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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 991/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
AR ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4986/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003679809000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003679809000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003679809000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003679809000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008744177000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008744177000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008744177000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008744177000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.6.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso le intimazioni di pagamento n. 03420239008744177/000 e n. 03420249003679809/000, notificate da ADER il 26.4.2024 e relative agli avvisi di accertamento n. TDFTDFM001288 del 7.11.2018, n. TDFTDFM000191 del 19.11.2019,
n. TDFTDFM000028 del 18.12.2021 e n. TDFTDFM000012 del 17.6.2022, chiedendone la declaratoria di nullità/illegittimità.
Dopo aver premesso che a seguito di istanza all'Agenzia delle Entrate le era pervenuta documentazione relativa alla notifica dei soli avvisi di accertamento n. TDFTDFM001288 del 7.11.2018 e n. TDFTDFM000191 del 19.11.2019, lamentava che per i restanti avvisi di accertamento non era stato documentato alcunchè in ordine alla notifica e che per tutti gli avvisi difettavano i relativi avvisi di ricevimento.
Concludeva come innanzi indicato.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 20.6.2024 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire atteso che – per come dichiarato dalla parte ricorrente all'odierna udienza – questi ha rinunciato al ricorso, rappresentando di aver richiesto la rateizzazione del debito.
Le spese di lite devono essere compensate stante la richiesta in tal senso della parte ricorrente e la mancata opposizione della resistente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
AR ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4986/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003679809000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003679809000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003679809000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003679809000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008744177000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008744177000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008744177000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008744177000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.6.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso le intimazioni di pagamento n. 03420239008744177/000 e n. 03420249003679809/000, notificate da ADER il 26.4.2024 e relative agli avvisi di accertamento n. TDFTDFM001288 del 7.11.2018, n. TDFTDFM000191 del 19.11.2019,
n. TDFTDFM000028 del 18.12.2021 e n. TDFTDFM000012 del 17.6.2022, chiedendone la declaratoria di nullità/illegittimità.
Dopo aver premesso che a seguito di istanza all'Agenzia delle Entrate le era pervenuta documentazione relativa alla notifica dei soli avvisi di accertamento n. TDFTDFM001288 del 7.11.2018 e n. TDFTDFM000191 del 19.11.2019, lamentava che per i restanti avvisi di accertamento non era stato documentato alcunchè in ordine alla notifica e che per tutti gli avvisi difettavano i relativi avvisi di ricevimento.
Concludeva come innanzi indicato.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 20.6.2024 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire atteso che – per come dichiarato dalla parte ricorrente all'odierna udienza – questi ha rinunciato al ricorso, rappresentando di aver richiesto la rateizzazione del debito.
Le spese di lite devono essere compensate stante la richiesta in tal senso della parte ricorrente e la mancata opposizione della resistente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.