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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/07/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 411/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 411/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] con il patrocinio dell'avv. LOSA SIRIA, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Calolziocorte (LC), Via Don Bolis n. 12 resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
Il ricorrente, come precisato all'udienza del 10.06.2025 e nella memoria ai sensi dell'art. 473-bis 17 cpc chiede all'On. le Tribunale che statuisca sulla responsabilità genitoriale nell'interesse della figlia nata fuori del matrimonio alle seguenti conclusioni:
SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Per_ Affidare la Minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la madre.
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
Assegnare la casa familiare sita in Calolziocorte (LC), Via Don Bolis n. 12 alla ricorrente nella sua attuale consistenza e con tutte Parte_1 le pertinenze.
CONTATTI E PERMANENZA DELLA FIGLIA MINORE PRESSO CIASCUN GENITORE
Per_ In virtù dell'età di – 17 anni - non prevedere precisi orari di visita ma lasciare che la ragazza decisa insieme al padre le modalità di visita.
Il padre, qualora intenda trascorrere dei giorni di vacanza con la Minore, avrà cura di comunicare preventivamente alla madre il luogo in cui soggiornerà. CONCORSO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Porre a carico di parte resistente la corresponsione mensile di un assegno di mantenimento in favore della minore pari ad Euro 400,00.= mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco in data 29.03.2018.
AI SENSI DELLE LEGGI FISCALI E TRIBUTARIE
L'assegno unico familiare, oggi previsto per i figli sino al compimento del ventunesimo anno di età, verrà interamente percepito dalla IG.ra
, senza animo di rimborso pro quota da parte del Padre;
idem dicasi per eventuali misure sostitutive e comunque qualsivoglia beneficio di Parte_1 welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere, che appunto spetteranno integralmente alla Madre Le eventuali detrazioni per la figlia a carico, non rientranti nelle misure di cui sopra, spetteranno ai Genitori in misura del 50% ciascuno.
Al fine di permettere eventuali deduzioni/detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, i Genitori dovranno mettere a disposizione dell'altro Genitore i documenti fiscali relative alle spese straordinarie sostenute per la figlia (fatture e ricevute, intestate al nominativo dei predetti, con indicato il loro codice fiscale) relative a spese deducibili/detraibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa, in tempo utile per la richiesta.
Si insta, infine, con la richiesta di condanna del resistente alle spese di lite in quanto parte ricorrente si è trovata costretta di adire la via giudiziale a fronte del mancato riscontro a ben due racc. a.r. inviate alla residenza di parte resistente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 11.03.202,
[...]
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale , Parte_1 CP_1 deducendo di avere intrattenuto con lo stesso una relazione more uxorio, nel corso della quale è nato la figlia , nata a [...] il [...] e chiedendo quanto sopra indicato. Per_1
La ricorrente, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto che il sig. , all'inizio del 2023, CP_1 decideva di trasferirsi altrove, dandone comunicazione solo alla figlia, senza che la stessa venisse informata della decisione presa, che veniva motivata con la necessita di vivere in un luogo più vicino al lavoro, per il ritiro della patente di guida.
Nel marzo 2023, la ricorrente si rivolgeva ad un legale per definire le condizioni per la regolamentazione della figlia minore, ma il IG. non riscontrava la missiva inviata e per tutto CP_1
l'anno 2023 si limitava a sporadiche telefonate con la figlia e a qualche visita nei fine settimana rientrando nella casa familiare come se nulla fosse.
La sig.ra ha pertanto dedotto di essere, attualmente, l'unico genitore di riferimento Parte_1 per la figlia di cui si occupa in via esclusiva, con l'aiuto della propria famiglia, provvedendo Per_1 ad ogni sua necessità, anche da un punto di vista economico.
All'udienza del 10.06.2025 le parti sono comparse personalmente ed è stato utilmente esperito il tentativo di conciliazione all'esito del quale il sig. ha dichiarato di aderire a tutte le CP_1 richieste formulate da parte ricorrente.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo, e alla memoria depositata ai sensi dell'art. 473-bis 17 cpc chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione. Nella medesima udienza, il Giudice relatore ha pronunciato ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22, disponendo provvedimenti temporanei ed urgenti nei limiti della domanda congiunte, rimettendo la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle domande congiunte all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni, anche tenuto conto della consensualizzazione della causa all'udienza del 10.06.2025. In particolare con riferimento all'affidamento della figlia minore, al suo collocamento e alle frequentazioni con il padre si osserva quanto segue: Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile. L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. L'affido esclusivo a un genitore, a norma dell'art. 337 quater c.c., può essere disposto allorquando l'affido all'altro genitore risulti contrario al superiore interesse del minore. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008). Nel caso di specie, non si ravvisano ostacoli alla previsione del regime di affido condiviso della figlia minore tra i genitori, in conformità a quanto richiesto, tenuto conto altresì della Per_1 consensualizzazione della domanda avvenuta in udienza, con la partecipazione del resistente personalmente anche se non costituito. Alla luce di quanto esposto si ritiene opportuno prevedere l'affido condiviso della figlia con Per_1 collocamento prevalente presso la madre. Quanto al regime delle frequentazioni con il genitore non collocatario, il Tribunale ritiene opportuno confermare quanto indicato nell'ordinanza emessa in udienza ai sensi dell'art. 473 bis 22, considerato che la figlia ha già compiuto 17 anni;
Per_1
Con riferimento al mantenimento della figlia minore, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno confermare quanto indicato nelle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo, prevedendo l'obbligo a carico del convenuto di contribuire al mantenimento dei della figlia minore nella misura di euro 400,00 mensili, stante la proprietà esclusiva in capo Per_1 alla ricorrente della casa coniugale. Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono a carico di entrambi i genitori, in pari misura. Tenuto conto della natura costitutiva della presente sentenza e della sostanziale adesione del resistente alle domande formulate dalla ricorrente, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda, consensualizzata in udienza tra le parti, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Tenuto conto della natura costitutiva della presente sentenza e della sostanziale non opposizione del resistente alle domande formulate dalla ricorrente, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Omologa le condizioni inerenti alla figlia minore ed ai rapporti economici e provvede Per_1 in conformità alle condizioni da intendersi qui di seguito trascritte: SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE: Per_ Affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la madre. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE Assegna la casa familiare sita in Calolziocorte (LC), via Dona Bolis n. 12 alla ricorrente nella sua attuale Parte_1 consistenza e con tutte le pertinenze a partire dall'11.07.2025. CONTATTI E PERMANENZA DELLA FIGLIA MINORE PRESSO CIASCUN GENITORE Per_ In virtù dell'età di – 17 anni- non si prevedono precisi orari di visita e la ragazza deciderà insieme al padre le modalità di visita. Il padre, qualora intenda trascorrere dei giorni di vacanza con la Minore, avrà cura di comunicare preventivamente alla madre il luogo in cui soggiornerà. CONCORSO AL MANTENIMNETO DELLA FIGLIA MINORE Pone a carico di parte resistente la corresponsione mensile di un assegno di mantenimento in favore della minore pari ad euro 400,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie come previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco in data 29.03.2018, a far data dal mese di luglio, entro il giorno 15, sempre che il mutuo per la casa sia intestato e pagato dall'sig.ra . Parte_1 AI SENSI DELLE LEGGI FISCALI E TRIBUTARIE. L'assegno unico familiare, oggi previsto per i figli sino al compimento del ventunesimo anno di età, verrà interamente percepito dalla IG.ra , senza animo di rimborso pro quota da parte del Padre;
idem dicasi per eventuali misure sostitutive e Parte_1 comunque qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere, che appunto spetteranno integralmente alla Madre. Le eventuali detrazioni per la figlia a carico, non rientranti nelle misure di cui sopra, spetteranno ai Genitori in misura del 50% ciascuno. Al fine di permettere eventuali deduzioni/detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, i Genitori dovranno mettere a disposizione dell'altro Genitore i documenti fiscali relative alle spese straordinarie sostenute per la figlia (fatture e ricevute, intestate al nominativo dei predetti, con indicato il loro codice fiscale) relative a spese deducibili/detraibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa, in tempo utile per la richiesta. Il sig. e la sig.ra s'impegnano a sostituire l'attuale cointestazione del mutuo soltanto a nome della sig.ra CP_1 Parte_1
, entro la fine del mese di giugno, in modo che la sig.ra possa rinegoziare le condizioni e pagare la Parte_1 Parte_1 rata a partire dal mese di luglio.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa le spese di lite
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di Consiglio del 18.07.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 411/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] con il patrocinio dell'avv. LOSA SIRIA, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Calolziocorte (LC), Via Don Bolis n. 12 resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
Il ricorrente, come precisato all'udienza del 10.06.2025 e nella memoria ai sensi dell'art. 473-bis 17 cpc chiede all'On. le Tribunale che statuisca sulla responsabilità genitoriale nell'interesse della figlia nata fuori del matrimonio alle seguenti conclusioni:
SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Per_ Affidare la Minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la madre.
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
Assegnare la casa familiare sita in Calolziocorte (LC), Via Don Bolis n. 12 alla ricorrente nella sua attuale consistenza e con tutte Parte_1 le pertinenze.
CONTATTI E PERMANENZA DELLA FIGLIA MINORE PRESSO CIASCUN GENITORE
Per_ In virtù dell'età di – 17 anni - non prevedere precisi orari di visita ma lasciare che la ragazza decisa insieme al padre le modalità di visita.
Il padre, qualora intenda trascorrere dei giorni di vacanza con la Minore, avrà cura di comunicare preventivamente alla madre il luogo in cui soggiornerà. CONCORSO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Porre a carico di parte resistente la corresponsione mensile di un assegno di mantenimento in favore della minore pari ad Euro 400,00.= mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco in data 29.03.2018.
AI SENSI DELLE LEGGI FISCALI E TRIBUTARIE
L'assegno unico familiare, oggi previsto per i figli sino al compimento del ventunesimo anno di età, verrà interamente percepito dalla IG.ra
, senza animo di rimborso pro quota da parte del Padre;
idem dicasi per eventuali misure sostitutive e comunque qualsivoglia beneficio di Parte_1 welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere, che appunto spetteranno integralmente alla Madre Le eventuali detrazioni per la figlia a carico, non rientranti nelle misure di cui sopra, spetteranno ai Genitori in misura del 50% ciascuno.
Al fine di permettere eventuali deduzioni/detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, i Genitori dovranno mettere a disposizione dell'altro Genitore i documenti fiscali relative alle spese straordinarie sostenute per la figlia (fatture e ricevute, intestate al nominativo dei predetti, con indicato il loro codice fiscale) relative a spese deducibili/detraibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa, in tempo utile per la richiesta.
Si insta, infine, con la richiesta di condanna del resistente alle spese di lite in quanto parte ricorrente si è trovata costretta di adire la via giudiziale a fronte del mancato riscontro a ben due racc. a.r. inviate alla residenza di parte resistente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 11.03.202,
[...]
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale , Parte_1 CP_1 deducendo di avere intrattenuto con lo stesso una relazione more uxorio, nel corso della quale è nato la figlia , nata a [...] il [...] e chiedendo quanto sopra indicato. Per_1
La ricorrente, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto che il sig. , all'inizio del 2023, CP_1 decideva di trasferirsi altrove, dandone comunicazione solo alla figlia, senza che la stessa venisse informata della decisione presa, che veniva motivata con la necessita di vivere in un luogo più vicino al lavoro, per il ritiro della patente di guida.
Nel marzo 2023, la ricorrente si rivolgeva ad un legale per definire le condizioni per la regolamentazione della figlia minore, ma il IG. non riscontrava la missiva inviata e per tutto CP_1
l'anno 2023 si limitava a sporadiche telefonate con la figlia e a qualche visita nei fine settimana rientrando nella casa familiare come se nulla fosse.
La sig.ra ha pertanto dedotto di essere, attualmente, l'unico genitore di riferimento Parte_1 per la figlia di cui si occupa in via esclusiva, con l'aiuto della propria famiglia, provvedendo Per_1 ad ogni sua necessità, anche da un punto di vista economico.
