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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa IE OS Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa civile in grado di appello n. 488/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Damaso Parte_1
Pattumelli e dall'Avv. Daniele Di Bella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla
Via Flaminia n. 334
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Giordano, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio di Roma Repertorio 37875 Raccolta 7313 del Persona_1
22.03.24, elettivamente domiciliato in Roma, presso la propria Avvocatura Metropolitana, alla Via
AR CA, 29,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8717/2024 pubblicata il 10.9.2024.
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in appello proposto in data 10.3.2025 deduceva che: - Parte_1 con ricorso depositato il 13.2.2024, avendo esperito negativamente l'iter amministrativo, aveva chiesto al Tribunale capitolino, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971 sin dal giorno di presentazione della domanda amministrativa del 26.4.2021 e, per l'effetto, la condanna dell' a corrispondere i ratei
CP_1 maturati e maturandi, oltre interessi legali e spese di lite;
- si era costituito l' che, rilevando
CP_1 che “il procedimento amministrativo è attualmente in istruttoria presso la Sede amministrativa”, aveva chiesto un rinvio dell'udienza per “un tempo ragionevolmente idoneo alla conclusione dell'istruttoria amministrativa”; - alla prima udienza del 23.4.2024 il procuratore del aveva Pt_1 insistito nell'accoglimento delle domande formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo, mentre il procuratore dell' aveva chiesto un breve rinvio per verificare il pagamento;
- la
CP_1 causa era stata rinviata all'udienza del 9.7.2024 nella quale il procuratore dell' dichiarava
CP_1 che il pagamento era previsto per il 22 luglio 2024; - il Tribunale aveva rinviato all'udienza del
10.9.2024, nella quale i procuratori delle parti avevano chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che il pagamento del beneficio per cui è causa era effettivamente avvenuto il 22 luglio 2024; - con la sentenza n. 8717/2024 il Tribunale aveva così statuito: CP_ «Dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, già compensate per metà, vengono liquidate, complessivamente in euro
500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione».
Tanto premesso, impugnava detta sentenza limitatamente alla Parte_1 regolamentazione delle spese di lite, sotto due profili: censurava la decisione del giudice di compensare le spese per una ragione (“l'assenza di questioni giuridiche di sorta”) irrilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.; inoltre, lamentava la liquidazione dei compensi al di sotto dei minimi tariffari, e ciò nonostante la giurisprudenza di legittimità avesse stabilito il principio di diritto secondo cui il giudice può ridurre il compenso del difensore sino alla metà, purché non scenda al di sotto degli importi minimi, aventi carattere inderogabile.
Assumeva pertanto che, nel caso in esame, gli onorari dovevano essere liquidati, ai sensi del
D.M. 55/2014 come aggiornato, tenendo conto del valore della controversia corrispondente allo scaglione tariffario tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00; applicando i minimi tariffari e tenuto conto dello scaglione di riferimento, il compenso minimo era pari a euro 2.695,50 (per la fase di studio: euro 464,50, per la fase introduttiva: euro 388,50, per la fase istruttoria e/o di trattazione: euro
832,00, per la fase decisionale: euro 1.010,50). Di conseguenza, tenuto conto anche del disposto di
2 cui all'art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014, che prevedeva un aumento dei compensi in caso di manifesta fondatezza della pretesa, il compenso minimo non derogabile era pari ad euro 3.504,15.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di
“ACCERTATA E DICHIARATA l'illegittimità della compensazione delle spese di lite da parte del
Giudice di primo grado, ACCERTARE E DICHIARARE che la misura della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è di euro 3.504,15 ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia e, di conseguenza, CONDANNARE l' al pagamento delle spese di lite di primo CP_1 grado pari ad euro 3.504,15, ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia, oltre alle spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”, con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo la reiezione del gravame;
in via subordinata, CP_1 rimettendosi alla Corte per la liquidazione secondo giustizia delle spese del giudizio di primo grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, chiedeva di compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
All'udienza del 7 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa, mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello - limitato alla pronuncia sulle spese - è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei termini di seguito riportati.
2.1. Come noto (e ricordato, da ultimo, da Sez. L - , Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024), il giudice che dichiara cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con
l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
In particolare, ha precisato la S.C. che le “gravi ed eccezionali ragioni”, atte a giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014
e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, non possono essere illogiche o erronee.
Nel caso di specie, è pacifico che la cessazione della materia del contendere è dipesa dal pagamento da parte dell' , in corso di causa, della prestazione richiesta e riconosciuta dall'ente CP_1 come dovuta. È evidente, dunque, che l' è virtualmente soccombente. Il Controparte_2
Tribunale – dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere - ha compensato le
3 spese per metà sulla base della seguente motivazione: «stante l'assenza di questioni giuridiche di sorta, ma vertendosi soltanto su questioni connesse al ritardo nel pagamento».
In ordine ai motivi di compensazione individuati dal giudice di prime cure, ed oggetto dell'impugnazione in esame, osserva il Collegio che “l'assenza di questioni giuridiche di sorta” non rileva ai fini della compensazione delle spese di lite. E invero, l'assenza di questioni giuridiche è valutabile ad altri fini (ovvero ai fini nella quantificazione dei compensi), ma non integra una ragione di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., posto che l'insussistenza di questioni giuridiche che avrebbero potuto rendere incerta la pretesa è circostanza che aggrava, e non giustifica, il comportamento della parte inadempiente e il pagamento tardivo della prestazione pacificamente dovuta.
