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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/12/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2792 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 c.f. rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta C.F._1 procura su foglio separato da considerarsi in calce, dall'Avv. Giuseppe Limblici e dall'Avv. Francesca Palumbo, elettivamente domiciliato presso la PEC dei difensori
- Email_1 Email_2 RICORRENTE CONTRO IL , GIÀ Controparte_1 [...]
, IN Controparte_2 PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE cf: , rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c,. P.IVA_1 dalla dr.ssa Letizia Bonura, dipendente del Controparte_1 [...]
Controparte_3 della Ferrovia a S. Lorenzo, 54, Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec: Email_3 RESISTENTE CONTRO
Controparte_4 Partecipanti alla mobilità interprovinciale a.s. 2023/2024 che hanno ottenuto una sede nella provincia di Agrigento;
contumaci RESISTENTI Oggetto: violazione del diritto di precedenza ex art. 33 legge n. 104/1992 nella procedura di mobilità FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 4.8.2023, ha adito il Giudice del lavoro Parte_1 del Tribunale di Termini Imerese nei confronti del in persona del legale CP_5 rappresentante, osservando che: come personale ATA con sede di lavoro in Bagheria, aveva partecipato alla procedura di mobilità interprovinciale a.s. 2023/2024 per ottenere il trasferimento presso un comune della Provincia di Agrigento vantando egli il diritto di precedenza ex art. 33 L n. 104/1992 in quanto unico referente della madre gravemente malata;
poiché detta domanda era stata disattesa dall'amministrazione resistente a vantaggio di altro personale che non vantava alcun titolo di precedenza, egli concludeva chiedendo “previo annullamento e/o
1 disapplicazione degli atti di cui in epigrafe- ivi compreso il CCNI mobilità 2022- 2025 nella parte di interesse - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della precedenza ex art. 33 della legge 104/92 nella mobilità interprovinciale ed al conseguente trasferimento, a far data dall'a.s. 2023/24, in uno dei comuni della provincia di Agrigento, seguendo l'ordine delle preferenze espresse in domanda;
2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nella provincia di Agrigento seguendo l'ordine delle preferenze espresse;
3. condannare il resistente alle spese di CP_1 giudizio.” Il , in persona del Ministro in carica, nel costituirsi ha sottolineato che: la CP_1 2 domanda era infondata in quanto il ricorrente, nel rispetto delle previsioni del CCNI, era stata trasferito in Provincia di Agrigento in via provvisoria, atteso che il trasferimento in via definitiva era possibile in altre fattispecie normativamente e contrattualmente previste ma non in quella azionata dal ricorrente;
detta modalità doveva ritenersi corretta atteso che il trasferimento provvisorio rappresentava il giusto contemperamento tra l'interesse dell'amministrazione e quello, soltanto provvisorio, del ricorrente. Ha quindi concluso acché, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del personale che avrebbe potuto subire pregiudizio in caso di accoglimento del ricorso, per il rigetto “del ricorso nel merito, siccome infondato in fatto ed in diritto oltreché carente di prova.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 depositate dalle parti Deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse atteso che, come da documentazione prodotta dall'amministrazione resistente, il ricorrente è stato trasferito in via definitiva presso un istituto scolastico in provincia di Agrigento a decorrere dall'a.s. 2025/2026, in tal modo ottenendo il risultato richiesto con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Per effetto di detta mutata situazione viene meno la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_6 Persona_1
; , Persona_2 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
con conseguente revoca dell'ordinanza del 15.5.2024 e dell'obbligo di
[...] disamina dell'eccezione di estinzione del giudizio per la contestata inosservanza della ricorrente al termine perentorio fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti controinteressati: invero, questi ultimi, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 101 c.p.c, non potranno avere alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa dall'esito del presente giudizio. Nel merito, con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, si rileva che la questione oggetto del presente giudizio – la legittimità degli disposizioni del CCNI Mobilità nella parte in cui negando la precedenza prevista dall'art. 33, comma 5, L.104/92 nei movimenti interprovinciali si pongono in contrasto con norme imperative ivi incluse quelle dettate dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE – è stata ripetutamente sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione la quale, preso atto delle ordinanze della Cassazione n. 1788/2024 e n. 24336/2024 di rinvio pregiudiziale alla CGEU sulla compatibilità con le norme della
2 Comunità Europea delle disposizioni del CCNI che regolano il diritto di precedenza delle disabilità nella disciplina dei trasferimenti per mobilità del personale della scuola, ha rinviato la decisione a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento della CGUE: v. Cass. Civ. n. 34616/2024, n. 6191/2025. Orbene, premessa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire atteso che l'assegnazione provvisoria contestata cui ha fatto seguito il trasferimento definitivo sempre nella medesima provincia di Agrigento, determina comunque la decorrenza giuridica ai fini di progressione economica nonché la continuità richiesta ai fini dell'acquisizione del punteggio per eventuali futuri trasferimenti, si ritiene che l'assenza di una domanda di risarcimento del danno, le note previsioni del CCNI
3 mobilità per il triennio 2025/2028 che – anticipando verosimilmente l'esito delle pronunce della CGUE - hanno riconosciuto la precedenza per i figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità anche nei trasferimenti interprovinciali così superando la previsione del CCNI oggetto di impugnazione, l'infondatezza della questione dell'onere della prova atteso, da un lato, che nel caso di specie, il ricorrente non lamenta l'inadempimento dell'amministrazione all'assegnazione dei posti comuni nella procedura delle fasi di svolgimento della mobilità scolastica quanto la mancata valutazione del titolo di preferenza rappresentato dall'essere l'unico figlio referente per l'assistenza alla madre gravemente disabile, dall'altro lato, che soltanto l'amministrazione – trattandosi di inadempimento contrattuale - avrebbe potuto dimostrare che la sede assegnata al ricorrente in via provvisoria non avrebbe potuto essere assegnata in via definitiva, con l'identico diritto di precedenza, tutto ciò premesso si ritiene che attendere l'esito del pronunciamento della CGUE ai soli fini della disciplina delle spese processuali per soccombenza virtuale, non appare utile e necessario nel caso di specie atteso che l'esame della contrastante giurisprudenza di merito in atti, le ordinanze di rinvio pregiudiziale alla CGUE della stessa Corte di Cassazione, le ordinanze di rinvio a nuovo ruolo in attesa di detto pronunciamento, denotano quel contrasto giurisprudenziale che, per consolidato insegnamento della Cassazione, integra il presupposto per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di nei Parte_1 confronti del in persona del Ministro in carica, con il ricorso depositato il CP_5
4.8.2023; dichiara integralmente compensate le spese di lite. Termini Imerese, 10.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
3
Parte_1 c.f. rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta C.F._1 procura su foglio separato da considerarsi in calce, dall'Avv. Giuseppe Limblici e dall'Avv. Francesca Palumbo, elettivamente domiciliato presso la PEC dei difensori
- Email_1 Email_2 RICORRENTE CONTRO IL , GIÀ Controparte_1 [...]
, IN Controparte_2 PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE cf: , rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c,. P.IVA_1 dalla dr.ssa Letizia Bonura, dipendente del Controparte_1 [...]
Controparte_3 della Ferrovia a S. Lorenzo, 54, Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec: Email_3 RESISTENTE CONTRO
Controparte_4 Partecipanti alla mobilità interprovinciale a.s. 2023/2024 che hanno ottenuto una sede nella provincia di Agrigento;
contumaci RESISTENTI Oggetto: violazione del diritto di precedenza ex art. 33 legge n. 104/1992 nella procedura di mobilità FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 4.8.2023, ha adito il Giudice del lavoro Parte_1 del Tribunale di Termini Imerese nei confronti del in persona del legale CP_5 rappresentante, osservando che: come personale ATA con sede di lavoro in Bagheria, aveva partecipato alla procedura di mobilità interprovinciale a.s. 2023/2024 per ottenere il trasferimento presso un comune della Provincia di Agrigento vantando egli il diritto di precedenza ex art. 33 L n. 104/1992 in quanto unico referente della madre gravemente malata;
poiché detta domanda era stata disattesa dall'amministrazione resistente a vantaggio di altro personale che non vantava alcun titolo di precedenza, egli concludeva chiedendo “previo annullamento e/o
1 disapplicazione degli atti di cui in epigrafe- ivi compreso il CCNI mobilità 2022- 2025 nella parte di interesse - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della precedenza ex art. 33 della legge 104/92 nella mobilità interprovinciale ed al conseguente trasferimento, a far data dall'a.s. 2023/24, in uno dei comuni della provincia di Agrigento, seguendo l'ordine delle preferenze espresse in domanda;
2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nella provincia di Agrigento seguendo l'ordine delle preferenze espresse;
3. condannare il resistente alle spese di CP_1 giudizio.” Il , in persona del Ministro in carica, nel costituirsi ha sottolineato che: la CP_1 2 domanda era infondata in quanto il ricorrente, nel rispetto delle previsioni del CCNI, era stata trasferito in Provincia di Agrigento in via provvisoria, atteso che il trasferimento in via definitiva era possibile in altre fattispecie normativamente e contrattualmente previste ma non in quella azionata dal ricorrente;
detta modalità doveva ritenersi corretta atteso che il trasferimento provvisorio rappresentava il giusto contemperamento tra l'interesse dell'amministrazione e quello, soltanto provvisorio, del ricorrente. Ha quindi concluso acché, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del personale che avrebbe potuto subire pregiudizio in caso di accoglimento del ricorso, per il rigetto “del ricorso nel merito, siccome infondato in fatto ed in diritto oltreché carente di prova.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 depositate dalle parti Deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse atteso che, come da documentazione prodotta dall'amministrazione resistente, il ricorrente è stato trasferito in via definitiva presso un istituto scolastico in provincia di Agrigento a decorrere dall'a.s. 2025/2026, in tal modo ottenendo il risultato richiesto con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Per effetto di detta mutata situazione viene meno la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_6 Persona_1
; , Persona_2 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
con conseguente revoca dell'ordinanza del 15.5.2024 e dell'obbligo di
[...] disamina dell'eccezione di estinzione del giudizio per la contestata inosservanza della ricorrente al termine perentorio fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti controinteressati: invero, questi ultimi, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 101 c.p.c, non potranno avere alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa dall'esito del presente giudizio. Nel merito, con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, si rileva che la questione oggetto del presente giudizio – la legittimità degli disposizioni del CCNI Mobilità nella parte in cui negando la precedenza prevista dall'art. 33, comma 5, L.104/92 nei movimenti interprovinciali si pongono in contrasto con norme imperative ivi incluse quelle dettate dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE – è stata ripetutamente sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione la quale, preso atto delle ordinanze della Cassazione n. 1788/2024 e n. 24336/2024 di rinvio pregiudiziale alla CGEU sulla compatibilità con le norme della
2 Comunità Europea delle disposizioni del CCNI che regolano il diritto di precedenza delle disabilità nella disciplina dei trasferimenti per mobilità del personale della scuola, ha rinviato la decisione a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento della CGUE: v. Cass. Civ. n. 34616/2024, n. 6191/2025. Orbene, premessa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire atteso che l'assegnazione provvisoria contestata cui ha fatto seguito il trasferimento definitivo sempre nella medesima provincia di Agrigento, determina comunque la decorrenza giuridica ai fini di progressione economica nonché la continuità richiesta ai fini dell'acquisizione del punteggio per eventuali futuri trasferimenti, si ritiene che l'assenza di una domanda di risarcimento del danno, le note previsioni del CCNI
3 mobilità per il triennio 2025/2028 che – anticipando verosimilmente l'esito delle pronunce della CGUE - hanno riconosciuto la precedenza per i figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità anche nei trasferimenti interprovinciali così superando la previsione del CCNI oggetto di impugnazione, l'infondatezza della questione dell'onere della prova atteso, da un lato, che nel caso di specie, il ricorrente non lamenta l'inadempimento dell'amministrazione all'assegnazione dei posti comuni nella procedura delle fasi di svolgimento della mobilità scolastica quanto la mancata valutazione del titolo di preferenza rappresentato dall'essere l'unico figlio referente per l'assistenza alla madre gravemente disabile, dall'altro lato, che soltanto l'amministrazione – trattandosi di inadempimento contrattuale - avrebbe potuto dimostrare che la sede assegnata al ricorrente in via provvisoria non avrebbe potuto essere assegnata in via definitiva, con l'identico diritto di precedenza, tutto ciò premesso si ritiene che attendere l'esito del pronunciamento della CGUE ai soli fini della disciplina delle spese processuali per soccombenza virtuale, non appare utile e necessario nel caso di specie atteso che l'esame della contrastante giurisprudenza di merito in atti, le ordinanze di rinvio pregiudiziale alla CGUE della stessa Corte di Cassazione, le ordinanze di rinvio a nuovo ruolo in attesa di detto pronunciamento, denotano quel contrasto giurisprudenziale che, per consolidato insegnamento della Cassazione, integra il presupposto per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di nei Parte_1 confronti del in persona del Ministro in carica, con il ricorso depositato il CP_5
4.8.2023; dichiara integralmente compensate le spese di lite. Termini Imerese, 10.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
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