CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/07/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 403/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe Parte_1
Vallesi, Simone Vallesi e Piergiovanni Vallesi, tutti del Foro di Ascoli Piceno
Parte appellante
E
Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, rappresentati e difesi per procura alle liti in atti dall'Avv. Giacomo
[...] Controparte_6
Summa del Foro di Roma
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro gli appellati indicati in epigrafe chiedevano accertarsi l'illegittimità della condotta tenuta dalla comune datrice di lavoro nel limitare ai soli periodi di effettiva prestazione lavorativa il Parte_1 calcolo dei giorni di ferie e permessi spettanti ad essi dipendenti - tutti collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria da marzo 2020 a dicembre 2020 per periodi sempre inferiori a 15 giorni mensili - non includendo in detto computo le ore ed i giorni di sospensione forzata dell'attività; per l'effetto, chiedevano condannarsi la Società convenuta a reintegrare o ripristinare il numero esatto di giorni di ferie e permessi ad ognuno spettanti, o in subordine ad erogare in favore di ciascuno le somme specificate, anche a titolo di risarcimento del danno, ed in ogni caso a titolo di indennità sostitutiva per e , ormai pensionati. Controparte_1 CP_3 Con sentenza del 22 novembre 2024 l'adito Tribunale condannava la Società convenuta a ripristinare, in favore dei ricorrenti, i giorni di ferie e permessi meglio indicati in dispositivo, nonché a pagare le somme rispettivamente maturate, in forza dei medesimi istituti, a titolo di indennità sostitutiva in favore di e , oltre accessori di legge e spese Controparte_1 CP_3 di lite.
Con ricorso depositato il 10 dicembre 2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza, deducendo l'errore del Tribunale nel valutare i fatti di causa e nell'interpretare la normativa contrattuale di riferimento;
in particolare, ha censurato le conclusioni giuridiche cui era pervenuto il Giudicante, a seguito del pur corretto richiamo alla Giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale, fermo il principio di intangibilità del diritto dei lavoratori al godimento delle ferie e dei permessi in misura intera, e non proporzionalmente ridottain relazione alla forzata riduzione dell'orario, l'importo dell'indennità sostitutiva avrebbe dovuto porsi a carico del datore di lavoro per le sole ore di attività effettivamente prestata, restando a carico dell'
[...]
per la parte corrispondente alla riduzione di orario;
ha aggiunto che i ricorrenti CP_7 nemmeno avrebbero potuto lamentare la mancata corresponsione degli importi in discorso da parte CP_ dell' giacché, per tutta la durata del periodo dedotto in causa, essi si erano visti liquidare l'importo massimo di trattamento di integrazione salariale. L'appellante ha, quindi, insistito, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto delle istanze attoree, con vittoria di spese di lite.
, , , e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
hanno resistito al gravame e ne hanno chiesto il rigetto
[...]
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Si evince agevolmente dal tenore del ricorso di primo grado che gli originari ricorrenti rivendicano il riconoscimento di un maggior numero di ore fruibili a titolo di ferie e di permessi, in tal senso invocando i chiari contenuti – peraltro, non resi oggetto di difforme interpretazione da parte della Società convenuta – dell'art.10 del CCNL di settore applicato, a tenore del quale “al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al 1° comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero”. Altrettanto incontestata è la circostanza di fatto che i predetti ricorrenti, nel periodo dedotto in causa, in ragione del collocamento in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), abbiano prestato attività lavorativa ad orario ridotto sempre per periodi inferiori a 15 giorni.
Oltretutto, in maniera alquanto contraddittoria, nella prima parte dell'atto di gravame l'appellante ribadisce che, nel corso della vicenda per cui è causa, ha assunto una posizione distante dalla ratio della citata norma contrattuale, avendo dichiarato che “….Per quanto riguarda la maturazione degli istituti contrattuali, la stessa avverrà con il criterio della proporzionalità diretta in funzione delle ore lavorate, tranne che per gli istituti della 13° e 14° mensilità, la cui maturazione verrà garantita per intero” ; tale presa di posizione si fa forte della circostanza che, in seno all'accordo sindacale del 2 agosto 2019 relativo all'intervento della Cig, effettivamente le Parti
Sociali avessero trovato un'intesa, tradottasi in una precisa statuizione di garanzia, soltanto in ordine alla maturazione per intero delle mensilità supplementari, nulla, viceversa, stabilendo riguardo al criterio di maturazione delle ferie e dei permessi.
Tuttavia, in assenza di specifiche pattuizioni trasfuse negli accordi sindacali stilati ad hoc, è persino superfluo affermare che viga il criterio generale stabilito dal CCNL, secondo cui la frazione di mese “non lavorata”, ove inferiore a 15 giorni, non possa incidere negativamente sul calcolo del monte ore di ferie e di permessi secondo il criterio di un dodicesimo del periodo feriale per ogni mese di servizio prestato. Siffatto criterio a fortiori deve operare in un'ipotesi, come quella di specie, in cui la prestazione lavorativa in misura ridotta non è conseguenza di una vicenda fisiologica del rapporto di lavoro (inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno di riferimento), bensì di una fase lato sensu patologica dello stesso, riconducibile a temporanea contrazione dell'attività produttiva per cause non imputabili al lavoratore.
Sotto distinto profilo, è del tutto inconferente il richiamo al principio espresso dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 3603/1986, la cui lettura evidenzia come la fattispecie, nell'occasione sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità, implicasse la soluzione di questioni affatto diverse da CP_ quelle oggetto dell'odierna causa, poiché sorte nel contraddittorio tra il datore di lavoro e l' ed inerenti esclusivamente ai criteri di individuazione del soggetto obbligato a versare i ratei di ferie non godute maturati dai dipendenti in trattamento di cassa integrazione guadagni;
emolumenti che, CP_ a dire della parte datoriale, erano elargibili dal Fondo speciale, mentre secondo l' non rivestivano natura di retribuzione in senso stretto.
Viceversa, l'odierna fattispecie, sorta tra datrice di lavoro e prestatori, richiede l'accertamento del criterio di computo delle ore che ciascun lavoratore può utilizzare per il recupero delle energie psicofisiche. In forza del chiaro tenore della domanda attorea, il chiesto accertamento ha ad oggetto l'individuazione del monte ore utilizzabile da ciascuno degli originari ricorrenti per fruire di ferie e permessi, ovvero, in ipotesi di sopravvenuta impossibilità di relativa fruizione, la determinazione delle somme spettanti ai predetti lavoratori in funzione risarcitoria ovvero compensativa del mancato godimento delle ferie stesse.
In tal senso, le statuizioni del Tribunale possono essere confermate, anche rispetto agli importi indicati in dispositivo, poiché con riferimento al criterio di relativa quantificazione nessuna censura specifica è stata mossa in questa sede dalla appellante;
questa, infatti, si limita a produrre Pt_2 una relazione stilata dal proprio consulente, che rimanda ai generali criteri di calcolo dell'integrazione salariale ordinaria anticipata ai dipendenti nel corso dell'anno 2020, a dimostrarne la quantificazione conforme a legge;
tuttavia, la pretesa degli originari ricorrenti non ha ad oggetto l'erogazione dell'integrazione salariale e, d'altro canto, in seno alla suddetta relazione non si colgono quelle specifiche informazioni indispensabili a stabilire quali valori numerici - corrispondenti alla quantità di ore lavorate ovvero da considerare come tali - siano stati effettivamente posti a base del calcolo del massimale mensile, con incidenza anche sul computo dell'integrazione.
In conlcusione, non avendo l'appellante assolto all'onere - a suo carico - di offrire elementi sufficienti a dimostrare l'esatto adempimento degli obblighi datoriali correlati alla maturazione in capo ai lavoratori dell'istituto contrattuale delle ferie, così come disciplinato dall'art. 10 del CCNL di settore, né avendo allegato e dimostrato lo specifico fatto che abbia reso in concreto inesigibile o del tutto priva di rilevanza giuridica ed economica la pretesa azionata, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la appellante e al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore degli appellati in Pt_2 complessivi euro 4.100,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente