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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 8583/2021 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PICCINNI HELFRID e Parte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico contro
, con il patrocinio dell'avv. TESTA ROBERTO, elettivamente Controparte_1 domiciliato in PIAZZALE LUIGI CADORNA, 4 20123 MILANO
Oggetto: indennita' sostitutiva del preavviso e risarcimento danni
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 1-11-
21, ha convenuto in giudizio la per sentirla Parte_2 Controparte_1 condannare al pagamento del complessivo importo di € 40.664,48, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' al pagamento del danno non patrimoniale, valutato dal Giudice in via equitativa.
Premesso di essere giornalista gastronomica e di essere stata ceduta da Controparte_2 alla convenuta dal 1-1-20, la ricorrente ha esposto di essersi dimessa per
[...] giusta causa in data 30-9-20, con effetto dal 1-10-20.
La ricorrente ha aggiunto di avere chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2883/2020 per il pagamento delle competenze di fine rapporto: in sede di opposizione l'odierna convenuta aveva dedotto un contro credito generato dall'asserito mancato rispetto del termine di preavviso ed il Tribunale di Milano , con sentenza n. 2161/2021, aveva accertato la giusta causa di dimissioni, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. pagina 1 di 6 In punto di diritto la ricorrente ha invocato l'art. 32 del c.n.l.g. e ha dedotto che la difficile situazione a cui era stata sottoposta le aveva causato in danno professionale e psicologico.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. In via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento del debito della ricorrente relativo alla indennità sostitutiva di mancato preavviso pari ad €
9.963,82 e la condanna della ricorrente, al netto delle competenze di fine rapporto, al pagamento dell'importo di € 6223,28 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
ha chiesto inoltre il pagamento dell'importo di € 170,0 a titolo di buoni pasto, ricevuti dalla ricorrente in numero superiore al dovuto.
A seguito di riassunzione del giudizio, sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano sopra citata, il Giudice, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1. Innanzi tutto appare fondata la domanda di corresponsione dell'indennita' sostitutiva del preavviso.
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con il quale la ricorrente aveva ottenuto il pagamento delle competenze di fine rapporto, l'odierna convenuta, ritenuta la violazione, da parte della signora , del termine di preavviso previsto dalla legge e Parte_1 contrattualmente determinato dal in misura di due mesi, si è dichiarata creditrice Pt_3 dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Con sentenza n. 963/21 il Tribunale di Milano ha accertato la giusta causa di dimissioni da parte di e ha rigettato l'opposizione, confermando integralmente il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto.
Nel presente giudizio la ricorrente ha riproposto le domande di condanna avanzate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed in quella sede dichiarate inammissibili.
All'udienza del 9-2-22 il presente giudizio e' stato sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in quanto presupposto essenziale delle domande avanzate nel presente giudizio era l'accertamento della sussistenza di una giusta causa di dimissioni e tale accertamento pendeva avanti alla Corte d'Appello di Milano, chiamato all'udienza del 7-3-22: la risoluzione pagina 2 di 6 della presente controversia dipendeva dalla definizione del suddetto giudizio, che investiva una questione di carattere pregiudiziale, vale a dire un antecedente logico-giuridico essenziale rispetto all'esito del presente giudizio.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n.203/2022, ha rigettato l'appello promosso dalla società resistente e la a Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5390/2025, ha rigettato il ricorso promosso dalla società resistente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano.
