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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4666/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PATRIZIA D'ARCANGELO e dall'Avv. GABRIELLA AVELLINI MELCHIORRE RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLETTA VANNINI RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 5/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26/07/2024, la ricorrente, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario in ZANICA in data 09/09/2005 con CP_1
e che dalla loro unione sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il
[...] Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 8/03/2013), chiedeva al Tribunale di pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi indicate.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30/12/2024, si costituiva in giudizio, CP_1
aderendo alla domanda di divorzio e contestando le domande del ricorrente relative alla prole (alla luce della interruzione delle relazioni tra il padre e le due figlie e della condizione di disagio vissuta da queste ultime, come documentata in atti per quanto riguarda e la sua recente presa in carico Per_2
da parte della NPIA) e alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 5/02/2025, le parti davano atto di voler ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni tra loro concordate, sicchè il Giudice relatore d. recepiva in via temporanea e urgente il loro accordo, rimettendo la causa in decisione dinnanzi al
Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
1. La domanda di divorzio
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano giudizialmente con sentenza del Tribunale di BE (passata in giudicato, v. documenti in atti). Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
2. Le pattuizioni accessorie relative all'affido delle minori, mantenimento e assegno divorzile
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici, ricalcando sostanzialmente le statuizioni di cui alla recente separazione consensualizzata.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie minori non sono in contrasto con gli interessi delle medesime, né a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché della condizione psico-emotiva delle due minori, già in carico presso una terapista privata ) e la Per_1
competente NPIA ( . Per_2
Vista la particolare condizione di fragilità del nucleo familiare e le difficoltà nei rapporti tra il padre e le due figlie, deve essere confermato – così come peraltro richiesto dalle parti – l'incarico ai Servizi
pagina 2 di 5 Sociali per mantenere la presa in carico del nucleo familiare ed implementare gli interventi di supporto per le minori e i due genitori. Si provvede come da dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in ZANICA in data 09/09/2005 (trascritto Parte_1 Controparte_1
nei Registri dello Stato civile del Comune di ZANICA, anno 2005, atto n. 3 parte II serie A);
2. AFFIDA le due figlie minori (nata il [...]) e Persona_3 Persona_4
(nata l'[...]) ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre nella casa coniugale e con diritto del padre di vedere e tenere con sé le due figlie minori secondo il seguente calendario (salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purchè rispondente alle esigenze e alla volontà delle figlie): un giorno infrasettimanale - da concordarsi tra i due genitori nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle due minori - dalle ore 18.00 alle ore 21.30 – o con eventuale pernottamento presso il padre, ove ciò risulti conforme alle esigenze e alla volontà di e – nonché un fine settimana, con Per_1 Per_2
alternanza settimanale, da sabato alle ore 14.00 a domenica alle ore 21.30. Per le festività natalizie e pasquali i due genitori alterneranno tra loro il giorno di Natale e di Capodanno, nonché il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; per le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie minori almeno due settimane anche non consecutive in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
3. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Comun Nuovo (BG), Via Martiri di Cefalonia 127, alla ricorrente che vi continuerà ad abitare con le figlie minori;
4. INCARICA i Servizi Sociali competenti territorialmente di mantenere per ventiquattro mesi il monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare, sorvegliando, in particolare, sullo stato di benessere delle minori, sulla prosecuzione del percorso psicoterapeutico intrapreso da entrambe le ragazze e sull'inserimento di presso il centro diurno Casa Chiara, sull'evoluzione del Per_2
rapporto coi genitori, ponendo in essere ogni intervento di supporto per facilitare la ripresa delle frequentazioni col papà (soprattutto per ), e procedendo, ove ritenuto conforme Per_1 all'interesse delle minori, sentite le stesse, all'attivazione di incontri facilitati, alla presenza di un eductore/educatrice tra il padre e le due figlie, tenuto in ogni caso conto della loro volontà, segnalando in ogni caso alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia eventuali pagina 3 di 5 situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per le minori;
5. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 500 (€ 250 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo indici ISATT da dicembre 2023, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori;
6. PONE A CARICO di entrambi i genitori di provvedere in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alle figlie minori, secondo il seguente schema: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
7. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma di € 50, rivalutabile annualmente secondo indici ISATT da dicembre 2024, a titolo di assegno di mantenimento;
8. PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico universale per le figlie sarà interamente percepito dalla ricorrente;
9. COMPENSA le spese di lite
10. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZANICA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
pagina 4 di 5 11. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali
Ambito di Dalmine.
