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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/08/2025, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZIONE IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11389/2023 promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F. ), con domicilio in Parte_1 C.F._1 Verona, via Marin Faliero n. 3/a, con l'avv. Lavinia Gobich (C.F. ) C.F._2 e contro
, in persona del Signor Questore pro tempore, (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Signor Ministro pro tempore, (c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_2 l'Avvocatura di Stato
In punto: RICORSO EX ART. 30 COMMA 6 D. LGS. 286/1998
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.08.2023 il ricorrente nato in [...] il Parte_1 13.01.1975 (C.F. ), con domicilio in Verona, via Marin Faliero n. 3/a, C.F._1 proponeva impugnazione avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Verona Cat. A12/2023/Imm/2^Sez/Cmg/21VR020719 di rigetto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) D. L.vo n. 286/98, adottato dal Questore di Verona in data 22.05.2023, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, l'annullamento del decreto stesso e di ogni altro atto collegato e conseguente. Si costituiva il , contestando ogni avversa pretesa e, richiamandosi ai motivi esposti nella CP_2 relazione della Questura di Verona, evidenziava la gravità dei fatti di reato commessi dal ricorrente e la pericolosità sociale dello stesso;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
****
Qui è in discussione il diritto del ricorrente ad ottenere il titolo di soggiorno per motivi familiari, contestata dalla Questura di Verona con il provvedimento impugnato in ragione della pericolosità sociale del ricorrente. Posto questo, si premette il principio generale del diritto all'unità familiare garantito costituzionalmente (art. 29) e ci si riporta al consolidato filone giurisprudenziale ai più alti livelli, dalla Cassazione alla Corte Costituzionale, fino ad alcune statuizioni del Consiglio di Stato;
in particolare, la Corte ha costantemente affermato che al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda;
peraltro, si deve altresì sottolineare che ha regolarmente ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli
1
interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005). Il ricorrente, risulta presente dal 1997 in Italia, dove ha fatto ingresso irregolare Parte_1 e si è trattenuto per anni in posizione illegale di soggiorno. Dopo il matrimonio nel 2007 con la cittadina italiana , in data 3.11.2009 presentava alla Questura di Verona domanda di Parte_2 rilascio di un primo permesso di soggiorno per “motivi familiari”, cui seguiva il rigetto in data 25.03.2010 in ragione della pericolosità sociale accertata a seguito dei numerosi precedenti commessi sul territorio nazionale con vari alias e false generalità. Investito dell'opposizione, il Tribunale di Verona in data 1.10.2010 decretava il rigetto dell'impugnazione, sul presupposto della natura ostativa dei reati commessi dal richiedente. Seguiva, quindi, in data 31.08.2011 la reiterazione dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di coesione ex art. 19 comma 2 D. Lgs. 286/98, che veniva in data 1.09.2012 nuovamente rigettata dal Questore di Verona con provvedimento notificato all'interessato in data 14.11.2013 e nuovamente confermata dal Tribunale di Verona in data 15.05.2014 che dichiarava inammissibile l'impugnazione. Nonostante la situazione di irregolarità, il ricorrente permaneva sul territorio nazionale e in data 6.08.2021 depositava presso la Questura di Verona l'ennesima istanza di rilascio del titolo di soggiorno per
“motivi familiari”, quale coniuge di cittadina italiana, ex art. 19 comma 2 D.Lgs. 286/98 che si concludeva con il provvedimento di rigetto dell'istanza in data 22.05.2023 che è oggetto dell'odierno contenzioso. Con la sua costituzione, l'Avvocatura ha dato dettagliatamente conto della commissione, da parte del ricorrente, di gravissimi reati inerenti in maniera principale lo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche a base violenta (lesioni personali). Se pur risulta che l'ultimo fatto reato risale al 8.02.2017, non si può prescindere, per valutare l'attuale pericolosità sociale del richiedente, dalla recente Comunicazione di Notizia di Reato del 29.12.2028 per fatti inerenti sempre lo spaccio di stupefacenti, ma soprattutto dal provvedimento del 28.11.2019 con cui la Corte d'Appello di Venezia ha disposto il rispristino della misura della custodia cautelare in carcere in sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora in quanto “l'interessato è sottoposto a misura non custodiale (divieto di dimora a Verona), reiteratamente violata, e da ultimo, in data 20.09.2019, ancora una volta trovandosi a Verona, trasgredita detta misura, nuovamente aggredisce una donna colpendola con un violento pugno al volto…”. La gravità dei fatti e la reiterazione ultradecennale dei reati dimostrano un'inclinazione delittuosa del ricorrente che nonostante sia sul territorio nazionale dal 1997 e sia sposato con cittadina italiana dal 2007, ha tenuto nel corso dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale una condotta contraria all'ordine pubblico ed estranea alle regole del vivere civile, anche in considerazione del fatto che egli non risulta svolgere, né avere mai svolto, attività lavorativa da cui trarre profitti leciti per il proprio sostentamento e della di lui famiglia. E' vero che nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero dello straniero che abbia legami nel territorio nazionale (sul punto Cass. Civ.n.202/2013) “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese di origine nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale anche della durata del soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Nel caso di specie l'amministrazione ha dato conto dell'esistenza di vincoli familiari ed ha sottolineato ai fini del bilanciamento degli interessi in gioco la particolare gravità dei reati e la loro reiterazione, spiegando chiaramente perché gli interessi familiari siano subvalenti rispetto alla sicurezza dello Stato, così correttamente motivando il provvedimento di diniego. Peraltro, esistono reati considerati ai fini dell'ingresso e della permanenza sul territorio nazionale particolarmente gravi da imporre l'allontanamento e vi sono comportamenti quali la recidiva sintomatici della pericolosità sociale del reo, in quanto indice della mancata comprensione del disvalore delle condotte illecite serbate. Tali elementi complessivamente considerati, precludono qualsiasi concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo: il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre l'ospitalità. Del resto la formazione di una famiglia sul territorio nazionale non può essere scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio nazionale. Peraltro va anche dato atto che il ricorrente non ha mai dimostrato il possesso del requisito del reddito minimo previsto e determinato dall'importo dell'assegno sociale così come previsto dall'art. 29 D. Lgs. 286/98, né ha dimostrato comunque indici di un effettivo e pacifico radicamento nel territorio italiano, ai fini del giudizio di bilanciamento tra i rispettivi interessi in giovo. Il ricorso non risulta fondato. Spese compensate attesa la peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato da nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e conferma per l'effetto il provvedimento del Questore della Provincia di C.F._1 Verona Cat. A12/2023/Imm/2^Sez/Cmg/21VR020719 di rigetto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) D. L.vo n. 286/98, adottato in data 22.05.2023. Spese compensate. Sentenza resa ex articolo 281 sexies u.c. c.p.c. Venezia, 29.07.2025. Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
nato in [...] il [...] (C.F. ), con domicilio in Parte_1 C.F._1 Verona, via Marin Faliero n. 3/a, con l'avv. Lavinia Gobich (C.F. ) C.F._2 e contro
, in persona del Signor Questore pro tempore, (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Signor Ministro pro tempore, (c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_2 l'Avvocatura di Stato
In punto: RICORSO EX ART. 30 COMMA 6 D. LGS. 286/1998
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.08.2023 il ricorrente nato in [...] il Parte_1 13.01.1975 (C.F. ), con domicilio in Verona, via Marin Faliero n. 3/a, C.F._1 proponeva impugnazione avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Verona Cat. A12/2023/Imm/2^Sez/Cmg/21VR020719 di rigetto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) D. L.vo n. 286/98, adottato dal Questore di Verona in data 22.05.2023, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, l'annullamento del decreto stesso e di ogni altro atto collegato e conseguente. Si costituiva il , contestando ogni avversa pretesa e, richiamandosi ai motivi esposti nella CP_2 relazione della Questura di Verona, evidenziava la gravità dei fatti di reato commessi dal ricorrente e la pericolosità sociale dello stesso;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
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Qui è in discussione il diritto del ricorrente ad ottenere il titolo di soggiorno per motivi familiari, contestata dalla Questura di Verona con il provvedimento impugnato in ragione della pericolosità sociale del ricorrente. Posto questo, si premette il principio generale del diritto all'unità familiare garantito costituzionalmente (art. 29) e ci si riporta al consolidato filone giurisprudenziale ai più alti livelli, dalla Cassazione alla Corte Costituzionale, fino ad alcune statuizioni del Consiglio di Stato;
in particolare, la Corte ha costantemente affermato che al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda;
peraltro, si deve altresì sottolineare che ha regolarmente ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli
1
interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005). Il ricorrente, risulta presente dal 1997 in Italia, dove ha fatto ingresso irregolare Parte_1 e si è trattenuto per anni in posizione illegale di soggiorno. Dopo il matrimonio nel 2007 con la cittadina italiana , in data 3.11.2009 presentava alla Questura di Verona domanda di Parte_2 rilascio di un primo permesso di soggiorno per “motivi familiari”, cui seguiva il rigetto in data 25.03.2010 in ragione della pericolosità sociale accertata a seguito dei numerosi precedenti commessi sul territorio nazionale con vari alias e false generalità. Investito dell'opposizione, il Tribunale di Verona in data 1.10.2010 decretava il rigetto dell'impugnazione, sul presupposto della natura ostativa dei reati commessi dal richiedente. Seguiva, quindi, in data 31.08.2011 la reiterazione dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di coesione ex art. 19 comma 2 D. Lgs. 286/98, che veniva in data 1.09.2012 nuovamente rigettata dal Questore di Verona con provvedimento notificato all'interessato in data 14.11.2013 e nuovamente confermata dal Tribunale di Verona in data 15.05.2014 che dichiarava inammissibile l'impugnazione. Nonostante la situazione di irregolarità, il ricorrente permaneva sul territorio nazionale e in data 6.08.2021 depositava presso la Questura di Verona l'ennesima istanza di rilascio del titolo di soggiorno per
“motivi familiari”, quale coniuge di cittadina italiana, ex art. 19 comma 2 D.Lgs. 286/98 che si concludeva con il provvedimento di rigetto dell'istanza in data 22.05.2023 che è oggetto dell'odierno contenzioso. Con la sua costituzione, l'Avvocatura ha dato dettagliatamente conto della commissione, da parte del ricorrente, di gravissimi reati inerenti in maniera principale lo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche a base violenta (lesioni personali). Se pur risulta che l'ultimo fatto reato risale al 8.02.2017, non si può prescindere, per valutare l'attuale pericolosità sociale del richiedente, dalla recente Comunicazione di Notizia di Reato del 29.12.2028 per fatti inerenti sempre lo spaccio di stupefacenti, ma soprattutto dal provvedimento del 28.11.2019 con cui la Corte d'Appello di Venezia ha disposto il rispristino della misura della custodia cautelare in carcere in sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora in quanto “l'interessato è sottoposto a misura non custodiale (divieto di dimora a Verona), reiteratamente violata, e da ultimo, in data 20.09.2019, ancora una volta trovandosi a Verona, trasgredita detta misura, nuovamente aggredisce una donna colpendola con un violento pugno al volto…”. La gravità dei fatti e la reiterazione ultradecennale dei reati dimostrano un'inclinazione delittuosa del ricorrente che nonostante sia sul territorio nazionale dal 1997 e sia sposato con cittadina italiana dal 2007, ha tenuto nel corso dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale una condotta contraria all'ordine pubblico ed estranea alle regole del vivere civile, anche in considerazione del fatto che egli non risulta svolgere, né avere mai svolto, attività lavorativa da cui trarre profitti leciti per il proprio sostentamento e della di lui famiglia. E' vero che nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero dello straniero che abbia legami nel territorio nazionale (sul punto Cass. Civ.n.202/2013) “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese di origine nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale anche della durata del soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Nel caso di specie l'amministrazione ha dato conto dell'esistenza di vincoli familiari ed ha sottolineato ai fini del bilanciamento degli interessi in gioco la particolare gravità dei reati e la loro reiterazione, spiegando chiaramente perché gli interessi familiari siano subvalenti rispetto alla sicurezza dello Stato, così correttamente motivando il provvedimento di diniego. Peraltro, esistono reati considerati ai fini dell'ingresso e della permanenza sul territorio nazionale particolarmente gravi da imporre l'allontanamento e vi sono comportamenti quali la recidiva sintomatici della pericolosità sociale del reo, in quanto indice della mancata comprensione del disvalore delle condotte illecite serbate. Tali elementi complessivamente considerati, precludono qualsiasi concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo: il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre l'ospitalità. Del resto la formazione di una famiglia sul territorio nazionale non può essere scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio nazionale. Peraltro va anche dato atto che il ricorrente non ha mai dimostrato il possesso del requisito del reddito minimo previsto e determinato dall'importo dell'assegno sociale così come previsto dall'art. 29 D. Lgs. 286/98, né ha dimostrato comunque indici di un effettivo e pacifico radicamento nel territorio italiano, ai fini del giudizio di bilanciamento tra i rispettivi interessi in giovo. Il ricorso non risulta fondato. Spese compensate attesa la peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato da nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e conferma per l'effetto il provvedimento del Questore della Provincia di C.F._1 Verona Cat. A12/2023/Imm/2^Sez/Cmg/21VR020719 di rigetto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) D. L.vo n. 286/98, adottato in data 22.05.2023. Spese compensate. Sentenza resa ex articolo 281 sexies u.c. c.p.c. Venezia, 29.07.2025. Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian