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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/10/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1071/2019 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 1071/2019 R.G. il 19/04/2019, avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 91/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Venosa (PZ) a definizione del procedimento n. 77/C/17, pubblicata in data 12/10/2018
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi, Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Alfonso Salvatore, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Melfi (PZ) al Largo E. Salvatore n. 14;
APPELLANTI
E
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Rosario Trocino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Stigliano (MT) alla Via Fontana n. 50;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23/05/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato,
[...]
e interponevano gravame avverso alla Pt_1 Parte_2
1 Proc. n. 1071/2019 R.G.
sentenza n. 91/2018 emessa dal Giudice di Pace di Venosa (PZ) a definizione del procedimento n. 77/C/17, pubblicata in data 12/10/2018, con la quale il primo giudice aveva rigettato la domanda da loro proposta al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorso il giorno 05/12/2014, alle ore 14:15 circa, sulla SP10 in Venosa, a circa 2 Km dall''intersezione con la SP168, allorquando la sig.ra , Pt_2 alla guida dell'autoveicolo Dewoo-Chevrolet Matiz tg. DD136KX di proprietà del marito , nell'approssimarsi ad una curva Parte_1 pericolosa, perdeva il controllo del veicolo a causa della presenza di “una sorta di gradino”, non visibile per le avverse condizioni atmosferiche e per le cattive condizioni dell'asfalto, coperto di acqua e fango accumulato per il cattivo funzionamento delle cunette di scolo.
1.1. Con l'anzidetto gravame si eccepivano “l'erronea e falsa applicazione” degli artt. 2051 e 2043 c.c., avendo il G.d.P. omesso di valorizzare il verbale dei Carabinieri e le dichiarazioni rese dal teste convergenti nell'acclarare le cattive condizioni del manto stradale Tes_1
e la relativa pericolosità; gli appellanti, inoltre, contestavano l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto integrato il caso fortuito (esimente ex art. 2051 c.c.) in ragione della pioggia in corso all'epoca del fatto.
1.2. Su tali premesse concludevano affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda intentata in primo grado e, per l'effetto, fosse disposta la condanna della al risarcimento degli CP_1 importi di € 1.352,50 a titolo di danno patrimoniale derivante dalla rottamazione dell'autovettura (da riconoscersi in favore del proprietario
) ed € 3.636,38 a titolo di danno biologico, sub specie di Parte_1 invalidità temporanea (da riconoscersi in favore di Parte_2 conducente infortunata), oltre rivalutazione, interessi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17/01/2020, si costituiva in giudizio la appellata, eccependo in via CP_1 pregiudiziale l'improcedibilità della domanda, l'incompetenza per valore del Giudice adito e l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa attorea, concludendo per il
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rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.
3. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in assenza di attività istruttoria, e all'udienza del 23/05/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Ciò posto, occorre anzitutto rilevare come le eccezioni pregiudiziali articolate dall'appellata siano inammissibili o infondate.
4.1. Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda causata dalla irritualità della negoziazione assistita, basti rilevare come costituisce principio consolidato quello secondo cui “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2” (Cass. Sez. 3, n. 4843 del 19 febbraio 2019, richiamata, in motivazione, dalla recentissima Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5474 del 2025).
Orbene, il principio è senz'altro estensibile alla negoziazione assistita obbligatoria, posto che l'art. 3 co. 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132
(convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) reca una disposizione sostanzialmente sovrapponibile a quella prevista dal D.lgs.
28/2010, disponendo che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”, sicché la domanda intentata – non essendo stata, dal primo giudice, tempestivamente rilevata l'eventuale improcedibilità – deve ritenersi procedibile.
4.2. Quanto all'eccepita incompetenza per valore, la stessa non può essere dichiarata ove il giudice (come nel caso di specie) sia diventato competente
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in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio (v. Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 29218 del 12/11/2019).
4.3. Quanto, infine, all'eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., la stessa non può dirsi sussistente, posto che il gravame articola puntualmente le deduzioni mosse avverso al percorso logico seguito dal primo giudice.
Onde, anche in ragione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che nega la necessità, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dell'utilizzo di formule sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass. sez. lav. 24604/2020; S.U. 27199/2017), affermando che le motivazioni del gravame possono trarsi dal contesto complessivo dell'atto (Cass. 21504/2020), deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellata e, specularmente, la piena ammissibilità della spiegata impugnazione, che va predicata anche in ragione del fatto che l'appellata han articolato puntuali e specifiche deduzioni circa i motivi del gravame, che pertanto risulta pienamente intellegibile.