Ed è appena il caso di evidenziare che, nella specie, l'odierna parte appellante – che aveva ottenuto in data 16.9.2023 il decreto di omologa dell'accertamento della sussistenza del requisito sanitario “per ottenere la pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71 con decorrenza dalla domanda amministrativa” del 26.4.2021 – ha notificato il predetto decreto all' il 9 ottobre 2023, dopo CP_1 aver trasmesso telematicamente tutta la documentazione necessaria per il pagamento della prestazione richiesta, nonché il modello AP70; l'adempimento da parte dell' è intervenuto solo CP_1 nel mese di luglio 2024, e dunque nel corso del giudizio di primo grado, introdotto con ricorso depositato in data 13.2.2024, quando erano già scaduti i 120 giorni previsti dalla legge per il pagamento.
Non sussiste, nella specie, alcuna ragione rilevante ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese di lite, dovendosi in particolare evidenziare che tra le predette ragioni non rientra neanche il riconoscimento dell'altrui debito (cfr., per un caso del tutto analogo, la già citata
Sez. L - , Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024, che ha cassato la decisione impugnata la quale, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il riconoscimento in corso di causa della CP_ pretesa previdenziale da parte dell' aveva disposto per tale mero fatto la compensazione delle spese;
e ciò nonostante: l'assistito avesse proposto domanda amministrativa per la prestazione in data 5.3.2020, il ricorso giurisdizionale fosse stato proposto in data 15.1.2021, nelle more la prestazione fosse stata riconosciuta - pur tardivamente in relazione ai termini del procedimento amministrativo - con provvedimento amministrativo del 16.12.2020, non risultava che tale provvedimento fosse stato comunicato al ricorrente prima della presentazione del ricorso, l' CP_1 avesse liquidato i ratei scaduti solo con la rata del febbraio 2021, ossia a lite già pendente).
Per quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui, erroneamente, ha compensato per metà le spese del primo grado di giudizio che, invece, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell' . CP_1
4 2.2. L'appello censura la sentenza impugnata anche in relazione alla quantificazione delle spese per l'intero, liquidate complessivamente in euro 1.000,00 (ovvero nel doppio di euro 500,00).
Orbene, rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal
D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali dei procuratori di si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in Parte_1 vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia (pari a euro 7.767,58),
i compensi - nei valori minimi - corrispondono ai seguenti importi (fatta salva la valutazione, in concreto, delle fasi suscettibili di liquidazione): fase di studio della controversia: euro 464,50; fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; fase istruttoria: euro 832,00; fase decisoria: euro 1.010,50.
Tanto chiarito, occorre ora interrogarsi sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la
Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass.
89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo
2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto
5 tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815;
Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della
6 legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da
Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' nel giudizio di CP_1 primo grado non ha resistito alle avverse pretese, costituendosi al solo fine di chiedere “un rinvio dell'udienza per un tempo ragionevolmente idoneo alla conclusione dell'istruttoria amministrativa”
e per “permettere la liquidazione” (cfr. comparsa di costituzione dell' innanzi al Tribunale). CP_1
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al giudizio di primo grado possono essere liquidati nella misura complessiva (prossima ai valori minimi) di euro
1.865,00 (per la fase di studio della controversia: euro 465,00; per la fase introduttiva del giudizio:
7 euro 389,00; per la fase decisoria: euro 1.011,00), dovendosi evidenziare che non è dovuto il compenso per la fase istruttoria.
A tale ultimo proposito non sfugge al Collegio l'ampia portata dell'art. 4, quinto comma, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, laddove definisce la “fase istruttoria”. Non deve, tuttavia, trascurarsi che la medesima norma, dopo aver descritto le attività ascrivibili alla fase, chiarisce che la stessa “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Ebbene, nella specie, una fase istruttoria in quanto tale, in concreto, non vi è stata. Ritiene, infatti, il Collegio che le istanze contenute alla pagina 4 dell'originario ricorso non giustificano – a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante - la liquidazione del compenso in parola. Esse, infatti, non rivestono rilievo autonomo rispetto al ricorso introduttivo e, pertanto, ricadono, ai fini del compenso, nella “fase introduttiva del giudizio”.
In proposito giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi.
Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014,
l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Sez. L, Ordinanza n. 2081 del 2024; Sez. 5, Ordinanza n. 19028 del 2023). Nella specie, come detto, non sono state avanzate richieste istruttorie al difuori degli atti introduttivi e non è stato espletato alcun atto istruttorio in senso stretto.
Non è, poi, riconoscibile il richiesto aumento di cui all'art. 4, comma 8 D.M. n. 55/2014, secondo cui “il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. Innanzi tutto va evidenziato che si tratta di una maggiorazione non obbligatoria (cfr. anche Sez. 2, Ordinanza n. 26520 del 2023) e che può essere riconosciuta dal giudice, nell'esercizio della sua discrezionalità, solo laddove il soccombente si sia costituito. Il riferimento al “soccombente costituito” rende evidente che l'aumento in questione mira a sanzionare il comportamento processuale della parte che, nonostante la manifesta fondatezza della pretesa avversaria, abbia resistito in giudizio, opponendosi alle altrui richieste. Nella specie, invece, la costituzione dell' è stata funzionale unicamente al riconoscimento della altrui pretesa e alla CP_1 richiesta di un rinvio per effettuare il pagamento. Ne segue che non sussistono i presupposti per riconoscere l'aumento in questione.
8 Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei sensi innanzi specificati e deve disporsi la distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, antistatari.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia nel grado, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro 500,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 1.865,00, sicché lo scaglione di riferimento è quello compreso tra 1.100,01 e 5.200,00 euro.
Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021), con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
CP_
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna l' a rifondere a le spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in euro 1.865,00 (in Parte_1 luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di
[...]
, antistatari;
Parte_1
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del giudizio, Parte_1 liquidate in euro 1.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di , antistatari. Parte_1
Il Presidente est.
IE OS
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