Articolo 1 della Legge 22 agosto 1951, n. 962
Articolo 2
Versione
13 ottobre 1951
Art. 1.
E' autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 1.700.000.000, da prelevarsi dal fondo di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , per la prosecuzione dei lavori di costruzione del grande bacino di carenaggio del porto di Napoli.
Entrata in vigore il 13 ottobre 1951