Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 1 SEZIONE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in Camera di Consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14108 /2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione il 13.03.2025, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili , vertente TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. CIAMBOTTI Parte_1
STEFANO , con il quale elettivamente domicilia RICORRENTE E
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' Avv. FERRO PATRIZIA , con CP_1 il quale elettivamente domicilia RESISTENTE E Il P.M. presso il Tribunale di Napoli che ha concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 04.03.2025 le parti hanno formulato domanda di pronuncia parziale sullo status.
Il Pubblico Ministero ha chiesto emettersi sentenza parziale e rimettersi la causa sul ruolo per le pronunce accessorie.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 2443/2016 emessa dal Tribunale di Firenze il
22.06.2016 .
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett. b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva esclusivamente sullo status.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NAPOLI il giorno
31/08/2002 da e (atto n° 227, parte II, s. A, sez. F, registro Parte_1 CP_1 atti matrimonio anno 2002);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1/12/1970 n.898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo dell'istruttore;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino