TAR
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02332/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/02/2026
N. 00347 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02332/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2332 del 2025, proposto da
EL SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Deiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del diniego di accesso ovvero del silenzio rigetto dell'istanza di accesso inoltrata dal ricorrente alla resistente in data 17.10.2025 con oggetto “accesso agli atti ai sensi N. 02332/2025 REG.RIC.
dell'art. 24 Cost. e artt. 22 ss. L. 241/1990 – accesso ai provvedimenti di conversione
o di diniego di conversione della patente di guida libanese”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. BE AM
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 28 novembre 2025, il signor
EL SI ha contestato la legittimità del silenzio-rigetto serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia, rispetto alla sua istanza di accesso agli atti presentata via PEC il 17 ottobre 2025, chiedendo la condanna dell'Amministrazione all'ostensione della documentazione richiesta.
2. In detta istanza ostensiva, l'odierno ricorrente precisava di aver impugnato innanzi al T.A.R. Sardegna un provvedimento di diniego di conversione della sua patente di guida libanese, con ricorso contenente “una censura fondamentale rappresentata dalla asserita «violazione dell'art. 3 della costituzione e del principio di parità di trattamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento». Tale doglianza rinviene fondamento fattuale nell'adozione di un provvedimento di conversione della patente di guida, depositato agli atti del processo, e riguardante altro soggetto con patente libanese”.
Proprio al fine di dimostrare l'asserita disparità di trattamento, l'istante chiedeva all'Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia “di accedere ai provvedimenti di conversione in Italia della patente di guida libanese e ai provvedimenti di diniego di N. 02332/2025 REG.RIC.
conversione in Italia della patente di guida libanese. Si circoscrive la richiesta a n. 3 provvedimenti positivi (di conversione) e a n. 3 provvedimenti negativi (di diniego)”.
3. A fronte del mancato riscontro dell'istanza ostensiva entro il termine di trenta giorni, l'esponente ha dedotto in questa sede la violazione degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, reputando assenti superiori o prevalenti interessi contrapposti dei terzi legati alla riservatezza.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilevando di aver dato pieno riscontro all'istanza di accesso oggetto di causa con nota prot. n.
331468 dell'11 dicembre 2025. Lo stesso Ministero ha pertanto avanzato richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
5. Il ricorrente ha evidenziato nondimeno la persistenza dell'interesse a ricorrere, ritenendo come il riscontro ottenuto sia inidoneo a soddisfare la sua pretesa conoscitiva, posto che si sostanzierebbe in un “mero resoconto” dei provvedimenti adottati in tema di conversione di patenti libanesi: ossia un elenco di tre date
“relativamente agli ultimi tre provvedimenti positivi di conversione di patente di guida libanese in italiana” e di altre tre date relativamente alle “ultime richieste presentate
e non andate a buon fine (per mancata corrispondenza della patente libanese)”.
Più nel dettaglio, l'esponente ha osservato che “l'Amministrazione non può adempiere
a tale obbligo fornendo un semplice riassunto o un elenco di date, ma deve consentire
l'esame diretto e l'estrazione di copia degli atti detenuti”, sicché ha insistito per l'esibizione e il rilascio di copia, con oscuramento dei dati personali di terzi, dei:
a) “tre più recenti fascicoli completi relativi a istanze di conversione di patente di guida libanese conclusesi con esito positivo, comprensivi di istanza, modulo di conversione, allegati (inclusa copia della patente estera convertita) e provvedimento finale”;
b) “tre più recenti fascicoli completi relativi a istanze di conversione di patente di guida libanese conclusesi con esito negativo, comprensivi di istanza, allegati (inclusa N. 02332/2025 REG.RIC.
copia della patente estera non convertita) e delle comunicazioni via mail con cui è stato notificato l'esito negativo”.
Il ricorrente ha istato altresì per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con richiesta di riesame del decreto n. 166 del 5 dicembre 2025 di rigetto della relativa istanza da parte della relativa Commissione.
6. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Con riferimento alla questione preliminare della persistenza dell'interesse ad agire
– che costituisce una questione non rimessa al potere dispositivo delle parti, in quanto riguarda l'accertamento di una delle condizioni dell'azione –, è certamente vero quanto affermato dal ricorrente, nel solco della costante giurisprudenza amministrativa, che il giudizio sull'accesso costituisce sempre un giudizio sul rapporto, anche quando ad essere impugnato sia, come nel caso di specie, un silenzio- rigetto (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10).
Il che, invero, si desume direttamente dal dettato normativo, atteso che l'art. 116, comma 4, c.p.a. stabilisce che “il giudice, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti”, il che pone in rilievo come al giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia ostensiva sia attribuito ex lege il potere di delibare sulla spettanza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, senza che il suo vaglio debba arrestarsi alla disamina della mera e formale illegittimità del contegno omissivo contestato all'Amministrazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2021,
n. 6656; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 2 dicembre 2024, n. 21611; T.A.R. Lombardia,
Milano, Sez. IV, 13 maggio 2025, n. 1648).
Ciò non toglie, tuttavia, che lo stesso giudizio sia modellato dall'art. 116, comma 1,
c.p.a. sullo schema impugnatorio, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla istanza di disclosure documentale. N. 02332/2025 REG.RIC.
Dalla natura impugnatoria del giudizio in materia di accesso conseguono: a) il carattere decadenziale del termine previsto per l'impugnazione del diniego espresso dall'Amministrazione; b) l'impossibilità di reiterare l'istanza di accesso, salvo che essa non si fondi su fatti non rappresentati nell'originaria domanda, sopravvenuti o meno, ovvero su una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante; c)
l'onere di impugnazione di eventuali atti di diniego sopravvenuti, ove non meramente confermativi del primo diniego (in questo senso, Cons. Stato, n. 6656/2021, cit.).
7.1. Da quanto sopra deriva innanzitutto che il silenzio-diniego dell'Amministrazione si forma sulla pretesa conoscitiva del soggetto richiedente così come perimetrata nella sua istanza di accesso, la quale quindi delimita anche il thema decidendum del giudizio ex art. 116, comma 1, c.p.a. Tant'è che il giudice, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, “sussistendone i presupposti, ordine l'esibizione dei documenti richiesti”: ossia dei soli documenti già ricompresi nell'originaria istanza ostensiva.
Con l'ulteriore conseguenza che non è consentito al ricorrente richiedere, per la prima volta nel corso del giudizio sull'accesso, documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'istanza su cui si è formato il silenzio-rigetto o su cui è intervenuto un provvedimento espresso di diniego. Si tratterebbe infatti di una nuova richiesta di accesso irritualmente proposta mediante l'atto processuale, da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., il quale vieta al giudice di pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
7.2. Dalla natura impugnatoria del giudizio in materia di accesso consegue altresì che il provvedimento espresso di diniego, totale o parziale, sopravvenuto nel corso del giudizio sia sottoposto al termine decadenziale di impugnazione. Esso determina, infatti, una modifica della realtà giuridica, con riapertura dei termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale o, comunque, di motivi aggiunti. N. 02332/2025 REG.RIC.
Pertanto, il sopravvenuto diniego, anche se solo parziale, dell'istanza ostensiva determina in ogni caso l'improcedibilità del ricorso ex art. 116 c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse.
8. Nel caso di specie, l'odierno ricorrente, nella propria istanza di accesso del 17 ottobre 2025, ha specificato le “modalità” con cui l'Ufficio Motorizzazione Civile di
Venezia avrebbe potuto consentire l'accesso “ai provvedimenti di conversione in
Italia della patente di guida libanese e ai provvedimenti di diniego di conversione in
Italia della patente di guida libanese”.
È opportuno riportare per esteso il contenuto delle predette “modalità”:
“Al fine di evitare un diniego della presente istanza di accesso, fondato sulla tutela dei dati personali, si precisa che non serve affatto che vengano menzionati e identificati i soggetti beneficiari.
È necessario e sufficiente, pertanto, il riscontro della presente istanza con comunicazione e prova dell'esistenza dei richiesti provvedimenti.
Ciò significa che potranno essere oscurati tutti i dati idonei ad identificare la persona di cui ai provvedimenti richiesti, mentre sarà necessario rendere visibili tutti gli estremi di identificazione del provvedimento e del suo esito.
È sufficiente anche l'invio di una lista senza nomi ove siano elencati i provvedimenti di diniego e i provvedimenti di conversione della patente di guida libanese o, in ogni caso, qualsiasi documento che possa in qualche modo dare prova dell'esistenza dei dati richiesti”.
8.1. È evidente, dal tenore letterale della richiesta, come il ricorrente ritenesse sufficiente, ai fini del soddisfacimento della propria pretesa conoscitiva, l'indicazione dell'esistenza di provvedimenti di accoglimento e di rigetto di istanze di conversione di patenti di guida libanese assunti dall'Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia. N. 02332/2025 REG.RIC.
Nell'istanza ostensiva, infatti, non si rinviene alcun riferimento ai “fascicoli completi relativi a istanze di conversione di patente di guida libanese”, che compare per la prima volta nella memoria del ricorrente del 13 gennaio 2026.
Né tantomeno viene specificato che la finalità dell'accesso consiste nel “raffrontare i modelli che hanno determinato la conversione della patente di guida a Venezia con il modello che, invece, ha determinato il diniego”. Tale specificazione è invero contenuta nella risposta trasmessa, il 2 gennaio 2026, dal difensore del ricorrente all'Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia, laddove lo stesso, dopo aver appreso
“che esistono tre provvedimenti positivi di conversione”, ha chiesto “che tali provvedimenti vengano trasmessi all'istante, avuto riguardo alla tutela della privacy così come detto nella stessa istanza di accesso. In particolare, sarà di fondamentale importanza per l'istante l'esame della domanda (o modulo) di conversione inoltrata dai soggetti che hanno ottenuto riscontro positivo come emerso nei menzionati casi”
(cfr. doc. 2 depositato dal ricorrente il 13 gennaio 2026).
La suddetta nota del 2 gennaio 2026 è, a tutti gli effetti, una nuova istanza di accesso, sulla quale, al momento dell'odierna camera di consiglio, non si è ancora formato il silenzio-diniego.
8.2. Ebbene, all'istanza di accesso del 17 ottobre 2025, l'unica ora sub iudice,
l'Amministrazione ha dato riscontro, come testé evidenziato, con la nota prot. n.
331468 dell'11 dicembre 2025, fornendo un elenco di tre provvedimenti di accoglimento e di tre provvedimenti di rigetto di istanze di conversione.
Nello specifico, ivi si legge: “Relativamente agli ultimi tre provvedimenti positivi di conversione di patente di guida libanese in italiana emessi da questo ufficio, si conferma che le pertinenti istanze sono state presentate (partendo dalla più recente) in data: 18/09/2024 con emissione della patente italiana in data 03/02/2025;
31/10/2023 con emissione della patente italiana in data 08/02/2024; 24/06/2022 con emissione della patente italiana in data 22/08/2022 […]. N. 02332/2025 REG.RIC.
Andando a ritroso, le ultime richieste presentate e non andate a buon fine (per mancata corrispondenza della patente libanese), risalgono rispettivamente alle seguenti date: 06/02/2025 29/02/2024 16/01/2024”.
9. Alla luce delle coordinate interpretative testé tracciate, l'intervenuta disclosure della documentazione richiesta determina il sopravvenire del difetto di interesse a una decisione sul merito del ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ciò a prescindere dall'argomento attoreo per cui il riscontro fornito dall'Amministrazione sarebbe “del tutto inidoneo a soddisfare la pretesa del ricorrente, il quale mantiene un interesse pieno, concreto e attuale a una pronuncia di merito che ordini l'esibizione integrale della documentazione richiesta” (cfr. memoria del 13 gennaio 2026, p. 3).
Detta precisazione è semmai valevole per ritenere che il sopravvenuto esercizio del potere da parte dell'Amministrazione non abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente. Tuttavia, una volta che la funzione amministrativa è stata esercitata, l'interesse del ricorrente viene a trasferirsi dall'accertamento dell'illegittimità del silenzio-diniego inizialmente impugnato all'annullamento dell'atto espresso che lo ha interamente sostituito (qualora ritenuto, come nel caso di specie, di diniego parziale dell'istanza ostensiva).
Atto espresso che, nel caso in discussione, non è stato comunque impugnato dal ricorrente entro il termine decadenziale.
10. In definitiva, il ricorso dev'essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
11. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, tenuto conto della particolarità delle questioni trattate e dell'esito in rito.
In specie, merita evidenziare che l'Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia ha riscontrato l'istanza di accesso del ricorrente nonostante la stessa non fosse corredata N. 02332/2025 REG.RIC.
dai documenti a supporto dell'interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione, posto che mancava la copia del ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Sardegna, dimessa soltanto nel presente contenzioso.
