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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/10/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.23/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. AR MA Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. RI RI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1401/2012 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 09 gennaio 2023 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 28/05/2025
OGGETTO: d a
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Vezzoli Giuseppe e
[...]
causa dall'.avv. Modina Paola
Codice: 140112 APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Pigazzi Maria Rosa Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Libretti Maurizio Controparte_2
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2221/2022 pubblicata in data 12 settembre 2022
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ … contraris rejectis, in integrale riforma dell'impugnata sentenza n.
2221/2022, emessa dal Tribunale di Brescia nella causa R.G. n. 6557/18,
G.I. Dr.ssa D'SI, pubblicata in data 12.09.22 (cfr. doc. n. 1), non
notificata, oggetto di gravame ed individuata in epigrafe, premessa ogni più
opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, così giudicare:
in via principale e nel merito: accertato e dichiarato quanto in premessa,
condannare gli appellati sig. e sig.a Controparte_2 Controparte_1
alla corresponsione in favore dell'appellante, nella misura che la Corte
d'Appello adita riterrà congrua (in ogni caso, almeno, nella misura del 50%
dei complessivi, conosciuti e provati €.28.580,00# s.e. & o.), di quanto dai
medesimi integralmente trattenuto a titolo di corrispettivo e/o canone, previa
loro definitiva quantificazione, a fronte della concessione in godimento
temporaneo, dal 15.06 al 06.07.16, dei fondi in comproprietà anche
dell'odierna appellante, individuati ai mapp. nn. 158-159-160, oltre interessi
ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale di I° grado al saldo, il tutto
comunque anche nella diversa maggiore e/o minore somma che emergerà in
corso di causa, e/o al risarcimento di tutti i danni subiti et subendi
dall'odierna appellante in conseguenza della mala gestio degli appellati
gestori sig.a e sig. nella misura che Controparte_1 Controparte_2
la Corte d'Appello accerterà come congrua in corso di causa;
in via istruttoria: si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia, previa
2 revoca di contrarie ordinanze di I° grado, ammettere i mezzi istruttori dedotti
dall'appellante nella sua memoria ex art. 183 comma VI° n.2 c.p.c. di data
02.03.2020 ossia:
prove dirette a mezzo interrogatorio formale nonché per testi lì dedotte nella
memoria di rito in quanto tutte ammissibili e rilevanti ai fini del decidere;
ordinare ex art. 210 e ss. c.p.c. al Comune di Monte Isola di esibire in
giudizio copia dei bandi/delle determine di aggiudicazione/dei contratti con
i quali concedeva la messa in opera/collocazione di stands
commerciali/espositivi in località Le Ere in occasione della manifestazione
The Floating Piers, così come dichiarato nella nota del 07.07.16 (cfr. doc. n.
18 I° grado);
ordinare ex art. 210 e ss. c.p.c. ai terzi Parte_2 Pt_3
DA s.r.l., EL IU s.r.l. la
[...] Parte_4
produzione dei contratti sottoscritti con il sig. e comunque Controparte_2
delle loro scritture contabili dell'anno 2016 al fine di evincere i corrispettivi
pagati e percepiti.
Si rinnova, inoltre, l'opposizione all'ammissione delle prove avversarie per
i motivi dedotti nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 3 c.p.c. opponendosi
in specie all'ammissione delle prove dedotte dall'appellato CP_2
nonché dall'appellata nelle loro memorie ex art.
[...] Controparte_1
183 VI° comma n. 2 c.p.c. nonché dall'appellata nella sua Controparte_1
memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. n. 3 in quanto di contenuto di prova
diretta e non contraria;
in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo G.I. dovesse
3 ritenere inammissibile la produzione del doc. n. 50 del fascicolo I° grado
della sig.a la cui produzione è stata già rinnovata con le note di Pt_1
trattazione scritta del 18.06.2021, s'insiste per tutti i motivi già dedotti nelle
dette note di trattazione scritta di data 18.06.2021 nell'istanza di remissione
in termini ex art 184 bis c.p.c. per autorizzare e consentire la produzione del
doc. n. 50;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari/compenso professionale
del giudizio di merito di I° grado nonché del presente grado d'appello;
condannarsi ognuno degli appellati alla restituzione in favore
dell'appellante delle somme pagate in esecuzione della sentenza di I° grado
oggetto del gravame de quo e così nella misura di Controparte_1
€.5.795,62# e nella misura di €.5.795,62# pagate Controparte_2
dall'appellante in loro favore in esecuzione della sentenza di I° grado a titolo
di spese legali così come comprovato dai docc. nn. 3, 4, 5 e ciò era fatto con
espressa riserva di appello e di ripetizione”.
Dell'appellata Controparte_1
“… contrariis reiectis, In via preliminare:
accertare e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità dell'appello e della
domanda svolta in via principale e nel merito dalla signora Parte_1
in quanto già decisa con efficacia di giudicato con Sentenza n. 1423/2022
pubblicata in data 23.05.2022 resa nel giudizio NRG 6544/16 Tribunale di
Brescia, Sez. III, Dott.ssa Gheri.
Nel merito ed in via principale:
4 respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando
integralmente la Sentenza n. 2221/2022, emessa dal Tribunale di Brescia
nella causa R.G. n. 6557/2018, G.I. Dr.ssa D'SI, pubblicata in data
12.09.2022, non notificata.
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre agli accessori di legge di
entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate
dall'appellante in quanto generiche ed irrilevanti al fine del decidere,
richiamando integralmente le deduzioni già svolte dall'appellata CP_1
nella memoria ex art. 183, 6 comma n. 3 del 25.05.2020 da intendersi
[...]
qui integralmente trascritta e, nel caso di loro anche parziale ammissione, si
chiede l'ammissione a prova contraria con i testi ivi indicati.
- in via subordinata, senza inversione dell'onere della prova incombente sull'
appellante, si insiste per l'ammissione delle prove come dedotte dalla
signora nella comparsa di costituzione e risposta nonché Controparte_1
nelle memorie ex art. 183, 6 comma n. 2 e 3 c.p.c., e nelle note di P.C. del
giudizio di primo grado, che devono intendersi integralmente richiamate”.
Dell'appellato Controparte_2
“… ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare:
rigettare l'appello promosso dalla signora dichiarando Parte_1
5 inammissibili le domande spiegate per violazione dell'art. 345 c.p.c. e
comunque per i motivi di cui all'esposizione della comparsa di costituzione
e risposta depositata in sede d'appello;
Nel merito: rigettare l'appello promosso dalla signora per Parte_1
le ragioni di cui all'esposizione e confermare la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 2221/2022 pubbl. il 12/09/2022 – rep. 48202022 - RG n.
6557/2018 del Tribunale di Brescia Giudice monocratico dott.ssa Carla
D'SI in ogni sua parte, in ogni caso previo ogni accertamento e
declaratoria respingere integralmente le domande tutte ex adverso proposte
da parte attrice/appellante in ragione dei motivi esposti in atti;
rigettare le domande tutte ex adverso proposte da parte attrice/appellante in
quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti. In ogni caso
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre agli accessori di legge di
entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Il signor si oppone alla ammissione delle ulteriori istanze Controparte_2
istruttorie esposte nella citazione di appello avversaria, che ripropongono le
medesime istanze formulate in primo grado, e ciò per i motivi già esposti
nella propria memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. a cui si rinvia e
comunque per le deduzioni svolte in tutti gli atti precedenti.
Si rinnova l'opposizione alla introduzione nel procedimento del doc. n. 50 in
quanto depositato tardivamente in primo grado e quindi inammissibile,
anche per la produzione dello stesso in appello, e se ne chiede l'espunzione,
6 rilevando che la opposizione alla produzione è avvenuta tempestivamente
all'udienza del 14.01.2021.
Si insiste per l'ammissione delle prove come dedotte, anche eventualmente a
prova contraria, nella comparsa di costituzione e risposta del signor CP_2
nonché nelle memorie ex art. 183 sesto comma n.
2-3 c.p.c. che
[...]
devono intendersi integralmente richiamate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda proposta da di condanna di ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_2
2041 cod. civ., in solido e/o in via alternativa con in Controparte_1
conseguenza dell'arricchimento conseguito dallo sfruttamento dei terreni di cui l'attrice era comproprietaria con che questa aveva Controparte_1
concesso in affitto al padre e che quest'ultimo aveva locato a terzi CP_2
in occasione dell'evento “The Floating Piers”.
1.1. Il Tribunale ha ritenuto che la domanda sia generica con riferimento ai presupposti fattuali su cui la domanda si fonda, in particolare quanto alla identificazione dei terreni che sarebbero stati locati a terzi da CP_2
al corrispettivo percepito e alla durata dell'asserito sfruttamento.
