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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 14 novembre 2024 ed iscritta al n.
1472 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...]
- SC SA (C.F. ), nata a [...] in data [...] e residente a C.F._2
Calolziocorte in Via Galli n. 16
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Mazzoleni del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lecco, Corso Matteotti n. 5/B, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 20.12.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito:
pagina 1 di 3 • dichiarare la separazione personale dei coniugi e SA SC;
Parte_1
• ordinare al Comune di Calolziocorte (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) corrisponderà a SA SC, a titolo di concorso per il Parte_1
mantenimento del figlio , l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00), per 12 mensilità, in Per_1
via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a
partire dal mese di novembre 2024.
3) Le parti concordano altresì che concorrerà nella misura del 50% al Parte_1
pagamento delle spese di carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie per il figlio , Per_1
secondo l'elencazione e le modalità di cui al Protocollo spese extra in uso al Tribunale di Lecco, da
intendersi qui integralmente ritrascritto.
4) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già risolto ogni altra questione
economica con reciproca soddisfazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e SC SA hanno presentato in data 14.11.2024 ricorso congiunto di Parte_1
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 3.8.2002 in Calolziocorte, con scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni;
a far data dal 4.7.2012 modificato in regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione è nato il figlio (in data 16.11.2004), maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
pagina 2 di 3 mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente dei figli.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (C.F.: ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 7.11.1970, e SC SA (C.F.: ), nata a [...] in data [...], sposati C.F._2
con rito concordatario a Calolziocorte il 3.8.2002 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2002, parte II, serie A, numero 19), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Calolziocorte per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 14 novembre 2024 ed iscritta al n.
1472 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...]
- SC SA (C.F. ), nata a [...] in data [...] e residente a C.F._2
Calolziocorte in Via Galli n. 16
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Mazzoleni del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lecco, Corso Matteotti n. 5/B, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 20.12.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito:
pagina 1 di 3 • dichiarare la separazione personale dei coniugi e SA SC;
Parte_1
• ordinare al Comune di Calolziocorte (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) corrisponderà a SA SC, a titolo di concorso per il Parte_1
mantenimento del figlio , l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00), per 12 mensilità, in Per_1
via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a
partire dal mese di novembre 2024.
3) Le parti concordano altresì che concorrerà nella misura del 50% al Parte_1
pagamento delle spese di carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie per il figlio , Per_1
secondo l'elencazione e le modalità di cui al Protocollo spese extra in uso al Tribunale di Lecco, da
intendersi qui integralmente ritrascritto.
4) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già risolto ogni altra questione
economica con reciproca soddisfazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e SC SA hanno presentato in data 14.11.2024 ricorso congiunto di Parte_1
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 3.8.2002 in Calolziocorte, con scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni;
a far data dal 4.7.2012 modificato in regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione è nato il figlio (in data 16.11.2004), maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
pagina 2 di 3 mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente dei figli.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (C.F.: ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 7.11.1970, e SC SA (C.F.: ), nata a [...] in data [...], sposati C.F._2
con rito concordatario a Calolziocorte il 3.8.2002 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2002, parte II, serie A, numero 19), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Calolziocorte per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 3 di 3