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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/12/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1482/2024
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Mero Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via M. Rossani nr.25. giusta mandato in atti - APPELLANTE –
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Vinicio Antonicelli e dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri ed pagina 1 di 8 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Gioia del Colle, alla Via Zaffiro n. 4, giusta mandato in atti - APPELLATO -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2018, citava, dinanzi al Tribunale di Bari, il Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., per sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni, in suo favore, quantificati in complessivi € 59.046,46, in conseguenza delle lesioni subite a causa di un dislivello del manto stradale presente sulla strada da ella percorsa nel suddetto Comune.
Più precisamente, assumeva la che la sera del 15.06.2017, alle ore 22.40, circa, mentre Pt_1 percorreva, a piedi, la Via A. Magnesi in all'altezza del civico n. 90, a causa di un Controparte_1 dislivello non segnalato, non visibile, né avvistabile, presente sul manto stradale, delle dimensioni di circa 80 cm. x 25 cm. e profondo circa 7 cm., perdeva l'equilibrio, anche a causa della precaria e scarsa illuminazione stradale, cadendo rovinosamente al suolo.
Proseguiva affermando che, in conseguenza della caduta in cui era incorsa riportava gravi lesioni.
Soccorsa nell'immediatezza del fatto da alcune sue amiche presenti all'accaduto, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Monopoli, dove, eseguiti i dovuti accertamenti le diagnosticavano la fattura del collo femore sinistro, con ricovero presso il reparto di ortopedia per intervento chirurgico.
In data 17.06.2017 si sottoponeva presso l'Ospedale San Paolo ad Controparte_2 intervento chirurgico e il 22.06.2017, veniva dimessa;
dopo una serie di terapie, in data 22.01.2018, veniva dichiarata guarita con postumi invalidanti nella misura del 10%.
A causa del sinistro occorsole, prosegue la , (che, sino al momento del sinistro svolgeva la Pt_1 mansione di infermiera professionale al Servizio Emergenza Sanitario del 118 presso la postazione di
), veniva dichiarata idonea alle sue mansioni specifiche con limitazione permanente Controparte_1 nonché con prescrizione di esclusione di attività presso il 118, movimentazione manuale di carichi superiori a 5 kg e ritmi sostenuti sotto l'aspetto fisico.
Si costituiva in giudizio il che contestava la domanda sia nell'”an” che nel Controparte_1
“quantum” ritenendo responsabile del sinistro la stessa . Pt_1
pagina 2 di 8 Esaurita l'attività istruttoria, nel cui corso venivano escussi i testi addotti da parte attrice e da parte convenuta, il Tribunale, con la sentenza n. 1858/2024 del 18.04.2024, rigettava la domanda attorea, con condanna della al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ente civico convenuto, ritenendo Pt_1
l'attuale appellante esclusiva responsabile del sinistro occorsole, con la motivazione che: “..quando la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento..”,.
Con atto del 14.11.2024, proponeva appello avverso la richiamata sentenza, per la riforma Parte_1 integrale della stessa, affinchè il fosse dichiarato esclusivo responsabile del Controparte_1 sinistro occorsole e condannato al pagamento della somma di € 59.046,46, o di quella, maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese del primo e del secondo grado.
In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU medico-legale sulla propria persona, già richiesta in primo grado e non ammessa dal Tribunale.
Si costituiva in giudizio il che contestava il contenuto dell'appello, chiedendone Controparte_1 il rigetto, reiterando, a sostegno delle proprie ragioni, le motivazioni già esposte in primo grado.
All'udienza del 25.06.2025, la causa veniva introitata, per la decisione, ai sensi di legge.
Con un unico motivo di impugnazione, articolato in più punti, ha eccepito la: “ Violazione Parte_1
e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.; Violazione e/o falsa applicazione dell' art. 190 CdS;
Motivazione carente, solo apparente e contraddittoria;
Erronea e contraddittoria valutazione delle prove acquisite”.
L'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il giudice operato una errata ricostruzione dei fatti, con evidente omissione e/o insufficiente valutazione delle prove in atti;
in via subordinata, per omesso accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., chi si presume danneggiato ha l'onere di fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno da egli subito (oltre che l'esistenza del rapporto di custodia). Solo dopo che esso danneggiato avrà assolto a tale onere probatorio, il convenuto dovrà dimostrare il caso fortuito.
