CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma – III Sezione Lavoro composta dai signori magistrati: dott. Stefano Scarafoni Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere All'udienza di discussione del 24 settembre 2025, nella controversia in materia di lavoro, in grado di appello iscritta al n. 1757 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA con gli avv. Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato Parte_1 Appellante E
con gli avv. Vincenzo Porcelli e Claudia Desideri Controparte_1 Appellato
Ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 27 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4002/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in € 5.000,00 oltre accessori di legge;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, li 24 settembre 2025
Il Presidente (dott. Stefano Scarafoni)
Pag. 1 di 1
TRA con gli avv. Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato Parte_1 Appellante E
con gli avv. Vincenzo Porcelli e Claudia Desideri Controparte_1 Appellato
Ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 27 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4002/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in € 5.000,00 oltre accessori di legge;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, li 24 settembre 2025
Il Presidente (dott. Stefano Scarafoni)
Pag. 1 di 1