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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/03/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 1708/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
08/02/2025
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] Parte_2
), C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura FASOLI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , celebrato il 06/02/1993 e trascritto Parte_1 Parte_2
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sommacampagna (VR)
(atto n.
2 - parte II - serie A - anno 1993), ordinando al competente Ufficiale
dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) , a titolo di versamento una tantum, si impegna e si obbliga con Parte_2
la presente sottoscrizione a corrispondere a la somma Parte_1
di euro 15.000,00 (quindicimila) in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 gennaio 2025.
3) dichiara di ricevere tale somma da a Parte_1 Parte_2
titolo di una tantum in base all'art. 5 c. 8 Legge n. 898/1970 e, con l'esatto incasso della suddetta somma, di non aver null'altro a pretendere dallo stesso.
4) Dichiarare equa la corresponsione a titolo di una tantum di cui ai punti 2) e 3).
5) A seguito di tale accordo, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver regolato completamente i propri rapporti economici pregressi e, con il puntuale adempimento di quanto sopra previsto, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione pregressi anche sino ad ora non dedotti.
6) Le spese della presente procedura si intendono compensate tra i coniugi.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo, risulta che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
2 I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale.
Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 14/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
3
N. 1708/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
08/02/2025
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] Parte_2
), C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura FASOLI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , celebrato il 06/02/1993 e trascritto Parte_1 Parte_2
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sommacampagna (VR)
(atto n.
2 - parte II - serie A - anno 1993), ordinando al competente Ufficiale
dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) , a titolo di versamento una tantum, si impegna e si obbliga con Parte_2
la presente sottoscrizione a corrispondere a la somma Parte_1
di euro 15.000,00 (quindicimila) in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 gennaio 2025.
3) dichiara di ricevere tale somma da a Parte_1 Parte_2
titolo di una tantum in base all'art. 5 c. 8 Legge n. 898/1970 e, con l'esatto incasso della suddetta somma, di non aver null'altro a pretendere dallo stesso.
4) Dichiarare equa la corresponsione a titolo di una tantum di cui ai punti 2) e 3).
5) A seguito di tale accordo, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver regolato completamente i propri rapporti economici pregressi e, con il puntuale adempimento di quanto sopra previsto, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione pregressi anche sino ad ora non dedotti.
6) Le spese della presente procedura si intendono compensate tra i coniugi.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo, risulta che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
2 I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale.
Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 14/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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