[...]
1.2. Ha, comunque, ritenuto che non sussistano i presupposti dell'azione generale di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod.civ. in quanto:
il carattere ingiustificato dell'arricchimento sia da escludere in quanto il contratto di affitto stipulato da con il padre è legittimo, Controparte_1
7 come accertato nella sentenza del medesimo Tribunale n. 1423/2022;
quale affittuario, aveva titolo per “giovarsi di quanto Controparte_2
corrisponde all'asserita perdita patrimoniale”;
il depauperamento ai danni dell'attrice è escluso dall'avere corrisposto in modo regolare il canone di affitto;
Controparte_2
il legittimo arricchimento di non è in nesso di causa con il Controparte_2
lamentato, ma inesistente, depauperamento ma è correlato alla legittima iniziativa della comproprietaria ed il pregiudizio relativo Controparte_1
a tale attività è stato oggetto di esame in altro giudizio;
anche non ha conseguito alcun arricchimento senza causa Controparte_1
ai danni dell'attrice (circostanza peraltro ritenuta priva di allegazione) ma ha riscosso i canoni di affitto e, a seguito della citata sentenza, ha corrisposto l'importo del 50% alla comproprietaria Parte_1
1.3. Ha, quindi, condannato l'attrice al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte convenuta.
2. Ha proposto appello sulla base di tre motivi. Parte_1
2. Si sono costituiti e deducendo, la prima, la CP_1 Controparte_2
improponibilità/improcedibilità dell'appello, il secondo la inammissibilità
delle domande svolte in violazione dell'art. 345 cod.proc.civ.; entrambi hanno chiesto il rigetto dell'appello.
3.Alla udienza del 28 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione ai
8 sensi dell'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto la domanda inficiata da genericità per quanto riguarda sia la identificazione dei terreni locati a terzi da e dai quali Controparte_2
avrebbe ricavato un ingiusto guadagno sia con riferimento al corrispettivo conseguito.
Deduce che: ella ha provveduto sin dall'atto di citazione alla identificazione dei terreni producendo documentazione (doc. 18) nella quale vi è il chiaro riferimento ai mappali 158, 159 e 160; ha delimitato il periodo del contestato utilizzo con riferimento all'evento “The Floating Piers” svoltosi in Montisola
dal 15 giugno al 06 luglio 2016; anche le controparti hanno confermato la certa individuazione dei fondi in questione;
ha documentato e quantificato i guadagni in € 8.580,00 (doc. 20) e € 20.000,00 (doc. 21) non potendo esserle imputata la impossibilità di precisare la durata dei contratti di locazione e l'ulteriore maggior guadagno atteso il mancato riscontro alle richieste di informazione al riguardo formulate alle controparti.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia esercitato il potere-dovere di qualificare correttamente la pretesa sostanziale da ella fatta valere e che si sia limitato a “recepire passivamente la qualifica
letterale dell'azione proposta in atto di citazione”.
Chiede che venga operata una riqualificazione della propria domanda e che essa venga inquadrata nell'ambito della fattispecie della gestione di affari
9 altrui;
deduce che è rispettato il disposto dell'art. 345 cod.proc.civ. in quanto
è inalterato il petitum sostanziale e rimangono immutati i fatti posti a fondamento della propria pretesa;
evidenzia che nei propri scritti difensivi vi era già il riferimento alla “gestione” del rapporto d'affitto e del fondo.
Deduce che in capo alla comproprietaria-locatrice è Controparte_1
ravvisabile responsabilità per mala gestio in relazione al rapporto d'affitto per non avere contestato al padre affittuario l'inadempimento (costituito dalla concessione a terzi in godimento di parte del fondo destinati a spazi commerciali in occasione dell'evento “The Floating Piers”); lamenta la violazione dell'art. 2032 cod.civ. in quanto la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'applicazione della gestione d'affari e il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore esigendo la quota di canone corrispondente alla quota di proprietà indivisa ma non può svolgere le altre azioni derivanti dal contratto, sicché solo avrebbe dovuto contestare al padre l'inadempimento. Controparte_1
Lamenta come erronea la valutazione del Tribunale circa la legittimazione di a subaffittare e/o concedere in godimento i fondi in Controparte_2
quanto: il contratto d'affitto, che la comproprietaria ha stipulato a sua insaputa, non prevede il diritto dell'affittuario di subaffittare i fondi;
gli artt.
21 L. 203/1982 e 1624 cod.civ. prevedono il divieto e la nullità del subaffitto e/o della cessione in godimento del fondo ad un terzo;
l'autorizzazione del
29 febbraio 2016 non ne contempla la possibilità; la concessione in godimento a terzi dei fondi agricoli per la installazione di stands commerciali
10 ha determinato un mutamento nella destinazione economica del fondo che avrebbe richiesto l'autorizzazione delle comproprietarie mentre ella ha manifesta al riguardo l'assoluta contrarietà.
Deduce la gravità dell'inadempimento, in quanto quale Controparte_1
gestore di affari altrui, consapevole della esplicita prohibitio domini da ella manifestata, era l'unica legittimata a far valere il grave inadempimento dell'affittuario.
Deduce, poi, che la condotta di perpetrata nel Controparte_2
convincimento di essere legittimato a mutare la destinazione economica del fondo integra la c.d. gestione di affari impropria ai sensi dell'art. 2032
cod.civ. <>.
Al riguardo espone che è ravvisabile la propria ratifica che, ai sensi dell'art. 2032 cod.civ., <
sarebbero derivati da un mandato>> in quanto, preso atto della concessione in godimento dei fondi malgrado il proprio espresso diniego, quale domina
dell'affare, ella ha richiesto i corrispettivi conseguiti dalla concessione in godimento a terzi nella misura del 50%, così palesando la volontà di profittare e ratificare l'attività gestoria dell'affittuario Controparte_2
compiuta a sua insaputa e malgrado il preventivo diniego.
4. Innanzi tutto va esaminata la eccezione di giudicato sollevata da CP_1
viene dedotto che: nel giudizio divisionale n. 6544/2016
[...] Parte_1
ha proposto la domanda di divisione della comunione “tenuto conto di
[...]
eventuali reciproche ulteriori spettanze (quota parte dei canoni) e di
11 eventuali indennizzi per l'occupazione di porzioni immobiliari comuni e/o i
conguagli”, con domanda di condanna “a corrispondere il dovuto”; su tale domanda il Tribunale di Brescia, definendo quel giudizio, non si è
pronunciato; in assenza di gravame sul rigetto implicito di tale domanda si è
formato il giudicato;
la domanda proposta in questo giudizio è
inammissibile/improcedibile per violazione del ne bis in idem.
4.1. Il Tribunale, nella sentenza qui impugnata ha già esaminato, ancorché
ai fini della litispendenza eccepita da la questione della Controparte_1
coincidenza o meno tra la domanda proposta da nel Parte_5
presente giudizio e quella proposta nel giudizio R.G. n. 6544/2016 ed ha ritenuto che essa <<è del tutto diversa (sotto il profilo sia del petitum che della causa petendi) da quella già proposta nel giudizio n. R.G. 6544/2016
avente ad oggetto la condanna di in proprio al pagamento Controparte_1
dell'indennizzo per lo sfruttamento in via esclusiva dei terreni comuni con l'attrice>>.
L'appellata, nel formulare la eccezione di giudicato, si limita a dedurre, con una mera petizione di principio, la coincidenza degli indennizzi oggetto delle domande formulate nei due giudizi, facendo riferimento alla mera “scansione
temporale” nella proposizione delle domande, senza fornire al Collegio
elementi ulteriori che consentano di ritenere sussistente la identità di petitum
e causa petendi che il Tribunale ha escluso.
5. E', invece, fondata la eccezione d'inammissibilità ex art. 345 cod.proc.civ.
delle allegazioni formulate in questo grado e che l'appellante pone
12 fondamento delle proprie domande, in parte anch'esse .nuove, come di seguito sarà esposto
5.1. Va rilevato che nell'atto di citazione in primo grado la domanda oggetto di esame da parte del Tribunale nella sentenza impugnata (punto B) è stata così formulata “condannare il sig. in solido e/o in via Controparte_2
alternativa con la sig.ra per essersi egli arricchito senza Controparte_1
causa e comunque a danno dell'attrice ed, in particolare, per aver egli
disposto in favore di terzi del godimento di parte del compenso immobiliare
in comproprietà all'istante nella misura del 50%, senza avere regolato e
definito in alcun modo il rapporto interno tra affittuario e proprietà ed in
specie l'attrice e così senza avere richiesto ed ottenuto dalla proprietà ed in
specie l'attrice l'autorizzazione a concedere a terzi il godimento /l'uso di
parte dei predetti fondi trattenendo per sé i compensi/corrispettivi derivanti
dall'affitto/concessione in godimento a terzi degli spazi commerciali in
occasione dell'evento “The Floating Piers” tenutosi nell'estate 2016,
rifiutandosi, benché più volte richiesto di fornire
indicazioni/informazioni/chiarimenti/documenti sul punto/di comunicare
all'attrice i profitti derivanti dall'illegittimo/a affitto/concessione di
uso/godimento a terzi, al risarcimento di tutti i danni subiti et subendi, di
ogni ordine e natura, compreso il ristoro economico per mancato guadagno,
il tutto con l'omissione della comproprietaria sua figlia, Controparte_1
che benché avvisata e richiesta di adoperarsi con l'attrice, nulla faceva per
evitare e comunque impedire l'illegittimo uso da arte dell'affittuario
13 suo padre, il tutto nella misura di € 30.000,00 e Controparte_2
comunque anche nella maggiore e/o minore somma …”; nella parte espositiva dell'atto di citazione non vi sono allegazioni diverse ed ulteriori,
limitandosi l'attrice a deduce l'avvenuta concessione in godimento a terzi operata da malgrado la propria diffida e l'avere questi trattenuto CP_2
per sé i relativi compensi.
Il Tribunale, sin dall'ordinanza emessa il 20 settembre 2018, ha qualificato la domanda di cui al punto B) dell'atto di citazione come proposta <
arricchimento senza causa, nei confronti dell'affittuario e Controparte_2
“in solido e/o in via alternativa” nei confronti di . Controparte_1
Nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. a seguito Parte_1
delle contestazioni di controparte circa la esistenza dei presupposti dell'azione di arricchimento senza causa, ha così dedotto “la sig.a era Pt_1
volutamente ed intenzionalmente estromessa dalla gestione dei propri fondi:
la circostanza è documentale. Ciò detto, pur essendo noto che la
Giurisprudenza ammette la concessione del bene in affitto (locazione)
infrannuale su iniziativa disgiunta di ciascun condomino (con il limite del
compimento di atti di straordinaria amministrazione), il condomino che
subisca tale “attività” dal quale ne deriva pregiudizio, in quanto svolta in
violazione degli art. 1105 e 1108 c.c., ha il diritto di ottenere dal condomino-
locatore il risarcimento di tutti i danni subiti et subendi. Obbligazione
risarcitoria che permane anche qualora si volesse ritenere che nel caso de
quo ricorra la fattispecie della gestione altrui. Invero, il gestore è soggetto a
14 tutti gli obblighi del mandatario, così come previsto dall'art. 2030 c.c.. Si
pensi, per esempio, alla diligenza del buon padre di famiglia, all'obbligo di
informare il dominus del compimento dell'affare ed a quello di rendiconto.
Il gestore, inoltre, come il mandatario, è obbligato a risarcire i danni che ha
cagionato al dominus nell'esecuzione dell'affare con dolo o colpa. AN
che nel caso di specie sono individuabili, quantomeno, nell'iniquità
economica del canone di affitto (questione non oggetto di causa in quanto relativa alla domanda separata e trattata in altro giudizio: n.d.r.) oltre che
nella perdita del profitto derivante dall'iniziativa The Floating Piers oltre
che nell'avere disposto del bene in comproprietà come se fosse, invece, di
proprietà esclusiva. … Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto
la domanda formulata non corrisponde ad un'azione di Controparte_2
arricchimento senza causa, tant'è che l'attrice chiede espressamente la
condanna al risarcimento dei danni, mentre nell'ipotesi di arricchimento
senza causa il “danneggiato” ha diritto ad un indennizzo. …”. Ha, poi,
dedotto che i danni sarebbero conseguenti alla “ … …. perdita del maggior
profitto che la sig.ra avrebbe potuto percepire attraverso i canoni di Pt_1
occupazione corrisposti da ciascun singolo stand …”.
Salvo poi richiamare in tale memoria le medesime conclusioni rassegnate in atto di citazione, ribadite in sede di precisazione delle conclusioni con la richiesta di condanna di “ in solido e/o in via alternativa Controparte_2
con la sig.ra per essersi egli arricchito senza causa e Controparte_1
comunque a danno dell'attrice …”.
15 Va poi evidenziato che, nella comparsa conclusionale in primo grado,
ha dedotto di avere richiesto il “risarcimento dei danni Parte_1
conseguenti alle condotte illecite e comunque illegittime da questi tenute, per
aver concorso con malafede nell'abuso del diritto nell'amministrazione del
bene comune”; nella memoria di replica in primo grado, l'attrice qui appellante ha così dedotto: <È evidente che, nel caso di specie, la domanda
formulata non corrisponde ad un'azione di arricchimento senza causa (come
del resto la scrivente difesa ha puntualmente già precisato nella memoria ex
art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. pag. 7), quanto ad un'azione di risarcimento del
danno extracontrattuale, per aver i convenuti (cfr. pagg. 9 - 10 comparsa
conclusionale) concorso tra loro in malafede nell'abuso del diritto
nell'amministrazione del bene comune, nella specie avendo totalmente
estromesso l'odierna attrice dalla gestione dei fondi in comunione,
arrecandole grave ed ingiusto danno …”; salvo così precisare nel prosieguo del medesimo scritto conclusivo: “Né può dirsi che il caso di specie rientri
nell'ambito della gestione di affari altrui, non potendosene ravvisare gli
elementi costitutivi: pur essendo astrattamente sussistente l'elemento
dell'utiliter coeptum (i.e. l'utilità della gestione, in astratto riscontrabile ove
il comproprietario disponga del bene comune concedendolo in affitto e/o
locazione, essendo siffatte iniziative contrattuali destinate a far fruttare il
bene comune e rispetto alle quali deve ritenersi sussistente anche l'interesse
del comproprietario non firmatario), non può sostenersi che nel caso di
specie la sig.a pur se domina dell'affare, sia stata concretamente posta Pt_1
in condizione:
16 - di apprezzare i frutti e così l'utilità della gestione del bene comune, per non
essere stati tali frutti con lei ripartiti spontaneamente ed in assenza di una
sua iniziativa giudiziale in tal senso (trattenendo la sig.a fino a CP_2
quando ha potuto, per sé sola la totalità del canone, all'insaputa della
comproprietaria ; Pt_1
- così come di eventualmente manifestare un'efficace prohibitio domini
anteriormente alla stipulazione del contratto d'affitto, per essere stato il
medesimo concluso a sua insaputa, ponendo la stessa nell'impossibilità di
eventualmente opporsi alla sottoscrizione”.
5.2. Come evidenziato nella sintesi dei motivi di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia fatto propria la qualificazione della domanda quale arricchimento senza causa sulla base del riferimento contenuto nell'atto di citazione, senza avvalersi del potere/dovere di operarne la esatta qualificazione giuridica inquadrando la fattispecie nella gestione di affari altrui;
deduce, inoltre, che non vi sarebbe violazione dell'art. 345
cod.proc.civ. in quanto sarebbero, a suo dire, rimasti inalterati il petitum
sostanziale e i fatti posti a fondamento della propria pretesa e che negli scritti difensivi vi era già il riferimento alla “gestione” del rapporto d'affitto e del fondo.
Nelle conclusioni precisate in atto di appello è formulata domanda di condanna degli appellati “alla corresponsione … (in ogni caso almeno nella
misura del 50% dei complessivi conosciuti e provati € 28.580 …) di quanto
dai medesimi integralmente trattenuto a titolo di corrispettivo e/o canone,
17 previa loro definitiva quantificazione, a fronte della concessione in
godimento temporaneo … e/o al risarcimento di tutti i danni subiti et subendi
dall'odierna appellante in conseguenza della mala gestio degli appellati
gestori …” .
E' stato quindi eliminato il riferimento all'arricchimento senza causa,
invocando la precisazione della domanda contenuta nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ., dove, però, come esposto vi era il richiamo alle conclusioni dell'atto di citazione, senza nulla dedurre circa il reiterato riferimento ad esso effettuato anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Inoltre, è stata formulata una domanda restitutoria mai formulata in primo grado in alcuno scritto difensivo;
è stato specificato il riferimento causale dell'azione risarcitoria nella esistenza di una “mala gestio” operata dai
“gestori” e CP_2 Controparte_1
6. E' indubbia la novità, e quindi, la inammissibilità ai sensi dell'art. 345
cod.proc.civ., della domanda restitutoria di quanto sarebbe stato conseguito attraverso la locazione temporanea a terzi di una porzione del fondo affittata a in quanto non formulata in primo grado. Controparte_2
6.1. E' altrettanto indubbio che in atto di appello la pretesa risarcitoria è
incentrata unicamente sulla configurabilità del comportamento di CP_1
e in termini di negotiorum gestio e sulla sussistenza dei Controparte_2
relativi presupposti.
