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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/04/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 611/2022 R.G. TRA LI AL nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Maria Rosaria Aniello e dall'avv. Luca Sgueglia, giusta mandato in atti, presso il cui studio elett.te domicilia in Casapulla alla via Orsomando 14
RICORRENTE E I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 25.1.2022, l'epigrafata parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 328202100022504610000 del 9/11/2021 notificato a mezzo raccomandata a.r., ricevuta il 21/12/2021, relativo ad € 3.309,36 dovuti all'INPS a titolo di gestione commercianti non versati per l'anno 2019, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente deduceva la illegittimità del predetto avviso in quanto era essere socio unico e amministratore della SRL della società Alma srls, svolgente attività di ristorazione con somministrazione a far data 26/10/2015 con iscrizione dal 10/11/2015 per la quale era già iscritto alla gestione separata INPS Ritualmente citato in giudizio, non si costituiva l'Inps di cui va dichiarata la contumacia. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** L'opposizione è ammissibile essendo stati introdotti i giudizi nel termine di 40 gg dalla notifica degli avvisi di addebito impugnati, come previsto dall'art 24 co. 5 del dlgs n. 46 del 1999. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. È opportuno, preliminarmente, ripercorrere, sia pure sinteticamente il complesso iter normativo e giurisprudenziale che ha interessato la questione.
1 In punto di diritto osserva il giudicante che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 sancisce l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dei soggetti che siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Osserva il giudicante come occorra accertare se, nel caso in esame, sussista il requisito di cui alla lettera c) della succitata disposizione. Infatti, deve ormai ritenersi superata la querelle interpretativa che ha riguardato la norma di cui all'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 che testualmente dispone “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente…”. Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate, una prima volta, con la sentenza del 12 febbraio 2010 n. 3240 laddove affermavano, nel contrasto di giurisprudenza, che la norma doveva ritenersi applicabile anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore. Successivamente, il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica, l'art. 12, comma 11, del decreto legge n. 78 del 2010, cui ha fatto seguito una nuova pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17076) e la sentenza della Corte Costituzionale (cfr. n.15/2012) con la quale è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione normativa. In virtù dell'intervento legislativo e dei recenti arresti giurisprudenziali, questo giudicante ritiene che non possa, allo stato, revocarsi in dubbio che il criterio dell'attività prevalente di cui al citato art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell'INPS alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera esclusivamente per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Non opera, invece, per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26.
2 Pertanto, il concorso tra un'attività di lavoro autonomo (quale potrebbe essere quella di amministratore di società) e l'esercizio di un'attività commerciale, non dà luogo all'applicazione del criterio della prevalenza, rimanendo le due attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo contributivo nella rispettiva gestione assicurativa. Tutto quanto sopra esposto in tema di cumulabilità dell'iscrizione- contribuzione alla Gestione Separata Inps e alla Gestione dei Commercianti, resta da vedere se, pur ribadita la astratta compatibilità delle due iscrizioni, sussista, a monte, il requisito previsto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996 per l'iscrizione alla gestione commercianti, ovvero la partecipazione al lavoro aziendale, da parte del socio di una società, con i caratteri dell'abitualità e prevalenza. Dunque, considerato che non bisogna più procedere al giudizio comparativo tra le due attività (e cioè al giudizio di prevalenza ai sensi del comma 208) al fine di individuare la gestione cui pagare i contributi, sarà pur sempre necessario accertare se, in capo allo stesso soggetto, ricorrano contestualmente i requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni. Proprio in ordine alla dizione di partecipazione, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass., sez. lav., 04.04.2012, n. 5360). Va, dunque, distinta l'attività amministrativa, che richiede il compimento da parte dell'amministratore di atti di gestione e di rappresentanza, dall'attività lavorativa che lo stesso amministratore, nella qualità anche di socio, può (ma non necessariamente deve) svolgere all'interno della società la quale può consistere, come chiarito dalla Corte di legittimità sia in un'attività meramente attuativa ed esecutiva, sia in un'attività di carattere direttivo ed organizzativo. Ebbene, nel caso di specie, alla luce delle contestazioni sollevate dall'opponente che contesta lo svolgimento di qualsivoglia attività nell'ambito della società e che ha dedotto di essersi limitato alla sola attività amministrativa, tra l'altro non remunerata (cfr. risultanze verbale assembleare del 11/12/2018), consistente appunto nella presentazione di modelli agli uffici competenti (cfr. protocollo registrazione bilancio Camera di commercio, partecipazione assemblee societarie (cfr. verbale assembleare del 14/12/2018), ovvero di quelle attività propriamente gestionali, spettava all'INPS fornire la prova della partecipazione personale e abituale dell'opponente all'attività aziendale, ovvero lo svolgimento di un'attività che andasse al di là dei poteri e delle funzioni tipiche dell'amministratore, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita avendo scelto l'Istituto di restare contumace. Deve, pertanto, escludersi in via astratta e generale, ad avviso del giudicante, l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni qualora l'attività svolta dal soggetto come amministratore non si estenda al di là dei poteri-doveri propri della funzione e che, dunque, ad essa non si affianchi
