Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5399 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 24433 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24433 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio scioglimento dell'unione civile
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO MASSIMO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato nata in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. BASILIO PATRIZIA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/11/2024 chiedeva pronunziarsi, senza alcuna Parte_1
determinazione accessoria, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio contratto con in BACOLI il 13/09/1993 (atto n. 59, P. II, S.A, anno 1993), CP_1
1
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nate il 03/01/1995 e il 18/07/1996, Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
All'udienza del 6/05/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente anche alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, comparivano personalmente le parti, che congiuntamente dichiaravano “di avere raggiunto l'intesa di chiedere esclusivamente una pronuncia sullo status senza determinazioni accessorie in ragione della reciproca indipendenza economica nonché della maggiore età delle figlie e dell'indipendenza economica anche di quest'ultime”.
Il Giudice, all'esito, tentava la conciliazione che non sortiva effetto perché le parti insistevano nella domanda divorzile;
riteneva la causa matura per la decisione e, non rilevata la necessità di adottare provvedimenti urgenti, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. I difensori chiedevano emettersi la pronuncia divorzile con compensazione di spese. Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla separazione che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano sostanzialmente soltanto una pronuncia divorzile, in ragione della loro indipendenza economica e della maggiore età ed indipendenza economica delle due figlie.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
a) pronuncia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Pt_1
e in BACOLI il 13/09/1993 (atto n. 59, P. II, S.A, anno
[...] CP_1
1993);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI per la trascrizione, le annotazioni e le
2 ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 9/05/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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