Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 9910/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria PU Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Gabriella Martone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9910/2018 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto:
Morte, vertente: tra
(C.F. , nata in [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore (C.F. Persona_1
), nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, come da procura in calce alla C.F._2 comparsa di nuovo difensore (in sostituzione di quello precedente) depositata il 23.1.2023, dagli avv.ti
Lucia Guardascione e Monica Ranucci, elettivamente domiciliati in Pastorano alla via Italia n. 29;
ATTORI
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso, come da procura in calce alla comparsa di risposta, dagli avv.ti Pasquale Monaco e Vincenza
Foniciello, elettivamente domiciliato in San Prisco alla via Cavacone n. 19;
CONVENUTO
nonché
(P.I. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura allegata in atti, dall'avv.to Antonio Conte, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Lecce alla Via G. Oberdan n. 22;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da come da note di trattazione scritta dell'udienza cd. cartolare (art. 127 ter c.p.c.) del 24.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
*****
1
, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni, come meglio specificati in atti, Controparte_1 patiti in conseguenza della morte del cagionata dal sinistro stradale verificatosi in data Per_2
26.3.2017, in Pastorano.
Segnatamente, la parte attrice ha dedotto che , proprietario e conducente dell'autovettura Controparte_1
IA NT tg DL813SY, mentre percorreva il tratto della SS 7 Appia, all'altezza della progressiva chilometrica 194+348, su una strada a una carreggiata ma a doppio senso di marcia, improvvisamente svoltava a sinistra, nonostante il divieto imposto della segnaletica orizzontale (attesa la presenza della linea di mezzeria continua) benché da tergo, nello stesso senso di marcia, sopraggiungesse il motoveicolo
HA FZR 1000 tg. NA328081, di proprietà e condotto dal (che indossava regolarmente il Per_2 casco protettivo), il quale impattava con la ruota anteriore contro la fiancata sinistra della IA NT.
La parte attrice ha assunto che la responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente al comportamento di guida del , il quale effettuava un'improvvisa manovra di svolta a sinistra, senza CP_1 alcuna segnalazione, per attraversare trasversalmente la carreggiata, nonostante il divieto imposto della segnaletica orizzontale, in violazione dell'art. 154 c.d.s. e dell'art. 146, 2 comma, c.d.s.
Si è costituita in giudizio in giudizio la la quale ha premesso di avere già corrisposto Controparte_2 ante causam la somma di euro 150.000,00, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dalle controparti.
Nel merito, ha invocato l'assolvimento di tutti gli oneri probatori posti a carico di parte attrice, ed ha assunto che la responsabilità per la causazione del sinistro è da addebitare, se non in misura esclusiva, quantomeno concorsuale e prevalente, proprio al de cuius, per aver effettuato una manovra di sorpasso a velocità non adeguata alle condizioni di luogo e superiore al limite consentito. La convenuta ha inoltre contestato i danni prospettati dalla controparte.
Si è altresì costituito , il quale ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione Controparte_1 per la sua genericità ed indeterminatezza e l'improcedibilità della domanda per l'omessa attivazione della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 della L. 162/2014.
Nel merito, il convenuto ha contestato la fondatezza delle pretese attoree, ed ha affermato che la verificazione del sinistro è addebitabile al in via esclusiva o concorrente. Per_2
*****
Le domande attoree meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate, risulta anzitutto infondata quella concernente la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. con riferimento ai requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.
Perché si accerti la nullità dell'atto introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione formale dei detti elementi, bensì è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7137 del
16/05/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2494 del 10/02/2004). L'indagine sul “petitum” va quindi operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti - desumibili dalla
2 situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio - in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. Tribunale Cosenza sez. I, 26/07/2017, n.1535).
Relativamente alla “causa petendi”, il giudice ha, invece, il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen iuris”, anche diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa. La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda (cfr. Cass. Sez.
I, 10/12/2008, n.28986).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione deve ritenersi sufficientemente individuata la domanda, essendo stati specificati i danni di cui si chiede il ristoro, le cause degli stessi, e le responsabilità ritenute sussistenti. D'altra parte, la domanda risulta perfettamente intesa dai convenuti, che hanno articolato specifiche difese in ordine alle pretese avversarie.
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della domanda, atteso che la parte attrice ha inviato, all'uopo, una p.e.c. alla convenuta in data 18.1.2018, ed al convenuto una Controparte_2 CP_1 lettera raccomandata ricevuta il 9.4.2019 (v. allegati in atti).
La domanda risulta inoltre proponibile, avendo la parte attrice adempiuto le formalità previste dall'art. 145, co. 1, c.d.a., mediante invio della richiesta preventiva di risarcimento più di 90 giorni prima del deposito dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. lettera di messa in mora, inviata a mezzo p.e.c.
18.1.2018).