Nell'ordinanza citata la Cassazione ha affermato: “
5.1. la sentenza impugnata, premesso che il Tribunale aveva correttamente accertato, rigettando l'opposizione proposta da CP_1
la sussistenza della giusta causa di dimissioni, ha evidenziato che la società, nel ricorso
[...] in opposizione avverso il decreto ingiuntivo, aveva eccepito il proprio maggior credito correlato alla insussistenza di una giusta causa di dimissioni ed al conseguente proprio diritto ad ottenere il pagamento della indennità di preavviso;
aveva infatti a tal fine Controparte_1 richiamato l'art. 27 del c.n.l.g. e osservato che dallo stesso cedolino della retribuzione del mese di ottobre 2020, prodotto dalla controparte, risultava un debito della lavoratrice per la somma di € 6.223,28, a titolo di indennità di preavviso. Sulla scorta di tale quadro ricostruttivo delle difese delle parti il giudice di appello ha ritenuto che la questione inerente la sussistenza della giusta causa era stata correttamente e necessariamente valutata onde accertare la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria nonché della eccezione riconvenzionale della società; in questa prospettiva ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c.;
5.2. la decisione di seconde cure è corretta e si sottrae alle censure articolate dalla odierna ricorrente;”.
La S.C. ha precisato: “5.5. ciò posto, non risulta validamente contrastata - in difetto della trascrizione degli atti di riferimento ed in particolare dell'intero ricorso in opposizione, come viceversa necessario per consentire al collegio di legittimità, giudice del fatto processuale, la verifica del contenuto delle difese delle parti - la affermazione della Corte di merito in ordine al fatto che nel giudizio di opposizione la società opponente, convenuta in senso sostanziale, aveva spiegato eccezione riconvenzionale la quale, come noto, consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo (Cass. n. 7292/2021); la circostanza, del resto, risulta implicitamente ammessa dalla odierna ricorrente laddove richiama le difese spiegate nel ricorso in opposizione le quali, in quanto dichiaratamente intese a paralizzare la pretesa azionata in via monitoria con la pagina 3 di 6 deduzione del credito vantato nei confronti dell'opposta a titolo di indennità sostitutiva dalla società, configurano una eccezione riconvenzionale;
da tanto deriva che poiché la verifica della fondatezza della eccezione riconvenzionale implicava l'accertamento della sussistenza
o meno della giusta causa di dimissione, correttamente la questione è stata ritenuta devoluta
e quindi esaminata dal Tribunale, come ritenuto dalla Corte di appello;
”.
Effettivamente la Cassazione ha altresi ' escluso la sussistenza del denunziato vizio di extrapetizione, osservando: “
5.6. a riguardo è da evidenziare che dalla medesima espressione utilizzata nel dispositivo della sentenza di primo grado, ed in coerenza con la natura di eccezione riconvenzionale attribuita alla deduzione della società opponente in ordine al credito vantato nei confronti della lavoratrice per l'indennità sostitutiva del preavviso, il giudice di prime cure non ha mostrato di voler rendere una autonoma pronunzia di accertamento della sussistenza della giusta causa di dimissioni, ma, come si evince dall'uso del participio passato “accertata la giusta causa di dimissioni”, una valutazione esclusivamente strumentale alla pronunzia richiesta dall'opponente di revoca o di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto”.
Peraltro la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo richiesta dall'odierna convenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva come presupposto essenziale l'assenza di una giusta causa di dimissioni, assenza che rendeva la lavoratrice debitrice dell'indennita' sostitutiva del preavviso trattenuta nel cedolino di ottobre 2020, che recava un credito a favore della societa' datrice di lavoro.
Non si puo', pertanto ritenere che la pronuncia del Tribunale di Milano nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pronuncia che ha accertato che la lavoratrice non era tenuta ad osservare il periodo di preavviso, possa essere limitata solo al rigetto dell'opposizione.
Come giustamente osservato dal Tribunale nella sentenza n. 963/21 “la presente vicenda riguarda l'accertamento della sussistenza o meno di giusta causa di dimissioni con effetto immediato, accertamento che esula, con ogni evidenza, dalla suindicata, inammissibile domanda riconvenzionale”.
A tiolo di indennita' sostitutiva del preavviso alla ricorrente spettano pacificamente otto mensilita' della retribuzione.
