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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MO De UC Presidente
BE GI IC
LI IN IC relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2416/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 09/05/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GALEOTTI DIEGO
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRAMANTE LORENZO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo al reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno;
2) i coniugi danno atto che, di comune accordo, hanno entrambi lasciato la casa coniugale: la Sig.ra ha trasferito la propria residenza Parte_1 anagrafica in Comune di Poggio Rusco (MN), Via G. Matteotti n. 132, insieme ai figli minori il Sig. ha trasferito la propria Per_1 Per_2 Controparte_1 residenza anagrafica in Comune di Schivenoglia (MN), Via Brazzuolo n. 73; 3) i figli minori aranno affidati in forma condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente assieme alla madre nella sua abitazione di residenza, ove conserveranno la propria residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relativamente all'educazione, all'istruzione, alla crescita ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per le decisioni su questioni relative all'ordinaria conduzione di vita dei figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ue giorni Per_1 Per_2 infrasettimanali da concordare con la madre, prelevando i figli all'uscita da scuola o presso l'abitazione materna nel periodo delle vacanze scolastiche estive, sino alla sera dopo cena, quando il padre avrà cura di riaccompagnare i figli presso l'abitazione della madre;
inoltre due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena, prelevando e riaccompagnando i figli presso l'abitazione materna;
durante le vacanze scolastiche invernali, salvo diversi accordi, il padre potrà tenere presso di sé i figli per sette giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno;
durante le vacanze scolastiche pasquali, salvo diversi accordi, il padre potrà tenere presso di sé i figli per tre giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, salvo diversi accordi, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive;
l'esatta decorrenza dei rispettivi periodi di ferie dovrà essere concordata tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, gli anni dispari deciderà la madre e gli anni pari deciderà il padre;
5) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento ordinario dei due figli la somma Per_1 Per_2 mensile complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), da intendersi € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra già noto al Sig. ; detta somma mensile Parte_1 Controparte_1 sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
6) le spese straordinarie relative ai figli, non coperte dal contributo mensile di mantenimento, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, secondo lo schema del Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova che di seguito si riporta:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i
2 tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.);
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spesa per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito delle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali;
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientra nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori, che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive,
3 ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ect.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa trai genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
7) la Sig.ra percepirà l'Assegno Unico e Universale per i Parte_1 figli a carico, nella misura del 100% del predetto per ciascuno dei due figli;
8) i genitori si impegnano reciprocamente a compiere ogni formalità necessaria affinché entrambi possano usufruire, nella misura del 50% ciascuno, delle detrazioni fiscali per ogni figlio minore;
9) i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare a richiedersi somme a titolo di contributo per il proprio personale mantenimento, essendo economicamente indipendenti e provvedendo ciascuno di essi al soddisfacimento delle proprie personali esigenze di vita;
10) i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti per l'estero e/o di ogni altra documentazione valida per l'espatrio, anche per i figli minori Per_1 Per_2
11) i coniugi si danno reciprocamente atto che con il presente accordo hanno regolamentato e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e/o non patrimoniale e pertanto dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, oltre a quanto qui convenuto;
12) per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza;
13) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ON (MO) in data 28/12/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 14, parte I, anno 2013) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (MO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23.10.2025
La IC relatrice
LI IN
Il Presidente
MO De UC
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MO De UC Presidente
BE GI IC
LI IN IC relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2416/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 09/05/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GALEOTTI DIEGO
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRAMANTE LORENZO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo al reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno;
2) i coniugi danno atto che, di comune accordo, hanno entrambi lasciato la casa coniugale: la Sig.ra ha trasferito la propria residenza Parte_1 anagrafica in Comune di Poggio Rusco (MN), Via G. Matteotti n. 132, insieme ai figli minori il Sig. ha trasferito la propria Per_1 Per_2 Controparte_1 residenza anagrafica in Comune di Schivenoglia (MN), Via Brazzuolo n. 73; 3) i figli minori aranno affidati in forma condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente assieme alla madre nella sua abitazione di residenza, ove conserveranno la propria residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relativamente all'educazione, all'istruzione, alla crescita ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per le decisioni su questioni relative all'ordinaria conduzione di vita dei figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ue giorni Per_1 Per_2 infrasettimanali da concordare con la madre, prelevando i figli all'uscita da scuola o presso l'abitazione materna nel periodo delle vacanze scolastiche estive, sino alla sera dopo cena, quando il padre avrà cura di riaccompagnare i figli presso l'abitazione della madre;
inoltre due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena, prelevando e riaccompagnando i figli presso l'abitazione materna;
durante le vacanze scolastiche invernali, salvo diversi accordi, il padre potrà tenere presso di sé i figli per sette giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno;
durante le vacanze scolastiche pasquali, salvo diversi accordi, il padre potrà tenere presso di sé i figli per tre giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, salvo diversi accordi, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive;
l'esatta decorrenza dei rispettivi periodi di ferie dovrà essere concordata tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, gli anni dispari deciderà la madre e gli anni pari deciderà il padre;
5) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento ordinario dei due figli la somma Per_1 Per_2 mensile complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), da intendersi € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra già noto al Sig. ; detta somma mensile Parte_1 Controparte_1 sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
6) le spese straordinarie relative ai figli, non coperte dal contributo mensile di mantenimento, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, secondo lo schema del Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova che di seguito si riporta:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i
2 tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.);
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spesa per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito delle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali;
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientra nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori, che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive,
3 ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ect.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa trai genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
7) la Sig.ra percepirà l'Assegno Unico e Universale per i Parte_1 figli a carico, nella misura del 100% del predetto per ciascuno dei due figli;
8) i genitori si impegnano reciprocamente a compiere ogni formalità necessaria affinché entrambi possano usufruire, nella misura del 50% ciascuno, delle detrazioni fiscali per ogni figlio minore;
9) i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare a richiedersi somme a titolo di contributo per il proprio personale mantenimento, essendo economicamente indipendenti e provvedendo ciascuno di essi al soddisfacimento delle proprie personali esigenze di vita;
10) i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti per l'estero e/o di ogni altra documentazione valida per l'espatrio, anche per i figli minori Per_1 Per_2
11) i coniugi si danno reciprocamente atto che con il presente accordo hanno regolamentato e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e/o non patrimoniale e pertanto dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, oltre a quanto qui convenuto;
12) per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza;
13) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ON (MO) in data 28/12/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 14, parte I, anno 2013) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (MO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23.10.2025
La IC relatrice
LI IN
Il Presidente
MO De UC
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