Esaminando il merito della controversia, si rileva che, nel corso dell'istruttoria, sono stati escussi tre testi di parte attrice: , e . Testimone_1 Testimone_2 TE3
– dipendente di un caseificio ubicato in prossimità del luogo del sinistro – ha Testimone_1 dichiarato: “non ho visto direttamente il sinistro. Posso dire che al momento del sinistro stavo lavorando all'interno del caseificio “Million Dollar”, ero dentro quando ho sentito un botto, mi sono voltata e ho visto solo la moto che è caduta dall'alto, non sono uscita subito fuori, dalla vetrata ho visto il ragazzo a terra, ho chiamato subito l'ambulanza. Arrivarono un sacco di persone, che non conoscevo. Non mi sono proprio avvicinata al ragazzo a terra. Da lontano ho visto che il ragazzo è rimasto sempre a terra. Arrivò polizia e l'ambulanza. Non ricordo dopo quanto tempo arrivò l'ambulanza, non mi pare tanto”. La teste, chiamata a riferire sulle circostanze dedotte dal convenuto (nella II memoria ex art. 183 VI CP_1 comma c.p.c), ha dichiarato di non esserne a conoscenza delle stesse.
– padre dell'attrice – ha riferito che e Testimone_2 Persona_2 Parte_1 convivevano da dieci anni ed avevano deciso di sposarsi dopo qualche anno;
ha affermato;
che nel mese di aprile 2015 erano andati a vivere nell'appartamento in Pastorano, sito al piano terra, di proprietà sua e della moglie , che il si era occupato dell'intera ristrutturazione della casa dove TE3 Per_2 viveva con la compagna e collaborava nella cura del bambino nonché della casa;
partecipava alle feste della famiglia della compagna (attrice), ossia compleanni, feste comandate, battesimi e comunioni. Ha dichiarato che la figlia, prima dell'evento luttuoso, era una ragazza che amava uscire con il compagno e con il bambino per andare a mangiare fuori;
si recava alle feste di famiglia, partecipava a gite in montagna o al mare e che invece, dalla morte del compagno, rifiuta di uscire, di andare alle feste, occupandosi solo del figlio e di lavorare. Ha riferito il teste che il funerale del è stato celebrato Per_2 nel giorno del compleanno della figlia e che dall'evento luttuoso, si recano insieme almeno due volte al mese al cimitero di Torre del Greco a far visita alla tomba del congiunto scomparso. Ha poi affermato che
3 il nipote, (figlio del de cuius), “ancora oggi quando vede la foto del padre, chiede Persona_1 quando torna, se la bacia. Il bambino si isola spesso, piange improvvisamente e dice che il padre non torna più; diventa spesso triste affermando che vuole il papà, tutte le sere prende la foto del padre, recita la poesia del papà, e dopo abbraccia e bacia la foto. Il piccolo spesso chiede alla madre se un Per_1 giorno lo abbandonerà come il padre;
il minore ogni volta che guarda la luna dice che il papà sta in cielo
e lo guarda da lì”.
Del medesimo tenore sono le dichiarazioni della – madre dell'attrice – la quale ha TE3 confermato le stesse circostanze riferite dal coniuge ). Testimone_2
Procedendo ad accertare la dinamica del sinistro (che non risulta neppure contestato nella sua verificazione storica), si osserva che non stati escussi testi oculari che abbiano assistito alla verificazione dell'accaduto, sicché appaiono particolarmente rilevanti le risultanze della “Informativa conclusiva” relativa all'incidente de quo redatta dalla Polizia Stradale di Caserta - distaccamento di PU (acquisita agli atti del procedimento penale n. 3070/2017/RGNR mod. 21 presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Santa Vetere, allegata dal convenuto ), nella quale si dà atto dei veicoli CP_3 CP_1 coinvolti (IA NT di proprietà del e motoveicolo HA di proprietà del e dei danni CP_1 Per_2 riportati dai veicoli, si fornisce descrizione della strada su cui è avvenuto il fatto e di come i veicoli venivano rinvenuti dalla Polizia sopraggiunta sui luoghi nonché di tutti gli accertamenti ed i rilievi eseguiti.
