.lgs. 385/1993, prevede che il cliente ha diritto di ottenere, “a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni;
al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Risulta, in effetti, che l'istituto di credito convenuto non si è mai rifiutato di fornire la documentazione richiesta, ma ha indicato alla ricorrente, che però non vi ha dato seguito, le modalità per ottenere la documentazione di cui si tratta, previo versamento dei costi di produzione.
Emerge, quindi, in modo chiaro come la mancata consegna, da parte della banca, degli estratti conto richiesti dalla ricorrente è giustificata dall'inerzia del ricorrente a rivolgersi alla filiale indicata e ad effettuare i pagamenti dovuti per i costi di copia e produzione della documentazione richiesta che, come previsto dalla normativa bancaria, sono a suo carico.
Deve rilevarsi inoltre, in questa sede, la buona fede della la quale ha depositato nel CP_3
presente giudizio copia della documentazione di cui è causa, nonostante il mancato pagamento, da parte della ricorrente, dei costi di copia e produzione.
Pertanto, ritenuta la soccombenza virtuale della parte ricorrente, in quanto l'azione di richiesta dei documenti in questione non era necessitata da un ingiustificato rifiuto della banca, ma dall'inerzia della stessa parte attrice a seguito delle legittime indicazioni fornite dalla convenuta per ottenere la consegna degli estratti conto, si ritiene di dover condannare la alla rifusione Pt_1 delle spese di lite in favore dell'istituto di credito.
Le spese sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M.
10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna alla rifusione, in favore dell' delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.
RO 22/02/2025 Il Giudice
Alfredo Landi