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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Composto dai magistrati:
Dott. Stefania Deiana Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice Relatore
Dott. Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 7.12.2023 da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. MARINUCCI ANNA, presso il cui studio hanno eletto domicilio nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70
e 71 c.p.c
1 MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data
7.12.2023 chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale e, cumulativamente, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza del 22.3.2024 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e omologava le condizioni inerenti la prole, i rapporti economici e il trasferimento immobiliare, disponendo con separata ordinanza per la rimessione sul ruolo ai fini della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti concludevano come di seguito indicato: confermata la volontà di non volersi riconciliare, confermano pure espressamente la volontà di ottenere la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_3
figlia, verserà l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) mensili a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il Parte_1
giorno cinque di ogni mese, ciò fino a che la figlia non avrà raggiunto l'indipendenza economica, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
2 Le spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le Linee
Guida del CNF del 2017 e come meglio sotto indicato: senza necessità del preventivo accordo di entrambi i genitori:
- le spese per iscrizione all'università e per acquisto dei libri di testo universitari;
- visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche ed estetiche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, cure protesiche.
- bollo, assicurazione e revisione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
previo accordo di entrambi i genitori:
- spese per alloggio fuori sede per la frequenza di università pubbliche e private;
frequenza di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- spese per l'acquisto di cellulari, computer, tablet;
- spese per conseguimento della patente presso autoscuole private e spese di acquisto e manutenzione
3 straordinaria dei mezzi di trasporto in uso alla figlia, spese per attività sportive agonistiche (abbigliamento, attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività). - spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia (es. festa di laurea).
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro (a mezzo posta, sms, email, p.e.c. o altra modalità documentabile) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Rinuncia all'impugnazione della emananda sentenza conforme alle condizioni concordate nel ricorso suddetto;
Trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato Civile del
Comune di Sassari.
***
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_3
matrimonio in Sassari in data 7.10.2001 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2001, n. 364, P. 2,
Serie A), dalla cui unione è nata la figlia Persona_1
(4.2.2002).
4 Le parti si sono in seguito separate con sentenza parziale del
Tribunale di Sassari n. 399/2024 del 22.3.2024 che omologava le condizioni proposte dalle parti.
Questo Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritenute le condizioni relative alla prole adeguate e tali da garantire l'interesse della figlia maggiorenne, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte che devono pertanto essere recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. B della l. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Parte_3
contratto in Sassari (SS) in data 7.10.2001, autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari alle
5 trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del
Comune di Sassari – Anno 2001- Atto 364 – Parte 2 – Serie
A;
2) conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 9.4.2025;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 23.6.2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Giovanna Maria Mossa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Composto dai magistrati:
Dott. Stefania Deiana Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice Relatore
Dott. Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 7.12.2023 da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. MARINUCCI ANNA, presso il cui studio hanno eletto domicilio nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70
e 71 c.p.c
1 MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data
7.12.2023 chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale e, cumulativamente, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza del 22.3.2024 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e omologava le condizioni inerenti la prole, i rapporti economici e il trasferimento immobiliare, disponendo con separata ordinanza per la rimessione sul ruolo ai fini della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti concludevano come di seguito indicato: confermata la volontà di non volersi riconciliare, confermano pure espressamente la volontà di ottenere la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_3
figlia, verserà l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) mensili a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il Parte_1
giorno cinque di ogni mese, ciò fino a che la figlia non avrà raggiunto l'indipendenza economica, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
2 Le spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le Linee
Guida del CNF del 2017 e come meglio sotto indicato: senza necessità del preventivo accordo di entrambi i genitori:
- le spese per iscrizione all'università e per acquisto dei libri di testo universitari;
- visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche ed estetiche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, cure protesiche.
- bollo, assicurazione e revisione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
previo accordo di entrambi i genitori:
- spese per alloggio fuori sede per la frequenza di università pubbliche e private;
frequenza di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- spese per l'acquisto di cellulari, computer, tablet;
- spese per conseguimento della patente presso autoscuole private e spese di acquisto e manutenzione
3 straordinaria dei mezzi di trasporto in uso alla figlia, spese per attività sportive agonistiche (abbigliamento, attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività). - spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia (es. festa di laurea).
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro (a mezzo posta, sms, email, p.e.c. o altra modalità documentabile) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Rinuncia all'impugnazione della emananda sentenza conforme alle condizioni concordate nel ricorso suddetto;
Trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato Civile del
Comune di Sassari.
***
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_3
matrimonio in Sassari in data 7.10.2001 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2001, n. 364, P. 2,
Serie A), dalla cui unione è nata la figlia Persona_1
(4.2.2002).
4 Le parti si sono in seguito separate con sentenza parziale del
Tribunale di Sassari n. 399/2024 del 22.3.2024 che omologava le condizioni proposte dalle parti.
Questo Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritenute le condizioni relative alla prole adeguate e tali da garantire l'interesse della figlia maggiorenne, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte che devono pertanto essere recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. B della l. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Parte_3
contratto in Sassari (SS) in data 7.10.2001, autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari alle
5 trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del
Comune di Sassari – Anno 2001- Atto 364 – Parte 2 – Serie
A;
2) conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 9.4.2025;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 23.6.2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Giovanna Maria Mossa
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