Nell'informativa, alla luce delle verifiche e delle indagini compiute, gli agenti hanno anche provveduto ad una ricostruzione probabilistica della dinamica del sinistro, affermando che il alla guida CP_1 dell'autovettura IA NT “percorreva la strada statale 7 Appia con direzione di marcia da Pastorano verso PU quando, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 194+348 in tenimento del Comune di Pastorano (CE), violando la segnaletica orizzontale presente sul posto e consistente nella linea longitudinale continua di mezzeria della carreggiata, effettuava la manovra di svolta a sinistra per portarsi nello spazio asfaltato ubicato dinanzi alla sede del punto vendita del caseificio “ . Nel Pt_2 mentre effettuava la predetta manovra, sopraggiungeva da tergo il motoveicolo di marca HA (..) condotto da il quale indossava regolarmente il casco protettivo, che procedendo da Persona_2 solo a bordo a velocità non particolarmente moderata in un tratto di strada ove vigeva il limite di 50 km all'ora, molto probabilmente in fase di sorpasso gli altri veicoli, entrava in collisione con l'autovettura di marca IA modello “NT” condotta dal sig. (…) l'urto, che doveva ritenersi violento Controparte_1 in ragione dei danni provocati ai veicoli coinvolti elezioni calcinate al centauro, si verificava nella corsia di marcia opposta a quella detenuta dai veicoli medesimi (…) l'impatto tra i medesimi si era concretizzato tra la parte laterale sinistra dell'autovettura di marca IA modello “NT” e la parte anteriore destra del motoveicolo di marca HA (…) dopo l'impatto con la vettura di marca IA modello “NT” il motoveicolo rovinava con la fiancata sinistra sul manto stradale strisciando sull'asfalto proseguiva la corsa verso la parte sinistra della carreggiata, ossia in direzione dello spazio asfaltato antistante il caseificio “ (…) il corpo del centauro era rinvenuto davanti al motoveicolo Pt_2
(…) alla distanza di metri 9,50 dal punto d'urto (…) nello spazio che esisteva tra la parte anteriore della motocicletta e un manufatto in cemento di forma rettangolare (…) sul predetto manufatto in cemento non venivano rilevate tracce o elementi che potessero far pensare di essere stato colpito dal motociclo durante il suo moto strisciante sul piano viabile o che potesse averlo urtato il corpo della vittima. (…) a
4 seguito dell'incidente interveniva il personale di servizio sanitario di emergenza 118, il cui responsabile, dott. DO constatava il decesso sul posto del (…). Il personale operante – Per_3 Persona_2 nell'immediatezza dei fatti - contravvenzionava il sig. ai sensi dell'articolo 146 comma Controparte_1 due del Codice della strada con il verbale n. 700012996923, procedendo al ritiro la patente di guida ai sensi dell'art. 223/2 del codice della strada (…) (v. informativa in atti pag. 6 e ss.gg.).
Tali considerazioni trovano riscontro anche nelle risultanze della c.t.u. espletata in sede penale, affidata all'ing. , il quale – nella ricostruzione dell'incidente stradale – ha affermato: “il luogo Persona_4 del sinistro presenta la seguente segnaletica orizzontale: strisce di margine (linea continua) che delimitano la carreggiata, le quali diventano discontinue in corrispondenza degli accessi privati;
Striscia bianca continua di separazione dei due sensi di marcia, sempre presente. Il luogo del sinistro presenta la seguente segnaletica orizzontale: il limite di velocità è posto pari a 50 km/h (..). La ricostruzione del sinistro evidenzia che il signor conducente del veicolo IA NT, voleva svoltare alla propria CP_1 sinistra, ad una velocità pari a 29 km/h, nonostante la presenza della striscia bianca continua di separazione dei due sensi di marcia;
mentre il signor , conducente del motociclo HA, Per_2 marciava vicino al margine sinistro della propria corsia di pertinenza, ad una velocità pari a 86 km/h virgola in procinto di effettuare manovra di sorpasso nei confronti del veicolo fiat punto, alla velocità
l'evoluzione del sinistro evidenzia che il veicolo IA NT svolta alla propria sinistra ed il motociclo
HA effettua una frenata pari a 19,2 ma, senza riuscire ad evitare l'impatto. Perciò che concerne responsabilità e violazioni al c.d.s. si evidenzia che: il conducente del veicolo IA NT (…) svoltava a sinistra oltrepassando la linea continua di separazione dei due sensi di marcia violando l'articolo 40, comma tre e 8 del c.d.s. e l'art. 146 inerente la segnaletica stradale comma 1 e 2; inoltre cambiava direzione senza assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada violando l'art. 154, comma 1 “a” e 8 del c.d.s.; il conducente della moto HA (…) viaggiava ad una velocità pari a circa 86 km/h, violando il limite di velocità imposto (pari a 50 km/h)
c.d.s. art. 142, comma 1 e 2; inoltre dalle velocità risultava certamente riduttiva delle possibili capacità di controllo in sicurezza del mezzo e di eludibilità dell'urto violando l'art. 141, comma 1,2, e 3 del c.d.s.
Sulle regole prudenziali di comportamento” (vedi relazione tecnica pag. 50 e ss.gg.).
Alla luce di tali evidenze probatorie, non può dubitarsi della responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, senza tuttavia superare la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.
Ed infatti, in tema di responsabilità per sinistro stradale, ciascuno dei conducenti deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto.
Nel caso in esame, dalla ricostruzione della dinamica operata sulla base dei rilievi e degli accertamenti eseguiti dalla Polizia sopraggiunta sul luogo del fatto e tenuto conto delle valutazioni tecniche, congruamente motivate e condivisibili, rese dal c.t.u. nominato nel procedimento penale, emerge che il sinistro sia da ascriversi, sotto il profilo eziologico, al comportamento colposo di entrambi i conducenti.
Da un lato, è emerso infatti che il conducente del veicolo IA NT tg. DL813SY, , Controparte_1 svoltava a sinistra oltrepassando la linea continua di separazione dei due sensi di marcia violando l'art. 5 40, comma 3 e 8 del c.d.s., l'art. 146 comma 1 e 2 e l'art. 154, comma 1 “a” e 8 del c.d.s.; dall'altro, il conducente della moto Yahama FZR 1000 tg. NA328081, viaggiava ad una velocità Persona_2 ben superiore al limite previsto e non consona ai luoghi, violando l'art. 141, comma 1, 2, e 3 del c.d.s.
Considerando che non sono stati individuati testimoni oculari del fatto, e che rimangono comunque elementi di incertezza relativi alla concreta dinamica del sinistro (non è dato sapere, ad esempio, se il aveva operato manovra di sorpasso dei veicoli che seguivano la IA NT e se aveva iniziato Per_2 manovra di sorpasso di quest'ultima, ovvero se il , si era fermato ed aveva azionato l'indicatore di CP_1 direzione prima di svoltare), deve affermarsi la pari concorrente responsabilità del e del CP_1 Per_2 nella causazione del sinistro, in applicazione della presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c.
Procedendo ad esaminare i danni di cui si chiede il ristoro, gli istanti hanno chiesto, iure hereditatis, il risarcimento del danno subito dal de cuius, per essere intercorso un rilevante lasso di tempo tra il sinistro e la morte, adducendo che la sofferenza provata dalla vittima, rimasta lucida in consapevole attesa della fine nell'arco di tempo intercorso tra le lesioni e la morte che ne sia derivata “dopo breve tempo”, fa acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento del danno morale, inteso non già quale mera sofferenza interiore, ma quale sinonimo di “danno non patrimoniale”.
Sul punto si rammenta che la Cassazione con sentenza delle Sezioni Unite n. 15350 del 22/07/2015, ha stabilito che “nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis”.
La pronuncia delle Sezioni Unite deriva da un orientamento risalente nel tempo, conforme e costante, perché nel caso di morte cagionata da atto illecito il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico (vita) che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente. I Giudici di legittimità hanno stabilito che la perdita per configurare un danno risarcibile deve essere rapportata ad un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, per cui nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l'irrisarcibilità deriva dall'assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.
Nel caso di specie non vi è prova che il sia rimasto vigile e cosciente per un lasso di tempo Per_2 apprezzabile tra le lesioni ed il decesso.
Sul punto, le dichiarazioni spontanee rese da agli agenti di Polizia intervenuti sul luogo (v. TE4 verbale di sommarie informazioni allegato all'informativa in atti), appaiono del tutto insufficienti per dimostrare tale circostanza, essendosi costui limitato a dichiarare che, al momento del fatto, si trovava nel parcheggio di un distributore di benzina ubicato nei pressi del luogo del sinistro, quando improvvisamente sentiva un forte rumore proveniente dalla strada;
accorreva quindi per capire cosa fosse successo e TE rinveniva il già riverso a terra. Il dichiarava: “nell'immediato abbiamo subito chiamato i Per_2 soccorsi giunti poco dopo e nel contempo cercavo di rassicurare il ragazzo a terra che tutto sarebbe andato per il meglio”.
Da tali dichiarazioni nulla si evince in ordine allo stato di coscienza del anzi nell'informativa Per_2 conclusiva della Polizia di Stato si legge: “a seguito dell'incidente interveniva il personale del servizio sanitario di emergenza 118, il cui responsabile dottor DO , constatava il decesso sul posto del Per_3
6 (la constatazione di decesso, unitamente al verbale di rimozione di cadavere, risulta Persona_2 anche allegata alla stessa informativa).
Ne deriva che tale danno non può essere riconosciuto alla parte attrice.
Merita invece accoglimento la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale/affettivo.
Il danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale (o di un vincolo affettivo, assimilabile) viene tradizionalmente identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico- legale) - e, sotto al tro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva (cfr.
Corte di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022).
Orbene, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2019, n. 11212), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato
(cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. civ. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e
7 festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
La liquidazione del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, trattandosi di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., avviene “in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 907/2018).
Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale) quanto quello dinamico- relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Vi è da sottolineare che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico- relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali (Cass. civ., sez. III,
n. 23469/2018).
Tornando al caso in esame, appaiono rilevanti le dichiarazioni dei testi escussi nel corso dell'istruttoria, che hanno confermato il rapporto di convivenza della e del figlio con la vittima del sinistro (la
Parte_1 ed il già convivevano da molti anni), la condivisione di interessi, la comunanza di
Parte_1 Per_2 vita, l'intenso legame affettivo (la e il de cuius avevano manifestato la volontà di sposarsi ed
Parte_1 avevano avuto da pochi anni il piccolo ), le frequentazioni ricolorenti del anche con la Per_1 Per_2 famiglia di origine della compagna, la reciproca solidarietà e collaborazione della e del
Parte_1 nell'assistenza del figlio e nella cura della casa. Per_2
Può ritenersi dimostrato, sia in via presuntiva che alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte, che gli attori intrattenevano con il defunto un intenso legame affettivo, tale da giustificare il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale/affettivo, nella duplice dimensione del c.d. danno morale e del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva.
Con particolare riferimento alla si ribadisce, il intratteneva con lei un rapporto Parte_1 Per_2 duraturo e stabile di convivenza (ultradecennale) e di affetto, arricchito dalla nascita del figlio: ciò delinea senz'altro un'intensa “comunione affettiva” tra il deceduto e la sua convivente (la convivenza è anche dimostrata dai certificati anagrafici prodotti dagli attori).