Inoltre, presupposti della responsabilità per danni da cose, sono la derivazione del danno dalla cosa e la sua custodia.
pagina 3 di 8 Applicando tali principi al caso di specie, va evidenziato che dall'esame dell'attività istruttoria espletata in primo grado, nonché dalla documentazione in atti, non risulta essere stata provata l'esistenza del nesso causale tra la caduta occorsa alla e la anomalia presente sulla strada da ella Pt_1 percorsa, consistente in un dislivello continuo posto al centro della via dalla predetta percorsa, attese le risultanze emerse sulla dinamica dell'accadimento.
Ed invero ed a tale proposito, vanno, innanzi tutto, messi in evidenza due punti essenziali ai fini del decidere, emersi a seguito della espletata istruttoria.
Il primo è che la , in occasione dell'interrogatorio reso in primo grado, in riferimento al sinistro Pt_1 di che trattasi, confermando le circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, affermava testualmente: “…all'altezza del civico n. 90 di la zona era debolmente Controparte_1 illuminata……posso dire che vi era effettivamente al centro della carreggiata….una discontinuità del manto bituminoso dovuta ad una traccia di asfalto di cui non posso riferire le dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, ma certamente era sopraelevata di diversi centimetri…..preciso che il tratto sopraelevato non era per la intera lunghezza della traccia ma solo nella parte terminale dove sono caduta e comunque sempre al centro della carreggiata stradale….”
Il secondo è che nel corso della deposizione testimoniale resa da , agente di Testimone_1
Polizia Locale del convenuto, il predetto riferiva che, in data 24.07.2017 (ad oltre un mese CP_1 successivo dal lamentato evento), aveva eseguito un sopralluogo alla Via Magnesi, nei pressi del civico n. 90, redigendo una annotazione di servizio, completa di foto, al cui contenuto si riportava. CP_ Ebbene, nella detta annotazione di servizio, prodotta nel fascicolo di parte di primo grado dell' convenuto, si legge che: “..la sede stradale in corrispondenza del civico 90 di Via A.A. Magnesi, non presentava buche o avvallamenti rilevando invece una discontinuità nel manto bituminoso, a causa di una traccia in asfalto larga circa cinquanta cm ed avente lunghezza di circa 20 mt realizzata al centro della carreggiata, sopraelevata, (nel punto massimo) di circa un cm rispetto al piano stradale.
In riferimento alla pubblica illuminazione si precisa che rispetto al civico 90 di via A.A. Magnesi la lampada più vicina dista circa quindici metri.”.
Ora, è fatto noto che la annotazione di servizio fatta da un agente di polizia può essere considerata atto pubblico con valore di piena prova, fino a querela di falso, solo per i fatti che l'agente dichiara di avere pagina 4 di 8 constatato direttamente in sua presenza, come previsto dall'art. 2700 c.c. (Cass. civ. Sez. III Ord. n.
10376/2024).
Dagli atti di causa non risulta che la abbia proposto querela di falso avverso il detto atto Pt_1 pubblico, per cui il giudice di prime cure ha ritenuto valida la descrizione dei luoghi così come rilevata dal verbalizzante (traccia in asfalto larga circa cinquanta cm ed avente lunghezza di circa 20 mt realizzata al centro della carreggiata, sopraelevata, (nel punto massimo) di circa un cm rispetto al piano stradale).
La teste addotta da parte attrice, dichiarava che nelle circostanze di tempo e luogo Tes_2 descritte in citazione era in compagnia della : “… Posso affermare di aver visto Pt_1 Parte_1 perdere l'equilibrio e cadere al suolo. Mi trovavo a fianco della mia amica….mi sono resa conto che era caduta per via di un dislivello dell'asfalto….il dislivello è posto al centro della strada…procedevamo io e affiancate ed eravamo precedute da altre due amiche che Parte_1 camminavano davanti a noi una a fianco dell'altra, procedevamo in fila indiana…”.
L'altra teste escussa, dichiarava: “Io e mia madre procedevamo in fila indiana e Testimone_3 camminavamo davanti alla Sig.ra e tutte camminavamo in fila indiana…..Percorrendo Pt_1 Tes_2 la via Magnesi abbiamo sentito un urlo e voltandoci abbiamo visto per terra e nel Parte_1 soccorrerla abbiamo visto un dislivello dell'asfalto non visibile perchè la strada in quel tratto era poco illuminata….Ribadisco che camminavamo al centro della strada perché il marciapiedi era occupato dalle pattumelle ed era stretto….preciso che il marciapiedi opposto era occupato da autovetture in sosta;
tuttavia la strada consentiva il passaggio delle autovetture…”.
Orbene, dall'esame della attività istruttoria svolta in primo grado, è risultato, quindi, che la , Pt_1 unitamente a tre sue amiche, decideva, sua sponte ed in maniera imprudente, di percorrere la parte centrale della Via A.A. Magnesi, pur avvedendosi della presenza della disconnessione della strada,
(come da ella stessa riconosciuto in occasione dell'interrogatorio reso) e pur consapevole che quel tratto di strada poteva essere attraversato da autovetture (cfr. deposizione della teste . Testimone_3
E' risultato, altresì, che la Via A. Magnesi, in , all'epoca del sinistro, presentava una Controparte_1 discontinuità nel manto bituminoso, a causa di una traccia in asfalto larga circa cinquanta cm ed avente lunghezza di circa 20 mt., realizzata al centro della carreggiata, sopraelevata (nel punto massimo) di circa un cm. rispetto al piano stradale (v. annotazione di servizio dell'agente di polizia).
pagina 5 di 8 Da tanto ne deriva che la , al momento della percorrenza della Via Magnesi era consapevole Pt_1 delle condizioni della strada e del fatto che, pur essendoci la possibilità che quel tratto potesse essere attraversato da auto in corsa, ciononostante si determinava, in maniera imprudente, ad attraversarlo nella sua parte centrale.
Ed infatti, anche se l'illuminazione, come riferito dalla stessa appellante, se pur esistente in quella strada, nel tratto in questione, era debole, tanto non le aveva impedito di rilevare la presenza della disconnessione, prima ancora di attraversarla;
ciò nonostante ella si determinava a percorrere proprio il centro della strada, a nulla valendo, ad alleggerire la propria responsabilità nel verificarsi dell'occorso, la circostanza che, le testimoni escusse avessero dichiarato che il marciapiedi, da un lato, era occupato dai contenitori della immondizia, posti davanti alle abitazioni e, dall'altro, occupato da macchine parcheggiate.
Ciò in quanto ella , percettrice diretta dello stato dei luoghi, nonché attrice principale Pt_1 dell'evento occorsole, contraddicendo quanto dichiarato dalle suddette testimoni, a domanda precisa, postale nel corso dell'interrogatorio, dichiarava espressamente: “Non ho usato il marciapiede laterale perché era stretto”.
A giustificare il proprio comportamento, negligente ed imprudente, aggravato, vieppiù, come innanzi detto, dal fatto che il tratto di strada percorso consentiva il passaggio delle autovetture, (con l'ulteriore rischio che avrebbero potuto essere investite da un'auto in transito), la , dimenticando di avere Pt_1 affermato in primo grado di non aver utilizzato i marciapiedi, in quanto erano stretti, nel proprio atto di appello ha affermato che la presenza di pattumelle e di auto parcheggiate, integravano l'ipotesi che, a norma dell'art. 190 CdS, giustifica l'utilizzo della carreggiata anche da parte dei pedoni.
Ebbene, il citato art. 190 del codice della strada, intestato: “Comportamento dei pedoni”, al primo comma stabilisce che: “ I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti,
(come dichiarato dall'appellante), devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
E' di tutta evidenza, quindi, che il riferimento fatto dalla , per contestare il decisum del giudice Pt_1 di primo grado, all'art. 190 CdS si sia rivelato inconferente, oltre che svantaggioso per ella stessa, atteso che, non solo la non ha dimostrato di attraversare la strada in questione sul margine Pt_1
pagina 6 di 8 opposto al senso di marcia dei veicoli, ma soprattutto ha dichiarato apertamente, in uno alle testimoni, di attraversarla occupando il centro della carreggiata.
Dall'istruttoria svolta in primo grado, quindi, sono emersi elementi idonei a ritenere che il comportamento imprudente dell'appellante abbia avuto una efficienza causale nell'evento occorsole.
Appare chiaro, quindi, che la sua condotta (al cospetto di una situazione non pericolosa e, comunque, visibile e prevedibile) ha integrato il così detto caso fortuito che esclude ogni profilo di responsabilità in capo all' tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto ai sensi dell'art. 2043 c.c. CP_4
CP_ Ciò in quanto, all'obbligo di custodia gravante sull' fa pur sempre riscontro l'obbligo di prova del nesso di causalità ed un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa;
per cui:
“…quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. Civ. Sez. VI -3 ord. 13.07.2022 n. 22121)
Correttamente, quindi, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda della ritenendo che, pur Pt_1 essendosi verificato il lamentato sinistro all'interno del centro abitato, (motivo per cui l'ente civico convenuto aveva l'effettivo potere di controllo sulla corretta manutenzione dei luoghi), purtuttavia la visibilità della anomalia del manto stradale, non costituendo un pericolo per l'utente della strada, in uno al comportamento incauto della , hanno integrato il caso fortuito idoneo ad escludere il nesso Pt_1 causale tra la custodia della cosa ed il danno lamentato dalla appellante.
L'interposto appello va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. n.
55/2014, integrato dal D.M. 147/2022, valore indeterminabile, (avendo l'appellante nelle conclusioni chiesto la condanna del al pagamento della somma di € 59.046,46, o “quella somma maggiore CP_1
o minore”), complessità bassa, onorario minimo attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti del in persona del sindaco pro-tempore/legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante, per la riforma della sentenza n. 1858/2024, resa in data 16/04/2024, dal Tribunale di
Bari, così provvede:
pagina 7 di 8 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata.
2) Condanna al pagamento, in favore dell'Ente civico appellato, in persona del legale Parte_1 rappresentante, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, in € 3.473,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario;
Cassa ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinchè l'appellante versi nelle casse dell'erario un importo pari a quello del contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo dell'appello.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 10.09.2025
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1482/2024
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Mero Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via M. Rossani nr.25. giusta mandato in atti - APPELLANTE –
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Vinicio Antonicelli e dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri ed pagina 1 di 8 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Gioia del Colle, alla Via Zaffiro n. 4, giusta mandato in atti - APPELLATO -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2018, citava, dinanzi al Tribunale di Bari, il Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., per sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni, in suo favore, quantificati in complessivi € 59.046,46, in conseguenza delle lesioni subite a causa di un dislivello del manto stradale presente sulla strada da ella percorsa nel suddetto Comune.
Più precisamente, assumeva la che la sera del 15.06.2017, alle ore 22.40, circa, mentre Pt_1 percorreva, a piedi, la Via A. Magnesi in all'altezza del civico n. 90, a causa di un Controparte_1 dislivello non segnalato, non visibile, né avvistabile, presente sul manto stradale, delle dimensioni di circa 80 cm. x 25 cm. e profondo circa 7 cm., perdeva l'equilibrio, anche a causa della precaria e scarsa illuminazione stradale, cadendo rovinosamente al suolo.
Proseguiva affermando che, in conseguenza della caduta in cui era incorsa riportava gravi lesioni.
Soccorsa nell'immediatezza del fatto da alcune sue amiche presenti all'accaduto, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Monopoli, dove, eseguiti i dovuti accertamenti le diagnosticavano la fattura del collo femore sinistro, con ricovero presso il reparto di ortopedia per intervento chirurgico.
In data 17.06.2017 si sottoponeva presso l'Ospedale San Paolo ad Controparte_2 intervento chirurgico e il 22.06.2017, veniva dimessa;
dopo una serie di terapie, in data 22.01.2018, veniva dichiarata guarita con postumi invalidanti nella misura del 10%.
A causa del sinistro occorsole, prosegue la , (che, sino al momento del sinistro svolgeva la Pt_1 mansione di infermiera professionale al Servizio Emergenza Sanitario del 118 presso la postazione di
), veniva dichiarata idonea alle sue mansioni specifiche con limitazione permanente Controparte_1 nonché con prescrizione di esclusione di attività presso il 118, movimentazione manuale di carichi superiori a 5 kg e ritmi sostenuti sotto l'aspetto fisico.