12. Infine, non può trovare accoglimento l'istanza di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto n. 166 del 5 dicembre 2025, adottato dalla competente
Commissione, di reiezione della domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ove è stato rilevato che “l'istante non ha documentato i redditi prodotti all'estero a termini dell'art. 79, comma 2 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, atteso che la documentazione al riguardo prodotta risale all'anno 2022”.
A tal proposito, è opportuno ricordare che l'art. 79, comma 2, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la verifica dei redditi prodotti all'estero, richiede ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che l'istanza di ammissione sia corredata dalla certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto ivi indicato, anche quando si tratti di persone residenti in Italia e che già lo fossero nell'anno di riferimento per l'individuazione del requisito reddituale (disposizione normativa su cui, di recente, si è pronunciata la Corte Costituzionale con le sentenze
22 luglio 2025, n. 119, e 25 giugno 2024, n. 110, respingendo le questioni di legittimità costituzionale).
Nel caso in esame, come già evidenziato dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, l'istanza non risulta corredata dalla certificazione dell'autorità consolare richiesta dall'art. 79, comma 2, del Testo unico spese di giustizia e il ricorrente, ai fini dell'applicazione dell'art. 94, comma 2, del medesimo Testo unico, non ha dedotto l'impossibilità di presentare la richiesta di rilascio dell'indicata certificazione.
Difatti il ricorrente ha prodotto in giudizio una certificazione dell'Ambasciata del
Libano in Italia del 16 maggio 2023, relativa ai redditi dell'anno 2022, nonché le più N. 02332/2025 REG.RIC.
recenti richieste di rilascio di una nuova certificazione alla competente autorità consolare, le quali tuttavia non hanno ancora avuto riscontro.
Ne deriva che, allo stato attuale, manca sia una certificazione aggiornata dell'autorità consolare attestante la veridicità di quanto indicato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia la dimostrazione dell'impossibilità di produzione di tale certificazione (considerato che le richieste di rilascio di quest'ultima sono state trasmesse alla competente autorità consolare solo successivamente alla presentazione dell'istanza qui in discussione, ossia con mail del 15 dicembre 2025 e con raccomandata del 20 dicembre 2025, consegnata il 24 dicembre 2025).
Di conseguenza, l'istanza deve essere respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO AS, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
BE AM, Referendario, Estensore N. 02332/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
BE AM
IL PRESIDENTE
EO AS
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/02/2026
N. 00347 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02332/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2332 del 2025, proposto da
EL SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Deiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del diniego di accesso ovvero del silenzio rigetto dell'istanza di accesso inoltrata dal ricorrente alla resistente in data 17.10.2025 con oggetto “accesso agli atti ai sensi N. 02332/2025 REG.RIC.
dell'art. 24 Cost. e artt. 22 ss. L. 241/1990 – accesso ai provvedimenti di conversione
o di diniego di conversione della patente di guida libanese”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. BE AM
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 28 novembre 2025, il signor
EL SI ha contestato la legittimità del silenzio-rigetto serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia, rispetto alla sua istanza di accesso agli atti presentata via PEC il 17 ottobre 2025, chiedendo la condanna dell'Amministrazione all'ostensione della documentazione richiesta.
2. In detta istanza ostensiva, l'odierno ricorrente precisava di aver impugnato innanzi al T.A.R. Sardegna un provvedimento di diniego di conversione della sua patente di guida libanese, con ricorso contenente “una censura fondamentale rappresentata dalla asserita «violazione dell'art. 3 della costituzione e del principio di parità di trattamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento». Tale doglianza rinviene fondamento fattuale nell'adozione di un provvedimento di conversione della patente di guida, depositato agli atti del processo, e riguardante altro soggetto con patente libanese”.
Proprio al fine di dimostrare l'asserita disparità di trattamento, l'istante chiedeva all'Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia “di accedere ai provvedimenti di conversione in Italia della patente di guida libanese e ai provvedimenti di diniego di N. 02332/2025 REG.RIC.
conversione in Italia della patente di guida libanese. Si circoscrive la richiesta a n. 3 provvedimenti positivi (di conversione) e a n. 3 provvedimenti negativi (di diniego)”.
3. A fronte del mancato riscontro dell'istanza ostensiva entro il termine di trenta giorni, l'esponente ha dedotto in questa sede la violazione degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, reputando assenti superiori o prevalenti interessi contrapposti dei terzi legati alla riservatezza.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilevando di aver dato pieno riscontro all'istanza di accesso oggetto di causa con nota prot. n.