Ciò in linea anche con la nozione di convivenza di fatto prevista dalla L. n. 76 del 2016, che all'art. 1, comma 36, definisce i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile” e che presuppone quindi l'esistenza dell'elemento spirituale, il legame affettivo, e di quello materiale: la reciproca assistenza morale e materiale è fondata in questo caso non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne scaturiscono, ma sull'assunzione volontaria di uno stabile impegno reciproco (cfr. Cass. sentenza n. 8801 del 2023).
8 Per entrambi gli istanti, comunque, deve ritenersi che la perdita del sia stata particolarmente Per_2 intensa e sofferta, in considerazione, sia della ancora giovane età del de cuius, sia del fatto che lo stesso era da poco divenuto padre, e quindi il suo contributo affettivo è venuto meno anche in un momento particolarmente delicato, in considerazione delle esigenze di cura, assistenza ed educazione di un bambino in tenera età.
Del resto, la prova di tale stato di dolorosa angoscia per la perdita del defunto è emersa dalla prova testimoniale assunta in corso di istruttoria: entrambi i testi, hanno riferito di manifestazioni di sofferenza, pianto ed isolamento da parte del minore e della madre.
Al fine di determinare il quantum del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale/affettivo si condivide la recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. sez. III, 16/12/2022, n. 37009) secondo cui “L'applicazione delle tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di
Milano 2022, garantisce una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame”.
Facendo applicazione di tali Tabelle integrate di Milano, aggiornate al 2024, il calcolo del risarcimento risulta il seguente:
1) per (convivente “more uxorio” del defunto) tabella genitori/figli/coniuge ed Parte_1 assimilati (come nella fattispecie la convivente more uxorio): valore del NT Base: euro 3.911,00
Punti riconosciuti per A. età vittima primaria: 22
Punti riconosciuti per B. età vittima secondaria: 22
Punti riconosciuti per C. convivenza: 16
Punti riconosciuti per D. sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: 14
Punti riconosciuti per E. qualità/intensità della relazione: 20
Punti totali riconosciuti: 94
Importo del risarcimento euro 367.634,00
2) per (figlio del de cuius) Persona_1 valore del NT Base: euro 3.911,00
Punti riconosciuti per A. età vittima primaria: 28
Punti riconosciuti per B. età vittima secondaria: 22
Punti riconosciuti per C. convivenza: 16
Punti riconosciuti per D. sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: 14
Punti riconosciuti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 20
Punti totali riconosciuti: 100
Importo del risarcimento euro 391.100,00
Tali importi, che si riferiscono alla perdita del rapporto parentale/affettivo, devono essere dimezzati in ragione del pari concorso di colpa.
Ed infatti, in materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito iure proprio dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell' art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita
9 perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica (Cass. sez. III, 12/06/2024, n.
16413).
Il danno da riconoscere alla è quindi pari ad euro 183.817,00, mentre a viene Parte_1 Persona_1 riconosciuto pari ad euro 195.550,00.
Non può sfuggire che la ha già corrisposto agli attori la somma di euro 75.000,00 Controparte_2 ciascuno (circostanza pacifica tra le parti).
Segnatamente, sono stati corrisposti euro 75.000,00 alla il 27.3.2018 (v. disposizione di Parte_1 bonifico allegata in atti dalla convenuta , ed ulteriori 75.000,00 al il 9.5.2018 CP_2 Persona_1
(non essendo in tal caso stata data prova della data del pagamento, si fa riferimento alla data riportata sull'atto di quietanza come data di autorizzazione al pagamento).
A questo proposito occorre tenere in considerazione i principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 9950 del 20/04/2017, per l'ipotesi del versamento di un acconto in corso di causa (“La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”; conf. Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022).
Avendo già proceduto alla quantificazione dei danni non patrimoniali prima indicati, può già applicarsi il meccanismo descritto dalla Cassazione per la detrazione degli acconti.
Dunque, l'importo predetto di euro 183.817,00 (danno subito dalla in proprio), “devalutato” Parte_1 alla data del fatto (26.3.2017), risulta pari ad euro 154.597,98.
Anche l'importo dell'acconto (75.000,00) ricevuto deve essere devalutato al momento del fatto, divenendo pari ad euro 63.078,22.
La differenza tra gli importi devalutati è di euro 91.519,76.
Sull'intero capitale devalutato, di euro 154.597,98, via via rivalutato anno per anno dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto (27.3.2018), sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione pari rispettivamente ad euro 229,47 per interessi, ed euro 1.082,19 per la rivalutazione (totale euro 1.311,66); mentre sulla somma (devalutata) che residua dopo la detrazione dell'acconto (euro 91.519,76), sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione per il periodo che va dal pagamento dell'acconto (27.3.2018) all'attualità, pari ad euro 10.145,50 per interessi ed euro 16.565,08 per rivalutazione (totale euro
26.710,58).
Infine, alla differenza tra l'intero capitale e l'acconto, entrambi devalutati al momento dell'illecito
(differenza che, come si è già detto, è pari ad euro 91.519,76), vanno sommati gli interessi e la rivalutazione come sopra calcolati: euro 91.519,76 + euro 1.311,66 + euro 26.710,58 = euro 119.542,00.
Con riferimento al danno patito dal figlio del defunto, l'importo predetto di euro 195.550,00, “devalutato” alla data del fatto (26.3.2017), risulta pari ad euro 164.465,94.
