Sentenza 18 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2003, n. 9710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9710 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2003 |
Testo completo
0.9.79.0/ 03 CA TA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 17364/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Michele LO PIANO Consigliere Cron. 21387 Dott. Fabio MAZZA NET Consigliere- Rep. 2586 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Ud.18/02/03 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 123, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PANUCCIO, difeso dall'avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAI ASSIC IND SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Carlo Ciani, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA M CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difende, giusta delega in2003 460 atti;
1 controricorrente nonchè
contro
TA AF;
intimata avverso la sentenza Π. 14/01 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, emessa 1'01/02/01 e depositata il 10/02/01 (R.G. 231/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 6.3.1997 PI IN, assumen- do che il giorno 15.3.1995 era stato investito da un'autovettura di proprietà di LL RT, gui- data da RA IC ed assicurata per la responsabi- lità civile con la società SAI Assicurazioni spa, e che nell'incidente aveva riportato lesioni con fratture, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Locri, la proprietaria e la compagnia assicuratrice del veico- lo per ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti, che in via bonaria la compagnia di при assicurazione non gli aveva riconosciuto. Nella contumacia di LL RT, il tribuna- le adito, con sentenza depositata il 18.5.1999, riget- tava la domanda e compensava interamente le spese pro- cessuali. La impugnazione principale di PI IN era rigettata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza pubblicata il 10.2. 2001, la quale accoglieva, invece, l'appello incidentale della società di assicu- razione e condannava l'appellante principale a pagare le spese del doppio grado del giudizio. I giudici di appello rilevavano che il gravame di PI IN era stato formulato in maniera estrema- mente sintetica;
che esso non conteneva articolate ra- gioni di doglianza sui punti specifici della sentenza di primo grado;
che l'appello non evidenziava neppure le richieste dell'appellante, il quale si era limitato ad invocare l'accoglimento delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di quelle rassegnate a verbale d'udienza 1.2.1999 nella causa in- nanzi al tribunale. Ritenevano, pertanto, la impugnazione generica e, quindi, inammissibile, ed escludevano ogni possibilità di sanatoria dell'atto per effetto della costituzione della società appellata. 3 Per la cassazione della sentenza ha proposto ri- corso PI IN, il quale affida la impugnazione a due mezzi di doglianza. Resiste con controricorso la società SAI Assicura- zioni spa, che eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione del principio dell'autosufficienza. Non ha svolto difese la intimata LL RT. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione con la quale la società resistente deduce la inammissi- bilità del ricorso ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., assumendo che esso non avrebbe precisato i mo- tivi sui quali si fondava l'impugnazione e che avrebbe anche violato il principio della c.d. autosufficienza per la incompleta indicazione dei fatti e delle risul- tanze processuali di primo grado. L'eccezione non può essere accolta. Il primo motivo del ricorso, criticando la impugna- ta decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria in ordine alla pronuncia di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, deduce che la suddetta valutazione avrebbe dovuto essere compiuta in correlazione con le argomentazioni svolte dalla senten- ze di primo grado. Con il secondo motivo dell'impugnazione per cassa- ри zione il ricorrente specifica che, avendo il tribunale valutato (in maniera, peraltro, estremamente sintetica) soltanto gli elementi di fatto riguardanti la identifi- cazione dell'autoveicolo che avrebbe cagionato le le- sioni lamentate dall'attore, non era generico il suo gravame in appello, necessariamente diretto a contra- stare il solo punto affrontato e deciso dal giudice di primo grado e, al riguardo, sufficientemente specifico laddove sollecitava un più approfondito esame in ordine alla identificazione del veicolo investitore mediante la valutazione delle prodotte fotografie del mezzo, della copia del modello CID (prodotta da entrambe le parti) e della deposizione del teste PI IC, tenuto conto, altresì, del fatto che in comparsa di ri- sposta non vi era stata contestazione della parte con- venuta sulla identificazione medesima. Tenuto conto delle suddette doglianze, i due profi- li dell'eccepita inammissibilità non sono affatto fon- dati, giacché -premess0 che la mancata indicazione delle norme di diritto, su cui si fondano i motivi del ricorso per cassazione (art. 366, 1° comma, n. 4, c.p.c.), non costituisce requisito essenziale previsto a pena di inammissibilità quando i motivi stessi siano formulati in modo chiaro e comprensibile, tale da con- sentire la completa comprensione delle ragioni S zu dell'impugnazione (ex plurimis: Cass. n. 9624/2000) - nel caso di specie le doglianze del ricorrente sono del tutto chiare e comprensibili;
delimitano in modo esau- stivo il thema decidendum;
offrono un quadro completo e sufficiente delle vicende processuali dei due gradi del giudizio;
contengono l'indicazione espressa dell' iter argomentativo della decisione di primo grado;
riportano le ragioni che l'appellante aveva prospettato per cen- surare l'unica circostanza decisa della mancata prova in ordine alla identificazione del veicolo investitore. Ritenuta, perciò, l'ammissibilità del ricorso per cassazione, considera questa Corte -esaminando con- giuntamente i due mezzi di doglianza, esposti dal ri- corrente quali aspetti distinti dell'unica censura avente ad oggetto l'error in procedendo, in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado nel qualificare co- me generico il gravame dell'appello che la impugnazio- ne è fondata. La sentenza di primo grado, emessa dal tribunale di Locri in composizione monocratica, aveva ritenuto che non era stata data la dimostrazione della sicura iden- tificazione del veicolo investitore ed a detta conclu- sione l'adito tribunale era pervenuto in base alle se- guenti considerazioni: a) nel verbale di denuncia del sinistro sottoscritto da RA IC il mezzo veniva indicato come una Opel Kadett, mentre nella lettera di richiesta dei danni alla società di assicurazione si parlava genericamente di un veicolo Opel;
b) l'atto di citazione indicava allo stesso modo un veicolo Opel;
c) alla udienza del 3.11.1997 il procuratore dell'attore, a richiesta dell'istruttore, aveva specificato che si trattava di un Ford cassonato e, quindi, non di un'autovettura; d) il genitore del conducente del vei- colo aveva parlato, quale teste, di un autocarro Opel cassonato, in contrasto con quanto riferito dall'attore circa il suo investimento da parte di un'autovettura; e) l'unico teste sentito sul fatto era stato PI IC, genitore del conducente. Con l'atto di appello PI IN, sotto la indi- cazione "Motivi di diritto", aveva espressamente dedot- to quanto segue: "La sentenza impugnata ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova della identificazione del mezzo investitore, ma le fotografie di tale mezzo e la copia del modello CID (quest'ultima prodotta in entrambi i fascicoli delle parti) non lasciavano dubbi in proposi- to;
inoltre tale fatto non era contestato in comparsa di risposta e la testimonianza resa da IC PI (padre del conducente) confermava l'incidente" Nello stesso atto, in via istruttoria, l'appellante 7 ри chiedeva inoltre di provare, con lo stesso teste PI IC, che il veicolo investitore condotto dal fi- glio era proprio quello ritratto nelle fotografie ed indicato nella copia del modello CID. Nel raffronto tra il decisum in primo grado e le ragioni esposte dall'appellante a sostegno della sua impugnazione, si evince in modo chiaro che, nel conte- sto complessivo del gravame, i motivi esposti dall'appellante identificavano una doglianza bene spe- cificata, secondo la quale era da ritenere errata la conclusione del giudice di primo grado circa la mancata identificazione del veicolo investitore. Secondo la prospettazione formulata con l'atto di appello, infatti, detta identificazione era resa certa- mente possibile ove il giudice di merito, nella valuta- zione complessiva di tutte le risultanze processuali, avesse attribuito valenza di prova alle fotografie ri- producenti l'autovettura tipo Opel;
avesse considerato che la copia del modello CID era stata prodotta da en- trambe le parti in causa, onde al contenuto dell'atto esse concordemente si riportavano;
avesse interpretato il contenuto della comparsa di risposta come mancata contestazione circa la identificazione del mezzo inve- stitore;
avesse attribuito significato diverso alla de- posizione del teste PI IC, del quale si sol- 8 ри lecitava anche il nuovo esame in rinnovata prova orale, incentrata esattamente sulla circostanza relativa alla identificazione del veicolo investitore. In sostanza, ancorché in esposizione improntata a stretta sintesi, l'appellante aveva addotto argomenta- zioni suscettibili, in tesi, di contrasto con quelle della sentenza di primo grado e che il primo giudice non aveva ritenuto di valutare, per cui, richiedendo su di esse l'esame del giudice del gravame, circoscriveva in modo adeguato ed ampiamente comprensibile l'indagine devoluta con l'appello. Né altre specificazioni erano necessarie rispetto a decisione di rigetto in primo grado basata sull'unica ratio decidendi contestata con l'appello, dovendosi in proposito ribadire, secondo indiscusso indirizzo logico e conforme giurisprudenza di questo giudice di legitti- mità (ex plurimis: Cass. n. 9803/99; Cass. n. 6231/2000), che in tema di giudizio di appello la ri- correnza della specificità dei motivi non può essere definita in via generale ed assoluta. Essa, invece, ne- cessariamente deve essere correlata con la motivazione della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svolte nella sentenza grava- ta vengono contrapposte quelle dell'appellante, le qua- li, per la incompatibilità in cui sono presentate ri- и р 9710 S SUPREMA RT O C spetto alle premesse, al ragionamento ed alle conclu- sioni del giudice di primo grado, di queste siano di- I D rette a minare la fondatezza. In accoglimento del ricorso, pertanto, la impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per la decisione della impugna- zione della sentenza di primo grado. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare il regime delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giu- dizio di cassazione, alla Corte di appello di Catanza- ro. Roma, 18 febbraio 2003. Marian Fiduccin Il Consigliere est. Il Presidente Jup Ярайанс DEPOSITATO IN CANCELLERIA DNYC 18 GIM. 2003 Oggi IL EL C1 NN AT 1 10