In assenza di ulteriori specificazioni e di conteggi dettagliati da parte della ricorrente,
l'indennita' sositutiva del preavviso deve essere quantificata in complessivi € 39.855,20, come indicato nella memoria di costituzione della convenuta.
pagina 4 di 6 Del resto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'odierna ricorrente aveva quantificato l'emolumento in esame in complessivi € 36.152,64 e non in € 40.664,48, somma richiesta nel presente giudizio.
Sul suddetto importo lordo devono essere corrisposti altresi' gli interessi nella misura legale e la rivalutazione, con decorrenza dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.
L'accoglimento della domanda in esame comporta il rigetto della domanda riconvenzionale di corresponsione dell'indennita' sostitutiva del preavviso.
2. Non puo', invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale che la ricorrente afferma esserle derivato dalla difficile situazione a cui e' stata sottoposta e che l'ha condotta a dimettersi.
La ricorrente lamenta genericamente una lesione dell'integrita' psicofisica, e si limita a produrre una relazione medica da cui si ricava che la sintomatologia inizialmente riscontrata e' migliorata, con conseguente riduzione della terapia antidepressiva fino alla sua sospensione, nel maggio 2021.
Nessuna prova e' stata quindi offerta dell'esistenza di un danno ricollegabile a comportamenti o inadempimenti del datore di lavoro, nonche' dell'ammontare del danno medesimo.
3. Infine risulta fondata la domanda, proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, di pagamento del complessivo importo di € 170,00, avendo la ricorrente ricevuto un numero di buoni pasto superiore al dovuto.
Infatti la ricorrente non contesta adeguatamente la debenza di tale importo, limitandosi ad evidenziare che lo stesso non e' stato trattenuto nell'ultima busta paga, che non era stato richiesto nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che il numero dei buoni pasto era stato determinato dal datore di lavoro.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente il complessivo importo lordo di €
39.855,20, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
pagina 5 di 6 condanna la ricorrente a corrispondere alla convenuta il complessivo importo di € 170,00; rigetta per il resto la domanda proposta in via riconvenzionale;
condanna la convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
2.500,00; fissa termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 12/06/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 8583/2021 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PICCINNI HELFRID e Parte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico contro
, con il patrocinio dell'avv. TESTA ROBERTO, elettivamente Controparte_1 domiciliato in PIAZZALE LUIGI CADORNA, 4 20123 MILANO
Oggetto: indennita' sostitutiva del preavviso e risarcimento danni
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 1-11-
21, ha convenuto in giudizio la per sentirla Parte_2 Controparte_1 condannare al pagamento del complessivo importo di € 40.664,48, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' al pagamento del danno non patrimoniale, valutato dal Giudice in via equitativa.
Premesso di essere giornalista gastronomica e di essere stata ceduta da Controparte_2 alla convenuta dal 1-1-20, la ricorrente ha esposto di essersi dimessa per
[...] giusta causa in data 30-9-20, con effetto dal 1-10-20.
La ricorrente ha aggiunto di avere chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2883/2020 per il pagamento delle competenze di fine rapporto: in sede di opposizione l'odierna convenuta aveva dedotto un contro credito generato dall'asserito mancato rispetto del termine di preavviso ed il Tribunale di Milano , con sentenza n. 2161/2021, aveva accertato la giusta causa di dimissioni, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. pagina 1 di 6 In punto di diritto la ricorrente ha invocato l'art. 32 del c.n.l.g. e ha dedotto che la difficile situazione a cui era stata sottoposta le aveva causato in danno professionale e psicologico.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. In via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento del debito della ricorrente relativo alla indennità sostitutiva di mancato preavviso pari ad €
9.963,82 e la condanna della ricorrente, al netto delle competenze di fine rapporto, al pagamento dell'importo di € 6223,28 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
ha chiesto inoltre il pagamento dell'importo di € 170,0 a titolo di buoni pasto, ricevuti dalla ricorrente in numero superiore al dovuto.
A seguito di riassunzione del giudizio, sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano sopra citata, il Giudice, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1. Innanzi tutto appare fondata la domanda di corresponsione dell'indennita' sostitutiva del preavviso.