10 Anche l'importo dell'acconto (75.000,00) ricevuto deve essere devalutato al momento del fatto, divenendo pari ad euro 63.078,22.
La differenza tra gli importi devalutati è di euro 101.387,72.
Sull'intero capitale devalutato, di euro 164.465,94, via via rivalutato anno per anno dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto (9.5.2018), sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione pari rispettivamente ad euro 302,83 per interessi, ed euro 1.644,66 per la rivalutazione (totale euro 1.947,49); mentre sulla somma (devalutata) che residua dopo la detrazione dell'acconto (euro 101.387,72), sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione per il periodo che va dal pagamento dell'acconto (9.5.2018) all'attualità, pari ad euro 11.172,22 per interessi ed euro 17.945,63 per rivalutazione (totale euro
29.117,85).
Infine, alla differenza tra l'intero capitale e l'acconto, entrambi devalutati al momento dell'illecito
(differenza che, come si è già detto, è pari ad euro 101.387,72), vanno sommati gli interessi e la rivalutazione come sopra calcolati: euro 101.387,72 + euro 1.947,49 + euro 29.117,85= euro 132.453,06.
In definitiva il danno non patrimoniale (al netto degli acconti già percepiti) da riconoscersi alla Parte_1 in proprio è pari ad euro 119.542,00, quello da riconoscersi alla , nella qualità di genitore del Parte_1 figlio minore, è pari ad euro 132.453,06.
Con riferimento all'ulteriore voce di danno indicata dagli istanti come “danno da perdita del lavoro domestico”, deve ritenersi che essa non sia stata adeguatamente dimostrata.
Da un lato, gli stessi istanti assumono che il defunto svolgeva attività lavorativa a tempo indeterminato, con qualifica di operaio, d'altra parte le deposizioni testimoniali rese sul punto contengono generici riferimenti al fatto che il “collaborava nella cura della casa”, senza però specificare in cosa Per_2 consistesse tale forma di cooperazione.
La genericità delle allegazioni e delle prove acquisite sul profilo in esame impongono il rigetto delle pretese.
Con riferimento poi al risarcimento del danno riportati dal motoveicolo, risulta anzitutto dimostrato che il motoveicolo HA era di proprietà del ciò emerge sia dalla informativa conclusiva redatta Per_2 dalla Polizia Stradale, sia dal certificato p.r.a. allegato dalla parte attrice.
Nella relazione redatta dalla Polizia Stradale allegata in atti viene anche fornita descrizione dei danni riportati dal motociclo: “parte anteriore completamente distrutta rottura del cerchione della ruota anteriore pneumatico anteriore afflosciato forcella contorta, carenatura rotta ed abrasa in entrambi i lati, rottura della fanaleria anteriore, gruppo ottico posteriore rotto, rottura parte posteriore con asportazione della selleria, tubo di scarico con torto, targa di immatricolazione con torta, serbatoio del carburante introflesso” (v. pag. 2 della relazione).
Nell'informativa si dà anche atto che il motoveicolo risultava immatricolato nel febbraio del 1991 e che si trovava nelle “condizioni di usura commisurate all'età”.
Ebbene, considerata la vetustà del veicolo, il modello dello stesso ed i danni subiti, in assenza di ulteriori elementi, i danni possono essere liquidati in via equitativa ex art. 1226 cc, nella somma di euro 1.000,00.
Quanto alle spese di demolizione del relitto e di immatricolazione di un veicolo sostitutivo, esse non possono essere riconosciute, non essendo state comprovate.
Sull'importo predetto (euro 1.000,00), ritenuto congruo, sono dovuti gli interessi legali, calcolati secondo il precitato meccanismo (Cass. Sez. Un. Sentenza del 17/02/1995, n. 1712), per cui sul capitale pari ad
11 euro 1.000,00, devalutato alla data del fatto (26.3.2017), pari ad euro 841,04, via via rivalutato anno per anno dalla data dell'illecito all'attualità, sono dovuti gli interessi legali (pari ad euro 95,11); sicché
l'intero importo risarcitorio (comprensivo di interessi e rivalutazione) ammonta ad euro 1.095,11 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo).
Anche tale somma deve essere ridotta della metà in ragione del concorso di colpa dell'attore. Pertanto, il risarcimento da riconoscersi (iure hereditatis) alla nella qualità di madre di Parte_1 Persona_1
(in qualità di erede del de cuius) è pari ad euro 547,55.
Procedendo ad esaminare gli altri danni patrimoniali richiesti, deve esaminarsi la domanda di risarcimento del danno da “lucro cessante”, dovuto per la perdita dei benefici economici che la vittima destinava agli istanti.
Assodato il fatto storico della convivenza more uxorio in essere tra la ed il al Parte_1 Per_2 momento del sinistro, che perdurava da oltre dieci anni, si può considerare accertato che tra i conviventi vi fosse una comunione non solo affettiva, ma anche materiale.
