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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2507/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MI ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13094/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250005289157000 BOLLO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1535/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250005289157000 relativa a tassa automobilistica per l'anno 2019 per un importodi euro 239, 00, notificata in data
15/5/2025.
L'interessato a sostegno del proposto gravame, notificato sia ad ADEr che alla Regione Campania con un solo motivo ha dedotto il vizio di mancata notifica del presupposto avviso di accertamento , con conseguente nullità dell'iter procedimentale e dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio per resistere AD
Parte ricorrente ha poi prodotto in data 19/1/2026 memorie difensive ad ulteriore illustrazione della fondatezza della tesi di cui all'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare meritevole dipositivo apprezzamento in ragione della fondatezza del vizio in procedendo di gravame ivi denunciato.
Invero la qui gravata cartella fa riferimento a pregresso avviso di accertamento, recante numero
96419244671 indicato come notificato in data 30/9/2022, ma di detto adempimento non v'è prova documentale e non v'è dubbio che è onere dell'Amministrazione dimostrare detta circstanza di fatto e di diritto del tutto essenziale , stante il carattere recettizio dell'atto di accertamento.
E dunque per tabulas la censura di mancata notifica dell'atto presupposto si rivela fondata e ciò comporta l'accoglimento del ricorso con annullamento della qui gravata cartella esattoriale.
Le spese di causa seguono la regola della soccombenza, liquidate come da di dispositivo .
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese che si liquidano complessivamente in euro 800,00. Con attribuzione al procuratore antistatario
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MI ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13094/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250005289157000 BOLLO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1535/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250005289157000 relativa a tassa automobilistica per l'anno 2019 per un importodi euro 239, 00, notificata in data
15/5/2025.
L'interessato a sostegno del proposto gravame, notificato sia ad ADEr che alla Regione Campania con un solo motivo ha dedotto il vizio di mancata notifica del presupposto avviso di accertamento , con conseguente nullità dell'iter procedimentale e dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio per resistere AD
Parte ricorrente ha poi prodotto in data 19/1/2026 memorie difensive ad ulteriore illustrazione della fondatezza della tesi di cui all'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare meritevole dipositivo apprezzamento in ragione della fondatezza del vizio in procedendo di gravame ivi denunciato.
Invero la qui gravata cartella fa riferimento a pregresso avviso di accertamento, recante numero
96419244671 indicato come notificato in data 30/9/2022, ma di detto adempimento non v'è prova documentale e non v'è dubbio che è onere dell'Amministrazione dimostrare detta circstanza di fatto e di diritto del tutto essenziale , stante il carattere recettizio dell'atto di accertamento.
E dunque per tabulas la censura di mancata notifica dell'atto presupposto si rivela fondata e ciò comporta l'accoglimento del ricorso con annullamento della qui gravata cartella esattoriale.
Le spese di causa seguono la regola della soccombenza, liquidate come da di dispositivo .
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese che si liquidano complessivamente in euro 800,00. Con attribuzione al procuratore antistatario