5. Superati gli ostacoli ostativi all'esame del merito dell'appello, lo stesso deve dirsi fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
6. In primis, vertendo la controversia sulla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, è opportuna una breve ricognizione delle principali coordinate ermeneutiche che sottendono alla norma rilevante per il caso di specie, ovvero l'art. 2051 c.c.:
1) la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della
P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 30775/2017), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità
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ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/2006);
2) tale fattore esterno può essere di due tipi, potendo interferire nella situazione in atto al punto da produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure ricorrere nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/2007);
3) la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è quindi invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. La responsabilità resta esclusa ove la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (ad es., una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. n. 7805/2017);
4) qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., che, però, diversamente da quanto sostenuto dalla giurisprudenza meno recente, non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi, di creazione pretoria, di esistenza di una “insidia” o di un
“trabocchetto”. In tal caso, quindi, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire
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o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. n.
12821/15, n. 15383/06);
5) tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la del custode, qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n.
9546/10).
7. Poste le coordinate ermeneutiche di rilievo, nel caso di specie è rimasto accertata (tanto emergendo sia dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti, sia dalle dichiarazioni rese dal teste , il quale Testimone_2 ha dichiarato che “i carabinieri mi chiesero insieme ad altre persone di provvedere alla pulizia della strada e delle cunette per evitare che altre macchine avessero degli incidenti” per poi specificare che “facendo tali operazioni di pulizia ho potuto constatare che il fango e i detriti erano provocati dal mancato deflusso delle acque dalle cunette laterali e dovuto alla presenza di erbacce”, altresì confermando il pessimo stato del manto stradale pieno di dislivelli sull'asfalto) la sussistenza, all'epoca del sinistro, di fango, detriti e acqua sull'asfalto (peraltro visivamente connotato, come risulta dalle fotografie in atti, da numerose buche e/o dislivelli), e tali elementi concorrono senz'altro nel rendere la res causa dell'evento, attesa la notoria pericolosità dell'asfalto reso scivoloso dall'acqua.
8. Dunque, raggiunta la prova della riferibilità eziologica dell'evento alla cosa in custodia, onere dell'odierna appellata [la quale, per escludere la propria responsabilità, non poteva utilmente evocare la propria diligente custodia e dunque il rispetto dell'obbligo di vigilanza, tali elementi non pertenendo alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass. n. 22839 del
2017)] sarebbe stato quello di dimostrare il caso fortuito, ossia un evento
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recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo, come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. N. 11227 del 2008 e Cass. N.
2660 del 2013).
Tuttavia, tale dimostrazione non è stata in alcun modo offerta.
8.1. Invero, rammentato che il caso fortuito può essere costituito anche dalla condotta dello stesso danneggiato, ove connotata da colpa
(Cassazione civile, sez. III , 30/01/2025 n. 2148), non si ravvisano, nel caso di specie, elementi tali da far ritenere una responsabilità (anche solo concorsuale) della conducente del veicolo incidentato nella determinazione del sinistro, non emergendo, dagli atti, alcuna prova di condotte di guida non consone;
in particolare, il fatto che i verbalizzanti non hanno rinvenuto, sul luogo del sinistro, tracce di frenata non può dirsi comprovante l'omesso tentativo di arresto da parte della conducente, posto che – essendo l'asfalto bagnato – è en possibile che gli pneumatici non lasciassero tracce.
8.2. Quanto agli elementi atmosferici (nel caso di specie, la pioggia), gli stessi possono integrare l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., soltanto quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane (v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
4588 del 11/02/2022; più di recente anche Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14677 del 31/05/2025).
Anche nel suo massimo consesso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere
i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (da ultimo, Cass.
22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis, Cass. 01/02/2018,
n. 2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856)” e che “il carattere eccezionale di un
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fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass.
11/5/1991, n. 5267; Cass. n. 2482/2018„ cit.)” [in tali termini si è espressa
Cass. Sez. U, Sentenza n. 5422 del 2021].
Orbene, nel caso di specie, non è stato condotto alcun accertamento circa l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento meteorologico, il quale, piuttosto, pare potersi inserire in una comune (e pertanto ampiamente prevedibile e gestibile) precipitazione piovosa;
sicché, contrariamente a quanto profilato dal primo giudice, in alcun modo poteva attribuirglisi il carattere di caso fortuito.
