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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO NI, Presidente
ER CE, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2506/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5072/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 N. 1T 002604 000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03 dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, provvedeva a notificare, ai Sigg.
Resistente_22 e Resistente_1, avviso di rettifica e liquidazione – atto n. 2022 n. 1T 002604 000, esigendo la sanzione per la somma complessiva di € 11.343,36, a titolo di imposta di registro – insufficiente dichiarazione di valore (Art. 71 del D.P.R. n. 131 del 1986), dovuta alla non congruità tra valore dichiarato
(€ 20.000,00), e valore accertato (€ 109.809.00), a seguito della compravendita immobiliare del 21 gennaio 2022, effettuata dinanzi al Notar Nominativo_1, registrato l'11 febbraio 2022, Numero_1, e per il terreno sito in Paola (CS), località Castagnaro, censito in Catasto Terreni del Comune di Paola al Indirizzo_1 di mq 1.455.
Che avverso il predetto avviso di rettifica e liquidazione – atto n. 2022 n. 1T 002604 000, notificato ai ricorrenti in data 03 dicembre 2023, i Sigg. Resistente_2 e Resistente_1 ricorrevano alla Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza , si costituiva l'Agenzia. I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso annullando l'atto impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello l'Agenzia.
L'appello non è fondato, invero il contribuente ha dimostrato la congruità del valore dichiarato nella compravendita facendo riferimento a compravendite che sono state effettuate nel medesimo periodo per terreni aventi le medesime caratteristiche e gli stessi indici di edificazione . In particolare è stata effettuata una media fra il valore per metro quadrato di terreni compravenduti nella medesima zona
Pertanto la sentenza dei primi Giudici si fonda su una verificata congruità del valore del bene compravenduto e non puo' che essere confermata
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 2000 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO NI, Presidente
ER CE, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2506/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5072/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 N. 1T 002604 000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03 dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, provvedeva a notificare, ai Sigg.
Resistente_22 e Resistente_1, avviso di rettifica e liquidazione – atto n. 2022 n. 1T 002604 000, esigendo la sanzione per la somma complessiva di € 11.343,36, a titolo di imposta di registro – insufficiente dichiarazione di valore (Art. 71 del D.P.R. n. 131 del 1986), dovuta alla non congruità tra valore dichiarato
(€ 20.000,00), e valore accertato (€ 109.809.00), a seguito della compravendita immobiliare del 21 gennaio 2022, effettuata dinanzi al Notar Nominativo_1, registrato l'11 febbraio 2022, Numero_1, e per il terreno sito in Paola (CS), località Castagnaro, censito in Catasto Terreni del Comune di Paola al Indirizzo_1 di mq 1.455.
Che avverso il predetto avviso di rettifica e liquidazione – atto n. 2022 n. 1T 002604 000, notificato ai ricorrenti in data 03 dicembre 2023, i Sigg. Resistente_2 e Resistente_1 ricorrevano alla Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza , si costituiva l'Agenzia. I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso annullando l'atto impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello l'Agenzia.
L'appello non è fondato, invero il contribuente ha dimostrato la congruità del valore dichiarato nella compravendita facendo riferimento a compravendite che sono state effettuate nel medesimo periodo per terreni aventi le medesime caratteristiche e gli stessi indici di edificazione . In particolare è stata effettuata una media fra il valore per metro quadrato di terreni compravenduti nella medesima zona
Pertanto la sentenza dei primi Giudici si fonda su una verificata congruità del valore del bene compravenduto e non puo' che essere confermata
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 2000 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta