Art. 1.
E' autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 1.700.000.000, da prelevarsi dal fondo di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , per la prosecuzione dei lavori di costruzione del grande bacino di carenaggio del porto di Napoli.
E' autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 1.700.000.000, da prelevarsi dal fondo di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , per la prosecuzione dei lavori di costruzione del grande bacino di carenaggio del porto di Napoli.