Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Rgnr 27080 /2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessia Notaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27080/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19/09/2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c;
TRA
(c.f. ), elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
D'Avino (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura separata in calce C.F._2 all'atto di costituzione di nuovo difensore in data 11.5.2022;
OPPONENTE
E
(P.IVA , in persona del l.r.p.t. Sig. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 elet.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Fabio Morra (c.f. dal quale è rappr.to e C.F._3 difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17/09/2024 le parti concludevano come da relative note di trattazione scritta, da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 6547/2020 con il quale il Tribunale di Napoli le ha ingiunto il pagamento in favore della della somma di €. 25.080,00, oltre che gli interessi legali dalla fattura al Controparte_1 soddisfo, nonché €.145,50 per spese e 540,00 per onorari, oltre accessori.
Il decreto opposto è stato emesso a seguito del ricorso presentato dalla società citata la quale deduceva l'esistenza del credito basato sulla fattura n. 20/2019, resa a seguito del completamento di lavori di ristrutturazione commissionati dall'opponente.
1
Si è costituita in data 8.3.2021 la società la quale ha eccepito la tardività della Controparte_1 denuncia dei vizi e difformità dell'opera lamentati ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda e nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale in quanto infondata e priva di qualsivoglia supporto probatorio, con vittoria di spese.
Istruita la causa, è stato nominato Consulente Tecnico d'ufficio l'ing. il quale ha depositato Persona_1 la relazione peritale il 18.07.2023, in uno con le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, e successivamente ha depositato i chiarimenti alla relazione in data 11.10.2023.
All'udienza per le precisazioni delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
1. Eccezione di decadenza
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di decadenza e di inammissibilità della opposizione avanzata da parte opposta per l'inosservanza del termine di denuncia dei vizi e/o difformità dell'opera ex art. 1667 c.c..
Gli artt. 1667 e 1668 c.c., operanti in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere oggetto di un contratto di appalto, integrano una disciplina speciale rispetto a quella generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c..
La giurisprudenza di legittimità, nel delimitare l'ambito di applicazione tra le due discipline, ha più volte confermato l'orientamento consolidato secondo cui “ la comune responsabilità dell'appaltatore ex articoli
1453 e 1455 c.c. non è esclusa dalle speciali disposizioni degli articoli 1667 e 1668 del Cc, né è governata da queste disposizioni piuttosto che da quelle generali degli articoli 1453 e 1455 del c.c., perché le predette disposizioni speciali integrano, senza escluderla, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita
o non sia stata completata o quando l'appaltatore abbia eseguito l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito
l'opera, si rifiuti di consegnarla;
quindi, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera”. (Cassazione civile sez. II, 17/05/2024, n.13821. In senso conforme, Cassazione civile sez. II, 09/02/2022, n.4077, Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, n.4527).
Nel caso di specie, dall'esame degli atti, risulta che la AGA 13 Società, dal mese di marzo 2018, ha interrotto i lavori di ristrutturazione presso l'immobile di proprietà della sig.ra abbandonando di fatto Parte_1 il cantiere e non provvedendo al completamento dei lavori, nonostante le sollecitazioni della parte opponente.
Circostanza che è stata altresì confermata dalla stessa società nella comparsa di costituzione e risposta, nella quale la opposta ha indicato quale causa giustificatrice della sua condotta, il mancato pagamento del compenso spettante da parte della committente. Sin da ora sul punto giova osservare che la giustificazione addotta, tuttavia, non trova corrispondenza negli atti: dalla documentazione depositata dalla opponente (in specie, i bonifici bancari emessi a favore della società), emerge che la ha provveduto con regolarità al Pt_1
2 pagamento di quanto dovuto alla società, secondo le modalità concordate all'atto dell'instaurazione del rapporto contrattuale.
Non documenta l'ultimazione dei lavori, come sostenuto dalla creditrice, il verbale di completamento dei lavori del 29.05.2020, allegato alla comparsa di costituzione e risposta, in quanto esso è riferito esclusivamente alla realizzazione della scala interna.
Stante il mancato completamento dell'opera, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra menzionata, non trova applicazione nel caso de quibus la disciplina speciale in tema di appalto, bensì quella generale dell'inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c..
2. Il merito della pretesa.
L'opponente ha in primo luogo affermato che i lavori di ristrutturazione aventi ad oggetto il rifacimento del terrazzo di copertura sono stati interamente pagati direttamente a fornitori e manovali e che il dettaglio dei Cont costi sostenuti, fu portato a conoscenza della società 13 a mezzo e-mail del 10.05.2019.
