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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2025, n. 11608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11608 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
l'inammissibilità del SENTENZA sul ricorso proposto da: PR AD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/10/2023 della Corte d'appello di Napoli Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso pe ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 11608 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la pronuncia indicata in epigrrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in data 13 ottobre 2021, con la quale PR AD veniva condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 500 di ammenda, con il beneficio 4 della sospensione condizionale della pena, per il 1r-M di cui all'art.186, comma 2, lett. b) e 2 sexies, cod.strada; fatto commesso il 5 agosto 2018. 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente t censura la decisione impugnata per violazione di legge, con particolare riguardo agli artt. 168 cp e 464 bis cpp, evidenziando l'omessa valutazione della richiesta di messa alla prova presentata per l'udienza del 24.10.2023 innanzi al giudice d'appello. 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge, in particolare dell'art.379, comma 8 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Reg. CdS), per essere stata affermata la responsabilità penale sulla base dei risultati del test alcolemico, effettuato con un apparecchio del quale non era stata acquisita la prova di avvenuta sottoposizione a periodiche revisioni. 2.3 Con il terzo motivo, prospetta il vizio di motivazione in relazione all'art.131 bis cod. pen., posto che l'affermata applicabilità dell'istituto alla fattispecie di cui all'art.186, comma, 2 lett.b) cod. strada, avrebbe imposto di considerare anche le modalità della condotta e l'entità del pericolo o del danno cagionato. 2.4 Con il quarto motivo, censura la decisione impugnata per vizio di motivazione, in ordine al dinego della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 20 bis cod. pen. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1 I termini per richiedere l'applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova sono previsti dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., il qWale recita:"La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione dire ta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554 bis. e è stato notificato il 2 decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è r]resentata con l'atto di opposizione ". Dalla lettura del testo della norma si ricava come il ricorrente fosse decaduto dalla possibilità di richiedere la sospensione del procedimento con messa a la prova, avendo egli formulato la richiesta per la prima volta innanzi alla Corte di appello. Egli, infatti, avrebbe dovuto richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova innanzi al Tribunale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 168-bis cod. pen. già all'epoca della celebrazione del giudizio di primo grado. Il riferimento contenuto nel ricorso alla recente riforma introdotta in materia dal d.lgs 150/2022 non è conferente. E' vero che la riforma, all'articolo 32, ha esteso il catalogo dei reati per i quali è consentito l'accesso alla messa alla prova. La disciplina transitoria prevista dall'art. 90 d.lgs. 150/2022 ha stabilito che la disposizione dell'art. 32, comma 1, lettera a) del d.lgs. 150/2022, si applichi anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Se sono già decorsi i termini di cui all'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il suddetto termine. Tuttavia, è evidente che la disciplina transitoria prevista dalla legge Cartabia trovi applicazione esclusivamente in relazione agli ulteriori reati in relazione ai quali l'istituto della messa alla prova è divenuto applicabile grazie all'estensione operata dall'art. 32 del citato decreto legislativo. Orbene, il reato contestato al PR rientra tra i reati per i quali, anche in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l.gs. 150/2022, era possibile accedere all'istituto della messa alla prova, indipendentemente dalla estensione ex art. 32 d.lgs. 150/2022 che ha riguardato altri reati, aggiunti nell'elenco di cui al secondo comma dell'articolo 550 cod.proc.pen. . Deve essere, pertanto, ribadito che la riapertura dei termini per richiedere la messa alla prova in pendenza del procedimento innanzi alla Corte di appello, all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, deve intendersi limitata ai casi interessati dall'ampliamento di cui all'art.32 d.l.gs. 150/2022 (vedi Sez. 4, n. 657 del 07/12/2023, Beccati, i [lon massimata). I reati che già in precedenza consentivano l'accesso alla messa alla prova, tra i quali quello in esame, non sono evidentemente regolati dalla disciplina transitoria. 2. Il secondo motivo è inammissibile. 3 2.1 Va premesso che l'omologazione e le verifiche periodiche dell' sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. Esec. C pparecchio etilometro d. strada. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che all'attribuzione de l'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche pericriiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). La circostanza che il citato art. 379 prescriva l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni, perché si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolennico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione). Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. Esec. CdS debba essere sollecitata dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito. Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non nnassimata;
Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata) e deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione possano essere avvenute. 2.2 Nel caso di specie, la Corte territoriale ha logicamente affermato che la difesa non ha introdotto elementi che valgono a far dubitare del corretto funzionamento dell'apparecchio, in particolare, fra gli altri, sotto il profilo della intervenuta omologazione e della irregolarità delle verifiche periodiche annuali. Il ricorrente infatti si è limitato a dedurre l'incompatibilità logica delle due misurazioni (1,28 g/I in prima misurazione e 1,24 g/I in seconda), che tuttavia non appare sintomatica del cattivo funzionamento dell'apparecchio, stante la lievissima differenza. La censura è generica e pertanto inammissibile. 3. Manifestamente infondati il terzo e quarto motivo. La Corte di merito, in accoglimento del gravame presentato dal P.M., ha esposto in maniera sintetica, ma esaustiva, le ragioni che portavano a configurare una condotta di non speciale tenuità, tenuto conto dell'ora notturna, dell'elevato tasso alcolemico e della sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza mostrata dall'imputato, tutti indici di un fatto concreto significativamente pericoloso, ostativo altresì alla sostituzione d Ila pena. 4 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la cond nna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa ore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il Presidiante
udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso pe ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 11608 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la pronuncia indicata in epigrrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in data 13 ottobre 2021, con la quale PR AD veniva condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 500 di ammenda, con il beneficio 4 della sospensione condizionale della pena, per il 1r-M di cui all'art.186, comma 2, lett. b) e 2 sexies, cod.strada; fatto commesso il 5 agosto 2018. 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente t censura la decisione impugnata per violazione di legge, con particolare riguardo agli artt. 168 cp e 464 bis cpp, evidenziando l'omessa valutazione della richiesta di messa alla prova presentata per l'udienza del 24.10.2023 innanzi al giudice d'appello. 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge, in particolare dell'art.379, comma 8 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Reg. CdS), per essere stata affermata la responsabilità penale sulla base dei risultati del test alcolemico, effettuato con un apparecchio del quale non era stata acquisita la prova di avvenuta sottoposizione a periodiche revisioni. 2.3 Con il terzo motivo, prospetta il vizio di motivazione in relazione all'art.131 bis cod. pen., posto che l'affermata applicabilità dell'istituto alla fattispecie di cui all'art.186, comma, 2 lett.b) cod. strada, avrebbe imposto di considerare anche le modalità della condotta e l'entità del pericolo o del danno cagionato. 2.4 Con il quarto motivo, censura la decisione impugnata per vizio di motivazione, in ordine al dinego della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 20 bis cod. pen. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1 I termini per richiedere l'applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova sono previsti dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., il qWale recita:"La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione dire ta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554 bis. e è stato notificato il 2 decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è r]resentata con l'atto di opposizione ". Dalla lettura del testo della norma si ricava come il ricorrente fosse decaduto dalla possibilità di richiedere la sospensione del procedimento con messa a la prova, avendo egli formulato la richiesta per la prima volta innanzi alla Corte di appello. Egli, infatti, avrebbe dovuto richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova innanzi al Tribunale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 168-bis cod. pen. già all'epoca della celebrazione del giudizio di primo grado. Il riferimento contenuto nel ricorso alla recente riforma introdotta in materia dal d.lgs 150/2022 non è conferente. E' vero che la riforma, all'articolo 32, ha esteso il catalogo dei reati per i quali è consentito l'accesso alla messa alla prova. La disciplina transitoria prevista dall'art. 90 d.lgs. 150/2022 ha stabilito che la disposizione dell'art. 32, comma 1, lettera a) del d.lgs. 150/2022, si applichi anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Se sono già decorsi i termini di cui all'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il suddetto termine. Tuttavia, è evidente che la disciplina transitoria prevista dalla legge Cartabia trovi applicazione esclusivamente in relazione agli ulteriori reati in relazione ai quali l'istituto della messa alla prova è divenuto applicabile grazie all'estensione operata dall'art. 32 del citato decreto legislativo. Orbene, il reato contestato al PR rientra tra i reati per i quali, anche in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l.gs. 150/2022, era possibile accedere all'istituto della messa alla prova, indipendentemente dalla estensione ex art. 32 d.lgs. 150/2022 che ha riguardato altri reati, aggiunti nell'elenco di cui al secondo comma dell'articolo 550 cod.proc.pen. . Deve essere, pertanto, ribadito che la riapertura dei termini per richiedere la messa alla prova in pendenza del procedimento innanzi alla Corte di appello, all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, deve intendersi limitata ai casi interessati dall'ampliamento di cui all'art.32 d.l.gs. 150/2022 (vedi Sez. 4, n. 657 del 07/12/2023, Beccati, i [lon massimata). I reati che già in precedenza consentivano l'accesso alla messa alla prova, tra i quali quello in esame, non sono evidentemente regolati dalla disciplina transitoria. 2. Il secondo motivo è inammissibile. 3 2.1 Va premesso che l'omologazione e le verifiche periodiche dell' sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. Esec. C pparecchio etilometro d. strada. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che all'attribuzione de l'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche pericriiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). La circostanza che il citato art. 379 prescriva l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni, perché si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolennico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione). Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. Esec. CdS debba essere sollecitata dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito. Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non nnassimata;
Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata) e deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione possano essere avvenute. 2.2 Nel caso di specie, la Corte territoriale ha logicamente affermato che la difesa non ha introdotto elementi che valgono a far dubitare del corretto funzionamento dell'apparecchio, in particolare, fra gli altri, sotto il profilo della intervenuta omologazione e della irregolarità delle verifiche periodiche annuali. Il ricorrente infatti si è limitato a dedurre l'incompatibilità logica delle due misurazioni (1,28 g/I in prima misurazione e 1,24 g/I in seconda), che tuttavia non appare sintomatica del cattivo funzionamento dell'apparecchio, stante la lievissima differenza. La censura è generica e pertanto inammissibile. 3. Manifestamente infondati il terzo e quarto motivo. La Corte di merito, in accoglimento del gravame presentato dal P.M., ha esposto in maniera sintetica, ma esaustiva, le ragioni che portavano a configurare una condotta di non speciale tenuità, tenuto conto dell'ora notturna, dell'elevato tasso alcolemico e della sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza mostrata dall'imputato, tutti indici di un fatto concreto significativamente pericoloso, ostativo altresì alla sostituzione d Ila pena. 4 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la cond nna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa ore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il Presidiante