La riconduzione della fattispecie in esame alla negotiorum gestio confligge
18 non solo con il reiterato riferimento all' “arricchimento senza causa e in
danno dell'attrice”, contenuto nelle conclusioni precisate in primo grado ma anche con le illustrazioni difensive con cui, nella memoria di replica in primo grado, nel passaggio riportato testualmente, ne è stata esclusa recisamente la sussistenza, nonché con il riferimento all'esercizio di un'azione extracontrattuale conseguente all'“abuso del diritto di amministrazione del
bene comune” ribadito anche in atto di appello.
6.2. Ed in effetti la difesa in primo grado è stata incentrata sul fatto che “la
figlia ha autorizzato tale attività del padre senza averne Controparte_1
la legittimazione ed in spregio ai diritti della comproprietaria sig.a che Pt_1
aveva manifestato per iscritto (cfr. docc. n.3) il proprio dissenso”,
configurando il suo operare al di fuori del rapporto gestorio, mentre la responsabilità per mala gestio di presuppone che essa Controparte_1
abbia agito nell'ambito del rapporto gestorio ma sia stata inadempiente e inerte in modo colpevole, come del resto allegato ora in appello.
L'inadempimento agli obblighi assunti attraverso la gestione dell'affare altrui, che l'art. 2029 cod. civ. dichiara equivalenti a quelli assunti dal mandatario, costituisce una prospettazione del tutto nuova in quanto nuovo
è il fatto costitutivo su cui si fonda la pretesa azionata.
Tale considerazione riguarda anche la posizione di e la Controparte_2
prospettazione di una gestione di affari altrui impropria, ai sensi dell'art. 2032 cod.civ.
Negli atti del primo grado non vi è deduzione alcuna dei relativi presupposti
19 (la erronea consapevolezza in capo a di gestire un affare Controparte_2
proprio, la ratifica degli effetti da parte di . Parte_1
Peraltro, sulla base della prospettazione dell'inquadramento della fattispecie quale gestione d'affari impropria, ai sensi dell'art. 2032 cod.civ. l'appellante deduce il proprio diritto “quale comproprietaria dei fondi concessi in
godimento e dominus dell'affare a percepire almeno il 50% dei canoni …
indebitamente trattenuti dal Libretti”, formulando una domanda restitutoria che, come già esposto, è inammissibile in quanto formulata per la prima volta in questo grado.
Va rilevato, con riferimento al potere del Giudice di operare una diversa qualificazione giuridica della domanda e alla doglianza dell'appellante che il
Tribunale abbia omesso di operarla, che la qualificazione giuridica compete al Giudicante che può effettuarla in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti e al giudice di appello che può effettuarla anche in modo diverso dal giudice di primo grado, purché non vengano introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto e rimangano inalterati il "petitum"
e la "causa petendi", come è avvenuto, per le ragioni esposte, nel caso di specie.
7. Peraltro, a parte la considerazione della novità di tali allegazioni, è
evidente la contraddittorietà della ricostruzione in sé e, comunque, la sua infondatezza.
7.1. L'appellante ha sempre evidenziato, anche in questo grado, la sussistenza della prohibitio domini, ossia il suo palesato dissenso rivolto alle
20 parti in causa “dall'utilizzare per scopi propri i fondi di proprietà comune
attraverso la locazione e l'affitto a terzi di spazi di attività commerciali”
(diffida del 19 maggio 2016); ma, allo stesso tempo ha dedotto in appello di avere ratificato, ai sensi dell'art. 2032 cod.civ., l'operato dell'affittuario nel locare a terzi gli stands commerciali attraverso la Controparte_2
richiesta del 50% dei corrispettivi “così mostrando di voler profittare e
ratificare l'attività gestoria dell'affittuario compiuta a sua insaputa CP_2
ed anzi contro il suo espresso e preventivo diniego di cui alla diffida del
19.05.2016”.
L'appellante prospetta ora la esistenza di un rapporto gestorio direttamente in capo all'affittuario il quale, nel concedere in godimento a terzi porzioni dell'immobile affittato avrebbe gestito il bene di cui l'appellante stessa è
comproprietaria ritenendone erroneamente di averne facoltà e quindi di gestire un affare proprio.
Si pretende, in sostanza, di applicare i principi della negotiorum gestio al rapporto con l'affittuario e si deduce la ratifica del suo operato quanto alla sola vicenda relativa locazione a terzi attraverso la manifestazione di far propri i proventi conseguiti.
La prospettazione di una gestione d'affari altrui con riferimento ad una determinata condotta dell'affittuario, pur affermandosi l'appellante estranea al contratto d'affitto in quanto stipulato malgrado la propria prohibitio dalla comproprietaria, appare ardua.
Così come ardua è la prospettazione dell'inadempimento di CP_1
21 agli obblighi assunti attraverso la gestione del bene comune, CP_2
consistente nell'avere omesso di contestare all'affittuario la concessione del godimento a terzi di porzioni d'immobili per non essere questi legittimato in base al contratto di affitto, e, al tempo stesso, l'affermazione di una ratifica,
ai sensi dell'art. 2032 cod.civ., proprio di tale operato attraverso la manifestata volontà di farne propri i proventi.
7.2. Comunque, ove si possa prospettare una gestione di affari altrui con riferimento ad una singola condotta dall'affittuario ed una ratifica di tale specifica condotta da parte del comproprietario rimasto estraneo al contratto di affitto, è evidente che la prohibitio domini e l'assunto che vi sia stata successiva ratifica dell'operato dell'affittuario, con la richiesta di corresponsione dei relativi proventi per la quota corrispondente alla propria quota di proprietà indivisa, sarebbero manifestazioni della capacità e della volontà di di gestire personalmente il proprio bene, quanto Parte_1
meno con riferimento alla vicenda relativa alla locazione terzi, con conseguente cessazione dell'obbligo di di proseguire nella Controparte_1
gestione utile della vicenda nell'interesse comune e, quindi, con esclusione dell'asserito inadempimento.
7.3. Resta, infine, da considerare, per completezza di esame,
l'“autorizzazione utilizzo terreni per l'evento “The Floating Piers”” che ha sottoscritto unitamente a e a Parte_1 Controparte_1 CP_2
quale “conduttore dei fondi”.
[...]
Con essa il Comune di Montisola, ricevuta la disponibilità di una porzione di
22 area per fini istituzionale ha consentito “alla proprietà e/o al conduttore di
mantenere riservato per suo uso e posizionamento sulla stessa area fronte
cascina sul mappale 158-159-160 spazio relativo per installazione di n. 2-3
attività commerciali diverse”.
Esclusa la violazione del divieto sub-affitto anche in conseguenza della tipologia dell'attività, il tenore del testo e la sua sottoscrizione da parte di tutte le parti in causa implica che anche era senz'altro Parte_1
consapevole che l'affittuario avrebbe potuto avvalersi Controparte_2
(come ha fatto) della possibilità di posizionamento di 2/3 attività
commerciali.
L'affittuario ha, quindi, operato in relazione al fondo di cui aveva la disponibilità in base ad un valido contratto d'affitto (come già accertato, ora con efficacia di giudicato, in altra sede) e sulla base della possibilità che,
anche alternativamente alla proprietà, gli è stata concessa, rimanendo così
esclusa, anche da questo profilo, che vi sia stata gestione d'affari altrui
<> (art. 2032
cod.civ).
8. Pertanto, l'appello va rigettato.
9. Rileva infine il Collegio che la erronea statuizione delle spese da parte del
Tribunale viene prospettata unicamente sul presupposto della fondatezza dei primi due motivi di gravame, senza che vengano esposte ulteriori censure specifiche.
10. Quanto alle spese del grado, esse seguono la soccombenza e si liquidano
23 in favore di ciascuno degli appellati come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ.
modd. (scaglione di riferimento: valore indeterminabile complessità media)
ad eccezione della “fase di trattazione” liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione ad essa.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 2221/2022 pubblicata in data 12 settembre 2022;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuno degli appellati delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, €
1.665,00 per la “fase introduttiva” € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed
€ 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
24 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
RI RI AR MA
25
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.23/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. AR MA Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. RI RI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1401/2012 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 09 gennaio 2023 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 28/05/2025
OGGETTO: d a
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Vezzoli Giuseppe e
[...]
causa dall'.avv. Modina Paola
Codice: 140112 APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Pigazzi Maria Rosa Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Libretti Maurizio Controparte_2
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2221/2022 pubblicata in data 12 settembre 2022
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ … contraris rejectis, in integrale riforma dell'impugnata sentenza n.
2221/2022, emessa dal Tribunale di Brescia nella causa R.G. n. 6557/18,
G.I. Dr.ssa D'SI, pubblicata in data 12.09.22 (cfr. doc. n. 1), non
notificata, oggetto di gravame ed individuata in epigrafe, premessa ogni più
opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, così giudicare:
in via principale e nel merito: accertato e dichiarato quanto in premessa,
condannare gli appellati sig. e sig.a Controparte_2 Controparte_1
alla corresponsione in favore dell'appellante, nella misura che la Corte
d'Appello adita riterrà congrua (in ogni caso, almeno, nella misura del 50%
dei complessivi, conosciuti e provati €.28.580,00# s.e. & o.), di quanto dai
medesimi integralmente trattenuto a titolo di corrispettivo e/o canone, previa
loro definitiva quantificazione, a fronte della concessione in godimento
temporaneo, dal 15.06 al 06.07.16, dei fondi in comproprietà anche
dell'odierna appellante, individuati ai mapp. nn. 158-159-160, oltre interessi
ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale di I° grado al saldo, il tutto
comunque anche nella diversa maggiore e/o minore somma che emergerà in
corso di causa, e/o al risarcimento di tutti i danni subiti et subendi
dall'odierna appellante in conseguenza della mala gestio degli appellati
gestori sig.a e sig. nella misura che Controparte_1 Controparte_2
la Corte d'Appello accerterà come congrua in corso di causa;
in via istruttoria: si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia, previa
2 revoca di contrarie ordinanze di I° grado, ammettere i mezzi istruttori dedotti
dall'appellante nella sua memoria ex art. 183 comma VI° n.2 c.p.c. di data
02.03.2020 ossia:
prove dirette a mezzo interrogatorio formale nonché per testi lì dedotte nella
memoria di rito in quanto tutte ammissibili e rilevanti ai fini del decidere;
ordinare ex art. 210 e ss. c.p.c. al Comune di Monte Isola di esibire in
giudizio copia dei bandi/delle determine di aggiudicazione/dei contratti con
i quali concedeva la messa in opera/collocazione di stands
commerciali/espositivi in località Le Ere in occasione della manifestazione
The Floating Piers, così come dichiarato nella nota del 07.07.16 (cfr. doc. n.
18 I° grado);
ordinare ex art. 210 e ss. c.p.c. ai terzi Parte_2 Pt_3
DA s.r.l., EL IU s.r.l. la
[...] Parte_4
produzione dei contratti sottoscritti con il sig. e comunque Controparte_2
delle loro scritture contabili dell'anno 2016 al fine di evincere i corrispettivi
pagati e percepiti.
Si rinnova, inoltre, l'opposizione all'ammissione delle prove avversarie per
i motivi dedotti nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 3 c.p.c. opponendosi
in specie all'ammissione delle prove dedotte dall'appellato CP_2
nonché dall'appellata nelle loro memorie ex art.
[...] Controparte_1
183 VI° comma n. 2 c.p.c. nonché dall'appellata nella sua Controparte_1
memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. n. 3 in quanto di contenuto di prova
diretta e non contraria;
in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo G.I. dovesse
3 ritenere inammissibile la produzione del doc. n. 50 del fascicolo I° grado
della sig.a la cui produzione è stata già rinnovata con le note di Pt_1
trattazione scritta del 18.06.2021, s'insiste per tutti i motivi già dedotti nelle
dette note di trattazione scritta di data 18.06.2021 nell'istanza di remissione
in termini ex art 184 bis c.p.c. per autorizzare e consentire la produzione del
doc. n. 50;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari/compenso professionale
del giudizio di merito di I° grado nonché del presente grado d'appello;
condannarsi ognuno degli appellati alla restituzione in favore
dell'appellante delle somme pagate in esecuzione della sentenza di I° grado
oggetto del gravame de quo e così nella misura di Controparte_1
€.5.795,62# e nella misura di €.5.795,62# pagate Controparte_2
dall'appellante in loro favore in esecuzione della sentenza di I° grado a titolo
di spese legali così come comprovato dai docc. nn. 3, 4, 5 e ciò era fatto con
espressa riserva di appello e di ripetizione”.
Dell'appellata Controparte_1
“… contrariis reiectis, In via preliminare:
accertare e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità dell'appello e della
domanda svolta in via principale e nel merito dalla signora Parte_1
in quanto già decisa con efficacia di giudicato con Sentenza n. 1423/2022
pubblicata in data 23.05.2022 resa nel giudizio NRG 6544/16 Tribunale di
Brescia, Sez. III, Dott.ssa Gheri.
Nel merito ed in via principale:
4 respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando
integralmente la Sentenza n. 2221/2022, emessa dal Tribunale di Brescia
nella causa R.G. n. 6557/2018, G.I. Dr.ssa D'SI, pubblicata in data
12.09.2022, non notificata.
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre agli accessori di legge di
entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate
dall'appellante in quanto generiche ed irrilevanti al fine del decidere,
richiamando integralmente le deduzioni già svolte dall'appellata CP_1
nella memoria ex art. 183, 6 comma n. 3 del 25.05.2020 da intendersi
[...]
qui integralmente trascritta e, nel caso di loro anche parziale ammissione, si
chiede l'ammissione a prova contraria con i testi ivi indicati.
- in via subordinata, senza inversione dell'onere della prova incombente sull'
appellante, si insiste per l'ammissione delle prove come dedotte dalla
signora nella comparsa di costituzione e risposta nonché Controparte_1
nelle memorie ex art. 183, 6 comma n. 2 e 3 c.p.c., e nelle note di P.C. del
giudizio di primo grado, che devono intendersi integralmente richiamate”.
Dell'appellato Controparte_2
“… ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare:
rigettare l'appello promosso dalla signora dichiarando Parte_1
5 inammissibili le domande spiegate per violazione dell'art. 345 c.p.c. e
comunque per i motivi di cui all'esposizione della comparsa di costituzione
e risposta depositata in sede d'appello;
Nel merito: rigettare l'appello promosso dalla signora per Parte_1
le ragioni di cui all'esposizione e confermare la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 2221/2022 pubbl. il 12/09/2022 – rep. 48202022 - RG n.
6557/2018 del Tribunale di Brescia Giudice monocratico dott.ssa Carla
D'SI in ogni sua parte, in ogni caso previo ogni accertamento e
declaratoria respingere integralmente le domande tutte ex adverso proposte
da parte attrice/appellante in ragione dei motivi esposti in atti;
rigettare le domande tutte ex adverso proposte da parte attrice/appellante in
quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti. In ogni caso
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre agli accessori di legge di
entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Il signor si oppone alla ammissione delle ulteriori istanze Controparte_2
istruttorie esposte nella citazione di appello avversaria, che ripropongono le
medesime istanze formulate in primo grado, e ciò per i motivi già esposti
nella propria memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. a cui si rinvia e
comunque per le deduzioni svolte in tutti gli atti precedenti.
Si rinnova l'opposizione alla introduzione nel procedimento del doc. n. 50 in
quanto depositato tardivamente in primo grado e quindi inammissibile,
anche per la produzione dello stesso in appello, e se ne chiede l'espunzione,
6 rilevando che la opposizione alla produzione è avvenuta tempestivamente
all'udienza del 14.01.2021.
Si insiste per l'ammissione delle prove come dedotte, anche eventualmente a
prova contraria, nella comparsa di costituzione e risposta del signor CP_2
nonché nelle memorie ex art. 183 sesto comma n.
2-3 c.p.c. che
[...]
devono intendersi integralmente richiamate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda proposta da di condanna di ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_2
2041 cod. civ., in solido e/o in via alternativa con in Controparte_1
conseguenza dell'arricchimento conseguito dallo sfruttamento dei terreni di cui l'attrice era comproprietaria con che questa aveva Controparte_1
concesso in affitto al padre e che quest'ultimo aveva locato a terzi CP_2
in occasione dell'evento “The Floating Piers”.
1.1. Il Tribunale ha ritenuto che la domanda sia generica con riferimento ai presupposti fattuali su cui la domanda si fonda, in particolare quanto alla identificazione dei terreni che sarebbero stati locati a terzi da CP_2
al corrispettivo percepito e alla durata dell'asserito sfruttamento.
[...]
1.2. Ha, comunque, ritenuto che non sussistano i presupposti dell'azione generale di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod.civ. in quanto:
il carattere ingiustificato dell'arricchimento sia da escludere in quanto il contratto di affitto stipulato da con il padre è legittimo, Controparte_1
7 come accertato nella sentenza del medesimo Tribunale n. 1423/2022;
quale affittuario, aveva titolo per “giovarsi di quanto Controparte_2
corrisponde all'asserita perdita patrimoniale”;
il depauperamento ai danni dell'attrice è escluso dall'avere corrisposto in modo regolare il canone di affitto;
Controparte_2
il legittimo arricchimento di non è in nesso di causa con il Controparte_2
lamentato, ma inesistente, depauperamento ma è correlato alla legittima iniziativa della comproprietaria ed il pregiudizio relativo Controparte_1
a tale attività è stato oggetto di esame in altro giudizio;
anche non ha conseguito alcun arricchimento senza causa Controparte_1
ai danni dell'attrice (circostanza peraltro ritenuta priva di allegazione) ma ha riscosso i canoni di affitto e, a seguito della citata sentenza, ha corrisposto l'importo del 50% alla comproprietaria Parte_1
1.3. Ha, quindi, condannato l'attrice al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte convenuta.
2. Ha proposto appello sulla base di tre motivi. Parte_1
2. Si sono costituiti e deducendo, la prima, la CP_1 Controparte_2
improponibilità/improcedibilità dell'appello, il secondo la inammissibilità
delle domande svolte in violazione dell'art. 345 cod.proc.civ.; entrambi hanno chiesto il rigetto dell'appello.
3.Alla udienza del 28 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione ai
8 sensi dell'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto la domanda inficiata da genericità per quanto riguarda sia la identificazione dei terreni locati a terzi da e dai quali Controparte_2
avrebbe ricavato un ingiusto guadagno sia con riferimento al corrispettivo conseguito.
Deduce che: ella ha provveduto sin dall'atto di citazione alla identificazione dei terreni producendo documentazione (doc. 18) nella quale vi è il chiaro riferimento ai mappali 158, 159 e 160; ha delimitato il periodo del contestato utilizzo con riferimento all'evento “The Floating Piers” svoltosi in Montisola
dal 15 giugno al 06 luglio 2016; anche le controparti hanno confermato la certa individuazione dei fondi in questione;
ha documentato e quantificato i guadagni in € 8.580,00 (doc. 20) e € 20.000,00 (doc. 21) non potendo esserle imputata la impossibilità di precisare la durata dei contratti di locazione e l'ulteriore maggior guadagno atteso il mancato riscontro alle richieste di informazione al riguardo formulate alle controparti.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia esercitato il potere-dovere di qualificare correttamente la pretesa sostanziale da ella fatta valere e che si sia limitato a “recepire passivamente la qualifica
letterale dell'azione proposta in atto di citazione”.
Chiede che venga operata una riqualificazione della propria domanda e che essa venga inquadrata nell'ambito della fattispecie della gestione di affari
9 altrui;
deduce che è rispettato il disposto dell'art. 345 cod.proc.civ. in quanto
è inalterato il petitum sostanziale e rimangono immutati i fatti posti a fondamento della propria pretesa;
evidenzia che nei propri scritti difensivi vi era già il riferimento alla “gestione” del rapporto d'affitto e del fondo.
Deduce che in capo alla comproprietaria-locatrice è Controparte_1
ravvisabile responsabilità per mala gestio in relazione al rapporto d'affitto per non avere contestato al padre affittuario l'inadempimento (costituito dalla concessione a terzi in godimento di parte del fondo destinati a spazi commerciali in occasione dell'evento “The Floating Piers”); lamenta la violazione dell'art. 2032 cod.civ. in quanto la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'applicazione della gestione d'affari e il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore esigendo la quota di canone corrispondente alla quota di proprietà indivisa ma non può svolgere le altre azioni derivanti dal contratto, sicché solo avrebbe dovuto contestare al padre l'inadempimento. Controparte_1
Lamenta come erronea la valutazione del Tribunale circa la legittimazione di a subaffittare e/o concedere in godimento i fondi in Controparte_2
quanto: il contratto d'affitto, che la comproprietaria ha stipulato a sua insaputa, non prevede il diritto dell'affittuario di subaffittare i fondi;
gli artt.
21 L. 203/1982 e 1624 cod.civ. prevedono il divieto e la nullità del subaffitto e/o della cessione in godimento del fondo ad un terzo;
l'autorizzazione del
29 febbraio 2016 non ne contempla la possibilità; la concessione in godimento a terzi dei fondi agricoli per la installazione di stands commerciali
10 ha determinato un mutamento nella destinazione economica del fondo che avrebbe richiesto l'autorizzazione delle comproprietarie mentre ella ha manifesta al riguardo l'assoluta contrarietà.
Deduce la gravità dell'inadempimento, in quanto quale Controparte_1
gestore di affari altrui, consapevole della esplicita prohibitio domini da ella manifestata, era l'unica legittimata a far valere il grave inadempimento dell'affittuario.
Deduce, poi, che la condotta di perpetrata nel Controparte_2
convincimento di essere legittimato a mutare la destinazione economica del fondo integra la c.d. gestione di affari impropria ai sensi dell'art. 2032
cod.civ. <>.
Al riguardo espone che è ravvisabile la propria ratifica che, ai sensi dell'art. 2032 cod.civ., <
sarebbero derivati da un mandato>> in quanto, preso atto della concessione in godimento dei fondi malgrado il proprio espresso diniego, quale domina
dell'affare, ella ha richiesto i corrispettivi conseguiti dalla concessione in godimento a terzi nella misura del 50%, così palesando la volontà di profittare e ratificare l'attività gestoria dell'affittuario Controparte_2
compiuta a sua insaputa e malgrado il preventivo diniego.
4. Innanzi tutto va esaminata la eccezione di giudicato sollevata da CP_1
viene dedotto che: nel giudizio divisionale n. 6544/2016
[...] Parte_1
ha proposto la domanda di divisione della comunione “tenuto conto di
[...]
eventuali reciproche ulteriori spettanze (quota parte dei canoni) e di
11 eventuali indennizzi per l'occupazione di porzioni immobiliari comuni e/o i
conguagli”, con domanda di condanna “a corrispondere il dovuto”; su tale domanda il Tribunale di Brescia, definendo quel giudizio, non si è
pronunciato; in assenza di gravame sul rigetto implicito di tale domanda si è
formato il giudicato;
la domanda proposta in questo giudizio è
inammissibile/improcedibile per violazione del ne bis in idem.
4.1. Il Tribunale, nella sentenza qui impugnata ha già esaminato, ancorché
ai fini della litispendenza eccepita da la questione della Controparte_1
coincidenza o meno tra la domanda proposta da nel Parte_5
presente giudizio e quella proposta nel giudizio R.G. n. 6544/2016 ed ha ritenuto che essa <<è del tutto diversa (sotto il profilo sia del petitum che della causa petendi) da quella già proposta nel giudizio n. R.G. 6544/2016
avente ad oggetto la condanna di in proprio al pagamento Controparte_1
dell'indennizzo per lo sfruttamento in via esclusiva dei terreni comuni con l'attrice>>.
L'appellata, nel formulare la eccezione di giudicato, si limita a dedurre, con una mera petizione di principio, la coincidenza degli indennizzi oggetto delle domande formulate nei due giudizi, facendo riferimento alla mera “scansione
temporale” nella proposizione delle domande, senza fornire al Collegio
elementi ulteriori che consentano di ritenere sussistente la identità di petitum
e causa petendi che il Tribunale ha escluso.
5. E', invece, fondata la eccezione d'inammissibilità ex art. 345 cod.proc.civ.
delle allegazioni formulate in questo grado e che l'appellante pone
12 fondamento delle proprie domande, in parte anch'esse .nuove, come di seguito sarà esposto
5.1. Va rilevato che nell'atto di citazione in primo grado la domanda oggetto di esame da parte del Tribunale nella sentenza impugnata (punto B) è stata così formulata “condannare il sig. in solido e/o in via Controparte_2
alternativa con la sig.ra per essersi egli arricchito senza Controparte_1
causa e comunque a danno dell'attrice ed, in particolare, per aver egli
disposto in favore di terzi del godimento di parte del compenso immobiliare
in comproprietà all'istante nella misura del 50%, senza avere regolato e
definito in alcun modo il rapporto interno tra affittuario e proprietà ed in
specie l'attrice e così senza avere richiesto ed ottenuto dalla proprietà ed in
specie l'attrice l'autorizzazione a concedere a terzi il godimento /l'uso di
parte dei predetti fondi trattenendo per sé i compensi/corrispettivi derivanti
dall'affitto/concessione in godimento a terzi degli spazi commerciali in
occasione dell'evento “The Floating Piers” tenutosi nell'estate 2016,
rifiutandosi, benché più volte richiesto di fornire
indicazioni/informazioni/chiarimenti/documenti sul punto/di comunicare
all'attrice i profitti derivanti dall'illegittimo/a affitto/concessione di
uso/godimento a terzi, al risarcimento di tutti i danni subiti et subendi, di
ogni ordine e natura, compreso il ristoro economico per mancato guadagno,
il tutto con l'omissione della comproprietaria sua figlia, Controparte_1
che benché avvisata e richiesta di adoperarsi con l'attrice, nulla faceva per
evitare e comunque impedire l'illegittimo uso da arte dell'affittuario
13 suo padre, il tutto nella misura di € 30.000,00 e Controparte_2
comunque anche nella maggiore e/o minore somma …”; nella parte espositiva dell'atto di citazione non vi sono allegazioni diverse ed ulteriori,
limitandosi l'attrice a deduce l'avvenuta concessione in godimento a terzi operata da malgrado la propria diffida e l'avere questi trattenuto CP_2
per sé i relativi compensi.
Il Tribunale, sin dall'ordinanza emessa il 20 settembre 2018, ha qualificato la domanda di cui al punto B) dell'atto di citazione come proposta <
arricchimento senza causa, nei confronti dell'affittuario e Controparte_2
“in solido e/o in via alternativa” nei confronti di . Controparte_1
Nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. a seguito Parte_1
delle contestazioni di controparte circa la esistenza dei presupposti dell'azione di arricchimento senza causa, ha così dedotto “la sig.a era Pt_1
volutamente ed intenzionalmente estromessa dalla gestione dei propri fondi:
la circostanza è documentale. Ciò detto, pur essendo noto che la
Giurisprudenza ammette la concessione del bene in affitto (locazione)
infrannuale su iniziativa disgiunta di ciascun condomino (con il limite del
compimento di atti di straordinaria amministrazione), il condomino che
subisca tale “attività” dal quale ne deriva pregiudizio, in quanto svolta in
violazione degli art. 1105 e 1108 c.c., ha il diritto di ottenere dal condomino-
locatore il risarcimento di tutti i danni subiti et subendi. Obbligazione
risarcitoria che permane anche qualora si volesse ritenere che nel caso de
quo ricorra la fattispecie della gestione altrui. Invero, il gestore è soggetto a
14 tutti gli obblighi del mandatario, così come previsto dall'art. 2030 c.c.. Si
pensi, per esempio, alla diligenza del buon padre di famiglia, all'obbligo di
informare il dominus del compimento dell'affare ed a quello di rendiconto.
Il gestore, inoltre, come il mandatario, è obbligato a risarcire i danni che ha
cagionato al dominus nell'esecuzione dell'affare con dolo o colpa. AN
che nel caso di specie sono individuabili, quantomeno, nell'iniquità
economica del canone di affitto (questione non oggetto di causa in quanto relativa alla domanda separata e trattata in altro giudizio: n.d.r.) oltre che
nella perdita del profitto derivante dall'iniziativa The Floating Piers oltre
che nell'avere disposto del bene in comproprietà come se fosse, invece, di
proprietà esclusiva. … Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto
la domanda formulata non corrisponde ad un'azione di Controparte_2
arricchimento senza causa, tant'è che l'attrice chiede espressamente la
condanna al risarcimento dei danni, mentre nell'ipotesi di arricchimento
senza causa il “danneggiato” ha diritto ad un indennizzo. …”. Ha, poi,
dedotto che i danni sarebbero conseguenti alla “ … …. perdita del maggior
profitto che la sig.ra avrebbe potuto percepire attraverso i canoni di Pt_1
occupazione corrisposti da ciascun singolo stand …”.
Salvo poi richiamare in tale memoria le medesime conclusioni rassegnate in atto di citazione, ribadite in sede di precisazione delle conclusioni con la richiesta di condanna di “ in solido e/o in via alternativa Controparte_2
con la sig.ra per essersi egli arricchito senza causa e Controparte_1
comunque a danno dell'attrice …”.
15 Va poi evidenziato che, nella comparsa conclusionale in primo grado,
ha dedotto di avere richiesto il “risarcimento dei danni Parte_1
conseguenti alle condotte illecite e comunque illegittime da questi tenute, per
aver concorso con malafede nell'abuso del diritto nell'amministrazione del
bene comune”; nella memoria di replica in primo grado, l'attrice qui appellante ha così dedotto: <È evidente che, nel caso di specie, la domanda
formulata non corrisponde ad un'azione di arricchimento senza causa (come
del resto la scrivente difesa ha puntualmente già precisato nella memoria ex
art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. pag. 7), quanto ad un'azione di risarcimento del
danno extracontrattuale, per aver i convenuti (cfr. pagg. 9 - 10 comparsa
conclusionale) concorso tra loro in malafede nell'abuso del diritto
nell'amministrazione del bene comune, nella specie avendo totalmente
estromesso l'odierna attrice dalla gestione dei fondi in comunione,
arrecandole grave ed ingiusto danno …”; salvo così precisare nel prosieguo del medesimo scritto conclusivo: “Né può dirsi che il caso di specie rientri
nell'ambito della gestione di affari altrui, non potendosene ravvisare gli
elementi costitutivi: pur essendo astrattamente sussistente l'elemento
dell'utiliter coeptum (i.e. l'utilità della gestione, in astratto riscontrabile ove
il comproprietario disponga del bene comune concedendolo in affitto e/o
locazione, essendo siffatte iniziative contrattuali destinate a far fruttare il
bene comune e rispetto alle quali deve ritenersi sussistente anche l'interesse
del comproprietario non firmatario), non può sostenersi che nel caso di
specie la sig.a pur se domina dell'affare, sia stata concretamente posta Pt_1
in condizione:
16 - di apprezzare i frutti e così l'utilità della gestione del bene comune, per non
essere stati tali frutti con lei ripartiti spontaneamente ed in assenza di una
sua iniziativa giudiziale in tal senso (trattenendo la sig.a fino a CP_2
quando ha potuto, per sé sola la totalità del canone, all'insaputa della
comproprietaria ; Pt_1
- così come di eventualmente manifestare un'efficace prohibitio domini
anteriormente alla stipulazione del contratto d'affitto, per essere stato il
medesimo concluso a sua insaputa, ponendo la stessa nell'impossibilità di
eventualmente opporsi alla sottoscrizione”.
5.2. Come evidenziato nella sintesi dei motivi di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia fatto propria la qualificazione della domanda quale arricchimento senza causa sulla base del riferimento contenuto nell'atto di citazione, senza avvalersi del potere/dovere di operarne la esatta qualificazione giuridica inquadrando la fattispecie nella gestione di affari altrui;
deduce, inoltre, che non vi sarebbe violazione dell'art. 345
cod.proc.civ. in quanto sarebbero, a suo dire, rimasti inalterati il petitum
sostanziale e i fatti posti a fondamento della propria pretesa e che negli scritti difensivi vi era già il riferimento alla “gestione” del rapporto d'affitto e del fondo.
Nelle conclusioni precisate in atto di appello è formulata domanda di condanna degli appellati “alla corresponsione … (in ogni caso almeno nella
misura del 50% dei complessivi conosciuti e provati € 28.580 …) di quanto
dai medesimi integralmente trattenuto a titolo di corrispettivo e/o canone,
17 previa loro definitiva quantificazione, a fronte della concessione in
godimento temporaneo … e/o al risarcimento di tutti i danni subiti et subendi
dall'odierna appellante in conseguenza della mala gestio degli appellati
gestori …” .
E' stato quindi eliminato il riferimento all'arricchimento senza causa,
invocando la precisazione della domanda contenuta nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ., dove, però, come esposto vi era il richiamo alle conclusioni dell'atto di citazione, senza nulla dedurre circa il reiterato riferimento ad esso effettuato anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Inoltre, è stata formulata una domanda restitutoria mai formulata in primo grado in alcuno scritto difensivo;
è stato specificato il riferimento causale dell'azione risarcitoria nella esistenza di una “mala gestio” operata dai
“gestori” e CP_2 Controparte_1
6. E' indubbia la novità, e quindi, la inammissibilità ai sensi dell'art. 345
cod.proc.civ., della domanda restitutoria di quanto sarebbe stato conseguito attraverso la locazione temporanea a terzi di una porzione del fondo affittata a in quanto non formulata in primo grado. Controparte_2
6.1. E' altrettanto indubbio che in atto di appello la pretesa risarcitoria è
incentrata unicamente sulla configurabilità del comportamento di CP_1
e in termini di negotiorum gestio e sulla sussistenza dei Controparte_2
relativi presupposti.
La riconduzione della fattispecie in esame alla negotiorum gestio confligge
18 non solo con il reiterato riferimento all' “arricchimento senza causa e in
danno dell'attrice”, contenuto nelle conclusioni precisate in primo grado ma anche con le illustrazioni difensive con cui, nella memoria di replica in primo grado, nel passaggio riportato testualmente, ne è stata esclusa recisamente la sussistenza, nonché con il riferimento all'esercizio di un'azione extracontrattuale conseguente all'“abuso del diritto di amministrazione del
bene comune” ribadito anche in atto di appello.
6.2. Ed in effetti la difesa in primo grado è stata incentrata sul fatto che “la
figlia ha autorizzato tale attività del padre senza averne Controparte_1
la legittimazione ed in spregio ai diritti della comproprietaria sig.a che Pt_1
aveva manifestato per iscritto (cfr. docc. n.3) il proprio dissenso”,
configurando il suo operare al di fuori del rapporto gestorio, mentre la responsabilità per mala gestio di presuppone che essa Controparte_1
abbia agito nell'ambito del rapporto gestorio ma sia stata inadempiente e inerte in modo colpevole, come del resto allegato ora in appello.
L'inadempimento agli obblighi assunti attraverso la gestione dell'affare altrui, che l'art. 2029 cod. civ. dichiara equivalenti a quelli assunti dal mandatario, costituisce una prospettazione del tutto nuova in quanto nuovo
è il fatto costitutivo su cui si fonda la pretesa azionata.
Tale considerazione riguarda anche la posizione di e la Controparte_2
prospettazione di una gestione di affari altrui impropria, ai sensi dell'art. 2032 cod.civ.
Negli atti del primo grado non vi è deduzione alcuna dei relativi presupposti
19 (la erronea consapevolezza in capo a di gestire un affare Controparte_2
proprio, la ratifica degli effetti da parte di . Parte_1
Peraltro, sulla base della prospettazione dell'inquadramento della fattispecie quale gestione d'affari impropria, ai sensi dell'art. 2032 cod.civ. l'appellante deduce il proprio diritto “quale comproprietaria dei fondi concessi in
godimento e dominus dell'affare a percepire almeno il 50% dei canoni …
indebitamente trattenuti dal Libretti”, formulando una domanda restitutoria che, come già esposto, è inammissibile in quanto formulata per la prima volta in questo grado.
Va rilevato, con riferimento al potere del Giudice di operare una diversa qualificazione giuridica della domanda e alla doglianza dell'appellante che il
Tribunale abbia omesso di operarla, che la qualificazione giuridica compete al Giudicante che può effettuarla in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti e al giudice di appello che può effettuarla anche in modo diverso dal giudice di primo grado, purché non vengano introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto e rimangano inalterati il "petitum"
e la "causa petendi", come è avvenuto, per le ragioni esposte, nel caso di specie.
7. Peraltro, a parte la considerazione della novità di tali allegazioni, è
evidente la contraddittorietà della ricostruzione in sé e, comunque, la sua infondatezza.
7.1. L'appellante ha sempre evidenziato, anche in questo grado, la sussistenza della prohibitio domini, ossia il suo palesato dissenso rivolto alle
20 parti in causa “dall'utilizzare per scopi propri i fondi di proprietà comune
attraverso la locazione e l'affitto a terzi di spazi di attività commerciali”
(diffida del 19 maggio 2016); ma, allo stesso tempo ha dedotto in appello di avere ratificato, ai sensi dell'art. 2032 cod.civ., l'operato dell'affittuario nel locare a terzi gli stands commerciali attraverso la Controparte_2
richiesta del 50% dei corrispettivi “così mostrando di voler profittare e
ratificare l'attività gestoria dell'affittuario compiuta a sua insaputa CP_2
ed anzi contro il suo espresso e preventivo diniego di cui alla diffida del
19.05.2016”.
L'appellante prospetta ora la esistenza di un rapporto gestorio direttamente in capo all'affittuario il quale, nel concedere in godimento a terzi porzioni dell'immobile affittato avrebbe gestito il bene di cui l'appellante stessa è
comproprietaria ritenendone erroneamente di averne facoltà e quindi di gestire un affare proprio.
Si pretende, in sostanza, di applicare i principi della negotiorum gestio al rapporto con l'affittuario e si deduce la ratifica del suo operato quanto alla sola vicenda relativa locazione a terzi attraverso la manifestazione di far propri i proventi conseguiti.
La prospettazione di una gestione d'affari altrui con riferimento ad una determinata condotta dell'affittuario, pur affermandosi l'appellante estranea al contratto d'affitto in quanto stipulato malgrado la propria prohibitio dalla comproprietaria, appare ardua.
Così come ardua è la prospettazione dell'inadempimento di CP_1
21 agli obblighi assunti attraverso la gestione del bene comune, CP_2
consistente nell'avere omesso di contestare all'affittuario la concessione del godimento a terzi di porzioni d'immobili per non essere questi legittimato in base al contratto di affitto, e, al tempo stesso, l'affermazione di una ratifica,
ai sensi dell'art. 2032 cod.civ., proprio di tale operato attraverso la manifestata volontà di farne propri i proventi.
7.2. Comunque, ove si possa prospettare una gestione di affari altrui con riferimento ad una singola condotta dall'affittuario ed una ratifica di tale specifica condotta da parte del comproprietario rimasto estraneo al contratto di affitto, è evidente che la prohibitio domini e l'assunto che vi sia stata successiva ratifica dell'operato dell'affittuario, con la richiesta di corresponsione dei relativi proventi per la quota corrispondente alla propria quota di proprietà indivisa, sarebbero manifestazioni della capacità e della volontà di di gestire personalmente il proprio bene, quanto Parte_1
meno con riferimento alla vicenda relativa alla locazione terzi, con conseguente cessazione dell'obbligo di di proseguire nella Controparte_1
gestione utile della vicenda nell'interesse comune e, quindi, con esclusione dell'asserito inadempimento.
7.3. Resta, infine, da considerare, per completezza di esame,
l'“autorizzazione utilizzo terreni per l'evento “The Floating Piers”” che ha sottoscritto unitamente a e a Parte_1 Controparte_1 CP_2
quale “conduttore dei fondi”.
[...]
Con essa il Comune di Montisola, ricevuta la disponibilità di una porzione di
22 area per fini istituzionale ha consentito “alla proprietà e/o al conduttore di
mantenere riservato per suo uso e posizionamento sulla stessa area fronte
cascina sul mappale 158-159-160 spazio relativo per installazione di n. 2-3
attività commerciali diverse”.
Esclusa la violazione del divieto sub-affitto anche in conseguenza della tipologia dell'attività, il tenore del testo e la sua sottoscrizione da parte di tutte le parti in causa implica che anche era senz'altro Parte_1
consapevole che l'affittuario avrebbe potuto avvalersi Controparte_2
(come ha fatto) della possibilità di posizionamento di 2/3 attività
commerciali.
L'affittuario ha, quindi, operato in relazione al fondo di cui aveva la disponibilità in base ad un valido contratto d'affitto (come già accertato, ora con efficacia di giudicato, in altra sede) e sulla base della possibilità che,
anche alternativamente alla proprietà, gli è stata concessa, rimanendo così
esclusa, anche da questo profilo, che vi sia stata gestione d'affari altrui
<> (art. 2032
cod.civ).
8. Pertanto, l'appello va rigettato.
9. Rileva infine il Collegio che la erronea statuizione delle spese da parte del
Tribunale viene prospettata unicamente sul presupposto della fondatezza dei primi due motivi di gravame, senza che vengano esposte ulteriori censure specifiche.
10. Quanto alle spese del grado, esse seguono la soccombenza e si liquidano
23 in favore di ciascuno degli appellati come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ.
modd. (scaglione di riferimento: valore indeterminabile complessità media)
ad eccezione della “fase di trattazione” liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione ad essa.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 2221/2022 pubblicata in data 12 settembre 2022;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuno degli appellati delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, €
1.665,00 per la “fase introduttiva” € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed
€ 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
24 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
RI RI AR MA
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