Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1096/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Erika Ivalù Pampalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1096 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, elettivamente domiciliata in Palermo alla via Parte_1
Libertà n. 103, presso lo studio dell'Avv. Antonella Arcoleo, C.F.: , C.F._1
pec: che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla Email_1 citazione
Attrice
Contro
elettivamente domiciliato nella via CP_1
Marchese di Villabianca 98, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Ciriminna
( , pec: fax:0916260211), giusta procura CodiceFiscale_2 Email_2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
Oggetto: azione di restituzione di somme date a mutuo (art. 1813 c.c.)
1
Oggetto del presente giudizio è la domanda proposta da diretta ad Parte_1
ottenere la condanna di alla restituzione dell'importo di € 90.631,00, ovvero, CP_1
“altra somma che risulterà accertata in corso di giudizio, oltre interessi di mora, dalla data della prima intimazione di pagamento, al soddisfo”.
A fondamento della domanda che precede, l'attrice ha esposto: i) che le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio a far data dal maggio del 2009 sino al mese di dicembre del 2017, unitamente al figlio minore dell'attrice, avuto da una precedente relazione;
ii) che, dopo un primo periodo di convivenza presso l'abitazione del convenuto, le parti decidevano di spostare la residenza del nucleo familiare presso la villa sita in
Palermo, via Herbert Wells n. 15; iii) che le parti convenivano che la provvista occorrente all'acquisto del nuovo immobile sarebbe stata fornita dal padre di , mentre CP_1
l'attrice si sarebbe fatta carico delle spese di ristrutturazione, con l'accordo che, in sede di stipula del definitivo, le sarebbe stata intestata una quota dell'immobile o, in alternativa, che il convenuto le avrebbe rimborsato le spese sostenute;
iv) che, per tali lavori, iniziati nell'ottobre 2012 e terminati nel mese di gennaio 2013, l'attrice corrispondeva l'importo complessivo di € 90.631,00; v) che detta somma veniva versata: in parte (€ 50.000) a mezzo bonifico (v. doc. 1), eseguito da un fondo assicurativo formalmente intestato al fratello dell'attrice, ma sostanzialmente a lei riferibile, essendovi accantonati i risparmi da destinare agli studi del figlio, ; in parte (€ 15.0000) a mezzo assegno emesso in Per_1 favore del convenuto in data 5.12.12 (v. doc. 3); infine, per la somma residua, a mezzo assegni emessi direttamente in favore dei prestatori di opere e/o merci impiegate nella ristrutturazione;
vi) che, nell'agosto dell'anno 2017, il convenuto addiveniva alla stipula del definitivo ad insaputa dell'attrice, omettendo, tuttavia, -in violazione delle precedenti intese- di intestarle una quota dell'immobile di via Wells , nonché, di restituirle le somme dalla stessa investite nella ristrutturazione;
vii) che, nel corso di una riunione familiare svoltasi alla presenza del fratello dell'attrice, del madre e del fratello del convenuto, quest'ultimo, riconoscendosi debitore di , si era impegnato a restituirle le Parte_1
somme oggetto del presente giudizio entro la fine del 2018 in tre soluzioni, senza, però, 2 ottemperare all'obbligo così assunto.
Tale essendo, in sintesi, il contenuto dell'atto introduttivo, si è CP_1
costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 26.6.24 (quindi tardivamente), opponendosi all'accoglimento delle domande attoree.
Più nel dettaglio, il convenuto ha in primo luogo dedotto -in punto di diritto- che le somme investite nella ristrutturazione dell'immobile in proprietà esclusiva di uno dei conviventi dell'unione more uxorio non possono formare oggetto di restituzione, trattandosi di esborsi sostenuti in adempimento di un'obbligazione naturale (art. 2034 c.c.).
Nel merito, – eccepita comunque la prescrizione del diritto di credito CP_1
ex adverso azionato- ha contestato la legittimazione dell'attrice ad ottenere la restituzione della somma, pari ad € 50.000,00, versata a mezzo bonifico del 5.11.12, in quanto eseguito su ordine del di lei fratello, , peraltro con la causale “restituzione prestito”. Controparte_2
Il convenuto, inoltre, ha contestato l'idoneità della documentazione prodotta dall'attrice a comprovare il contributo di quest'ultima alla ristrutturazione dell'immobile di via Herbert Wells, trattandosi, in larga parte di mere “matrici di assegni” e rappresentando, infine, che l'importo di € 15.000,00, oggetto dell'assegno n. 084276175 del giorno 6.12.2012, è stato versato su conto corrente cointestato tra le parti di causa e, quindi, di pertinenza di entrambi i litiganti in misura pari al 50% ciascuno.
In tal modo sintetizzate le domande e le difese spiegate dalle parti, si dà atto che la causa -istruita a mezzo esame dei documenti prodotti, interrogatorio formale del convenuto e prova per testi (v. verbale di udienza del giorno 27.6.24)- è stata assunta in decisione all'udienza del 27.11.24, cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.
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Venendo, quindi, alla disamina della lite, occorre premettere che - nonostante l'attrice abbia formalmente fondato la propria domanda sull'art. 2041 c.c., ossia, sul principio ordinamentale che vieta l'ingiustificato arricchimento- l'azione introdotta da va qualificata in termini di esatto adempimento dell'obbligo restitutorio Parte_1
assunto dal convenuto in relazione alle somme spese dall'attrice nella ristrutturazione dell'immobile di via Herbert Wells n. 15.
3 Ed invero -premesso che rientra nel “potere-dovere del giudice inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della domanda”, purché entro i limiti del
"petitum" e della "causa petendi” (così Cass., sent. n. 18868/2015, Cass., sent. n. 9002/18,
Cass., sent. n. 8048/2019)- nel caso di specie, va evidenziato che -in base alla prospettazione offerta- la domanda proposta da si fonda (causa petendi) su Parte_1
di un vero e proprio accordo intervenuto tra le parti, in base al quale, (ancor prima della stipula del definitivo) l'attrice avrebbe sovvenzionato la ristrutturazione dell'immobile, con diritto alla restituzione delle somme impiegate, o in via monetaria (secondo uno schema sostanzialmente riconducibile al mutuo, art. 1813 c.c.), ovvero (per tale parte invalidamente, dato il difetto di forma scritta) sotto forma di intestazione di una quota di proprietà dell'immobile di valore proporzionale alla spesa sostenuta;
mentre, quanto al petitum, il Tribunale rileva che ha comunque richiesto la restituzione delle Parte_1
somme impiegate a tal fine, indicate in complessive € 90.631,00.
Evidente è, quindi, la distinzione con l'azione di ingiustificato arricchimento, la quale postula, per definizione, l'assenza di qualsivoglia valido accordo a contenuto patrimoniale riconducibile alla nozione di contratto, trattandosi di azione di natura residuale, esperibile solo allorquando difetti uno specifico “titolo” (v. ad esempio, Cass., ord. n. 15496/18, “L'accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell'infondatezza dell'azione contrattuale, per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzato per l'indebito arricchimento dalla controparte conseguito, dato che tale seconda azione è diversa per
"petitum" e per "causa petendi" e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell'indicato diniego di tutela contrattuale”).
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Ciò chiarito, in via preliminare, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, trattandosi di eccezione in senso stretto (cfr. Cass., sent. n. 1194/07), come tale proponibile soltanto nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, quando, invece, nel caso in esame, si è costituito CP_1
tardivamente.
Venendo, quindi, al merito della controversia, la domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono, le quali riposano, in sintesi, sulla complessiva 4 conferma -all'esito del prudente apprezzamento degli elementi di prova risultanti dall'istruttoria- delle allegazioni poste dall'attrice a fondamento della pretesa azionata.
In primo luogo, la prova testimoniale assunta all'udienza del 27.6.24, ha fornito conferma del fatto che tra le parti è intercorso un accordo in base al quale le somme impiegate dall'attrice nella ristrutturazione dell'immobile le sarebbero state restituite.
Pertanto, non in alcun modo ritenersi, come adombrato dal convenuto, che l'attrice abbia fornito tale apporto in adempimento di un'obbligazione naturale.
Più nel dettaglio, -teste particolarmente attendibile, in quanto Testimone_1 amica comune delle parti, che ha, inoltre, deposto con eloquio spontaneo, distaccato e fluente- ha dichiarato che la sussistenza di un accordo volto a restituire a Parte_1
quanto effettivamente speso nella ristrutturazione fosse circostanza risaputa nella cerchia dei conoscenti, in quanto le parti di causa “ne parlavano apertamente”.
Ora -a differenza di quanto argomentato dal convenuto nella comparsa conclusionale- siffatta dichiarazione non può qualificarsi come “de relato”, trattandosi, piuttosto, di una circostanza entrata nella sfera di cognizione del teste in quanto appresa direttamente dalle parti di causa, che l'hanno condivisa (evidentemente in plurime occasioni) con la cerchia dei familiari e amici.
La ricorrenza di un accordo in tal senso, peraltro, è stata, altresì, riportata anche dal teste , fratello dell'attrice e diretto conoscente dei fatti di causa. Controparte_2
Questi, in particolare, ha confermato (v. risposta al capitolo 3/a) che le parti avevano convenuto, o la restituzione all'attrice delle somme impiegate per la ristrutturazione dell'immobile o, in alternativa (seppur verbalmente) l'intestazione in suo favore di una quota dell'immobile al momento della stipula del definitivo.
Come riferito dal teste , “detto accordo veniva” (altresì) “confermato e Controparte_2 condiviso dai familiari di ”, e ciò sino alla riunione di famiglia svoltasi nel pieno CP_1
della crisi familiare, nel cui corso il convenuto ha “ammesso di dovere restituire le somme impiegate da per la ristrutturazione”, impegnandosi a versare “ventimila euro Parte_1 nell'immediatezza e le restanti somme nell'arco di circa un anno”.
Ebbene, anche le dichiarazioni rese dal fratello dell'attrice devono ritenersi attendibili e ciò sia alla luce del riscontro con quanto dichiarato dalla testimone , Tes_1
5 sia alla luce della documentazione versata in giudizio, tra cui i messaggi whattsapp scambiati tra le parti, i quali -pur inidonei a fornire piena prova delle pretese attoree- fanno propendere per l'esistenza di un debito in capo al convenuto, specie, nella parte in cui, in data 9.10.2017, scrive: “15.296,41 sono suddivisi in due: 10.000 a lungo CP_1 termine e 5296,41 a breve termine 19.689 alla scadenza pensionistica. Non ho altro. In pratica posso darti 5.296,41 tra 10 gg e qualche altra cosa al mese”.
Occorre, poi osservare -circa le deduzioni svolte dal convenuto nella comparsa conclusionale- che, in ogni caso, non ha tempestivamente eccepito CP_1
l'incapacità a testimoniare di (si rileva, infatti, che “l'incapacità a testimoniare Controparte_2 disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova”, Cass., SSUU sent. n. 9456/23), la quale risulterebbe comunque infondata, atteso che -secondo la prospettazione dell'attrice, che ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste- il bonifico di € 50.000 meglio indicato in citazione risulta essere stato eseguito da un fondo solo formalmente intestato al fratello dell'attrice, ma sostanzialmente riferibile a costei.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre -le quali risultano corroborate dalla documentazione prodotta in giudizio da hanno altresì confermato che Parte_1
l'attrice ha effettivamente contribuito alla ristrutturazione dell'immobile di via Wells.
Anche sotto tale profilo, la teste ha riferito di tale circostanza come di Tes_1
“cosa nota” nella cerchia degli amici.
Sul punto, la teste ha anche riferito di essere a conoscenza del fatto che Tes_1
disponeva di una “somma importante” accantonata per il figlio , che - Parte_1 Per_1
per quanto dichiarato dall'altro teste escusso ( ), era stata ottenuta Controparte_2 dall'attrice come risarcimento di un sinistro stradale ed investita in un fondo assicurativo, per l'appunto solo formalmente intestato allo stesso teste.
È, inoltre, opinione del Tribunale che la ricostruzione dei fatti emersa dalle dichiarazioni dei testimoni escussi all'udienza del 27.6.24, risulti corroborata dai documenti prodotti in giudizio da . Parte_1
Il riferimento è, in particolare, al bonifico di importo pari ad € 50.000 eseguito sul conto intestato al convenuto in data 5.11.2012 (v. doc. 1). Detto versamento, infatti, risulta
6 di importo considerevole e, quindi (data anche la mancata allegazione di impieghi alternativi) compatibile con la finalità di ristrutturazione dell'immobile, nonché, eseguito - secondo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.- proprio nel periodo di effettuazione dei lavori.
Stessa cosa è a dirsi per l'assegno (con prova dell'incasso) di importo pari ad €
15.000, emesso ed incassato in data 6.12.12, non potendo trovare accoglimento la difesa sul punto spiegata da -secondo cui la somma sarebbe stata versata su conto CP_1
corrente cointestato ai litiganti-. Il beneficiario, infatti, risulta essere il solo convenuto, non potendosi neppure ravvisare ragioni (alternative) per le quali l'attrice avrebbe dovuto spostare tale somma dal conto a lei intestato (trattenuto presso ) sul Controparte_3
conto cointestato con il convenuto.
Ciò posto, in ordine all'ulteriore produzione documentale di , va Parte_1
osservato che diversi degli assegni prodotti (assegno di € 500,00 in favore di Per_2
assegno di € 250,00 in favore di assegno di € 700,00 a favore
[...] Parte_2 di;
assegno di € 571,00 in favore di Pistone S.r.l.) risultano emessi in Persona_3
periodo diverso da quello in cui, secondo l'attrice, si sono svolti i lavori di ristrutturazione.
Altri assegni, invece, non recano prova dell'effettiva negoziazione (in specie, assegno di € 2.000,00 in favore di Garden House;
assegno di € 500,00 in favore di . CP_4
Ancora, l'attrice ha prodotto la matrice di un assegno datata 6.9.12, di importo pari ad € 13.000,00, recante causale “ristrutturazione casa”, del quale non è, però, noto il beneficiario;
né è possibile inferire (date anche le contestazioni sul punto sollevate dal convenuto) dagli assegni (di importo, rispettivamente pari ad € 500,00 e 450,00) emessi in favore di Roda Group S.r.l. e se ed in che modo gli stessi siano Controparte_5
riferibili alla ristrutturazione dell'immobile di via Wells.
In definitiva, quindi, il Tribunale ritiene che l'importo per il quale deve ritenersi raggiunta la prova dell'obbligo restitutorio in capo al convenuto va individuato in complessive € 65.000,00, costituito dal versamento di € 50.000 eseguito in data 5.11.21 e da quello oggetto dell'assegno del giorno 6.12.12, oltre interessi in misura legale dal giorno
10.6.22, di ricezione della raccomandata di messa in mora prodotta dall'attrice in allegato n. 5 alla citazione, sino al soddisfo.
7 ***
Le spese di lite -liquidate in complessive € 9.872,00, avuto riguardo ai compensi medi, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, previsti nella tabella allegata al
DM n. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra €
52.001 ed € 260.000, diminuiti del 30% in relazione ai criteri indicati all'art. 4 del medesimo decreto ministeriale- seguono la soccombenza, venendo poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- CONDANNA al versamento, in favore di , di € CP_1 Parte_1
65.000,00 oltre interessi in misura legale a decorrere dal 10.6.22, sino al soddisfo;
- CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Pt_1
, liquidandole in complessive € 786,00 per spese vive ed € 9.872,00, oltre iva,
[...]
cpa e rimborso spese generali per compensi legali.
Palermo, 27.3.25
IL GIUDICE Erika Ivalù Pampalone
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