331468 dell'11 dicembre 2025. Lo stesso Ministero ha pertanto avanzato richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
5. Il ricorrente ha evidenziato nondimeno la persistenza dell'interesse a ricorrere, ritenendo come il riscontro ottenuto sia inidoneo a soddisfare la sua pretesa conoscitiva, posto che si sostanzierebbe in un “mero resoconto” dei provvedimenti adottati in tema di conversione di patenti libanesi: ossia un elenco di tre date
“relativamente agli ultimi tre provvedimenti positivi di conversione di patente di guida libanese in italiana” e di altre tre date relativamente alle “ultime richieste presentate
e non andate a buon fine (per mancata corrispondenza della patente libanese)”.
Più nel dettaglio, l'esponente ha osservato che “l'Amministrazione non può adempiere
a tale obbligo fornendo un semplice riassunto o un elenco di date, ma deve consentire
l'esame diretto e l'estrazione di copia degli atti detenuti”, sicché ha insistito per l'esibizione e il rilascio di copia, con oscuramento dei dati personali di terzi, dei:
a) “tre più recenti fascicoli completi relativi a istanze di conversione di patente di guida libanese conclusesi con esito positivo, comprensivi di istanza, modulo di conversione, allegati (inclusa copia della patente estera convertita) e provvedimento finale”;
b) “tre più recenti fascicoli completi relativi a istanze di conversione di patente di guida libanese conclusesi con esito negativo, comprensivi di istanza, allegati (inclusa N. 02332/2025 REG.RIC.
copia della patente estera non convertita) e delle comunicazioni via mail con cui è stato notificato l'esito negativo”.
Il ricorrente ha istato altresì per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con richiesta di riesame del decreto n. 166 del 5 dicembre 2025 di rigetto della relativa istanza da parte della relativa Commissione.
6. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Con riferimento alla questione preliminare della persistenza dell'interesse ad agire
– che costituisce una questione non rimessa al potere dispositivo delle parti, in quanto riguarda l'accertamento di una delle condizioni dell'azione –, è certamente vero quanto affermato dal ricorrente, nel solco della costante giurisprudenza amministrativa, che il giudizio sull'accesso costituisce sempre un giudizio sul rapporto, anche quando ad essere impugnato sia, come nel caso di specie, un silenzio- rigetto (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10).
Il che, invero, si desume direttamente dal dettato normativo, atteso che l'art. 116, comma 4, c.p.a. stabilisce che “il giudice, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti”, il che pone in rilievo come al giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia ostensiva sia attribuito ex lege il potere di delibare sulla spettanza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, senza che il suo vaglio debba arrestarsi alla disamina della mera e formale illegittimità del contegno omissivo contestato all'Amministrazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2021,
n. 6656; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 2 dicembre 2024, n. 21611; T.A.R. Lombardia,
Milano, Sez. IV, 13 maggio 2025, n. 1648).
Ciò non toglie, tuttavia, che lo stesso giudizio sia modellato dall'art. 116, comma 1,
c.p.a. sullo schema impugnatorio, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla istanza di disclosure documentale. N. 02332/2025 REG.RIC.
Dalla natura impugnatoria del giudizio in materia di accesso conseguono: a) il carattere decadenziale del termine previsto per l'impugnazione del diniego espresso dall'Amministrazione; b) l'impossibilità di reiterare l'istanza di accesso, salvo che essa non si fondi su fatti non rappresentati nell'originaria domanda, sopravvenuti o meno, ovvero su una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante; c)
l'onere di impugnazione di eventuali atti di diniego sopravvenuti, ove non meramente confermativi del primo diniego (in questo senso, Cons. Stato, n. 6656/2021, cit.).
7.1. Da quanto sopra deriva innanzitutto che il silenzio-diniego dell'Amministrazione si forma sulla pretesa conoscitiva del soggetto richiedente così come perimetrata nella sua istanza di accesso, la quale quindi delimita anche il thema decidendum del giudizio ex art. 116, comma 1, c.p.a. Tant'è che il giudice, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, “sussistendone i presupposti, ordine l'esibizione dei documenti richiesti”: ossia dei soli documenti già ricompresi nell'originaria istanza ostensiva.