9. A quanto sin qui rilevato consegue che la domanda introdotta dagli appellanti in primo grado poteva (e doveva) ritenersi fondata in punto di an debeatur e, pertanto, occorre riformare la sentenza qui impugnata nel senso del relativo accoglimento.
10. Acclarata la spettanza del risarcimento del danno, il relativo importo, dipartendo dalla pretesa vantata da può ricavarsi in Parte_1 ragione di quanto segue.
10.1. In primis, senz'altro può dirsi dovuto l'importo documentato (€
252,50) per la rottamazione del veicolo incidentato: secondo l'ordinanza n.
19958 del 19 luglio 2024 della Corte di Cassazione, infatti, il responsabile del danno è tenuto a pagare le spese di demolizione del relitto, immatricolazione del nuovo veicolo o passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato, eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva, nonché le spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato.
A ciò non è di ostacolo il disconoscimento delle copie fotostatiche operato dall'appellata, posto che, “Perché possa aversi disconoscimento idoneo, è infatti necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o
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onnicomprensive” (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 c.c.; nello stesso senso, ex multis, Cass.,
20/06/2019, n. 16557; Cass., 05/12/2019, n. 31870 e Cass., 12/02/2019, n.
4032), e poiché, nel caso di specie, il disconoscimento si è rivelato generico e non circostanziato, la relativa eccezione profilarsi come inaccoglibile.
10.2. Parimenti dovuta è la voce di danno relativa al valore al relitto del mezzo, ossia al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, trattandosi di una voce di danno emergente.
Orbene, posta la difficoltà (in ragione della vetustà del mezzo) di offrire una piena quantificazione del danno – quantunque ne siano stati offerti principi di prova – è consentito fare applicazione del potere di liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Tale norma, infatti, codifica uno strumento di liquidazione del danno rimesso al prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 1636/2020), il cui esercizio è, però, limitato ai soli casi in cui, provata l'effettiva esistenza di danni risarcibili (Cass. n. 20889/2016; Cass. n. 4310/2018), risulti obiettivamente impossibile o eccessivamente difficile provare il nocumento nel suo preciso ammontare (Cass. n. 2831/2021; Cass. n.
8941/2022), posto che la liquidazione equitativa è funzionale a sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non assume valenza surrogatoria della prova
(Cass. n. 13288/2007).
Ciò posto, considerata la data di immatricolazione del veicolo, la somma impiegata per il relativo acquisto e il naturale deprezzamento che annualmente si concretizza, si stima equo riconoscere l'importo risarcitorio di € 1.000,00, a cui sommare la documentata spesa di € 252,50 per la rottamazione, per un totale di € 1.252,50.
10.3. Deve, dunque, condannarsi la al pagamento, in Controparte_1 favore di , del complessivo importo di € 1.252,50 a titolo Parte_1 di danno patrimoniale.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 1.252,50), devalutata alla data del sinistro (05/12/2014)
e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per
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le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 05/12/2014 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
11. Venendo alla voce di danno azionata da relativa Parte_2 al periodo di invalidità temporanea riportata in seguito al sinistro, si ritiene che possa accogliersi la domanda così come quantificata dall'istante, posto che l'individuazione del periodo di invalidità temporanea (quantunque operata attraverso una c.t.p., che notoriamente non costituisce fonte di prova) è suffragata dalla documentazione sanitaria in atti (vedasi il certificato del pronto soccorso dell'Ospedale di Melfi) e, comunque, non è stata operata, da parte dell'appellato, una puntuale contestazione.
Ne deriva che, in riforma della sentenza impugnata e conseguentemente in accoglimento anche di tale domanda, la va condannata Controparte_1 al pagamento, in favore di , dell'importo di € 3.630,38 a Parte_2 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Anche in tal caso, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€
3.630,38), devalutata alla data del sinistro (05/12/2014) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
(S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal
05/12/2014 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
12. Alla riforma della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n.9062),
10 Proc. n. 1071/2019 R.G.
Di conseguenza, vanno poste a carico dell'appellata soccombente le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 parametrati al decisum
(scaglione da € 1.101 a € 5.200), escludendo la fase di trattazione/istruttoria per il giudizio di appello perché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando nel proc. n. 1071/2019
R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la parte appellata al pagamento, in favore , del Parte_1 complessivo importo di € 1.252,50 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva, nonché al pagamento, in favore di dell'importo di € 3.630,38 a Parte_2 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
2. condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti, che si liquidano, per il primo grado, in € 125,00 per spese vive ed € 1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il secondo grado in € 174,00 per spese vive ed € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, lì 09/10/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
11
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 1071/2019 R.G. il 19/04/2019, avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 91/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Venosa (PZ) a definizione del procedimento n. 77/C/17, pubblicata in data 12/10/2018
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi, Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Alfonso Salvatore, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Melfi (PZ) al Largo E. Salvatore n. 14;
APPELLANTI
E
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Rosario Trocino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Stigliano (MT) alla Via Fontana n. 50;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23/05/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato,
[...]
e interponevano gravame avverso alla Pt_1 Parte_2
1 Proc. n. 1071/2019 R.G.
sentenza n. 91/2018 emessa dal Giudice di Pace di Venosa (PZ) a definizione del procedimento n. 77/C/17, pubblicata in data 12/10/2018, con la quale il primo giudice aveva rigettato la domanda da loro proposta al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorso il giorno 05/12/2014, alle ore 14:15 circa, sulla SP10 in Venosa, a circa 2 Km dall''intersezione con la SP168, allorquando la sig.ra , Pt_2 alla guida dell'autoveicolo Dewoo-Chevrolet Matiz tg. DD136KX di proprietà del marito , nell'approssimarsi ad una curva Parte_1 pericolosa, perdeva il controllo del veicolo a causa della presenza di “una sorta di gradino”, non visibile per le avverse condizioni atmosferiche e per le cattive condizioni dell'asfalto, coperto di acqua e fango accumulato per il cattivo funzionamento delle cunette di scolo.
1.1. Con l'anzidetto gravame si eccepivano “l'erronea e falsa applicazione” degli artt. 2051 e 2043 c.c., avendo il G.d.P. omesso di valorizzare il verbale dei Carabinieri e le dichiarazioni rese dal teste convergenti nell'acclarare le cattive condizioni del manto stradale Tes_1
e la relativa pericolosità; gli appellanti, inoltre, contestavano l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto integrato il caso fortuito (esimente ex art. 2051 c.c.) in ragione della pioggia in corso all'epoca del fatto.
1.2. Su tali premesse concludevano affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda intentata in primo grado e, per l'effetto, fosse disposta la condanna della al risarcimento degli CP_1 importi di € 1.352,50 a titolo di danno patrimoniale derivante dalla rottamazione dell'autovettura (da riconoscersi in favore del proprietario
) ed € 3.636,38 a titolo di danno biologico, sub specie di Parte_1 invalidità temporanea (da riconoscersi in favore di Parte_2 conducente infortunata), oltre rivalutazione, interessi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17/01/2020, si costituiva in giudizio la appellata, eccependo in via CP_1 pregiudiziale l'improcedibilità della domanda, l'incompetenza per valore del Giudice adito e l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa attorea, concludendo per il
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rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.
3. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in assenza di attività istruttoria, e all'udienza del 23/05/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Ciò posto, occorre anzitutto rilevare come le eccezioni pregiudiziali articolate dall'appellata siano inammissibili o infondate.
4.1. Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda causata dalla irritualità della negoziazione assistita, basti rilevare come costituisce principio consolidato quello secondo cui “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2” (Cass. Sez. 3, n. 4843 del 19 febbraio 2019, richiamata, in motivazione, dalla recentissima Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5474 del 2025).
Orbene, il principio è senz'altro estensibile alla negoziazione assistita obbligatoria, posto che l'art. 3 co. 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132
(convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) reca una disposizione sostanzialmente sovrapponibile a quella prevista dal D.lgs.
28/2010, disponendo che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”, sicché la domanda intentata – non essendo stata, dal primo giudice, tempestivamente rilevata l'eventuale improcedibilità – deve ritenersi procedibile.
4.2. Quanto all'eccepita incompetenza per valore, la stessa non può essere dichiarata ove il giudice (come nel caso di specie) sia diventato competente
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in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio (v. Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 29218 del 12/11/2019).
4.3. Quanto, infine, all'eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., la stessa non può dirsi sussistente, posto che il gravame articola puntualmente le deduzioni mosse avverso al percorso logico seguito dal primo giudice.
Onde, anche in ragione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che nega la necessità, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dell'utilizzo di formule sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass. sez. lav. 24604/2020; S.U. 27199/2017), affermando che le motivazioni del gravame possono trarsi dal contesto complessivo dell'atto (Cass. 21504/2020), deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellata e, specularmente, la piena ammissibilità della spiegata impugnazione, che va predicata anche in ragione del fatto che l'appellata han articolato puntuali e specifiche deduzioni circa i motivi del gravame, che pertanto risulta pienamente intellegibile.
5. Superati gli ostacoli ostativi all'esame del merito dell'appello, lo stesso deve dirsi fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
6. In primis, vertendo la controversia sulla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, è opportuna una breve ricognizione delle principali coordinate ermeneutiche che sottendono alla norma rilevante per il caso di specie, ovvero l'art. 2051 c.c.:
1) la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della
P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 30775/2017), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità
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ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/2006);
2) tale fattore esterno può essere di due tipi, potendo interferire nella situazione in atto al punto da produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure ricorrere nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/2007);
3) la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è quindi invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. La responsabilità resta esclusa ove la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (ad es., una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. n. 7805/2017);
4) qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., che, però, diversamente da quanto sostenuto dalla giurisprudenza meno recente, non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi, di creazione pretoria, di esistenza di una “insidia” o di un
“trabocchetto”. In tal caso, quindi, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire
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o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. n.
12821/15, n. 15383/06);
5) tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la del custode, qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n.
9546/10).
7. Poste le coordinate ermeneutiche di rilievo, nel caso di specie è rimasto accertata (tanto emergendo sia dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti, sia dalle dichiarazioni rese dal teste , il quale Testimone_2 ha dichiarato che “i carabinieri mi chiesero insieme ad altre persone di provvedere alla pulizia della strada e delle cunette per evitare che altre macchine avessero degli incidenti” per poi specificare che “facendo tali operazioni di pulizia ho potuto constatare che il fango e i detriti erano provocati dal mancato deflusso delle acque dalle cunette laterali e dovuto alla presenza di erbacce”, altresì confermando il pessimo stato del manto stradale pieno di dislivelli sull'asfalto) la sussistenza, all'epoca del sinistro, di fango, detriti e acqua sull'asfalto (peraltro visivamente connotato, come risulta dalle fotografie in atti, da numerose buche e/o dislivelli), e tali elementi concorrono senz'altro nel rendere la res causa dell'evento, attesa la notoria pericolosità dell'asfalto reso scivoloso dall'acqua.
8. Dunque, raggiunta la prova della riferibilità eziologica dell'evento alla cosa in custodia, onere dell'odierna appellata [la quale, per escludere la propria responsabilità, non poteva utilmente evocare la propria diligente custodia e dunque il rispetto dell'obbligo di vigilanza, tali elementi non pertenendo alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass. n. 22839 del
2017)] sarebbe stato quello di dimostrare il caso fortuito, ossia un evento
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recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo, come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. N. 11227 del 2008 e Cass. N.
2660 del 2013).
Tuttavia, tale dimostrazione non è stata in alcun modo offerta.
8.1. Invero, rammentato che il caso fortuito può essere costituito anche dalla condotta dello stesso danneggiato, ove connotata da colpa
(Cassazione civile, sez. III , 30/01/2025 n. 2148), non si ravvisano, nel caso di specie, elementi tali da far ritenere una responsabilità (anche solo concorsuale) della conducente del veicolo incidentato nella determinazione del sinistro, non emergendo, dagli atti, alcuna prova di condotte di guida non consone;
in particolare, il fatto che i verbalizzanti non hanno rinvenuto, sul luogo del sinistro, tracce di frenata non può dirsi comprovante l'omesso tentativo di arresto da parte della conducente, posto che – essendo l'asfalto bagnato – è en possibile che gli pneumatici non lasciassero tracce.
8.2. Quanto agli elementi atmosferici (nel caso di specie, la pioggia), gli stessi possono integrare l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., soltanto quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane (v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
4588 del 11/02/2022; più di recente anche Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14677 del 31/05/2025).
Anche nel suo massimo consesso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere
i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (da ultimo, Cass.
22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis, Cass. 01/02/2018,
n. 2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856)” e che “il carattere eccezionale di un
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fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass.
11/5/1991, n. 5267; Cass. n. 2482/2018„ cit.)” [in tali termini si è espressa
Cass. Sez. U, Sentenza n. 5422 del 2021].
Orbene, nel caso di specie, non è stato condotto alcun accertamento circa l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento meteorologico, il quale, piuttosto, pare potersi inserire in una comune (e pertanto ampiamente prevedibile e gestibile) precipitazione piovosa;
sicché, contrariamente a quanto profilato dal primo giudice, in alcun modo poteva attribuirglisi il carattere di caso fortuito.
9. A quanto sin qui rilevato consegue che la domanda introdotta dagli appellanti in primo grado poteva (e doveva) ritenersi fondata in punto di an debeatur e, pertanto, occorre riformare la sentenza qui impugnata nel senso del relativo accoglimento.
10. Acclarata la spettanza del risarcimento del danno, il relativo importo, dipartendo dalla pretesa vantata da può ricavarsi in Parte_1 ragione di quanto segue.
10.1. In primis, senz'altro può dirsi dovuto l'importo documentato (€
252,50) per la rottamazione del veicolo incidentato: secondo l'ordinanza n.
19958 del 19 luglio 2024 della Corte di Cassazione, infatti, il responsabile del danno è tenuto a pagare le spese di demolizione del relitto, immatricolazione del nuovo veicolo o passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato, eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva, nonché le spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato.
A ciò non è di ostacolo il disconoscimento delle copie fotostatiche operato dall'appellata, posto che, “Perché possa aversi disconoscimento idoneo, è infatti necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o
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onnicomprensive” (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 c.c.; nello stesso senso, ex multis, Cass.,
20/06/2019, n. 16557; Cass., 05/12/2019, n. 31870 e Cass., 12/02/2019, n.
4032), e poiché, nel caso di specie, il disconoscimento si è rivelato generico e non circostanziato, la relativa eccezione profilarsi come inaccoglibile.
10.2. Parimenti dovuta è la voce di danno relativa al valore al relitto del mezzo, ossia al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, trattandosi di una voce di danno emergente.
Orbene, posta la difficoltà (in ragione della vetustà del mezzo) di offrire una piena quantificazione del danno – quantunque ne siano stati offerti principi di prova – è consentito fare applicazione del potere di liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Tale norma, infatti, codifica uno strumento di liquidazione del danno rimesso al prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 1636/2020), il cui esercizio è, però, limitato ai soli casi in cui, provata l'effettiva esistenza di danni risarcibili (Cass. n. 20889/2016; Cass. n. 4310/2018), risulti obiettivamente impossibile o eccessivamente difficile provare il nocumento nel suo preciso ammontare (Cass. n. 2831/2021; Cass. n.
8941/2022), posto che la liquidazione equitativa è funzionale a sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non assume valenza surrogatoria della prova
(Cass. n. 13288/2007).
Ciò posto, considerata la data di immatricolazione del veicolo, la somma impiegata per il relativo acquisto e il naturale deprezzamento che annualmente si concretizza, si stima equo riconoscere l'importo risarcitorio di € 1.000,00, a cui sommare la documentata spesa di € 252,50 per la rottamazione, per un totale di € 1.252,50.
10.3. Deve, dunque, condannarsi la al pagamento, in Controparte_1 favore di , del complessivo importo di € 1.252,50 a titolo Parte_1 di danno patrimoniale.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 1.252,50), devalutata alla data del sinistro (05/12/2014)
e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per
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le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 05/12/2014 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
11. Venendo alla voce di danno azionata da relativa Parte_2 al periodo di invalidità temporanea riportata in seguito al sinistro, si ritiene che possa accogliersi la domanda così come quantificata dall'istante, posto che l'individuazione del periodo di invalidità temporanea (quantunque operata attraverso una c.t.p., che notoriamente non costituisce fonte di prova) è suffragata dalla documentazione sanitaria in atti (vedasi il certificato del pronto soccorso dell'Ospedale di Melfi) e, comunque, non è stata operata, da parte dell'appellato, una puntuale contestazione.
Ne deriva che, in riforma della sentenza impugnata e conseguentemente in accoglimento anche di tale domanda, la va condannata Controparte_1 al pagamento, in favore di , dell'importo di € 3.630,38 a Parte_2 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Anche in tal caso, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€
3.630,38), devalutata alla data del sinistro (05/12/2014) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
(S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal
05/12/2014 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
12. Alla riforma della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n.9062),
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Di conseguenza, vanno poste a carico dell'appellata soccombente le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 parametrati al decisum
(scaglione da € 1.101 a € 5.200), escludendo la fase di trattazione/istruttoria per il giudizio di appello perché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando nel proc. n. 1071/2019
R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la parte appellata al pagamento, in favore , del Parte_1 complessivo importo di € 1.252,50 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva, nonché al pagamento, in favore di dell'importo di € 3.630,38 a Parte_2 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
2. condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti, che si liquidano, per il primo grado, in € 125,00 per spese vive ed € 1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il secondo grado in € 174,00 per spese vive ed € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, lì 09/10/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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