CASS
Sentenza 4 agosto 2021
Sentenza 4 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/08/2021, n. 30532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30532 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/20 .20 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
uditeti! Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE &te ha concluso chiedendo .,C\ ek t :J>Q udite-i4-eifferrsere Penale Sent. Sez. 5 Num. 30532 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 22/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza emessa in data 11.2.2020, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del GUP del medesimo Tribunale del 4.4.2019, che ha condannato CA GI alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 495 co. 1 c.p. 1.1.All'imputato è stato contestato di avere, nel corso di un controllo di polizia ed in sede di identificazione, attestato falsamente la propria identità (dicendo di essere ZI NN), successivamente accertata mediante il controllo dei documenti di circolazione della sua autovettura. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Matteo Alessandro Pagani e Vera Cantoni, deducendo: -con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 496 c.p.: il reato di cui all'art. 495, a seguito delle modifiche normative intervenute, è integrato a prescindere dalla circostanza che il falso refluisca in un atto pubblico, consumandosi nel momento stesso in cui le dichiarazioni sono rese al pubblico ufficiale;
in ragione di ciò, il discrimine con il delitto di cui all'art. 496 C.P. è dato dalla spontaneità delle dichiarazioni rese, nel senso che solo in tale evenienza è integrato il più grave delitto previsto dall'art. 495 c.p., circostanza insussistente nel caso di specie, essendo stata resa la falsa dichiarazione solo a seguito di specifica richiesta di identificazione da parte delle forze dell'ordine; in ogni caso, la motivazione è comunque viziata, in quanto la Corte omette di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento alla consapevolezza in capo all'imputato che le dichiarazioni sarebbero state trasfuse in un atto pubblico quale è la relazione di servizio;
la Corte territoriale non si è confrontata, in particolare, con i rilievi relativi, da un lato, allo stato di alterazione alcolica dell'imputato, dall'altro, alla circostanza che lo stesso si ravvedeva, ammettendo prontamente le proprie generalità, non appena si rendeva conto della possibilità che le sue dichiarazioni potevano essere riversate in un verbale;
-con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 129 c.p.p. e 167 c.p. in riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale: evidenzia al riguardo il ricorrente come siano decorsi più di cinque anni dalla irrevocabilità delle sentenze di condanna per cui era stato riconosciuto il beneficio e pertanto si sarebbe prodotto ex lege l'effetto estintivo del reato. 3. Il procuratore generale in sede, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte riportandosi al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. Invero, non merita censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto correttamente contestato all'imputato il reato di cui all'art. 495 c.p., atteso che all'atto del controllo degli operanti il CA- privo di documenti di identità - forniva le false generalità di ZI NN;
solo dopo che gli operanti verificavano l'intestatario del veicolo a bordo del quale l'imputato era giunto, quest'ultimo ammetteva di chiamarsi in modo diverso da quanto inizialmente indicato. In proposito, giova richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (ex plurimis Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Rv. 262658; Sez. 5 , n. 47044 del 10/07/2019 Rv. 277839; Sez. 5 , 47044 del 10/07/2019, Rv. 277839). Non può, infatti, configurarsi nella fattispecie in esame il meno grave reato di cui all'art. 496 c.p. come dedotto in ricorso, atteso che il delitto ex art 495 c.p. è configurabile proprio in relazione a false attestazioni, rilasciate al pubblico ufficiale (condotta questa pienamente ravvisabile nella fattispecie in esame per quanto evidenziato), mentre il delitto ex art. 496 c.p. è integrato dalla pronuncia di dichiarazioni false rilasciate al pubblico ufficiale o anche all'incaricato di pubblico servizio. Le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale sulla propria identità ove mendaci, sono appunto idonee ad integrare la falsa attestazione, che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5 , n. 47044 del 10/07/2019 Rv. 277839; Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, Rv.262658; Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010, Rv. 249707). 2. Inammissibile si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso in merito alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena operata con la sentenza di primo grado. Invero, tale censura non risulta essere stata proposta con i motivi di appello, sicchè deve ritenersi preclusa in questa sede ex art 606/3 c.p.p. In ogni caso, si osserva che essa è, comunque, manifestamente infondata, atteso che il reato di cui al presente giudizio è stato commesso il 14.6.2017, nei cinque anni dal passaggio in giudicato delle due sentenze di sospensione del 13 luglio 2012 e del 10 maggio 2013. 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.4.2021
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
uditeti! Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE &te ha concluso chiedendo .,C\ ek t :J>Q udite-i4-eifferrsere Penale Sent. Sez. 5 Num. 30532 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 22/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza emessa in data 11.2.2020, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del GUP del medesimo Tribunale del 4.4.2019, che ha condannato CA GI alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 495 co. 1 c.p. 1.1.All'imputato è stato contestato di avere, nel corso di un controllo di polizia ed in sede di identificazione, attestato falsamente la propria identità (dicendo di essere ZI NN), successivamente accertata mediante il controllo dei documenti di circolazione della sua autovettura. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Matteo Alessandro Pagani e Vera Cantoni, deducendo: -con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 496 c.p.: il reato di cui all'art. 495, a seguito delle modifiche normative intervenute, è integrato a prescindere dalla circostanza che il falso refluisca in un atto pubblico, consumandosi nel momento stesso in cui le dichiarazioni sono rese al pubblico ufficiale;
in ragione di ciò, il discrimine con il delitto di cui all'art. 496 C.P. è dato dalla spontaneità delle dichiarazioni rese, nel senso che solo in tale evenienza è integrato il più grave delitto previsto dall'art. 495 c.p., circostanza insussistente nel caso di specie, essendo stata resa la falsa dichiarazione solo a seguito di specifica richiesta di identificazione da parte delle forze dell'ordine; in ogni caso, la motivazione è comunque viziata, in quanto la Corte omette di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento alla consapevolezza in capo all'imputato che le dichiarazioni sarebbero state trasfuse in un atto pubblico quale è la relazione di servizio;
la Corte territoriale non si è confrontata, in particolare, con i rilievi relativi, da un lato, allo stato di alterazione alcolica dell'imputato, dall'altro, alla circostanza che lo stesso si ravvedeva, ammettendo prontamente le proprie generalità, non appena si rendeva conto della possibilità che le sue dichiarazioni potevano essere riversate in un verbale;
-con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 129 c.p.p. e 167 c.p. in riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale: evidenzia al riguardo il ricorrente come siano decorsi più di cinque anni dalla irrevocabilità delle sentenze di condanna per cui era stato riconosciuto il beneficio e pertanto si sarebbe prodotto ex lege l'effetto estintivo del reato. 3. Il procuratore generale in sede, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte riportandosi al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. Invero, non merita censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto correttamente contestato all'imputato il reato di cui all'art. 495 c.p., atteso che all'atto del controllo degli operanti il CA- privo di documenti di identità - forniva le false generalità di ZI NN;
solo dopo che gli operanti verificavano l'intestatario del veicolo a bordo del quale l'imputato era giunto, quest'ultimo ammetteva di chiamarsi in modo diverso da quanto inizialmente indicato. In proposito, giova richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (ex plurimis Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Rv. 262658; Sez. 5 , n. 47044 del 10/07/2019 Rv. 277839; Sez. 5 , 47044 del 10/07/2019, Rv. 277839). Non può, infatti, configurarsi nella fattispecie in esame il meno grave reato di cui all'art. 496 c.p. come dedotto in ricorso, atteso che il delitto ex art 495 c.p. è configurabile proprio in relazione a false attestazioni, rilasciate al pubblico ufficiale (condotta questa pienamente ravvisabile nella fattispecie in esame per quanto evidenziato), mentre il delitto ex art. 496 c.p. è integrato dalla pronuncia di dichiarazioni false rilasciate al pubblico ufficiale o anche all'incaricato di pubblico servizio. Le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale sulla propria identità ove mendaci, sono appunto idonee ad integrare la falsa attestazione, che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5 , n. 47044 del 10/07/2019 Rv. 277839; Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, Rv.262658; Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010, Rv. 249707). 2. Inammissibile si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso in merito alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena operata con la sentenza di primo grado. Invero, tale censura non risulta essere stata proposta con i motivi di appello, sicchè deve ritenersi preclusa in questa sede ex art 606/3 c.p.p. In ogni caso, si osserva che essa è, comunque, manifestamente infondata, atteso che il reato di cui al presente giudizio è stato commesso il 14.6.2017, nei cinque anni dal passaggio in giudicato delle due sentenze di sospensione del 13 luglio 2012 e del 10 maggio 2013. 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.4.2021