Con l'ulteriore conseguenza che non è consentito al ricorrente richiedere, per la prima volta nel corso del giudizio sull'accesso, documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'istanza su cui si è formato il silenzio-rigetto o su cui è intervenuto un provvedimento espresso di diniego. Si tratterebbe infatti di una nuova richiesta di accesso irritualmente proposta mediante l'atto processuale, da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., il quale vieta al giudice di pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
7.2. Dalla natura impugnatoria del giudizio in materia di accesso consegue altresì che il provvedimento espresso di diniego, totale o parziale, sopravvenuto nel corso del giudizio sia sottoposto al termine decadenziale di impugnazione. Esso determina, infatti, una modifica della realtà giuridica, con riapertura dei termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale o, comunque, di motivi aggiunti. N. 02332/2025 REG.RIC.
Pertanto, il sopravvenuto diniego, anche se solo parziale, dell'istanza ostensiva determina in ogni caso l'improcedibilità del ricorso ex art. 116 c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse.
8. Nel caso di specie, l'odierno ricorrente, nella propria istanza di accesso del 17 ottobre 2025, ha specificato le “modalità” con cui l'Ufficio Motorizzazione Civile di
Venezia avrebbe potuto consentire l'accesso “ai provvedimenti di conversione in
Italia della patente di guida libanese e ai provvedimenti di diniego di conversione in
Italia della patente di guida libanese”.
È opportuno riportare per esteso il contenuto delle predette “modalità”:
“Al fine di evitare un diniego della presente istanza di accesso, fondato sulla tutela dei dati personali, si precisa che non serve affatto che vengano menzionati e identificati i soggetti beneficiari.
È necessario e sufficiente, pertanto, il riscontro della presente istanza con comunicazione e prova dell'esistenza dei richiesti provvedimenti.
Ciò significa che potranno essere oscurati tutti i dati idonei ad identificare la persona di cui ai provvedimenti richiesti, mentre sarà necessario rendere visibili tutti gli estremi di identificazione del provvedimento e del suo esito.
È sufficiente anche l'invio di una lista senza nomi ove siano elencati i provvedimenti di diniego e i provvedimenti di conversione della patente di guida libanese o, in ogni caso, qualsiasi documento che possa in qualche modo dare prova dell'esistenza dei dati richiesti”.
8.1. È evidente, dal tenore letterale della richiesta, come il ricorrente ritenesse sufficiente, ai fini del soddisfacimento della propria pretesa conoscitiva, l'indicazione dell'esistenza di provvedimenti di accoglimento e di rigetto di istanze di conversione di patenti di guida libanese assunti dall'Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia. N. 02332/2025 REG.RIC.
Nell'istanza ostensiva, infatti, non si rinviene alcun riferimento ai “fascicoli completi relativi a istanze di conversione di patente di guida libanese”, che compare per la prima volta nella memoria del ricorrente del 13 gennaio 2026.
Né tantomeno viene specificato che la finalità dell'accesso consiste nel “raffrontare i modelli che hanno determinato la conversione della patente di guida a Venezia con il modello che, invece, ha determinato il diniego”. Tale specificazione è invero contenuta nella risposta trasmessa, il 2 gennaio 2026, dal difensore del ricorrente all'Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia, laddove lo stesso, dopo aver appreso
“che esistono tre provvedimenti positivi di conversione”, ha chiesto “che tali provvedimenti vengano trasmessi all'istante, avuto riguardo alla tutela della privacy così come detto nella stessa istanza di accesso. In particolare, sarà di fondamentale importanza per l'istante l'esame della domanda (o modulo) di conversione inoltrata dai soggetti che hanno ottenuto riscontro positivo come emerso nei menzionati casi”
(cfr. doc. 2 depositato dal ricorrente il 13 gennaio 2026).
La suddetta nota del 2 gennaio 2026 è, a tutti gli effetti, una nuova istanza di accesso, sulla quale, al momento dell'odierna camera di consiglio, non si è ancora formato il silenzio-diniego.
8.2. Ebbene, all'istanza di accesso del 17 ottobre 2025, l'unica ora sub iudice,
l'Amministrazione ha dato riscontro, come testé evidenziato, con la nota prot. n.
331468 dell'11 dicembre 2025, fornendo un elenco di tre provvedimenti di accoglimento e di tre provvedimenti di rigetto di istanze di conversione.
Nello specifico, ivi si legge: “Relativamente agli ultimi tre provvedimenti positivi di conversione di patente di guida libanese in italiana emessi da questo ufficio, si conferma che le pertinenti istanze sono state presentate (partendo dalla più recente) in data: 18/09/2024 con emissione della patente italiana in data 03/02/2025;
31/10/2023 con emissione della patente italiana in data 08/02/2024; 24/06/2022 con emissione della patente italiana in data 22/08/2022 […]. N. 02332/2025 REG.RIC.
Andando a ritroso, le ultime richieste presentate e non andate a buon fine (per mancata corrispondenza della patente libanese), risalgono rispettivamente alle seguenti date: 06/02/2025 29/02/2024 16/01/2024”.
9. Alla luce delle coordinate interpretative testé tracciate, l'intervenuta disclosure della documentazione richiesta determina il sopravvenire del difetto di interesse a una decisione sul merito del ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ciò a prescindere dall'argomento attoreo per cui il riscontro fornito dall'Amministrazione sarebbe “del tutto inidoneo a soddisfare la pretesa del ricorrente, il quale mantiene un interesse pieno, concreto e attuale a una pronuncia di merito che ordini l'esibizione integrale della documentazione richiesta” (cfr. memoria del 13 gennaio 2026, p. 3).
Detta precisazione è semmai valevole per ritenere che il sopravvenuto esercizio del potere da parte dell'Amministrazione non abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente. Tuttavia, una volta che la funzione amministrativa è stata esercitata, l'interesse del ricorrente viene a trasferirsi dall'accertamento dell'illegittimità del silenzio-diniego inizialmente impugnato all'annullamento dell'atto espresso che lo ha interamente sostituito (qualora ritenuto, come nel caso di specie, di diniego parziale dell'istanza ostensiva).
Atto espresso che, nel caso in discussione, non è stato comunque impugnato dal ricorrente entro il termine decadenziale.
10. In definitiva, il ricorso dev'essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
11. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, tenuto conto della particolarità delle questioni trattate e dell'esito in rito.
In specie, merita evidenziare che l'Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia ha riscontrato l'istanza di accesso del ricorrente nonostante la stessa non fosse corredata N. 02332/2025 REG.RIC.
dai documenti a supporto dell'interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione, posto che mancava la copia del ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Sardegna, dimessa soltanto nel presente contenzioso.
12. Infine, non può trovare accoglimento l'istanza di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto n. 166 del 5 dicembre 2025, adottato dalla competente
Commissione, di reiezione della domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ove è stato rilevato che “l'istante non ha documentato i redditi prodotti all'estero a termini dell'art. 79, comma 2 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, atteso che la documentazione al riguardo prodotta risale all'anno 2022”.
A tal proposito, è opportuno ricordare che l'art. 79, comma 2, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la verifica dei redditi prodotti all'estero, richiede ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che l'istanza di ammissione sia corredata dalla certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto ivi indicato, anche quando si tratti di persone residenti in Italia e che già lo fossero nell'anno di riferimento per l'individuazione del requisito reddituale (disposizione normativa su cui, di recente, si è pronunciata la Corte Costituzionale con le sentenze
22 luglio 2025, n. 119, e 25 giugno 2024, n. 110, respingendo le questioni di legittimità costituzionale).
Nel caso in esame, come già evidenziato dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, l'istanza non risulta corredata dalla certificazione dell'autorità consolare richiesta dall'art. 79, comma 2, del Testo unico spese di giustizia e il ricorrente, ai fini dell'applicazione dell'art. 94, comma 2, del medesimo Testo unico, non ha dedotto l'impossibilità di presentare la richiesta di rilascio dell'indicata certificazione.
Difatti il ricorrente ha prodotto in giudizio una certificazione dell'Ambasciata del
Libano in Italia del 16 maggio 2023, relativa ai redditi dell'anno 2022, nonché le più N. 02332/2025 REG.RIC.
recenti richieste di rilascio di una nuova certificazione alla competente autorità consolare, le quali tuttavia non hanno ancora avuto riscontro.
Ne deriva che, allo stato attuale, manca sia una certificazione aggiornata dell'autorità consolare attestante la veridicità di quanto indicato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia la dimostrazione dell'impossibilità di produzione di tale certificazione (considerato che le richieste di rilascio di quest'ultima sono state trasmesse alla competente autorità consolare solo successivamente alla presentazione dell'istanza qui in discussione, ossia con mail del 15 dicembre 2025 e con raccomandata del 20 dicembre 2025, consegnata il 24 dicembre 2025).
Di conseguenza, l'istanza deve essere respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO AS, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
BE AM, Referendario, Estensore N. 02332/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
BE AM
IL PRESIDENTE
EO AS
IL SEGRETARIO