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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/11/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori Magistrati:
dr. Marcello Testaquatra Presidente
dr. Calogero Domenico Cammarata Giudice dr. AL CA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1299/2025 V.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente
DA
, nata a [...], in data [...], (c.f. Parte_1
), e , nato a [...], in CodiceFiscale_1 Parte_2 data 3.5.1975, (c.f. ), rappresentati e difesi, giusta CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'Avv. Antonio Asaro (pec:
, presso il cui studio sito in Email_1
TA, Viale della Regione n. 45, sono elettivamente domiciliati.
*****
Conclusioni delle parti: con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025, entrambe le parti hanno chiesto l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. non si è opposto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 21.7.2025 e Parte_1
hanno esposto: di avere contratto matrimonio in Sutera Parte_2
(CL), in data 25.10.2008, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2008, parte II, Serie A, n. 7; che dal matrimonio sono nate le due figlie il 16.3.2010 e il Per_1 Per_2 24.11.2013; che con sentenza n. 5/2025 del 10-11.1.2025 il Tribunale di
TA aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge ed alla mancata ricostituzione del rapporto coniugale, le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
22.10.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. non si è opposto.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto non contraria all'ordinamento e conforme all'interesse delle figlie minori;
ed invero, la clausola di cui al punto 2 con cui la ricorrente si è obbligata a non intraprendere nuove convivenze nella ex casa coniugale non prevede sanzioni in caso di violazione quali la perdita dell'assegnazione della casa (che, è bene ricordare, è funzionale alla tutela dell'interesse dei minori) e quindi non può ritenersi contraria all'interesse dei figli.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sutera (CL), in data 25.10.2008 da e , trascritto nei registri dello Stato Parte_2 Parte_1 civile del predetto Comune dell'anno 2008, parte II, Serie A, n. 7; omologa gli accordi intervenuti tra le parti;
nulla sulle spese.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sutera (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di TA in data 21.11.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Marcello Testaquatra
AL CA