All'udienza del 10.06.2025 le parti sono comparse personalmente ed è stato utilmente esperito il tentativo di conciliazione all'esito del quale il sig. ha dichiarato di aderire a tutte le CP_1 richieste formulate da parte ricorrente.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo, e alla memoria depositata ai sensi dell'art. 473-bis 17 cpc chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione. Nella medesima udienza, il Giudice relatore ha pronunciato ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22, disponendo provvedimenti temporanei ed urgenti nei limiti della domanda congiunte, rimettendo la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle domande congiunte all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni, anche tenuto conto della consensualizzazione della causa all'udienza del 10.06.2025. In particolare con riferimento all'affidamento della figlia minore, al suo collocamento e alle frequentazioni con il padre si osserva quanto segue: Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile. L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. L'affido esclusivo a un genitore, a norma dell'art. 337 quater c.c., può essere disposto allorquando l'affido all'altro genitore risulti contrario al superiore interesse del minore. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008). Nel caso di specie, non si ravvisano ostacoli alla previsione del regime di affido condiviso della figlia minore tra i genitori, in conformità a quanto richiesto, tenuto conto altresì della Per_1 consensualizzazione della domanda avvenuta in udienza, con la partecipazione del resistente personalmente anche se non costituito. Alla luce di quanto esposto si ritiene opportuno prevedere l'affido condiviso della figlia con Per_1 collocamento prevalente presso la madre. Quanto al regime delle frequentazioni con il genitore non collocatario, il Tribunale ritiene opportuno confermare quanto indicato nell'ordinanza emessa in udienza ai sensi dell'art. 473 bis 22, considerato che la figlia ha già compiuto 17 anni;
Per_1
Con riferimento al mantenimento della figlia minore, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno confermare quanto indicato nelle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo, prevedendo l'obbligo a carico del convenuto di contribuire al mantenimento dei della figlia minore nella misura di euro 400,00 mensili, stante la proprietà esclusiva in capo Per_1 alla ricorrente della casa coniugale. Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono a carico di entrambi i genitori, in pari misura. Tenuto conto della natura costitutiva della presente sentenza e della sostanziale adesione del resistente alle domande formulate dalla ricorrente, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda, consensualizzata in udienza tra le parti, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Tenuto conto della natura costitutiva della presente sentenza e della sostanziale non opposizione del resistente alle domande formulate dalla ricorrente, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Omologa le condizioni inerenti alla figlia minore ed ai rapporti economici e provvede Per_1 in conformità alle condizioni da intendersi qui di seguito trascritte: SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE: Per_ Affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la madre. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE Assegna la casa familiare sita in Calolziocorte (LC), via Dona Bolis n. 12 alla ricorrente nella sua attuale Parte_1 consistenza e con tutte le pertinenze a partire dall'11.07.2025. CONTATTI E PERMANENZA DELLA FIGLIA MINORE PRESSO CIASCUN GENITORE Per_ In virtù dell'età di – 17 anni- non si prevedono precisi orari di visita e la ragazza deciderà insieme al padre le modalità di visita. Il padre, qualora intenda trascorrere dei giorni di vacanza con la Minore, avrà cura di comunicare preventivamente alla madre il luogo in cui soggiornerà. CONCORSO AL MANTENIMNETO DELLA FIGLIA MINORE Pone a carico di parte resistente la corresponsione mensile di un assegno di mantenimento in favore della minore pari ad euro 400,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie come previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco in data 29.03.2018, a far data dal mese di luglio, entro il giorno 15, sempre che il mutuo per la casa sia intestato e pagato dall'sig.ra . Parte_1 AI SENSI DELLE LEGGI FISCALI E TRIBUTARIE. L'assegno unico familiare, oggi previsto per i figli sino al compimento del ventunesimo anno di età, verrà interamente percepito dalla IG.ra , senza animo di rimborso pro quota da parte del Padre;
idem dicasi per eventuali misure sostitutive e Parte_1 comunque qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere, che appunto spetteranno integralmente alla Madre. Le eventuali detrazioni per la figlia a carico, non rientranti nelle misure di cui sopra, spetteranno ai Genitori in misura del 50% ciascuno. Al fine di permettere eventuali deduzioni/detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, i Genitori dovranno mettere a disposizione dell'altro Genitore i documenti fiscali relative alle spese straordinarie sostenute per la figlia (fatture e ricevute, intestate al nominativo dei predetti, con indicato il loro codice fiscale) relative a spese deducibili/detraibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa, in tempo utile per la richiesta. Il sig. e la sig.ra s'impegnano a sostituire l'attuale cointestazione del mutuo soltanto a nome della sig.ra CP_1 Parte_1
, entro la fine del mese di giugno, in modo che la sig.ra possa rinegoziare le condizioni e pagare la Parte_1 Parte_1 rata a partire dal mese di luglio.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa le spese di lite
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di Consiglio del 18.07.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada