Ordinanza cautelare 29 novembre 2022
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 08/01/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00276/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13254/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13254 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirko Danieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell'Interno dell'1.3.2022 (procedimento Prot. n. -OMISSIS-), notificato al ricorrente in data 19.7.2022 con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana del ricorrente e di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa IL ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente di cittadinanza camerunense ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 1° marzo 2022 di diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91, relativo all’istanza presentata in data 21 febbraio 2018.
In particolare, il Ministero resistente con il provvedimento gravato ha respinto la domanda “ VISTA la documentazione acquisita agli atti, dalla quale è emersa a carico dell'interessato la seguente situazione penale:
- 10.11.2017: notizia di reato dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Pavia, per maltrattamenti in famiglia reiterati, nei confronti del coniuge e dei figli minori;
VISTI gli elementi istruttori contrari forniti dalla Questura di Pavia, in data 27.09.2018, e dalla Prefettura dì Pavia, in data 01.10.2018;
VISTA la nota ministeriale trasmessa in data 14.12.2021, inserita nel sistema CIVES, utilizzando le medesime modalità informatiche previste per l'accettazione dell'istanza, con la quale è stato comunicato al richiedente il preavviso di diniego dell'istanza, ai sensi dell'art, 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e integr.;
CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni al riguardo ed è decorso il termine assegnato;
ATTESO che le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, con possibilità di valutare sfavorevolmente, in sede amministrativa, il complesso delle situazioni fattuali oggetto delle vicende penali e la tipologia delle fattispecie delittuose attribuite, anche a prescindere dagli esiti processuali definitivi;
RITENUTO che, allo stato, il pregiudizio penale soprariportato è indice sintomatico di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla sicura 'e rigorosa osservanza della legge penale vigente nell'ordinamento giuridico italiano;…”.
2. Parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
I. “ Violazione di legge, errata e/o falsa applicazione dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e/o contraddittorietà della motivazione, violazione del principio di partecipazione al procedimento, del diritto di difesa e del principio del contraddittorio”.
Il provvedimento di diniego sarebbe illegittimo perché l’Amministrazione non ha tenuto conto delle controdeduzioni e della documentazione presentate dal ricorrente in riscontro al preavviso di rigetto ed in particolare dalla sentenza n. -OMISSIS- del GUP del Tribunale di Pavia, che lo ha assolto dai reati menzionati nel preavviso di rigetto.
II. “ Violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza e/o contraddittorietà della motivazione. ”
Il ricorrente è stato assolto dalla accusa di maltrattamenti “perché il fatto non sussiste”, per cui il Ministero ha condotto una istruttoria errata essendosi limitato a constatare l’esistenza di una remota notizia di reato e senza verificare lo stato del procedimento penale.
3. Si è costituito il Ministero per resistere al ricorso chiedendone il rigetto e depositando una relazione sui fatti di causa unitamente alla documentazione a supporto.
4.All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1 Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l’ampiezza e la profondità dell’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell’amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
5.2 Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
5.3 I fatti di reato contestati al ricorrente nella notizia di reato si riferiscono a maltrattamenti in famiglia reiterati, nei confronti della coniuge e dei figli minori.
Da tale reato il ricorrente è stato assolto in sede penale con sentenza del -OMISSIS- del Tribunale di Pavia.
5.4 Il ricorrente sostiene con un primo motivo di ricorso l’illegittimità del diniego gravato poiché non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dallo stesso ove si fa riferimento alla assoluzione, producendo anche in allegato la relativa sentenza.
Il motivo non può trovare accoglimento poiché, a fronte di una comunicazione di preavviso di rigetto trasmessa al ricorrente in data 10 dicembre 2021 con espressa indicazione del termine di dieci giorni per far pervenire eventuali osservazioni, il ricorrente ha prodotto queste ultime solo in data 24 febbraio 2022.
Ora se è vero che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non è perentorio e l'Amministrazione, se necessariamente deve attendere il decorso dei dieci giorni prima dell'adozione del provvedimento, è tenuta comunque a valutare le osservazioni anche pervenute tardivamente qualora adotti il provvedimento successivamente, attesa la ratio della disciplina volta a favorire l'acquisizione di ulteriori elementi al procedimento prima dell'adozione dell'atto conclusivo.
Tuttavia tale interpretazione che lascia al privato la possibilità di presentare osservazioni anche oltre il termine assegnato dall’Amministrazione deve coniugarsi con i criteri di correttezza e buona fede nei rapporti tra amministrati e Amministrazione, tanto più per procedimenti come quelli in questione ove vi è una separazione netta tra responsabile della fase istruttoria (del procedimento) e responsabile dell’adozione del provvedimento finale.
Nel caso di specie le osservazioni sono state trasmesse all’Amministrazione non solo tardivamente, ma quasi a ridosso (24 febbraio) della sottoscrizione del provvedimento finale (1° marzo), quando ormai l’attività istruttoria doveva ritenersi conclusa, residuando unicamente la fase finale che ha visto la sottoscrizione del decreto da parte del Sottosegretario di Stato per conto del Ministro dell’Interno.
5.5 Ad ogni modo, come si legge nello stesso provvedimento gravato, “ le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, con possibilità di valutare sfavorevolmente, in sede amministrativa, il complesso delle situazioni fattuali oggetto delle vicende penali e la tipologia delle fattispecie delittuose attribuite, anche a prescindere dagli esiti processuali definitivi”.
Anche alla luce della giurisprudenza amministrativa le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con possibilità di valutare sfavorevolmente, in sede amministrativa, le risultanze fattuali oggetto delle vicende penali, a prescindere dagli esiti processuali definitivi e dall’intervenuta estinzione e/o riabilitazione (cfr., ex pluris , Cons. Stato, sez. III, n. 3975 del 2023; n. 11177 del 2022).
Dunque l’Amministrazione ha adottato il provvedimento finale non sulla base di una ritenuta responsabilità di tipo penale, ma autonomamente valutando i fatti contestati che per la loro peculiare natura (maltrattamenti reiterati in famiglia nei confronti del coniuge e dei figli minori) ben possono considerarsi, come ritenuto nel provvedimento gravato, indice sintomatico di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale e nell’accettazione dei valori e dei principi recepiti a livello costituzionale.
Difatti si tratta di condotte che destano uno specifico allarme sociale e che si caratterizzano per un forte disvalore sociale in quanto consumate nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili e spesso in condizioni di soggezione tali da rendere talvolta difficoltosa l’assunzione di elementi probatori atti ad accertare una responsabilità penale.
Pertanto non appare illogica la valutazione dell’Amministrazione che, a prescindere dalla conoscenza della sentenza di assoluzione, ha considerato i fatti di cui alla notizia di reato come indicativi di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza.
5.6 Ne consegue dunque l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta la carenza istruttoria da parte dell’Amministrazione.
6. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
7. La peculiarità della fattispecie controversa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA AT, Presidente FF
IL ON, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL ON | LA AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.