3 alcuna altra attività lavorativa riconducibile alla qualifica di socio (in tal senso cfr. anche Tribunale di Roma sez.lav. 30.05.2013, n. 7443). Del resto va, peraltro, richiamata la circolare INPS del 14.05.2013 n. 78 che, nell'intento di fornire chiarimenti alle strutture territoriali, proprio con riferimento al requisito della partecipazione personale all'attività lavorativa con carattere di abitualità precisa che la relativa prova spetta all'Istituto di previdenza il quale, al fine di assolvere il relativo onere, non deve limitarsi a riscontri meramente documentali, bensì procedere, ove necessario, anche ad accertamenti da effettuarsi in loco. Nel caso in esame, parte opposta (attore in senso sostanziale nel presente giudizio) non ha assolto, in modo adeguato, al proprio onere probatorio. Va, infatti, evidenziato che lo schema del giudizio di opposizione, che viene formalmente instaurato dall'opponente, comunque non fa venir meno la posizione di attore in senso sostanziale della parte opposta e, pertanto, è onere dell'INPS provare l'esistenza dell'obbligo contributivo. Solo in presenza di allegazioni e prove specifiche da parte dell'Istituto (che nella fattispecie mancano) l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti. Non può esservi dubbio, inoltre, che su questa parte processuale incombeva la prova dell'omissione contributiva oggetto degli avvisi di addebito impugnati in base ai principi generali fissati dall'art.2697 c.c. secondo i quali “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei ad impedire la nascita od il perdurare del vantato diritto, tale prova essendo a carico del soggetto passivo della pretesa, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. Giova precisare che, nel caso in esame, non si verte in una di quelle situazioni che giustificano un'inversione della prova;
l'inversione dell'onere della prova è, difatti, collegabile esclusivamente ad eccezionali previsioni di legge od ad altre norme che pongano praesumpiotiones iuris tantum oppure al caso in cui la parte, cui la prova non spettava, abbia voluto accollarsela e rinunciare in maniera non equivoca ai vantaggi derivanti dall'applicazione dell'art.2697 c.c. (cfr. Cass. 28.6.1984 n.3796). Per tali motivi, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, devono dichiararsi non dovute dal ricorrente le somme vantate dall'Inps nell'avviso di addebito opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in considerazione del valore della causa e assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e dichiara non dovuti i contributi di cui all'avviso di addebito n. 328202100022504610000 per le causali di cui in motivazione;
4 b) condanna l'Inps a pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che liquida in complessivi
€ 1.769,00 oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione. Così deciso, Santa Maria Capua Vetere 2.4.2024 Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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RICORRENTE E I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 25.1.2022, l'epigrafata parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 328202100022504610000 del 9/11/2021 notificato a mezzo raccomandata a.r., ricevuta il 21/12/2021, relativo ad € 3.309,36 dovuti all'INPS a titolo di gestione commercianti non versati per l'anno 2019, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente deduceva la illegittimità del predetto avviso in quanto era essere socio unico e amministratore della SRL della società Alma srls, svolgente attività di ristorazione con somministrazione a far data 26/10/2015 con iscrizione dal 10/11/2015 per la quale era già iscritto alla gestione separata INPS Ritualmente citato in giudizio, non si costituiva l'Inps di cui va dichiarata la contumacia. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** L'opposizione è ammissibile essendo stati introdotti i giudizi nel termine di 40 gg dalla notifica degli avvisi di addebito impugnati, come previsto dall'art 24 co. 5 del dlgs n. 46 del 1999. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. È opportuno, preliminarmente, ripercorrere, sia pure sinteticamente il complesso iter normativo e giurisprudenziale che ha interessato la questione.
1 In punto di diritto osserva il giudicante che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 sancisce l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dei soggetti che siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Osserva il giudicante come occorra accertare se, nel caso in esame, sussista il requisito di cui alla lettera c) della succitata disposizione. Infatti, deve ormai ritenersi superata la querelle interpretativa che ha riguardato la norma di cui all'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 che testualmente dispone “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente…”. Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate, una prima volta, con la sentenza del 12 febbraio 2010 n. 3240 laddove affermavano, nel contrasto di giurisprudenza, che la norma doveva ritenersi applicabile anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore. Successivamente, il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica, l'art. 12, comma 11, del decreto legge n. 78 del 2010, cui ha fatto seguito una nuova pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17076) e la sentenza della Corte Costituzionale (cfr. n.15/2012) con la quale è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione normativa. In virtù dell'intervento legislativo e dei recenti arresti giurisprudenziali, questo giudicante ritiene che non possa, allo stato, revocarsi in dubbio che il criterio dell'attività prevalente di cui al citato art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell'INPS alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera esclusivamente per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Non opera, invece, per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26.
2 Pertanto, il concorso tra un'attività di lavoro autonomo (quale potrebbe essere quella di amministratore di società) e l'esercizio di un'attività commerciale, non dà luogo all'applicazione del criterio della prevalenza, rimanendo le due attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo contributivo nella rispettiva gestione assicurativa. Tutto quanto sopra esposto in tema di cumulabilità dell'iscrizione- contribuzione alla Gestione Separata Inps e alla Gestione dei Commercianti, resta da vedere se, pur ribadita la astratta compatibilità delle due iscrizioni, sussista, a monte, il requisito previsto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996 per l'iscrizione alla gestione commercianti, ovvero la partecipazione al lavoro aziendale, da parte del socio di una società, con i caratteri dell'abitualità e prevalenza. Dunque, considerato che non bisogna più procedere al giudizio comparativo tra le due attività (e cioè al giudizio di prevalenza ai sensi del comma 208) al fine di individuare la gestione cui pagare i contributi, sarà pur sempre necessario accertare se, in capo allo stesso soggetto, ricorrano contestualmente i requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni. Proprio in ordine alla dizione di partecipazione, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass., sez. lav., 04.04.2012, n. 5360). Va, dunque, distinta l'attività amministrativa, che richiede il compimento da parte dell'amministratore di atti di gestione e di rappresentanza, dall'attività lavorativa che lo stesso amministratore, nella qualità anche di socio, può (ma non necessariamente deve) svolgere all'interno della società la quale può consistere, come chiarito dalla Corte di legittimità sia in un'attività meramente attuativa ed esecutiva, sia in un'attività di carattere direttivo ed organizzativo. Ebbene, nel caso di specie, alla luce delle contestazioni sollevate dall'opponente che contesta lo svolgimento di qualsivoglia attività nell'ambito della società e che ha dedotto di essersi limitato alla sola attività amministrativa, tra l'altro non remunerata (cfr. risultanze verbale assembleare del 11/12/2018), consistente appunto nella presentazione di modelli agli uffici competenti (cfr. protocollo registrazione bilancio Camera di commercio, partecipazione assemblee societarie (cfr. verbale assembleare del 14/12/2018), ovvero di quelle attività propriamente gestionali, spettava all'INPS fornire la prova della partecipazione personale e abituale dell'opponente all'attività aziendale, ovvero lo svolgimento di un'attività che andasse al di là dei poteri e delle funzioni tipiche dell'amministratore, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita avendo scelto l'Istituto di restare contumace. Deve, pertanto, escludersi in via astratta e generale, ad avviso del giudicante, l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni qualora l'attività svolta dal soggetto come amministratore non si estenda al di là dei poteri-doveri propri della funzione e che, dunque, ad essa non si affianchi
3 alcuna altra attività lavorativa riconducibile alla qualifica di socio (in tal senso cfr. anche Tribunale di Roma sez.lav. 30.05.2013, n. 7443). Del resto va, peraltro, richiamata la circolare INPS del 14.05.2013 n. 78 che, nell'intento di fornire chiarimenti alle strutture territoriali, proprio con riferimento al requisito della partecipazione personale all'attività lavorativa con carattere di abitualità precisa che la relativa prova spetta all'Istituto di previdenza il quale, al fine di assolvere il relativo onere, non deve limitarsi a riscontri meramente documentali, bensì procedere, ove necessario, anche ad accertamenti da effettuarsi in loco. Nel caso in esame, parte opposta (attore in senso sostanziale nel presente giudizio) non ha assolto, in modo adeguato, al proprio onere probatorio. Va, infatti, evidenziato che lo schema del giudizio di opposizione, che viene formalmente instaurato dall'opponente, comunque non fa venir meno la posizione di attore in senso sostanziale della parte opposta e, pertanto, è onere dell'INPS provare l'esistenza dell'obbligo contributivo. Solo in presenza di allegazioni e prove specifiche da parte dell'Istituto (che nella fattispecie mancano) l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti. Non può esservi dubbio, inoltre, che su questa parte processuale incombeva la prova dell'omissione contributiva oggetto degli avvisi di addebito impugnati in base ai principi generali fissati dall'art.2697 c.c. secondo i quali “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei ad impedire la nascita od il perdurare del vantato diritto, tale prova essendo a carico del soggetto passivo della pretesa, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. Giova precisare che, nel caso in esame, non si verte in una di quelle situazioni che giustificano un'inversione della prova;
l'inversione dell'onere della prova è, difatti, collegabile esclusivamente ad eccezionali previsioni di legge od ad altre norme che pongano praesumpiotiones iuris tantum oppure al caso in cui la parte, cui la prova non spettava, abbia voluto accollarsela e rinunciare in maniera non equivoca ai vantaggi derivanti dall'applicazione dell'art.2697 c.c. (cfr. Cass. 28.6.1984 n.3796). Per tali motivi, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, devono dichiararsi non dovute dal ricorrente le somme vantate dall'Inps nell'avviso di addebito opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in considerazione del valore della causa e assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e dichiara non dovuti i contributi di cui all'avviso di addebito n. 328202100022504610000 per le causali di cui in motivazione;
4 b) condanna l'Inps a pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che liquida in complessivi
€ 1.769,00 oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione. Così deciso, Santa Maria Capua Vetere 2.4.2024 Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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