Si costituiva in giudizio il che contestava la domanda sia nell'”an” che nel Controparte_1
“quantum” ritenendo responsabile del sinistro la stessa . Pt_1
pagina 2 di 8 Esaurita l'attività istruttoria, nel cui corso venivano escussi i testi addotti da parte attrice e da parte convenuta, il Tribunale, con la sentenza n. 1858/2024 del 18.04.2024, rigettava la domanda attorea, con condanna della al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ente civico convenuto, ritenendo Pt_1
l'attuale appellante esclusiva responsabile del sinistro occorsole, con la motivazione che: “..quando la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento..”,.
Con atto del 14.11.2024, proponeva appello avverso la richiamata sentenza, per la riforma Parte_1 integrale della stessa, affinchè il fosse dichiarato esclusivo responsabile del Controparte_1 sinistro occorsole e condannato al pagamento della somma di € 59.046,46, o di quella, maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese del primo e del secondo grado.
In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU medico-legale sulla propria persona, già richiesta in primo grado e non ammessa dal Tribunale.
Si costituiva in giudizio il che contestava il contenuto dell'appello, chiedendone Controparte_1 il rigetto, reiterando, a sostegno delle proprie ragioni, le motivazioni già esposte in primo grado.
All'udienza del 25.06.2025, la causa veniva introitata, per la decisione, ai sensi di legge.
Con un unico motivo di impugnazione, articolato in più punti, ha eccepito la: “ Violazione Parte_1
e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.; Violazione e/o falsa applicazione dell' art. 190 CdS;
Motivazione carente, solo apparente e contraddittoria;
Erronea e contraddittoria valutazione delle prove acquisite”.
L'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il giudice operato una errata ricostruzione dei fatti, con evidente omissione e/o insufficiente valutazione delle prove in atti;
in via subordinata, per omesso accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., chi si presume danneggiato ha l'onere di fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno da egli subito (oltre che l'esistenza del rapporto di custodia). Solo dopo che esso danneggiato avrà assolto a tale onere probatorio, il convenuto dovrà dimostrare il caso fortuito.
Inoltre, presupposti della responsabilità per danni da cose, sono la derivazione del danno dalla cosa e la sua custodia.
pagina 3 di 8 Applicando tali principi al caso di specie, va evidenziato che dall'esame dell'attività istruttoria espletata in primo grado, nonché dalla documentazione in atti, non risulta essere stata provata l'esistenza del nesso causale tra la caduta occorsa alla e la anomalia presente sulla strada da ella Pt_1 percorsa, consistente in un dislivello continuo posto al centro della via dalla predetta percorsa, attese le risultanze emerse sulla dinamica dell'accadimento.
Ed invero ed a tale proposito, vanno, innanzi tutto, messi in evidenza due punti essenziali ai fini del decidere, emersi a seguito della espletata istruttoria.
Il primo è che la , in occasione dell'interrogatorio reso in primo grado, in riferimento al sinistro Pt_1 di che trattasi, confermando le circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, affermava testualmente: “…all'altezza del civico n. 90 di la zona era debolmente Controparte_1 illuminata……posso dire che vi era effettivamente al centro della carreggiata….una discontinuità del manto bituminoso dovuta ad una traccia di asfalto di cui non posso riferire le dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, ma certamente era sopraelevata di diversi centimetri…..preciso che il tratto sopraelevato non era per la intera lunghezza della traccia ma solo nella parte terminale dove sono caduta e comunque sempre al centro della carreggiata stradale….”
Il secondo è che nel corso della deposizione testimoniale resa da , agente di Testimone_1
Polizia Locale del convenuto, il predetto riferiva che, in data 24.07.2017 (ad oltre un mese CP_1 successivo dal lamentato evento), aveva eseguito un sopralluogo alla Via Magnesi, nei pressi del civico n. 90, redigendo una annotazione di servizio, completa di foto, al cui contenuto si riportava. CP_ Ebbene, nella detta annotazione di servizio, prodotta nel fascicolo di parte di primo grado dell' convenuto, si legge che: “..la sede stradale in corrispondenza del civico 90 di Via A.A. Magnesi, non presentava buche o avvallamenti rilevando invece una discontinuità nel manto bituminoso, a causa di una traccia in asfalto larga circa cinquanta cm ed avente lunghezza di circa 20 mt realizzata al centro della carreggiata, sopraelevata, (nel punto massimo) di circa un cm rispetto al piano stradale.
In riferimento alla pubblica illuminazione si precisa che rispetto al civico 90 di via A.A. Magnesi la lampada più vicina dista circa quindici metri.”.
Ora, è fatto noto che la annotazione di servizio fatta da un agente di polizia può essere considerata atto pubblico con valore di piena prova, fino a querela di falso, solo per i fatti che l'agente dichiara di avere pagina 4 di 8 constatato direttamente in sua presenza, come previsto dall'art. 2700 c.c. (Cass. civ. Sez. III Ord. n.
10376/2024).
Dagli atti di causa non risulta che la abbia proposto querela di falso avverso il detto atto Pt_1 pubblico, per cui il giudice di prime cure ha ritenuto valida la descrizione dei luoghi così come rilevata dal verbalizzante (traccia in asfalto larga circa cinquanta cm ed avente lunghezza di circa 20 mt realizzata al centro della carreggiata, sopraelevata, (nel punto massimo) di circa un cm rispetto al piano stradale).
La teste addotta da parte attrice, dichiarava che nelle circostanze di tempo e luogo Tes_2 descritte in citazione era in compagnia della : “… Posso affermare di aver visto Pt_1 Parte_1 perdere l'equilibrio e cadere al suolo. Mi trovavo a fianco della mia amica….mi sono resa conto che era caduta per via di un dislivello dell'asfalto….il dislivello è posto al centro della strada…procedevamo io e affiancate ed eravamo precedute da altre due amiche che Parte_1 camminavano davanti a noi una a fianco dell'altra, procedevamo in fila indiana…”.
L'altra teste escussa, dichiarava: “Io e mia madre procedevamo in fila indiana e Testimone_3 camminavamo davanti alla Sig.ra e tutte camminavamo in fila indiana…..Percorrendo Pt_1 Tes_2 la via Magnesi abbiamo sentito un urlo e voltandoci abbiamo visto per terra e nel Parte_1 soccorrerla abbiamo visto un dislivello dell'asfalto non visibile perchè la strada in quel tratto era poco illuminata….Ribadisco che camminavamo al centro della strada perché il marciapiedi era occupato dalle pattumelle ed era stretto….preciso che il marciapiedi opposto era occupato da autovetture in sosta;
tuttavia la strada consentiva il passaggio delle autovetture…”.
Orbene, dall'esame della attività istruttoria svolta in primo grado, è risultato, quindi, che la , Pt_1 unitamente a tre sue amiche, decideva, sua sponte ed in maniera imprudente, di percorrere la parte centrale della Via A.A. Magnesi, pur avvedendosi della presenza della disconnessione della strada,
(come da ella stessa riconosciuto in occasione dell'interrogatorio reso) e pur consapevole che quel tratto di strada poteva essere attraversato da autovetture (cfr. deposizione della teste . Testimone_3
E' risultato, altresì, che la Via A. Magnesi, in , all'epoca del sinistro, presentava una Controparte_1 discontinuità nel manto bituminoso, a causa di una traccia in asfalto larga circa cinquanta cm ed avente lunghezza di circa 20 mt., realizzata al centro della carreggiata, sopraelevata (nel punto massimo) di circa un cm. rispetto al piano stradale (v. annotazione di servizio dell'agente di polizia).
pagina 5 di 8 Da tanto ne deriva che la , al momento della percorrenza della Via Magnesi era consapevole Pt_1 delle condizioni della strada e del fatto che, pur essendoci la possibilità che quel tratto potesse essere attraversato da auto in corsa, ciononostante si determinava, in maniera imprudente, ad attraversarlo nella sua parte centrale.