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con il quale la ricorrente aveva ottenuto il pagamento delle competenze di fine rapporto, l'odierna convenuta, ritenuta la violazione, da parte della signora , del termine di preavviso previsto dalla legge e Parte_1 contrattualmente determinato dal in misura di due mesi, si è dichiarata creditrice Pt_3 dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Con sentenza n. 963/21 il Tribunale di Milano ha accertato la giusta causa di dimissioni da parte di e ha rigettato l'opposizione, confermando integralmente il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto.
Nel presente giudizio la ricorrente ha riproposto le domande di condanna avanzate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed in quella sede dichiarate inammissibili.
All'udienza del 9-2-22 il presente giudizio e' stato sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in quanto presupposto essenziale delle domande avanzate nel presente giudizio era l'accertamento della sussistenza di una giusta causa di dimissioni e tale accertamento pendeva avanti alla Corte d'Appello di Milano, chiamato all'udienza del 7-3-22: la risoluzione pagina 2 di 6 della presente controversia dipendeva dalla definizione del suddetto giudizio, che investiva una questione di carattere pregiudiziale, vale a dire un antecedente logico-giuridico essenziale rispetto all'esito del presente giudizio.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n.203/2022, ha rigettato l'appello promosso dalla società resistente e la a Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5390/2025, ha rigettato il ricorso promosso dalla società resistente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano.
Nell'ordinanza citata la Cassazione ha affermato: “
5.1. la sentenza impugnata, premesso che il Tribunale aveva correttamente accertato, rigettando l'opposizione proposta da CP_1
la sussistenza della giusta causa di dimissioni, ha evidenziato che la società, nel ricorso
[...] in opposizione avverso il decreto ingiuntivo, aveva eccepito il proprio maggior credito correlato alla insussistenza di una giusta causa di dimissioni ed al conseguente proprio diritto ad ottenere il pagamento della indennità di preavviso;
aveva infatti a tal fine Controparte_1 richiamato l'art. 27 del c.n.l.g. e osservato che dallo stesso cedolino della retribuzione del mese di ottobre 2020, prodotto dalla controparte, risultava un debito della lavoratrice per la somma di € 6.223,28, a titolo di indennità di preavviso. Sulla scorta di tale quadro ricostruttivo delle difese delle parti il giudice di appello ha ritenuto che la questione inerente la sussistenza della giusta causa era stata correttamente e necessariamente valutata onde accertare la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria nonché della eccezione riconvenzionale della società; in questa prospettiva ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c.;
5.2. la decisione di seconde cure è corretta e si sottrae alle censure articolate dalla odierna ricorrente;”.
La S.C. ha precisato: “5.5. ciò posto, non risulta validamente contrastata - in difetto della trascrizione degli atti di riferimento ed in particolare dell'intero ricorso in opposizione, come viceversa necessario per consentire al collegio di legittimità, giudice del fatto processuale, la verifica del contenuto delle difese delle parti - la affermazione della Corte di merito in ordine al fatto che nel giudizio di opposizione la società opponente, convenuta in senso sostanziale, aveva spiegato eccezione riconvenzionale la quale, come noto, consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo (Cass. n. 7292/2021); la circostanza, del resto, risulta implicitamente ammessa dalla odierna ricorrente laddove richiama le difese spiegate nel ricorso in opposizione le quali, in quanto dichiaratamente intese a paralizzare la pretesa azionata in via monitoria con la pagina 3 di 6 deduzione del credito vantato nei confronti dell'opposta a titolo di indennità sostitutiva dalla società, configurano una eccezione riconvenzionale;
da tanto deriva che poiché la verifica della fondatezza della eccezione riconvenzionale implicava l'accertamento della sussistenza
o meno della giusta causa di dimissione, correttamente la questione è stata ritenuta devoluta
e quindi esaminata dal Tribunale, come ritenuto dalla Corte di appello;
”.
Effettivamente la Cassazione ha altresi ' escluso la sussistenza del denunziato vizio di extrapetizione, osservando: “
5.6. a riguardo è da evidenziare che dalla medesima espressione utilizzata nel dispositivo della sentenza di primo grado, ed in coerenza con la natura di eccezione riconvenzionale attribuita alla deduzione della società opponente in ordine al credito vantato nei confronti della lavoratrice per l'indennità sostitutiva del preavviso, il giudice di prime cure non ha mostrato di voler rendere una autonoma pronunzia di accertamento della sussistenza della giusta causa di dimissioni, ma, come si evince dall'uso del participio passato “accertata la giusta causa di dimissioni”, una valutazione esclusivamente strumentale alla pronunzia richiesta dall'opponente di revoca o di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto”.
Peraltro la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo richiesta dall'odierna convenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva come presupposto essenziale l'assenza di una giusta causa di dimissioni, assenza che rendeva la lavoratrice debitrice dell'indennita' sostitutiva del preavviso trattenuta nel cedolino di ottobre 2020, che recava un credito a favore della societa' datrice di lavoro.
Non si puo', pertanto ritenere che la pronuncia del Tribunale di Milano nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pronuncia che ha accertato che la lavoratrice non era tenuta ad osservare il periodo di preavviso, possa essere limitata solo al rigetto dell'opposizione.
Come giustamente osservato dal Tribunale nella sentenza n. 963/21 “la presente vicenda riguarda l'accertamento della sussistenza o meno di giusta causa di dimissioni con effetto immediato, accertamento che esula, con ogni evidenza, dalla suindicata, inammissibile domanda riconvenzionale”.
A tiolo di indennita' sostitutiva del preavviso alla ricorrente spettano pacificamente otto mensilita' della retribuzione.
In assenza di ulteriori specificazioni e di conteggi dettagliati da parte della ricorrente,
l'indennita' sositutiva del preavviso deve essere quantificata in complessivi € 39.855,20, come indicato nella memoria di costituzione della convenuta.
pagina 4 di 6 Del resto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'odierna ricorrente aveva quantificato l'emolumento in esame in complessivi € 36.152,64 e non in € 40.664,48, somma richiesta nel presente giudizio.
Sul suddetto importo lordo devono essere corrisposti altresi' gli interessi nella misura legale e la rivalutazione, con decorrenza dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.
L'accoglimento della domanda in esame comporta il rigetto della domanda riconvenzionale di corresponsione dell'indennita' sostitutiva del preavviso.
2. Non puo', invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale che la ricorrente afferma esserle derivato dalla difficile situazione a cui e' stata sottoposta e che l'ha condotta a dimettersi.
La ricorrente lamenta genericamente una lesione dell'integrita' psicofisica, e si limita a produrre una relazione medica da cui si ricava che la sintomatologia inizialmente riscontrata e' migliorata, con conseguente riduzione della terapia antidepressiva fino alla sua sospensione, nel maggio 2021.
Nessuna prova e' stata quindi offerta dell'esistenza di un danno ricollegabile a comportamenti o inadempimenti del datore di lavoro, nonche' dell'ammontare del danno medesimo.
3. Infine risulta fondata la domanda, proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, di pagamento del complessivo importo di € 170,00, avendo la ricorrente ricevuto un numero di buoni pasto superiore al dovuto.
Infatti la ricorrente non contesta adeguatamente la debenza di tale importo, limitandosi ad evidenziare che lo stesso non e' stato trattenuto nell'ultima busta paga, che non era stato richiesto nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che il numero dei buoni pasto era stato determinato dal datore di lavoro.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente il complessivo importo lordo di €
39.855,20, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
pagina 5 di 6 condanna la ricorrente a corrispondere alla convenuta il complessivo importo di € 170,00; rigetta per il resto la domanda proposta in via riconvenzionale;
condanna la convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
2.500,00; fissa termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 12/06/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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