In merito all'andamento dell'appalto la opponente ha specificato che il contratto sottoscritto nel mese di Cont gennaio 2018 prevedeva l'affidamento alla 13 di lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà sito in Quarto alla Via Vaiani 98-come da dettagliato computo metrico estimativo per € 55.000,00 inclusa la “sistemazione del terrazzo di copertura”. Successivamente le parti avevano concordato la realizzazione di ulteriori opere al prezzo di € 6.810, di cui € 3.680 per il completamento del terrazzo, come documentato dal computo metrico prodotto (all.5). A causa della erronea esecuzione dei lavori sul terrazzo, Cont come indicati nel secondo computo metrico, la 13 predispose un terzo preventivo/computo metrico di €
7.300 per la risoluzione dei problemi causati dalla stessa ditta in sede di esecuzione delle lavorazioni sul terrazzo. La opponente, con riferimento a tale ultimo computo, ha dedotto di aver corrisposto l'acconto di € Cont
2.000. Dopo poco, tuttavia, gli operai della 13 non si erano più presentati in cantiere lasciando le opere incompiute.
Orbene, pacifica è la circostanza che tra le parti intercorreva un rapporto contrattuale di appalto, in forza del quale in data 27.1.2018 la sig.ra commissionava la Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà aventi ad oggetto le seguenti lavorazioni: “ realizzazione delle opere di demolizione, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, le opere di muratura e tramezzatura, anche con posa in opera di pannelli di copertura termoisolante, realizzazione di intonaco e pitturazione, opere di controsoffittatura, esecuzione di impianto termico, impianto idrico- sanitario, impianto elettrico completo di quadro elettrico generale ed impianto d'emergenza, predisposizione impianto antifurto, fornitura e posa in opera di pavimentazione e rivestimenti, fornitura di pezzi igienici e rubinetteria bagni, manto impermeabile, portoncino blindato in ferro, fornitura di camino a gas, sistemazione terrazzo di copertura (voce generica e non meglio specificata) [quantificato in € 1.000,00] e consulenza tecnica (voce generica, non meglio specificato e dettagliata) [quantificata in € 3.472,92]”. Altrettando pacifico è che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si rendevano necessari interventi extra- contrattuali da intendersi come variazioni del progetto originario concordate tra le parti, e che in data
18.1.2019 la appaltatrice trasmetteva computo metrico per l'importo complessivo di € 6.810,00 avente a oggetto “ differenze di punti luce e lampade di emergenza impianto elettrico, citofono del terrazzo, fornitura di termosifoni, maggiori quantità di mosaici e di pavimentazione nelle camere, modifica del mosaico nel bagno in camera, differenza per la porta scrigno, differenza per l'installazione di paraspigoli e fornitura di idroscopino, realizzazione di una finta trave quale decoro per il camino, ed un intervento al terrazzo di copertura (voce generica e non meglio specificata) quantificato in € 3.680,00”.
Al fine di verificare l'andamento dell'appalto e la corretta esecuzione delle opere eseguite è stato nominato l'ing. Questo giudice intende aderire alle conclusioni cui è giunto il CTU in sede di Persona_1
3 redazione della relazione peritale, in quanto esaustive, riscontrate dalla documentazione versata in atti e priva di elementi di contraddittorietà ed illogicità.
Ebbene dall'esame degli atti è emerso che nel corso dell'esecuzione delle opere si verificarono copiose infiltrazioni d'acqua che, contrariamente da quanto sostenuto da parte opponente, non è possibile ricondurre alla non corretta esecuzione dei lavori commissionati alla società. In data 21.01.2019 (data riportata nella documentazione agli atti [Rif. all. 2 soc. ) l'amministratore unico della soc. comunicava CP_1 CP_1 alla committente che “durante i lavori di realizzazione del vano scala sono stati riscontrate importanti infiltrazioni d'acqua al di sotto del cappotto termico, ovvero sul minerale del primo massetto di configurazione pendenze…. Al fine di porre rimedio a tale disagio si rende dunque necessario un intervento di impermeabilizzazione da eseguire all'interno della proprietà sui muri confinanti. Ciononostante, non è possibile escludere il ripresentarsi delle infiltrazioni in quanto tale stato delle cose richiederebbe un intervento anche sulle sorgenti che si trovano sui terrazzi adiacenti”.
La relazione peritale ha ricondotto il fenomeno infiltrativo a diversi fattori, ivi compreso il cattivo stato di manutenzione del terrazzo di proprietà confinante (pagg. 33 e 34 della relazione dell'ing. . Persona_1
In particolare nella relazione si legge “Dall'analisi dello stato dei luoghi il fenomeno infiltrativo nei locali sottostanti il terrazzo di copertura e nei locali del torrino scale probabilmente è stato determinato da più fattori:
1. Il muretto perimetrale adiacente al torrino scale, comunque, risulta distaccato cosi come nella struttura di proprietà aliena confinante: l'impermeabilizzazione posta a chiusura risulta probabilmente non efficiente alla tenuta provocando infiltrazioni (vedi tav. 3 foto 33,37);
2. La scossalina di alluminio posta in copertura può non bastare a proteggere l'adiacenza tra le due strutture: torrino scale e proprietà confinante (vedi tav.3 foto 40,41);
3. L'acqua meteorica probabilmente potrebbe trovare anche un percorso attraverso i ferri di sostegno annegati nel muretto perimetrale ed in quello lasciato in fase costruttiva causando il fenomeno infiltrativo
(vedi tav.3 foto 42);
4. La superficie esterna dello stesso parapetto risulta fessurata nell'area sottoposta alla finestra del locale deposito (vedi tav.3 foto 38). Ciò provoca probabilmente infiltrazioni all'interno del muretto trovando strada sino alle superfici interne del torrino scale. Le acque meteoriche, che sono assorbite dal solaio di calpestio del terrazzo, possono trovare un percorso preferenziale lungo le alette delle travi di acciaio che costituiscono la struttura portante di questi, causando l'innesco e l'avanzamento dell'ossidazione del ferro con conseguente fessurazione dell'intonaco all'intradosso del solaio del locale 6 (vedi tav 2 foto 20).