Così deciso in BE, nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Presidente
Cesare De Sapia
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4666/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PATRIZIA D'ARCANGELO e dall'Avv. GABRIELLA AVELLINI MELCHIORRE RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLETTA VANNINI RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 5/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26/07/2024, la ricorrente, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario in ZANICA in data 09/09/2005 con CP_1
e che dalla loro unione sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il
[...] Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 8/03/2013), chiedeva al Tribunale di pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi indicate.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30/12/2024, si costituiva in giudizio, CP_1
aderendo alla domanda di divorzio e contestando le domande del ricorrente relative alla prole (alla luce della interruzione delle relazioni tra il padre e le due figlie e della condizione di disagio vissuta da queste ultime, come documentata in atti per quanto riguarda e la sua recente presa in carico Per_2
da parte della NPIA) e alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 5/02/2025, le parti davano atto di voler ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni tra loro concordate, sicchè il Giudice relatore d. recepiva in via temporanea e urgente il loro accordo, rimettendo la causa in decisione dinnanzi al
Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
1. La domanda di divorzio
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano giudizialmente con sentenza del Tribunale di BE (passata in giudicato, v. documenti in atti). Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
2. Le pattuizioni accessorie relative all'affido delle minori, mantenimento e assegno divorzile
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici, ricalcando sostanzialmente le statuizioni di cui alla recente separazione consensualizzata.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie minori non sono in contrasto con gli interessi delle medesime, né a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché della condizione psico-emotiva delle due minori, già in carico presso una terapista privata ) e la Per_1
competente NPIA ( . Per_2
Vista la particolare condizione di fragilità del nucleo familiare e le difficoltà nei rapporti tra il padre e le due figlie, deve essere confermato – così come peraltro richiesto dalle parti – l'incarico ai Servizi
pagina 2 di 5 Sociali per mantenere la presa in carico del nucleo familiare ed implementare gli interventi di supporto per le minori e i due genitori. Si provvede come da dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in ZANICA in data 09/09/2005 (trascritto Parte_1 Controparte_1
nei Registri dello Stato civile del Comune di ZANICA, anno 2005, atto n. 3 parte II serie A);
2. AFFIDA le due figlie minori (nata il [...]) e Persona_3 Persona_4
(nata l'[...]) ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre nella casa coniugale e con diritto del padre di vedere e tenere con sé le due figlie minori secondo il seguente calendario (salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purchè rispondente alle esigenze e alla volontà delle figlie): un giorno infrasettimanale - da concordarsi tra i due genitori nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle due minori - dalle ore 18.00 alle ore 21.30 – o con eventuale pernottamento presso il padre, ove ciò risulti conforme alle esigenze e alla volontà di e – nonché un fine settimana, con Per_1 Per_2
alternanza settimanale, da sabato alle ore 14.00 a domenica alle ore 21.30. Per le festività natalizie e pasquali i due genitori alterneranno tra loro il giorno di Natale e di Capodanno, nonché il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; per le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie minori almeno due settimane anche non consecutive in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
3. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Comun Nuovo (BG), Via Martiri di Cefalonia 127, alla ricorrente che vi continuerà ad abitare con le figlie minori;
4. INCARICA i Servizi Sociali competenti territorialmente di mantenere per ventiquattro mesi il monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare, sorvegliando, in particolare, sullo stato di benessere delle minori, sulla prosecuzione del percorso psicoterapeutico intrapreso da entrambe le ragazze e sull'inserimento di presso il centro diurno Casa Chiara, sull'evoluzione del Per_2
rapporto coi genitori, ponendo in essere ogni intervento di supporto per facilitare la ripresa delle frequentazioni col papà (soprattutto per ), e procedendo, ove ritenuto conforme Per_1 all'interesse delle minori, sentite le stesse, all'attivazione di incontri facilitati, alla presenza di un eductore/educatrice tra il padre e le due figlie, tenuto in ogni caso conto della loro volontà, segnalando in ogni caso alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia eventuali pagina 3 di 5 situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per le minori;
5. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 500 (€ 250 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo indici ISATT da dicembre 2023, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori;
6. PONE A CARICO di entrambi i genitori di provvedere in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alle figlie minori, secondo il seguente schema: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
7. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma di € 50, rivalutabile annualmente secondo indici ISATT da dicembre 2024, a titolo di assegno di mantenimento;
8. PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico universale per le figlie sarà interamente percepito dalla ricorrente;
9. COMPENSA le spese di lite
10. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZANICA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
pagina 4 di 5 11. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali
Ambito di Dalmine.
Così deciso in BE, nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Presidente
Cesare De Sapia
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
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