Invero, la convivenza in questione - caratterizzata da un reale legame affettivo, che ha trovato conferma e suggellazione nella nascita del piccolo nonché nella manifestata volontà dei conviventi di Per_1 contrarre matrimonio in un prossimo futuro (v. sul punto dichiarazioni testimoniali) - può ritenersi che abbia assunto connotazioni tali da conferire una stabilità relativamente definitiva al rapporto e da caratterizzarsi quindi come apporto continuativo corrispondente a quello che sarebbe stato effettuato in un contesto familiare, anche sotto il profilo di reciproca assistenza economica (si rammenti che la stessa nozione legale di convivenza di fatto, prevista dalla citata L. n. 76 del 2016, fa riferimento ad una
“reciproca assistenza morale e materiale”).
La scelta di una tale convivenza, attuata dalla e dal appare pienamente compatibile Parte_1 Per_2 con l'opzione, da parte del defunto, di operare anche una contribuzione economica alle spese del quotidiano, relative alla gestione/manutenzione della casa ed alle esigenze alimentari;
a maggior ragione a fronte della nascita del figlio (e delle esigenze di mantenimento dello stesso), che ha presuntivamente determinato un consolidamento del vincolo morale e materiale tra i genitori.
Si osserva, inoltre, che la circostanza per cui il contribuiva economicamente alle esigenze della Per_2 compagna e del figlio - ed anzi la circostanza per cui le sue elargizioni economiche costituivano l'unica fonte di sostentamento per l'intera famiglia (v. atto di citazione pag. 5) - non è stata oggetto di una tempestiva e specifica contestazione.
La Suprema Corte ha più volte affermato, con riferimento al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale, che va riconosciuto – con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale allorquando emerga la prova (anche presuntiva) di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato – anche al convivente more uxorio del defunto (Cass. Sez. 3
n. 23725 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 12278 del 2011; Cass. 8801 del 2023).
In proposito, deve rilevarsi che la morte di una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro: o per legge (ad es., ex artt. 143 o 147 c.c.), o per costume sociale, con esclusione delle sovvenzioni episodiche (le quali ovviamente a cagione della loro sporadicità non consentirebbero di presumere ex art. 2727 c.c. che, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuate per l'avvenire).
12 Il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno è un danno permanente, nella sua efficacia lesiva proiettato in futuro, essendo destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima: in quanto pregiudizio futuro, esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare (ex plurimis, Cass. 23/09/2014, n. 2003; Cass. 14/11/2013, n. 25634).
Ebbene, nel caso di specie, risulta adeguatamente provato – e peraltro non contestato – lo svolgimento di attività lavorativa del defunto e la percezione di reddito al momento del decesso.
Quanto all'attività lavorativa, questa può ritenersi sufficientemente stabile, essendo il assunto Per_2 con contratto a tempo indeterminato, dal 1.1.2016, con qualifica di operaio comune.
Tale circostanza è stata dedotta da parte istante e non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dei convenuti;
risultano peraltro depositate alcune buste paga del comprovanti gli stipendi Per_2 percepiti in alcuni mesi degli anni 2016 e 2017.
Il danno va pertanto liquidato avendo riguardo alla retribuzione percepita dal ed evincibile dalle Per_2 predette buste paga, da cui emerge che, in media, lo stipendio mensile era pari a circa euro 1.330,00 mensili.
Ciò posto, per quantificare la somma spettante agli attori a titolo ii lucro cessante occorre tener conto dei presumibili incrementi che il predetto reddito avrebbe avuto nel tempo, determinare la c.d. quota sibi,
ovverosia la percentuale del reddito percepito che la vittima presumibilmente destinava a sé stessa (Cass.
n. 4186/2004; Cass. n. 18800/2009), quantificare il danno già prodottosi, ovverosia le elargizioni perdute dalle medesime dalla data del sinistro fino alla data della liquidazione, ed infine, determinare il danno futuro, cioè le sovvenzioni economiche che costoro avrebbero percepito nei prossimi anni se il familiare fosse rimasto in vita.
Per ciò che concerne la quota sibi, tenuto conto dell'ammontare del reddito, del numero dei componenti del nucleo familiare, della circostanza che non è stato dedotto che il guadagno del costituisse Per_2
l'unica fonte di reddito e di sostentamento per la sua famiglia, può ritenersi che questi destinasse a sé la quota di un terzo dei propri guadagni, dividendo tra i propri congiunti i rimanenti due terzi (un terzo per la moglie e un terzo per il figlio, pari ad euro 443,33 ciascuno).
“La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se
avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta, per la moglie, moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, corrispondente all'età del più giovane tra i due;
e per il figlio in base ad un coefficiente di capitalizzazione d'una rendita temporanea, corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno, come nell'altro caso, il reddito da porre a base del calcolo dovrà comunque: (a) essere equitativamente aumentato, per tenere conto dei presumibili incrementi che il lavoratore avrebbe ottenuto, se fosse rimasto in vita;
(b) essere ridotto della quota di reddito che la vittima avrebbe destinato
a sè, del carico fiscale e delle spese per la produzione del reddito” (Cass. Sez. Se., ordinanza n. 6619/18 del 16 marzo 2018).
Per determinare l'ammontare del danno da lucro cessante sofferto dagli istanti fino alla data della presente pronuncia occorre, dunque, sommare le elargizioni perdute fino ad oggi, che sono pari ad euro l'importo di euro 41.673,02 (in favore di ciascun attore).