E' da rilevare, inoltre, che il cattivo stato di manutenzione del terrazzo adiacente (vedi tav 3 foto 43 e 44) non esclude la possibilità che vi siano infiltrazioni dirette che si possono propagare anche nel terrazzo confinante di proprietà , trattandosi di un unico pacchetto di copertura”. Parte_1
Nondimeno, il CTU ha evidenziato che la società opposta non provvedeva alla completa risoluzione delle infiltrazioni, pur avendo preventivato ulteriori interventi in tal senso, ma lasciava inalterato lo stato del luogo e abbandonava il cantiere senza alcuna giustificazione, costringendo la sig.ra a rivolgersi in maniera Pt_1 diretta ad altra ditta.
Il CTU, inoltre, in sede di sopralluogo dell'immobile, ha riscontrato alcune anomalie e difetti delle opere realizzate dalla società appaltatrice per la cui riparazione sono necessari ulteriori lavori di ristrutturazione.
(pagg. 28-30 della relazione), i cui costi sono stati quantificati in € 2.324,80.
4 In merito al credito richiesto dalla società di €. 25.080,00 e per cui è stato emesso il decreto opposto va evidenziato che la società appaltatrice ha così calcolato il dovuto: € 55.000 contratto + 6.800 opere extra contratto+ 8.600 costi per la impermeabilizzazione del terrazzo+ 1.000 costi ricerca infiltrazioni computo metrico+ 1.500 maggiori costi per compenso € 1.100 per montaggio scala. Totale 73.000 – Parte_2 acconto € 47.920.
Tale conteggio, alla luce della CTU espletata non trova alcun valido titolo costitutivo.
Invero, il CTU, in risposta al quesito n. 5, ha rilevato che sono stati eseguiti lavori per un totale di € 58.180 a fronte del pagamento dell'acconto di € 49.800, con un residuo di € 8.380. Il consulente ha tuttavia precisato che la sig. ha sostenuto costi ulteriori per completare i lavori non ultimati dalla ditta;
pertanto, il costo Pt_1 complessivo sostenuto dalla committente, di fatto, è stato di € 57.010, con un credito residuo a favore della società appaltatrice nei confronti della sig.ra , pari a €.1.800,00. L'ing. invero, ha ricostruito Pt_1 Per_1 analiticamente nella relazione, alla quale si rinvia, sia i compensi dovuti alla parte opposta per le opere già eseguite sia le somme versate dalla committente a favore della prima.
Orbene, il mancato completamento dei lavori senza alcuna valida giustificazione, in uno con l'esecuzione delle opere non a regola d'arte, sono idonei a configurare una responsabilità, per grave inadempimento, della società opposta per inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente ai sensi del combinato disposto ex artt. 1218 e dell'art. 1453 c.c., che giustifica la sospensione dei pagamenti, non avendo la società inadempiente fornito alcuna valida prova liberatoria. La pretesa creditoria a fronte della sollevata eccezione di inadempimento non può quindi essere soddisfatta.
3. Il risarcimento del danno.
Anche la domanda di risarcimento dei danni è fondata e deve essere accolta.
La condotta negligente della società appaltatrice ha costretto la sig.ra a provvedere a Parte_1 rivolgersi altrove per ultimare i lavori e rimediare ai difetti e ai vizi delle opere non correttamente realizzate, sostenendo costi aggiuntivi, tutti comprovati dalla documentazione in atti.
Posto che il risarcimento dei danni ha funzione compensativa – ripristinatoria, il pregiudizio economico patito dalla , che si identifica nei costi sostenuti per il completamento dei lavori, deve essere ristorato. Pt_1
Ebbene, il CTU, in risposta al quesito n. 6, quantifica l'ammontare dei costi, sostenuti e da sostenere, dalla parte opponente in € 4.792,98 oltre iva, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (tabella n. 5 della relazione peritale pag.41).
I danni morali ed esistenziali non sono risarcibili, in quanto i pregiudizi non sono stati provati dalla parte opponente.
Quanto alle spese di lite, seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, sono poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) Accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in motivazione e per effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 6547/2020 del Tribunale di Napoli emesso il 28.10.2020;
2) Accertato l'inadempimento della per le causali di cui in premessa, Controparte_1 condanna la medesima al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 4.792,98 oltre Parte_1 iva, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in €.118,50 per contributo unificato, €. 27,00 per marca da bollo, €.3.789,67 per il rimborso delle spese per CTU e €.2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Gaetano D'Avino, anticipatario.
4) Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, sono poste a carico del soccombente.
Così deciso in Napoli, il 7.1.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Alessia Notaro)
Redatto con la collaborazione del MOT in tirocinio generico dott.ssa Carmen Carandente
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