Ed infatti, anche se l'illuminazione, come riferito dalla stessa appellante, se pur esistente in quella strada, nel tratto in questione, era debole, tanto non le aveva impedito di rilevare la presenza della disconnessione, prima ancora di attraversarla;
ciò nonostante ella si determinava a percorrere proprio il centro della strada, a nulla valendo, ad alleggerire la propria responsabilità nel verificarsi dell'occorso, la circostanza che, le testimoni escusse avessero dichiarato che il marciapiedi, da un lato, era occupato dai contenitori della immondizia, posti davanti alle abitazioni e, dall'altro, occupato da macchine parcheggiate.
Ciò in quanto ella , percettrice diretta dello stato dei luoghi, nonché attrice principale Pt_1 dell'evento occorsole, contraddicendo quanto dichiarato dalle suddette testimoni, a domanda precisa, postale nel corso dell'interrogatorio, dichiarava espressamente: “Non ho usato il marciapiede laterale perché era stretto”.
A giustificare il proprio comportamento, negligente ed imprudente, aggravato, vieppiù, come innanzi detto, dal fatto che il tratto di strada percorso consentiva il passaggio delle autovetture, (con l'ulteriore rischio che avrebbero potuto essere investite da un'auto in transito), la , dimenticando di avere Pt_1 affermato in primo grado di non aver utilizzato i marciapiedi, in quanto erano stretti, nel proprio atto di appello ha affermato che la presenza di pattumelle e di auto parcheggiate, integravano l'ipotesi che, a norma dell'art. 190 CdS, giustifica l'utilizzo della carreggiata anche da parte dei pedoni.
Ebbene, il citato art. 190 del codice della strada, intestato: “Comportamento dei pedoni”, al primo comma stabilisce che: “ I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti,
(come dichiarato dall'appellante), devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
E' di tutta evidenza, quindi, che il riferimento fatto dalla , per contestare il decisum del giudice Pt_1 di primo grado, all'art. 190 CdS si sia rivelato inconferente, oltre che svantaggioso per ella stessa, atteso che, non solo la non ha dimostrato di attraversare la strada in questione sul margine Pt_1
pagina 6 di 8 opposto al senso di marcia dei veicoli, ma soprattutto ha dichiarato apertamente, in uno alle testimoni, di attraversarla occupando il centro della carreggiata.
Dall'istruttoria svolta in primo grado, quindi, sono emersi elementi idonei a ritenere che il comportamento imprudente dell'appellante abbia avuto una efficienza causale nell'evento occorsole.
Appare chiaro, quindi, che la sua condotta (al cospetto di una situazione non pericolosa e, comunque, visibile e prevedibile) ha integrato il così detto caso fortuito che esclude ogni profilo di responsabilità in capo all' tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto ai sensi dell'art. 2043 c.c. CP_4
CP_ Ciò in quanto, all'obbligo di custodia gravante sull' fa pur sempre riscontro l'obbligo di prova del nesso di causalità ed un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa;
per cui:
“…quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. Civ. Sez. VI -3 ord. 13.07.2022 n. 22121)
Correttamente, quindi, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda della ritenendo che, pur Pt_1 essendosi verificato il lamentato sinistro all'interno del centro abitato, (motivo per cui l'ente civico convenuto aveva l'effettivo potere di controllo sulla corretta manutenzione dei luoghi), purtuttavia la visibilità della anomalia del manto stradale, non costituendo un pericolo per l'utente della strada, in uno al comportamento incauto della , hanno integrato il caso fortuito idoneo ad escludere il nesso Pt_1 causale tra la custodia della cosa ed il danno lamentato dalla appellante.
L'interposto appello va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. n.
55/2014, integrato dal D.M. 147/2022, valore indeterminabile, (avendo l'appellante nelle conclusioni chiesto la condanna del al pagamento della somma di € 59.046,46, o “quella somma maggiore CP_1
o minore”), complessità bassa, onorario minimo attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
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La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti del in persona del sindaco pro-tempore/legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante, per la riforma della sentenza n. 1858/2024, resa in data 16/04/2024, dal Tribunale di
Bari, così provvede:
pagina 7 di 8 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata.
2) Condanna al pagamento, in favore dell'Ente civico appellato, in persona del legale Parte_1 rappresentante, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, in € 3.473,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario;
Cassa ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinchè l'appellante versi nelle casse dell'erario un importo pari a quello del contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo dell'appello.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 10.09.2025
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
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