Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1541/2024
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473 bis n.24 c.p.c. promosso da Parte_1 nei confronti di , iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G.1541/2024, avverso Parte_2
l'ordinanza del 12.11.2024 emessa dal Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Foggia nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.GA.C. 3361/2024, pendente inter partes; letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
letto il parere formulato in data 4.12.2024 dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza dell'11.03.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, in via temporanea ed urgente autorizzava i coniugi a vivere separati;
nulla disponeva in ordine all'assegnazione dell'abitazione familiare, in assenza di prole minorenne e di quella maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
onerava il del versamento mensile di €.400 a titolo di assegno di mantenimento Pt_2 muliebre, con decorrenza dal mese dell'adozione di tale decisione e da rivalutarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT.
La IG.ra proponeva reclamo avverso tale ordinanza, iscritto innanzi a questa Corte con il n. Parte_1 di R.G. 1541/2024, dolendosi dell'erronea ponderazione dei redditi del consorte e della scorretta valutazione della sperequazione reddituale esistente fra le parti ai fini della censurata determinazione.
Il infatti, è impiegato da anni, con qualifica dirigenziale nel settore delle Parte_2 pagina 1 di 5
2.500 lordi, così come da lui sostenuto).
In aggiunta a ciò, egli percepisce annualmente ulteriori somme a titolo di premi di produzione e di benefit, mentre la IG.ra si è dedicata per 35 anni esclusivamente alla cura della casa e dei figli, Pt_1 rinunciando a realizzarsi nel mondo del lavoro anche al fine di consentire al marito di avere una lusinghiera carriera sindacale nella UGL oltre che politica nel Comune di San Giovanni Rotondo.
E dunque, nell'invocare una rivalutazione di tutte le emergenze istruttorie formatesi in prime cure, concludeva affinché la Corte, a parziale modifica della prefata ordinanza, le volesse riconoscere un assegno di mantenimento di €.800 mensili, ovvero del diverso importo comunque superiore a quello fissato dal Giudice Delegato, con vittoria delle spese e competenze per questa fase del procedimento.
L'udienza del 14.01.2025 veniva celebrata in absentia e, a scioglimento della riserva ivi adottata, con ordinanza del 21.01.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per quella del 27.02.2025 (poi rinviata d'ufficio all'11.03.2024) stante la dichiarata nullità della notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, effettuata dalla in favore del reclamato e non già del di lui procuratore e difensore, Pt_1 costituitosi nel procedimento di prime cure.
Instauratosi correttamente il contraddittorio, il si costituiva innanzi la Corte giusta Parte_2 comparsa depositata il 24.02.2024 e, in primo luogo, eccepiva l'inammissibilità del gravame per effetto della dichiarata nullità della notifica, viepiù a cagione –a suo dire- dell'assenza di una istanza di remissione in termini per il regolare espletamento di tale adempimento.
Contestava poi tutte le attività assertive della moglie e, nel merito, chiedeva che la Corte volesse rigettare il reclamo con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore e difensore, dichiaratosi anticipatario, e con condanna della IG.ra anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Parte_1
Anche l'udienza dell'11.03.2024 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, acquisite le note di trattazione ex art. 127 ter depositate dalle parti, all'esito della relativa camera di consiglio il procedimento veniva riservato per la decisione.
Infine, con nota del 4.12.2024 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede comunicava di non formulare alcun parere in merito al reclamo, in mancanza di figli minori e/o di questioni controverse aventi natura pubblicistica.
Riepilogate le deduzioni, eccezioni e conclusioni delle parti, in punto di rito giova ricordare che, secondo una corretta interpretazione sistematica dell'art. 473-bis n.24, il reclamo ha il solo effetto d'investire la
Corte di Appello del riesame dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal Presidente del Tribunale
pagina 2 di 5 o dal Giudice Delegato, ove siano affetti da errori manifesti, laddove spetta allo stesso Giudice di prime cure provvedere all'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori espletati nel giudizio di merito ivi pendente.
Chiarito ciò, devesi in primo luogo sgomberare il campo dall'eccepita inammissibilità del reclamo perché notificato personalmente al e non già all'Avv. Joseph Splendido, costituitosi innanzi al Parte_2
Tribunale di Foggia per conto di questi.
Trattasi, a ben vedere, di notificazione nulla e non già inesistente, così come osservato dalla Corte con la predetta ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.
Ed invero, sulla scorta dei principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza n.
14916/2016, nel caso di specie non possono ritenersi difettanti gli elementi essenziali del procedimento notificatorio di guisa che, rilevata la tempestività del deposito del reclamo mediante l'iscrizione a ruolo del procedimento, la Corte ha rilevato d'ufficio la nullità ed ha ordinato alla di procedere alla Parte_1 notifica all'Avv. Splendido, nella qualità innanzi indicata, di tutti gli atti volti a consentire il corretto instaurarsi del contraddittorio, rinviando il procedimento al fine di consentire al di Parte_2 esercitare anche in questa sede il suo diritto di difesa.
Tale eccezione è dunque da ritenersi priva di pregio giacché non si è in presenza di notifica inesistente, insanabile persino in caso di costituzione del soggetto destinatario di essa, ma di notifica nulla.
Quanto invece al merito del reclamo, appare utile richiamare i principi in subiecta materia.
Come noto, l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione (art. 156 c.c.) è considerata la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproco derivanti dal matrimonio (cfr, Cass.
Civ. 20.02.2013 n. 4178) e, di regola, esso ha funzione di fornire al coniuge che non ha adeguati redditi propri un sostegno economico per il tempo successivo al venir meno della convivenza, con lo scopo, solo tendenziale, di fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nei limiti di quanto consentito dalle capacità economiche del coniuge obbligato.
In ragione di tali principi e delle avverse prospettazioni fattuali e giuridiche delle parti, è dunque necessario ponderare se l'importo fissato dal Giudice Delegato con la gravata ordinanza sia da ritenersi equamente determinato rivalutando tutte le emergenze processuali formatesi fino all'adozione della gravata ordinanza.
Ebbene, i dati certi della questione sono i seguenti: 1) le parti hanno contratto matrimonio in data
01.09.1990 e da tale unione sono nati due figli, entrambi adulti ed indipendenti dal punto di vista economico;
2) i coniugi avevano adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni e sono pagina 3 di 5 cointestatari dell'abitazione familiare e delle relative pertinenze, di cui non è stata disposta l'assegnazione per la mancanza di figli con loro conviventi;
3) la IG.ra ha sempre assolto alle mansioni Pt_1 domestiche ed accuditive nei confronti dei figli, ha compiuto 59 anni e non pare abbia avuto esperienze di lavoro extradomestiche, con quanto da ciò consegue in termini di oggettiva sua difficoltà di reperire oggi una proficua attività, viepiù in considerazione dell'ambiente socio-economico nel quale vive e che si connota per la scarsa dinamicità; 3) il invece, svolge il lavoro innanzi indicato presso il Pt_2
Nosocomio di San Giovanni Rotondo, oltre a ricoprire incarichi sindacali e politici presso tale Comune
(circostanze pacificamente ammesse), sicché percepisce una retribuzione netta di poco superiore ad
€.
2.600 mensili, a cui dovrà aggiungersi la liquidazione annuale delle indennità di risultato così come emergenti dalla disamina dei suoi estratti conto.
Quanto poi alle consistenze reddituali, il ha dichiarato al fisco €.44.712 nel 2022, €.43.418 nel Pt_2
2023 ed €.44.843 nel 2024, tutti al lordo delle corpose ritenute IRPEF e delle addizionali comunali e regionali, ed è gravato della restituzione delle rate del mutuo contratto presumibilmente per l'acquisto dell'abitazione familiare e di tutte le ulteriori spese documentate, comprese quelle per le utenze domestiche, per il possesso di un'autovettura e di due scooter, per l'assicurazione sull'immobile
(recentemente sottoposto a ristrutturazione, con tutti i benefici del caso, emergenti dalle cessioni dei crediti fiscali i cui importi risultano accreditati sul suo conto corrente).
Ed allora, ponderati in senso circolare tutti i testé indicati elementi, appare equo rideterminare l'assegno di mantenimento muliebre nella misura mensile di €.550, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici
ISTAT.
Quanto infine alle spese di lite, tenuto conto della complessiva condotta processuale delle parti e dell'accoglimento della domanda formulata dalla in via gradata, il e deve Parte_1 Parte_2 essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in favore della reclamante nella misura di €.1.923,00, oltre maggiorazione al 15%, IVA e CAP come per legge, se dovute, da rifondersi in favore dello Stato in ragione dell'intervenuta ammissione della predetta al beneficio del patrocinio a carico dello
Stato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile,
1. Accoglie per quanto di ragione il reclamo proposto dalla IG.ra e, a parziale riforma Parte_1 dell'ordinanza del 12.11.2024, emessa dal Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G.A.C. 3361/2024, ridetermina pagina 4 di 5 l'assegno di mantenimento muliebre a carico del IG. nella misura mensile di Parte_2
€.550,00, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in favore della Parte_2 reclamante nella misura di €.1.923,00, oltre maggiorazione al 15%, IVA e CAP come per legge, se dovute, da rifondersi in favore dello Stato in ragione dell'intervenuta ammissione della predetta al beneficio del patrocinio a carico dello Stato.
Così deciso in Bari l'11.03.202
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
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