13 Per quel che concerne, invece, il danno futuro da lucro cessante, va rilevato che tale danno è equiparabile alla perdita di una rendita, i cui ratei sono pari alle elargizioni compiute dalla vittima nei confronti dei propri congiunti (Cass. n. 6619/2018).
Facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano sui criteri per la capitalizzazione anticipata delle rendite (aggiornate al 2023), risulta che, applicando un coefficiente di capitalizzazione di 23,55,
l'importo della rendita è pari a complessivi euro 10.440,42 (in favore di ciascuno) = 443,33 x 23,55.
Gli importi predetti devono essere ridotti della metà, in ragione del pari concorso della vittima nella causazione dell'illecito, sicché spetterà a ciascun attore la somma di euro 26.056,72 (= 52.113,44: 2), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Parte istante ha anche chiesto il risarcimento del danno patrimoniale iure proprio per spese funerarie pari ad euro 8.000,00.
In relazione a tale danno, la giurisprudenza ha affermato che le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione. (cfr. Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11684 del 26/05/2014).
Nel caso in esame non solo le spese non sono state dimostrate, ma la parte non ha neppure fornito elementi oggettivi su cui poter operare la valutazione, nel senso prima indicato.
Ne deriva che la domanda non può essere accolta.
In definitiva:
i) a in proprio, spetta il risarcimento del danno pari a complessivi euro 145.598,72 (= Parte_1
119.542,00 + 26.056,72).
ii) a nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Per_1
, spetta il risarcimento del danno pari a complessivi euro 159.057,33 (= 132.453,06 + 547,55 +
[...]
26.056,72).
Non sussistono infine i presupposti per la condanna dei convenuti ex art. 96 cpc.
Al fine di ottenere la condanna per responsabilità aggravata, infatti, è necessario che venga dimostrata la ricorrenza, nel comportamento processuale della parte soccombente, di dolo o colpa grave, consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dall'infondatezza delle proprie tesi, ovvero dal carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio. Nel caso di specie, non si rinvengono nella condotta processuale dei convenuti contegni finalizzati all'abusivo utilizzo dello strumento processuale, non ravvisandosi quella
“mala fede” o “colpa grave” che sono invece indispensabili per l'integrazione della fattispecie di illecito di cui all'art. 96 c.p.c.
All'accoglimento delle pretese attoree consegue, in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., la condanna della e di , in solido, alla refusione delle spese di Controparte_2 Controparte_1 lite nei confronti di parte attrice.
Le spese processuali vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicando, per ogni fase processuale, il valore medio del relativo scaglione di riferimento.
14 L'istante ha inoltre domandato il rimborso delle spese stragiudiziali che sono state affrontate “per acquisire il parere di un legale circa l'entità del risarcimento nonché di una consulenza tecnica di parte”.
Ebbene, circa la consulenza di parte, si ritiene condivisibile l'orientamento secondo cui “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle che vanno rimborsate alla parte vittoriosa, a meno che il giudice non le ritenga eccessive o superflue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di parte presuppone la prova dell'effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato effettuato al momento della sentenza” (Corte appello
Genova, sez. II, 26/07/2023, n. 924).
Nel caso in esame la parte attrice si è limitata ad invocare una liquidazione equitativa di tali spese senza dare prova della effettività delle stesse nel senso predetto.
Devono essere invece riconosciute le spese sostenute per la fase stragiudiziale consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta dal legale nella fase precontenziosa.
Difatti “anche le spese per l'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale nella gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito secondo il principio della regolarità causale” (cfr., Cass. Civ. Sez.Unite n. 26973 del 24.6.2008); ed ancora: “in tema di responsabilità civile da circolazione, il costo supportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito favorevole ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che se allegato e provato, deve essere esercito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.” (Cassazione civile sez. III – 07/09/2022, n. 26368;
Cass. n. 24481/2020; Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017).
La liquidazione della fase stragiudiziale – avendo essa autonoma rilevanza e natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (cfr., Corte di Cassazione, ordinanza n. 24481 del
04/11/2020) – deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, secondo i criteri di cui al DM
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicando per ogni fase un valore medio - basso dello scaglione di riferimento, in considerazione della scarsa complessità e dell'effettiva attività svolta (si rammenti che l'art. 18 del D.M. 55/2014 stabilisce che “i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare”).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così decide:
§- dichiara la pari concorrente responsabilità di e di nella causazione Controparte_1 Persona_2 del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condanna la in solido con Controparte_2 CP_1
, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 145.598,72, oltre interessi
[...] legali della pronuncia al saldo, in favore di in proprio, nonché della somma di euro Parte_1
159.057,33, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo, in favore di nella Parte_1 qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore;
Persona_1
§- condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 22.457,00 per compensi ed euro 552,95 per esborsi;
con distrazione in favore del difensore anticipatario;
15 §- condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese per l'attività stragiudiziale in favore di parte attrice che liquida in euro 3.100,00 per compensi;
con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Si comunichi.
Santa Maria PU Vetere, il 13.1.2025.
Il giudice
Gabriella Martone
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